Articolo 39 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 38Articolo 40
Versione
3 aprile 1975
Art. 39. (Consultazione del personale)

Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica, il consiglio di amministrazione o gli organi amministrativi competenti prima di deliberare sui programmi di attivita' e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi, devono sentire il parere di una commissione, eletta dal personale addetto alla ricerca, secondo le norme fissate dai rispettivi regolamenti.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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