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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 30728/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo Giacco Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Lamarmora n. 40
- parte attrice -
contro
:
– RAPPRESENTANZA Controparte_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Salomone ed
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte convenuta-
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, ed emessa ogni opportuna pronunzia, così giudicare:
nel merito,
- accertare e dichiarare la copertura assicurativa dell'evento per cui è causa e l'ammontare dei danni materiali subiti da per la partita “Contenuto” in complessivi Parte_1
€.113.516,94;
- conseguentemente, tenuto conto del limite di indennizzabilità del danno pari al 70% della somma assicurata, che per la partita “Contenuto” è pari ad €.100.000,00, condannare CP_1
, a corrispondere a Controparte_3 Parte_1 la somma di €.70.000,00 o quella diversa somma, maggiore o minore (salvo gravame se pagina 1 di 16 minore), che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al giorno precedente alla notifica dell'atto di citazione, ed oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo saldo;
- accertare e dichiarare l'indennizzabilità della partita “Danni indiretti” e l'ammontare degli stessi nella misura complessiva di €.22.00,00 (€.00,00 : 2 x 90 gg., come da doc.5, pag.
5/22);
- per l'effetto, condannare Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia, a corrispondere a la somma di €.22.00,00 o quella diversa somma, Parte_1
maggiore o minore (salvo gravame se minore), che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al giorno precedente alla notifica dell'atto di citazione, ed oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo saldo;
- accertare e dichiarare l'indennizzabilità della partita “Indennità aggiuntiva” e l'ammontare della stessa nella misura complessiva di €.13.359,00 (di cui €.10.248,00 per gli onorari del perito Consulting di Potito ed €.3.111,00 per gli Per_1 Persona_2
onorari del consulente come da docc.1256-1257); Parte_2
- per l'effetto, condannare Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia, a corrispondere a la somma di €.7.000,00 (pari al 10% Parte_1 dell'Indennizzo liquidato per la partita “Contenuto”) o quella diversa somma, maggiore o minore (salvo gravame se minore), che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al giorno precedente alla notifica dell'atto di citazione, ed oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo saldo;
- condannare, altresì, la medesima convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi professionali per la fase stragiudiziale (pari a complessivi €.729,56, come da docc.1258-
1259), per il procedimento di mediazione (pari a complessivi €.1.744,08, come da docc.1260-1262) e per il presente giudizio (pari a complessivi €.21.363,97, di cui €.786,00 per contributo unificato e marca da bollo iscrizione a ruolo, come da nota spese); in via istruttoria, - ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) in data 08/07/2021 si è verificata una grandinata che ha danneggiato 42 veicoli che si trovavano ricoverati presso l'area esterna di pertinenza della sede della in Parte_1
ZZ BI (MI), Strada Provinciale Cerca km 0+00;
pagina 2 di 16 2) i veicoli danneggiati dalla grandinata dell'08/07/2021 sono quelli elencati e descritti nel doc.20 di parte attrice, che viene rammostrato al teste, alcuni dei quali riportavano anche la rottura del parabrezza;
3) prima dell'08/07/2021, nessuno dei veicoli elencati e descritti nel doc.20 di parte attrice presentava danni causati dalla grandine;
4) a seguito della grandinata dell'08/07/2021, l'attività di vendita veicoli della Parte_1
è rimasta bloccata per oltre 90 giorni, in quanto la società non disponeva del capitale e della manodopera necessari per riparare i 42 veicoli danneggiati dalla grandine;
5) il 30/07/2021 si è svolto un sopralluogo congiunto presso la sede della fra Parte_1
il perito della Lombarda Consulting, nominato dalla Persona_3
e il perito dello studio Attiva S.r.l., nominato dalla Parte_2 Persona_4
compagnia assicuratrice;
CP_1
6) in occasione di tale sopralluogo i periti delle parti verificavano quanti e quali veicoli, fra quelli che si trovavano ricoverati presso l'area esterna di pertinenza della sede della presentavano danni causati dalla grandine, che venivano documentati Parte_1
fotograficamente, con accertamento, per ciascun veicolo, di modello, targa e anno d'immatricolazione, come risulta dal doc.14 di parte attrice che viene rammostrato al teste;
7) il perito della Lombarda Consulting ha raccolto la Persona_3
documentazione fotografica e redatto le perizie di stima analitica dei costi di riparazione dei danni causati dalla grandine, che vengono rammostrate al teste, relative ai seguenti veicoli:
f.1) TR NE targa EA533SW (docc.24-52);
f.2) EV AT targa DX065CC (docc.53-87);
f.3) TR C3 targa FM075ME (docc.88-104);
f.4) GI PE targa CK98531 (docc.105-122);
f.5) AL OM 14 targa CX979RX (docc.123-148);
f.6) AT MU targa DK679NS (docc.149-175);
f.7) AT NA targa AF295EX (docc.176-198);
f.8) AT AN targa EM266SM (docc.199-241);
f.9) AT TO targa BH505PR (docc.242-264); f.10) OR ST targa FD802SP
(docc.265-286);
f.11) OR CU targa L2 (docc.287-313);
f.12) EE AN KE targa CZ279YG (docc.314-342);
f.13) AT BL targa DZ344HD (docc.343-364);
pagina 3 di 16 f.14) KI CA targa CR971TP (docc.365-392);
f.15) AG -T targa CC501VX (docc.393-432);
f.16) EL CO targa EH613TD (docc.433-485);
f.17) NI CR targa CK056ET (docc.486-511);
f.18) SH LT targa CN175ZG (docc.512-543);
f.19) RT IT targa DA683JF (docc.544-555); f.20) EO 06 targa DM768SR
(docc.556-579);
f.21) EO 08 targa DR323VB (docc.580-601);
f.22) EA AR targa MI3N8900 (docc.602-623); f.23) TA XE targa 48
(docc.624-640);
f.24) AU TR targa 31 (docc.641-669);
f.25) TR C3 targa FJ (docc.670-703);
f.26) DI A6 targa 5G (docc.704-730);
f.27) AT TO targa 00 (docc.731-769);
f.28) AT 00 targa DW (docc.770-795);
f.29) OR RA targa 71 (docc.796-817);
f.30) OR PO targa FX (docc.818-848);
f.31) OR PO targa FD (docc.849-877);
f.32) AT OB targa 36 (docc.878-897);
f.33) AT AN targa J7 (docc.898-926);
f.34) AT 00 targa N3 (docc.927-958);
f.35) AT DI targa 97 (docc.959-993);
f.36) NC YP targa EF (docc.994-1033);
f.37) NI CR targa 54 (docc.1034-1077);
f.38) EL RA targa D3 (docc.1078-1133); f
.39) MI YM targa 0F (docc.1134-1181);
f.40) AT 00 targa RM (docc.1182-1203);
f.41) EV VO targa 3V (docc.1204-1238);
f.42) AU ER targa NL (docc.1239-1250);
8) in data 05/11/2021 si è tenuta un'altra riunione tra i periti delle parti per esaminare le perizie di stima redatte dal perito all'esito della quale il Persona_3
perito si era riservato di effettuare i suoi conteggi e quantificare il danno Persona_4
subito da;
Pt_1
pagina 4 di 16 9) il perito e lo studio Attiva S.r.l. non hanno mai inviato al perito Persona_4 Per_3
e/o alla la stima dei danni effettuata per conto della compagnia , né Parte_2 CP_1
hanno mai comunicato di concordare con la stima effettuata dal perito al fine di Per_3
poter procedere alla redazione del verbale conclusivo di liquidazione del danno subito dalla
Si indicano come testi il sig. (sui capp.1-4), residente in Parte_1 Tes_1
Casaletto Lodigiano, Via Cavour n.8/C, nonché il perito Persona_3
(sui capp.5-9), con studio in Milano, Viale Famagosta n.10;
- ammettere, se ritenuta strettamente necessaria, CTU valutativa dei danni subiti dai 42 veicoli in questione, ponendo il relativo costo provvisoriamente a carico della compagnia.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, in via principale:
1. respingere ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite;
in subordine:
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di a reclamare Parte_1
indennizzi per i veicoli di proprietà di terzi;
3. riconoscere la indennizzabilità dei soli danni provati e conseguenti causalmente al sinistro dedotto in causa;
4. respingere integralmente o parzialmente la domanda di liquidazione dei danni indiretti, per quanto esposto in narrativa, anche per effetto del concorso colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 comma 2° c.c.;
5. respingere integralmente o parzialmente la domanda di rimborso dei costi tecnici e legali stragiudiziali, anche considerato il massimale pari al 10% dell'indennizzo dovuto per i danni al contenuto;
6. applicare la franchigia contrattuale pari ad € 250,00 per sinistro;
7. compensare totalmente o parzialmente le spese di lite.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. società attiva nella compravendita di motocicli nuovi ed usati Parte_1
nonché nelle attività di autoriparazione, elettrauto e gommista, ha introdotto il presente giudizio per ottenere la condanna di Controparte_1
al pagamento di € 129.088,56, oltre interessi, a titolo di indennizzo dovuto in forza pagina 5 di 16 di contratto di assicurazione identificato dalla polizza n. 761A5899 in conseguenza dei danni patiti a seguito di una grandinata verificatasi l'8.7.2021
2. A fondamento della domanda proposta, parte attrice:
a. ha documentato di aver concluso il 12.5.2020 assicurazione a copertura dei rischi correlati all'attività commerciale esercitata con la convenuta, rinnovata l'11.5.2021 (doc.ti 2, 3 e 4);
b. ha documentato che l'8.7.2021 una forte grandinata che si è abbattuta su
Milano e provincia (doc. 1) e ha quindi allegato che sia il capannone in cui svolge la sua attività commerciale a ZZ BI sia le autovetture presenti in esposizione e/o riparazione nel piazzale antistante hanno riportato ingenti danni (doc.1);
c. ha documentato di aver comunicato tramite la Vienna Car S.r.l. - sua consulente di fiducia – a il verificarsi dell'evento Controparte_1
assicurato, descrivendo i danni patiti in conseguenza del sinistro, chiedendo all'assicurazione di mandare un perito presso la sua sede per stimare tali danni
(doc. 6 e 7);
d. ha documentato che le parti si sono scambiate comunicazioni per identificare i veicoli danneggiati in conseguenza del sinistro e per nominare i reciproci periti al fine di dare corso alla perizia contrattuale di stima dei danni (cfr. doc. 8-12);
e. ha allegato che in data 30.07.21, si è svolto il sopralluogo alla presenza dei periti presso la sede di per una valutazione congiunta dei Parte_1
danni;
f. ha documentato di aver inviato in data 05.08.21 al perito della compagnia il verbale del sopralluogo, chiedendo che gli fosse restituito controfirmato (doc.
13 e 14) e ha documentato che il 28.09.21, il perito nominato dall'assicurazione, Attiva S.r.l., ha richiesto la firma dell'atto di nomina per procedere alla perizia contrattuale (doc. 15 e 16), oltre delle integrazioni documentali, che sono state puntualmente inviate dall'assicurata (doc.ti 18 -
1250);
g. ha allegato che successivamente il 5.11.2021 si è tenuta un'ulteriore riunione, al termine della quale il perito di parte convenuta non ha fornito la propria quantificazione del danno, nemmeno a seguito di sollecito da parte dell'assicurata (cfr. doc. 1251);
pagina 6 di 16 h. ha allegato che nonostante i ripetuti solleciti e le diffide ad adempiere trasmesse anche tramite il nominato difensore, né la compagnia, né il perito fiduciario hanno riscontrato le richieste di parte attrice e adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione (cfr. da ultimo doc.ti 1254-1255);
i. ha dedotto di ritenere la convenuta tenuta al pagamento di indennizzo i. per i danni diretti subiti a seguito dell'evento assicurato (cfr. pag. 3 di
22 del doc. 5) per € 70.000,00 pari al 70% dell'importo di 100.000 euro assicurato per il “il fabbricato e/o il contenuto” dell'esercizio commerciale (cfr. pag. 2 di 22 doc. 5 condizioni di assicurazione), avendo riportato le 42 macchine in esposizione e riparazione presso l'assicurata danni per il maggior importo di € 113.516,94 (cfr. doc.ti
20, 24, 53, 88, 105, 123, 149, 176, 199, 242, 265, 287, 314, 343, 365,
393, 433, 486, 512, 544, 556, 580, 602, 624, 641, 670, 704, 731, 770,
796, 818, 849, 878, 898, 927, 959, 994, 1034, 1078, 1134, 1182,
1204, 1239);
ii. per i danni indiretti conseguenti all'inattività forzata dell'assicurata protrattasi per 90 giorni € 45.000,00 pari alla diaria di € 00,00 convenuta per ogni giorni di inattività (cfr. doc. 5, pag. 5 di 22);
iii. per l'indennità aggiuntiva forfettaria dovuta per i costi sostenuti per periti e consulenti e dal difensore per l'assistenza nella fase stragiudiziale (cfr. doc.ti 1256, 1257, 1258) precisando che l'importo complessivo di 14.088,56 già documentato possa essere indennizzato in misura non superiore al 10% dell'indennizzo altrimenti liquidato per la partita danni diretti (cfr. doc. 5, pag. 5 di 22), con un massimale di € 20.000,00 per annualità assicurativa che è riservata di quantificare puntualmente in corso di causa.
3. si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_1
tramite la sua rappresentanza generale per l'Italia chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice siccome infondate, contestando la legittimazione dell'assicurata a pretendere l'indennizzo per i danni patiti da autovetture di proprietà di terzi ed eccependo l'esclusione dalla copertura assicurativa per grandine in relazione ai danni subiti dalle autovetture ricoverate all'aperto sul piazzale antistante la sede dell'assicurata (pag. 3, doc. 3), ritenuta coerente con il limitato costo costituito dal pagina 7 di 16 premio pagato per la stipulazione del contratto di assicurazione e con la deroga all'art. 1907 c.c. espressa con la pattuizione dell'operatività della garanzia a primo rischio assoluto ossia sino alla concorrenza della somma assicurata (pag. 2 glossario e pag. 6 delle condizioni di assicurazione, doc. 3), contestando quindi inoltre la correttezza della quantificazione dell'indennizzo compiuta da parte attrice.
In particolare, parte convenuta:
a. ha dedotto l'inoperatività della polizza rispetto ai danni riportati dalle autovetture poste all'esterno del capannone, in quanto le condizioni generali di polizza alla pagina 3 contengono un'esplicita esclusione della copertura assicurativa, laddove gli eventi metereologici colpiscano e danneggino “cose mobili all'aperto” e le auto in quanto beni mobili registrati rientrano in tale esclusione;
b. ha contestato la richiesta di danni indiretti quantificati in € 45.000,00, in quanto non è dimostrato che l'evento dannoso abbia causato la forzata inattività dell'attrice, presupposto per l'indennizzo dei danni indiretti;
c. ha contestato, altresì, la richiesta di rimborso formulata da parte attrice per il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni dei suo consulenti durante la fase della trattazione stragiudiziale del sinistro, precisando che la prova dell'esborso grava sulla parte attrice e che l'obbligo di rimborso presuppone la fondatezza della domanda risarcitoria e che comunque l'importo va contenuto nel massimale e che quindi anche in caso di accoglimento integrale della domanda, l'indennità aggiuntiva non potrebbe eccedere l'ammontare di €
7.000,00 (ossia 10% di quanto preteso per i danni al contenuti);
d. ha contestato che parte attrice abbia documentato la misura dei danni patiti,
contestando genericamente il valore probatorio delle perizie di quali mere allegazioni difensive, evidenziando poi che molte delle autovetture danneggiate, immatricolate molti anni prima del sinistro, sarebbero sostanzialmente prive di valore commerciale e che non fosse nota la loro condizione prima dell'evento assicurato;
e. ha, infine, contestato, che dalla documentazione prodotta emergerebbe che il veicolo NC Y targato EF sia stato acquistato dall'attrice il 30.07.21 e quindi in data successiva al sinistro;
pagina 8 di 16 f. ha infine eccepito, che nella denegata ipotesi venisse ritenuta operativa la polizza e fondata la domanda, dovrebbe applicarsi la franchigia di € 250,00 prevista per i danni da eventi atmosferici (pag. 3 CGA, doc. 3)
g. ha dedotto che gli indennizzi dovuti devono essere poi maggiorati di interessi legali dal dovuto al giorno precedente alla notificazione dell'atto di citazione e successivamente dagli interessi calcolati al saggio di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c.
4. Alla prima udienza, le parti hanno chiesto di disporre rinvio dell'udienza al fine di partecipare all'incontro di mediazione, già fissato, avendo l'attrice proposto domanda di mediazione in corso di causa ai fini della procedibilità della domanda. La mediazione si è tuttavia conclusa con esito negativo per mancato accordo tra le parti
(cfr. doc. depositato da parte attrice l'1.4.2025).
5. La causa è stata istruita documentalmente, ritenuto non necessario dare corso all'istruttoria orale richiesta da parte attrice, in quanto relativa a circostanze di fatto non specificamente contestate dalla convenuta e ritenuto altresì non necessario dare corso a c.t.u. al fine della prova della misura dell'indennizzo preteso per danni diretti in forza della documentazione prodotta da parte attrice, dei criteri di quantificazione dell'indennizzo convenuti con il contratto di assicurazione e delle effettive contestazioni compiute dalla difesa di parte convenuta in ordine alla scorretta quantificazione dei danni patiti in conseguenza del sinistro.
6. All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha parzialmente modificato le proprie domande, riducendo del 50% la domanda di indennizzo per danni indiretti, in considerazione della correttezza delle contestazioni della convenuta in ordine alla prosecuzione parziale della sua attività di impresa nel periodo successivo al sinistro, benchè limitata alla sola attività di officina e di autoriparazione e non anche a quella di vendita di autovetture. Ha chiesto inoltre per la prima volta espressamente il pagamento degli onorari per il difensore che l'ha assistito nella fase di stragiudiziale (cfr. doc. 1258 già prodotto con la citazione e doc. 1259 depositato al momento della precisazione delle conclusioni), oltre che per le spese vive (doc. 1260
e 1262 depositati al momento della precisazione delle conclusioni) e delle ulteriori spese legali (1261) per la fase di mediazione)
7. La domanda di è parzialmente fondata e deve accolta nei termini e Parte_1
per le ragioni di seguito esposti.
pagina 9 di 16 8. L'attrice con il presente giudizio chiede la condanna di parte convenuta all'esatto adempimento a contratto di assicurazione rappresentato dalla polizza n. 761A5899 e quindi al pagamento dell'indennizzo per danni diretti, indiretti e all'indennità aggiuntiva per spese dovuti a seguito di evento atmosferico (grandinata) verificatosil'8.7.2021, che ha comportato il danneggiamento di 42 autovetture, ricoverate all'interno della sede dell'attrice per essere riparate e/o vendute.
L'attrice ha fornito prova documentale della stipulazione del contratto di assicurazione e del pagamento del premio (doc. 3, 4 e 5 parte attrice), documenti depositati anche dalla convenuta (doc. 1, 2, e 3).
Nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di indennizzo da parte dell'assicurato, l'onere della prova relativo al fatto storico incombe sulla parte attrice: infatti, come precisato più volte dalla Corte di Cassazione, il “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (così testualmente, tra le molte, Cass. ordinanza n. 1558/2018).
Parte attrice ha provato il verificarsi dell'evento assicurato e che lo stesso rientra tra i rischi assicurati dalla polizza.
L'attrice ha infatti documentato che l'8.7.2021 una forte grandinata che ha interessato la zona di Milano e provincia, producendo articoli di stampa locale che riferiscono dell'intenso fenomeno temporalesco con danni all'agricoltura (doc. 1), circostanza che in ogni caso non è stata contestata dalla convenuta.
L'attrice ha, altresì, documentato che l'assicurazione copre, tra gli altri, i danni derivanti da grandine (pag. 3 di 22 condizioni di assicurazione doc. 5 att.).
La convenuta ha tuttavia eccepito che dai danni conseguenti a grandine indennizzabili a termini contrattuali sarebbero esclusi quelli provocati alle cose mobili all'aperto e quindi a tutte le autovetture ricoverate al di fuori del capannone di parte attrice, ossia tutte le autovetture danneggiate dal sinistro denunciato, richiamando a sostegno della deduzione il quarto punto delle esclusioni indicate a pag. 3 di 22 delle condizioni di assicurazioni che prevede che siano coperti i danni da grandine arrecati al fabbricato e al contenuto dall'urto di cose provocate da tali eventi con esclusione dei danni “ai pagina 10 di 16 collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne” (cfr. doc. 5 att.).
Si ritiene, tuttavia, che tale eccezione di fondi su un'errata interpretazione di quanto previsto alla pagina 3 delle condizioni di assicurazione, non potendo essere ricomprese le autovetture vendute e in riparazione presso la convenuta tra le “cose mobili all'aperto” richiamate nella clausola sopra richiamata, sia in ragione del fatto che non hanno alcuna attinenza con le “simili installazioni esterne” richiamate nella clausola sopra riportata, sia tenuto conto delle ulteriori previsioni del contratto di assicurazione che chiaramente ricomprendono le cose oggetto dell'attività di impresa tra il contenuto assicurato, anche se ricoverate all'aperto, in area di pertinenza dell'esercizio.
Alla pagina 2 delle condizioni generali di assicurazione viene, infatti, chiarito che “è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto dagli 'Eventi Coperti'” specificando ulteriormente “Per Contenuto si intende: (…) tutto quanto inerente l'attività dichiarata anche se all'aperto nell'area di pertinenza dell'esercizio” (doc. 5 att.) laddove le attività assicurate sono quelle di
“concessionario – officina meccanica” con specificazione dell'esercizio di un negozio
“per la vendita al dettaglio e/o all'ingrosso di veicoli a motore” (doc. 3 att.).
Ai sensi e per gli effetti del 1370 c.c. deve, quindi, ritenersi che i danni subiti dai veicoli tramite i quali viene esercitata l'attività di impresa assicurata siano ricompresi tra quelli indennizzabili a termini di polizza, nonostante gli stessi fossero ricoverati all'aperto in area di pertinenza dell'esercizio, benchè nei limiti del massimale assicurato, stabilito dall'assicurazione tenuto conto del valore del premio preteso per il pagamento del contratto di assicurazione e della copertura offerta a primo rischio assoluto.
9. La convenuta ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva di Pt_1
ai danni riportati ad autovetture non di sua proprietà al momento del sinistro,
[...]
precisando in particolare che uno dei veicoli danneggiati (NC YP, targata
EF) sia stato acquistato dall'attrice solo in data successiva al sinistro.
Le condizioni generali di assicurazione prevedono tuttavia testualmente ed espressamente che sono compresi nel “Contenuto” assicurato “i veicoli a motore che formano oggetto di vendita, anche se di proprietà di terzi” (cfr. pag. 2 e 3 doc. 5 att.) di tal che l'eccezione di parte convenuta si è rivelata manifestamente infondata,
pagina 11 di 16 avendo l'attrice puntualmente documentato che anche la NC YP targata
EF fosse ricoverata nel negozio al momento del sinistro con il documento di trasposto e consegna del 01/07/2021 (doc. 997).
10. L'attrice ha quindi provato il titolo della sua pretesa, il verificarsi dell'evento assicurato.
L'attrice ha inoltre fornito riscontro documentale dei danni diretti patiti delle 42 vetture parcheggiate nel suo negozio al momento del verificarsi dell'evento, producendo per ciascuna di queste fotografie dei danni, carta di circolazione della vettura e una perizia di stima del valore delle riparazioni (cfr. da doc.ti 24 a 1250).
Secondo le valutazioni compiute dall'attrice, le spese di riparazione necessarie per il ripristino dei danni per tutte le autovetture sarebbero complessivamente pari a €
113.516,94.
Parte convenuta non ha contestato specificamente tale valutazione di stima, limitandosi a contestare che alcune vetture (senza chiarire quali, essendosi limitata ad elencarle tutte) in ragione della loro data di immatricolazione sarebbero sostanzialmente prive di valore commerciale, senza tuttavia fornire alcun riscontro probatorio del fatto allegato.
Parte attrice, al proprio doc. 20, ha tuttavia dimostrato di aver comunicato un elenco alla convenuta nel quale ha indicato per tutti i veicoli danneggiati in conseguenza del sinistro, la stima dei costi per la riparazione dei danni subiti in raffronto con il valore commerciale degli autoveicoli danneggiati e da tale documento risulta che anche solo considerando il valore commerciale delle autovetture danneggiate al momento del sinistro lo stesso sarebbe pari a € 119.600.
Le condizioni di assicurazione prevedono tuttavia che l'indennizzo dovuto per danni diretti non possa superare il 70% dell'importo assicurato, pari a € 100.000,00 (cfr. pag. 2 condizioni assicurazione doc. 5 e doc. 3 att.), e che quindi l'indennizzo massimo dovuto per danni diretti è in ogni caso pari ad €70.000,00, fatto che ha reso superfluo dare corso ad ogni attività istruttoria ulteriore al fine di stimare precisamente i danni subiti da parte attrice, considerato come l'indennizzo dovuto dalla convenuta a termini contrattuali sia di importo corrispondente circa alla metà dei danni stimati da parte attrice e oltre alla metà del valore commerciale dei veicoli assicurati, anche considerando la genericità delle contestazioni di parte convenuta in pagina 12 di 16 ordine all'errata stima dei danni subiti da parte dell'attrice, compiute senza fornire alcun tipo di riscontro documentale.
Si ritiene, quindi, pienamente e documentalmente dimostrato il diritto di parte attrice ad ottenere l'indennizzo per danni diretti dovuti in forza del contratto di assicurazione concluso con la convenuta nella misura massima prevista di € 70.000,00.
Da tale importo dovrà tuttavia essere sottratta la franchigia di € 250,00 prevista dalle condizioni generali di contratto per ogni sinistro causato al “contenuto” da grandine e altri fenomeni atmosferici (pag. 3 di 22 doc. 5 att.).
Sul credito di € 69.750,00 di parte attrice accertato come sussistente a titolo di indennizzo per danni diretti dovuto in forza del contratto di assicurazione devono essere calcolati gli interessi compensativi.
In merito, poi, agli interessi compensativi dovuti per non aver tempestivamente ottenuto l'equivalente pecuniario del bene danneggiato, si reputa equo quantificarli in misura corrispondente agli interessi legali a far data dall'8.07.2021.
Applicando tali principi al caso oggetto del presente giudizio, l'importo dell'indennizzo dovuto è pari alla data odierna ad € 76.434,56.
Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
5. Con riguardo, poi, all'indennizzo per danni indiretti le condizioni generali di assicurazione prevedono a pagina 5 che “nel caso di forzata inattività dell'Esercizio assicurato, causata da sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia, fermo quanto previsto alla voce 'Limite massimo di Indennizzo' del capitolo 'In Caso di Sinistro' Incendio/Furto, riconosce all'Assicurato un importo forfettario di 00 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro. Qualora detta forzata inattività sia solo parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo forfettario giornaliero suindicato è ridotto della metà.”
Parte attrice ha quantificato i suddetti danni in € 45.000,00, considerando 90 giorni di inattività forzata (€ 00,00 per 90 giorni), per non avere la Compagnia consentito la conclusione della procedura di perizia contrattuale e di non aver comunque provveduto ad indennizzare i danni subiti dall'attrice. Tale domanda è stata ridotta in sede di precisazione delle conclusioni alla metà, riconoscendo l'attrice di aver subito pagina 13 di 16 un'interruzione solo parziale dell'attività di impresa, avendo proseguito nell'attività di officina.
Anche considerata la riduzione della domanda compiuta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di condanna della convenuta all'indennizzo per danni indiretti non appare meritevole di accoglimento.
Parte attrice non ha provato di aver subito un'interruzione forzata della propria attività, né tantomeno l'ha allegato. Non risulta né dalla documentazione in atti, né si rinviene negli scritti di causa che ha dovuto interrompere la propria attività o parte di essa, chiudendo l'esercizio forzatamente.
L'attività svolta da non è, come dalla stessa allegato, Parte_1
esclusivamente di vendita di veicoli, dedicandosi anche alla riparazione di auto e all'attività di gommista. Non è provato, inoltre, che il parco auto destinato alla vendita e/o alla riparazione fosse interamente danneggiato, tanto è vero che dal doc.
23 di parte attrice risulta che nei giorni seguenti all'evento atmosferico la Pt_1
ha comunque continuato la vendita di auto.
[...]
Manca, quindi, la prova della sussistenza del diritto di parte attrice ad ottenere anche l'indennizzo per danni indiretti e la relativa domanda deve, quindi, essere rigettata siccome infondata.
6. Parte attrice ha inoltre richiesto il rimborso delle spese sostenute per i consulenti, come previsto dalle condizioni generali di polizza che prevedono il diritto dell'assicurato ad ottenere una indennità aggiuntiva, pari al 10% dell'indennizzo liquidato per i danni al “contenuto”, per le spese sostenute e documentate per onorari di periti, consulenti, ingegneri e architetti (doc. 5, pag. 5 di 22 condizioni generali di assicurazione).
A sostegno di tale richiesta ha prodotto i documenti n. 1256 e 1257, fatture emesse da e da onorari Parte_3 Parte_2
rispettivamente per la perizia sulle auto colpite dalla grandine e per la consulenza assicurativa, riservandosi di provare l'effettivo esborso con successiva memoria ex art. 171-bis n. 2, ma l'attrice ha fornito riscontro documentale dell'effettivo pagamento di tale fatture solo tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni con i documenti 1259 e 1260 relativi tuttavia a pagamenti eseguiti prima del decorso del termine per il deposito della memoria 171-bis n. 2 c.p.c.
pagina 14 di 16 Parte attrice non ha quindi tempestivamente provato di aver effettivamente sostenuto esborsi che giustifichino il pagamento da parte della convenuta anche dell'indennità aggiuntiva.
Per quanto concerne infine la richiesta di pagamento delle spese legali relative alla fase stragiudiziale a titolo di indennità aggiuntiva, deve rilevarsi che tali spese non rientrino nel tipo di spese indennizzabili a tale titolo, non essendo assimilabili a onorari dovuti a “periti, consulenti, ingegneri, architetti” e parte attrice non ha del resto documentato di averle effettivamente sostenute e pagate entro i termini previsti per la maturazione delle preclusioni probatorie.
Pertanto anche la richiesta di condanna all'esatto adempimento all'obbligo di pagare l'indennità ingiuntiva non può trovare accoglimento.
7. Quanto, infine, alla domanda di pagamento delle spese relative all'assistenza legale stragiudiziale, ricomprendendo in essa le spese e i compensi per la fase di mediazione svolta, tuttavia, solo in corso di causa, essendo tale domanda stata proposta per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa deve essere ritenuta inammissibile in quanto nuova e tardivamente introdotta.
8. In parziale accoglimento delle domande di Parte_1 Controparte_1
deve quindi essere condannata al pagamento in favore di
[...] Pt_1
dell'importo di € 76.434,56 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui
[...]
all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
9. Le spese, seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore accertato della controversia applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione alla fase introduttiva e di studio della controversia, minimi per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria, solo orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1
Controparte_4
al pagamento in favore di di € 76.434,56 oltre interessi
[...] Parte_1
pagina 15 di 16 legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
2) condanna Controparte_4
al pagamento in favore di delle spese
[...] Parte_1
processuali che quantifica in € 9.142,00 per compensi ed € 786,00 a titolo di spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso e
CPA.
Milano, 30 maggio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 30728/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo Giacco Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Lamarmora n. 40
- parte attrice -
contro
:
– RAPPRESENTANZA Controparte_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Salomone ed
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte convenuta-
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, ed emessa ogni opportuna pronunzia, così giudicare:
nel merito,
- accertare e dichiarare la copertura assicurativa dell'evento per cui è causa e l'ammontare dei danni materiali subiti da per la partita “Contenuto” in complessivi Parte_1
€.113.516,94;
- conseguentemente, tenuto conto del limite di indennizzabilità del danno pari al 70% della somma assicurata, che per la partita “Contenuto” è pari ad €.100.000,00, condannare CP_1
, a corrispondere a Controparte_3 Parte_1 la somma di €.70.000,00 o quella diversa somma, maggiore o minore (salvo gravame se pagina 1 di 16 minore), che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al giorno precedente alla notifica dell'atto di citazione, ed oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo saldo;
- accertare e dichiarare l'indennizzabilità della partita “Danni indiretti” e l'ammontare degli stessi nella misura complessiva di €.22.00,00 (€.00,00 : 2 x 90 gg., come da doc.5, pag.
5/22);
- per l'effetto, condannare Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia, a corrispondere a la somma di €.22.00,00 o quella diversa somma, Parte_1
maggiore o minore (salvo gravame se minore), che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al giorno precedente alla notifica dell'atto di citazione, ed oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo saldo;
- accertare e dichiarare l'indennizzabilità della partita “Indennità aggiuntiva” e l'ammontare della stessa nella misura complessiva di €.13.359,00 (di cui €.10.248,00 per gli onorari del perito Consulting di Potito ed €.3.111,00 per gli Per_1 Persona_2
onorari del consulente come da docc.1256-1257); Parte_2
- per l'effetto, condannare Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia, a corrispondere a la somma di €.7.000,00 (pari al 10% Parte_1 dell'Indennizzo liquidato per la partita “Contenuto”) o quella diversa somma, maggiore o minore (salvo gravame se minore), che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino al giorno precedente alla notifica dell'atto di citazione, ed oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione sino all'effettivo saldo;
- condannare, altresì, la medesima convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi professionali per la fase stragiudiziale (pari a complessivi €.729,56, come da docc.1258-
1259), per il procedimento di mediazione (pari a complessivi €.1.744,08, come da docc.1260-1262) e per il presente giudizio (pari a complessivi €.21.363,97, di cui €.786,00 per contributo unificato e marca da bollo iscrizione a ruolo, come da nota spese); in via istruttoria, - ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) in data 08/07/2021 si è verificata una grandinata che ha danneggiato 42 veicoli che si trovavano ricoverati presso l'area esterna di pertinenza della sede della in Parte_1
ZZ BI (MI), Strada Provinciale Cerca km 0+00;
pagina 2 di 16 2) i veicoli danneggiati dalla grandinata dell'08/07/2021 sono quelli elencati e descritti nel doc.20 di parte attrice, che viene rammostrato al teste, alcuni dei quali riportavano anche la rottura del parabrezza;
3) prima dell'08/07/2021, nessuno dei veicoli elencati e descritti nel doc.20 di parte attrice presentava danni causati dalla grandine;
4) a seguito della grandinata dell'08/07/2021, l'attività di vendita veicoli della Parte_1
è rimasta bloccata per oltre 90 giorni, in quanto la società non disponeva del capitale e della manodopera necessari per riparare i 42 veicoli danneggiati dalla grandine;
5) il 30/07/2021 si è svolto un sopralluogo congiunto presso la sede della fra Parte_1
il perito della Lombarda Consulting, nominato dalla Persona_3
e il perito dello studio Attiva S.r.l., nominato dalla Parte_2 Persona_4
compagnia assicuratrice;
CP_1
6) in occasione di tale sopralluogo i periti delle parti verificavano quanti e quali veicoli, fra quelli che si trovavano ricoverati presso l'area esterna di pertinenza della sede della presentavano danni causati dalla grandine, che venivano documentati Parte_1
fotograficamente, con accertamento, per ciascun veicolo, di modello, targa e anno d'immatricolazione, come risulta dal doc.14 di parte attrice che viene rammostrato al teste;
7) il perito della Lombarda Consulting ha raccolto la Persona_3
documentazione fotografica e redatto le perizie di stima analitica dei costi di riparazione dei danni causati dalla grandine, che vengono rammostrate al teste, relative ai seguenti veicoli:
f.1) TR NE targa EA533SW (docc.24-52);
f.2) EV AT targa DX065CC (docc.53-87);
f.3) TR C3 targa FM075ME (docc.88-104);
f.4) GI PE targa CK98531 (docc.105-122);
f.5) AL OM 14 targa CX979RX (docc.123-148);
f.6) AT MU targa DK679NS (docc.149-175);
f.7) AT NA targa AF295EX (docc.176-198);
f.8) AT AN targa EM266SM (docc.199-241);
f.9) AT TO targa BH505PR (docc.242-264); f.10) OR ST targa FD802SP
(docc.265-286);
f.11) OR CU targa L2 (docc.287-313);
f.12) EE AN KE targa CZ279YG (docc.314-342);
f.13) AT BL targa DZ344HD (docc.343-364);
pagina 3 di 16 f.14) KI CA targa CR971TP (docc.365-392);
f.15) AG -T targa CC501VX (docc.393-432);
f.16) EL CO targa EH613TD (docc.433-485);
f.17) NI CR targa CK056ET (docc.486-511);
f.18) SH LT targa CN175ZG (docc.512-543);
f.19) RT IT targa DA683JF (docc.544-555); f.20) EO 06 targa DM768SR
(docc.556-579);
f.21) EO 08 targa DR323VB (docc.580-601);
f.22) EA AR targa MI3N8900 (docc.602-623); f.23) TA XE targa 48
(docc.624-640);
f.24) AU TR targa 31 (docc.641-669);
f.25) TR C3 targa FJ (docc.670-703);
f.26) DI A6 targa 5G (docc.704-730);
f.27) AT TO targa 00 (docc.731-769);
f.28) AT 00 targa DW (docc.770-795);
f.29) OR RA targa 71 (docc.796-817);
f.30) OR PO targa FX (docc.818-848);
f.31) OR PO targa FD (docc.849-877);
f.32) AT OB targa 36 (docc.878-897);
f.33) AT AN targa J7 (docc.898-926);
f.34) AT 00 targa N3 (docc.927-958);
f.35) AT DI targa 97 (docc.959-993);
f.36) NC YP targa EF (docc.994-1033);
f.37) NI CR targa 54 (docc.1034-1077);
f.38) EL RA targa D3 (docc.1078-1133); f
.39) MI YM targa 0F (docc.1134-1181);
f.40) AT 00 targa RM (docc.1182-1203);
f.41) EV VO targa 3V (docc.1204-1238);
f.42) AU ER targa NL (docc.1239-1250);
8) in data 05/11/2021 si è tenuta un'altra riunione tra i periti delle parti per esaminare le perizie di stima redatte dal perito all'esito della quale il Persona_3
perito si era riservato di effettuare i suoi conteggi e quantificare il danno Persona_4
subito da;
Pt_1
pagina 4 di 16 9) il perito e lo studio Attiva S.r.l. non hanno mai inviato al perito Persona_4 Per_3
e/o alla la stima dei danni effettuata per conto della compagnia , né Parte_2 CP_1
hanno mai comunicato di concordare con la stima effettuata dal perito al fine di Per_3
poter procedere alla redazione del verbale conclusivo di liquidazione del danno subito dalla
Si indicano come testi il sig. (sui capp.1-4), residente in Parte_1 Tes_1
Casaletto Lodigiano, Via Cavour n.8/C, nonché il perito Persona_3
(sui capp.5-9), con studio in Milano, Viale Famagosta n.10;
- ammettere, se ritenuta strettamente necessaria, CTU valutativa dei danni subiti dai 42 veicoli in questione, ponendo il relativo costo provvisoriamente a carico della compagnia.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, in via principale:
1. respingere ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, con il favore delle spese di lite;
in subordine:
2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di a reclamare Parte_1
indennizzi per i veicoli di proprietà di terzi;
3. riconoscere la indennizzabilità dei soli danni provati e conseguenti causalmente al sinistro dedotto in causa;
4. respingere integralmente o parzialmente la domanda di liquidazione dei danni indiretti, per quanto esposto in narrativa, anche per effetto del concorso colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 comma 2° c.c.;
5. respingere integralmente o parzialmente la domanda di rimborso dei costi tecnici e legali stragiudiziali, anche considerato il massimale pari al 10% dell'indennizzo dovuto per i danni al contenuto;
6. applicare la franchigia contrattuale pari ad € 250,00 per sinistro;
7. compensare totalmente o parzialmente le spese di lite.
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. società attiva nella compravendita di motocicli nuovi ed usati Parte_1
nonché nelle attività di autoriparazione, elettrauto e gommista, ha introdotto il presente giudizio per ottenere la condanna di Controparte_1
al pagamento di € 129.088,56, oltre interessi, a titolo di indennizzo dovuto in forza pagina 5 di 16 di contratto di assicurazione identificato dalla polizza n. 761A5899 in conseguenza dei danni patiti a seguito di una grandinata verificatasi l'8.7.2021
2. A fondamento della domanda proposta, parte attrice:
a. ha documentato di aver concluso il 12.5.2020 assicurazione a copertura dei rischi correlati all'attività commerciale esercitata con la convenuta, rinnovata l'11.5.2021 (doc.ti 2, 3 e 4);
b. ha documentato che l'8.7.2021 una forte grandinata che si è abbattuta su
Milano e provincia (doc. 1) e ha quindi allegato che sia il capannone in cui svolge la sua attività commerciale a ZZ BI sia le autovetture presenti in esposizione e/o riparazione nel piazzale antistante hanno riportato ingenti danni (doc.1);
c. ha documentato di aver comunicato tramite la Vienna Car S.r.l. - sua consulente di fiducia – a il verificarsi dell'evento Controparte_1
assicurato, descrivendo i danni patiti in conseguenza del sinistro, chiedendo all'assicurazione di mandare un perito presso la sua sede per stimare tali danni
(doc. 6 e 7);
d. ha documentato che le parti si sono scambiate comunicazioni per identificare i veicoli danneggiati in conseguenza del sinistro e per nominare i reciproci periti al fine di dare corso alla perizia contrattuale di stima dei danni (cfr. doc. 8-12);
e. ha allegato che in data 30.07.21, si è svolto il sopralluogo alla presenza dei periti presso la sede di per una valutazione congiunta dei Parte_1
danni;
f. ha documentato di aver inviato in data 05.08.21 al perito della compagnia il verbale del sopralluogo, chiedendo che gli fosse restituito controfirmato (doc.
13 e 14) e ha documentato che il 28.09.21, il perito nominato dall'assicurazione, Attiva S.r.l., ha richiesto la firma dell'atto di nomina per procedere alla perizia contrattuale (doc. 15 e 16), oltre delle integrazioni documentali, che sono state puntualmente inviate dall'assicurata (doc.ti 18 -
1250);
g. ha allegato che successivamente il 5.11.2021 si è tenuta un'ulteriore riunione, al termine della quale il perito di parte convenuta non ha fornito la propria quantificazione del danno, nemmeno a seguito di sollecito da parte dell'assicurata (cfr. doc. 1251);
pagina 6 di 16 h. ha allegato che nonostante i ripetuti solleciti e le diffide ad adempiere trasmesse anche tramite il nominato difensore, né la compagnia, né il perito fiduciario hanno riscontrato le richieste di parte attrice e adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione (cfr. da ultimo doc.ti 1254-1255);
i. ha dedotto di ritenere la convenuta tenuta al pagamento di indennizzo i. per i danni diretti subiti a seguito dell'evento assicurato (cfr. pag. 3 di
22 del doc. 5) per € 70.000,00 pari al 70% dell'importo di 100.000 euro assicurato per il “il fabbricato e/o il contenuto” dell'esercizio commerciale (cfr. pag. 2 di 22 doc. 5 condizioni di assicurazione), avendo riportato le 42 macchine in esposizione e riparazione presso l'assicurata danni per il maggior importo di € 113.516,94 (cfr. doc.ti
20, 24, 53, 88, 105, 123, 149, 176, 199, 242, 265, 287, 314, 343, 365,
393, 433, 486, 512, 544, 556, 580, 602, 624, 641, 670, 704, 731, 770,
796, 818, 849, 878, 898, 927, 959, 994, 1034, 1078, 1134, 1182,
1204, 1239);
ii. per i danni indiretti conseguenti all'inattività forzata dell'assicurata protrattasi per 90 giorni € 45.000,00 pari alla diaria di € 00,00 convenuta per ogni giorni di inattività (cfr. doc. 5, pag. 5 di 22);
iii. per l'indennità aggiuntiva forfettaria dovuta per i costi sostenuti per periti e consulenti e dal difensore per l'assistenza nella fase stragiudiziale (cfr. doc.ti 1256, 1257, 1258) precisando che l'importo complessivo di 14.088,56 già documentato possa essere indennizzato in misura non superiore al 10% dell'indennizzo altrimenti liquidato per la partita danni diretti (cfr. doc. 5, pag. 5 di 22), con un massimale di € 20.000,00 per annualità assicurativa che è riservata di quantificare puntualmente in corso di causa.
3. si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_1
tramite la sua rappresentanza generale per l'Italia chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice siccome infondate, contestando la legittimazione dell'assicurata a pretendere l'indennizzo per i danni patiti da autovetture di proprietà di terzi ed eccependo l'esclusione dalla copertura assicurativa per grandine in relazione ai danni subiti dalle autovetture ricoverate all'aperto sul piazzale antistante la sede dell'assicurata (pag. 3, doc. 3), ritenuta coerente con il limitato costo costituito dal pagina 7 di 16 premio pagato per la stipulazione del contratto di assicurazione e con la deroga all'art. 1907 c.c. espressa con la pattuizione dell'operatività della garanzia a primo rischio assoluto ossia sino alla concorrenza della somma assicurata (pag. 2 glossario e pag. 6 delle condizioni di assicurazione, doc. 3), contestando quindi inoltre la correttezza della quantificazione dell'indennizzo compiuta da parte attrice.
In particolare, parte convenuta:
a. ha dedotto l'inoperatività della polizza rispetto ai danni riportati dalle autovetture poste all'esterno del capannone, in quanto le condizioni generali di polizza alla pagina 3 contengono un'esplicita esclusione della copertura assicurativa, laddove gli eventi metereologici colpiscano e danneggino “cose mobili all'aperto” e le auto in quanto beni mobili registrati rientrano in tale esclusione;
b. ha contestato la richiesta di danni indiretti quantificati in € 45.000,00, in quanto non è dimostrato che l'evento dannoso abbia causato la forzata inattività dell'attrice, presupposto per l'indennizzo dei danni indiretti;
c. ha contestato, altresì, la richiesta di rimborso formulata da parte attrice per il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni dei suo consulenti durante la fase della trattazione stragiudiziale del sinistro, precisando che la prova dell'esborso grava sulla parte attrice e che l'obbligo di rimborso presuppone la fondatezza della domanda risarcitoria e che comunque l'importo va contenuto nel massimale e che quindi anche in caso di accoglimento integrale della domanda, l'indennità aggiuntiva non potrebbe eccedere l'ammontare di €
7.000,00 (ossia 10% di quanto preteso per i danni al contenuti);
d. ha contestato che parte attrice abbia documentato la misura dei danni patiti,
contestando genericamente il valore probatorio delle perizie di quali mere allegazioni difensive, evidenziando poi che molte delle autovetture danneggiate, immatricolate molti anni prima del sinistro, sarebbero sostanzialmente prive di valore commerciale e che non fosse nota la loro condizione prima dell'evento assicurato;
e. ha, infine, contestato, che dalla documentazione prodotta emergerebbe che il veicolo NC Y targato EF sia stato acquistato dall'attrice il 30.07.21 e quindi in data successiva al sinistro;
pagina 8 di 16 f. ha infine eccepito, che nella denegata ipotesi venisse ritenuta operativa la polizza e fondata la domanda, dovrebbe applicarsi la franchigia di € 250,00 prevista per i danni da eventi atmosferici (pag. 3 CGA, doc. 3)
g. ha dedotto che gli indennizzi dovuti devono essere poi maggiorati di interessi legali dal dovuto al giorno precedente alla notificazione dell'atto di citazione e successivamente dagli interessi calcolati al saggio di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c.
4. Alla prima udienza, le parti hanno chiesto di disporre rinvio dell'udienza al fine di partecipare all'incontro di mediazione, già fissato, avendo l'attrice proposto domanda di mediazione in corso di causa ai fini della procedibilità della domanda. La mediazione si è tuttavia conclusa con esito negativo per mancato accordo tra le parti
(cfr. doc. depositato da parte attrice l'1.4.2025).
5. La causa è stata istruita documentalmente, ritenuto non necessario dare corso all'istruttoria orale richiesta da parte attrice, in quanto relativa a circostanze di fatto non specificamente contestate dalla convenuta e ritenuto altresì non necessario dare corso a c.t.u. al fine della prova della misura dell'indennizzo preteso per danni diretti in forza della documentazione prodotta da parte attrice, dei criteri di quantificazione dell'indennizzo convenuti con il contratto di assicurazione e delle effettive contestazioni compiute dalla difesa di parte convenuta in ordine alla scorretta quantificazione dei danni patiti in conseguenza del sinistro.
6. All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha parzialmente modificato le proprie domande, riducendo del 50% la domanda di indennizzo per danni indiretti, in considerazione della correttezza delle contestazioni della convenuta in ordine alla prosecuzione parziale della sua attività di impresa nel periodo successivo al sinistro, benchè limitata alla sola attività di officina e di autoriparazione e non anche a quella di vendita di autovetture. Ha chiesto inoltre per la prima volta espressamente il pagamento degli onorari per il difensore che l'ha assistito nella fase di stragiudiziale (cfr. doc. 1258 già prodotto con la citazione e doc. 1259 depositato al momento della precisazione delle conclusioni), oltre che per le spese vive (doc. 1260
e 1262 depositati al momento della precisazione delle conclusioni) e delle ulteriori spese legali (1261) per la fase di mediazione)
7. La domanda di è parzialmente fondata e deve accolta nei termini e Parte_1
per le ragioni di seguito esposti.
pagina 9 di 16 8. L'attrice con il presente giudizio chiede la condanna di parte convenuta all'esatto adempimento a contratto di assicurazione rappresentato dalla polizza n. 761A5899 e quindi al pagamento dell'indennizzo per danni diretti, indiretti e all'indennità aggiuntiva per spese dovuti a seguito di evento atmosferico (grandinata) verificatosil'8.7.2021, che ha comportato il danneggiamento di 42 autovetture, ricoverate all'interno della sede dell'attrice per essere riparate e/o vendute.
L'attrice ha fornito prova documentale della stipulazione del contratto di assicurazione e del pagamento del premio (doc. 3, 4 e 5 parte attrice), documenti depositati anche dalla convenuta (doc. 1, 2, e 3).
Nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di indennizzo da parte dell'assicurato, l'onere della prova relativo al fatto storico incombe sulla parte attrice: infatti, come precisato più volte dalla Corte di Cassazione, il “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (così testualmente, tra le molte, Cass. ordinanza n. 1558/2018).
Parte attrice ha provato il verificarsi dell'evento assicurato e che lo stesso rientra tra i rischi assicurati dalla polizza.
L'attrice ha infatti documentato che l'8.7.2021 una forte grandinata che ha interessato la zona di Milano e provincia, producendo articoli di stampa locale che riferiscono dell'intenso fenomeno temporalesco con danni all'agricoltura (doc. 1), circostanza che in ogni caso non è stata contestata dalla convenuta.
L'attrice ha, altresì, documentato che l'assicurazione copre, tra gli altri, i danni derivanti da grandine (pag. 3 di 22 condizioni di assicurazione doc. 5 att.).
La convenuta ha tuttavia eccepito che dai danni conseguenti a grandine indennizzabili a termini contrattuali sarebbero esclusi quelli provocati alle cose mobili all'aperto e quindi a tutte le autovetture ricoverate al di fuori del capannone di parte attrice, ossia tutte le autovetture danneggiate dal sinistro denunciato, richiamando a sostegno della deduzione il quarto punto delle esclusioni indicate a pag. 3 di 22 delle condizioni di assicurazioni che prevede che siano coperti i danni da grandine arrecati al fabbricato e al contenuto dall'urto di cose provocate da tali eventi con esclusione dei danni “ai pagina 10 di 16 collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne” (cfr. doc. 5 att.).
Si ritiene, tuttavia, che tale eccezione di fondi su un'errata interpretazione di quanto previsto alla pagina 3 delle condizioni di assicurazione, non potendo essere ricomprese le autovetture vendute e in riparazione presso la convenuta tra le “cose mobili all'aperto” richiamate nella clausola sopra richiamata, sia in ragione del fatto che non hanno alcuna attinenza con le “simili installazioni esterne” richiamate nella clausola sopra riportata, sia tenuto conto delle ulteriori previsioni del contratto di assicurazione che chiaramente ricomprendono le cose oggetto dell'attività di impresa tra il contenuto assicurato, anche se ricoverate all'aperto, in area di pertinenza dell'esercizio.
Alla pagina 2 delle condizioni generali di assicurazione viene, infatti, chiarito che “è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto dagli 'Eventi Coperti'” specificando ulteriormente “Per Contenuto si intende: (…) tutto quanto inerente l'attività dichiarata anche se all'aperto nell'area di pertinenza dell'esercizio” (doc. 5 att.) laddove le attività assicurate sono quelle di
“concessionario – officina meccanica” con specificazione dell'esercizio di un negozio
“per la vendita al dettaglio e/o all'ingrosso di veicoli a motore” (doc. 3 att.).
Ai sensi e per gli effetti del 1370 c.c. deve, quindi, ritenersi che i danni subiti dai veicoli tramite i quali viene esercitata l'attività di impresa assicurata siano ricompresi tra quelli indennizzabili a termini di polizza, nonostante gli stessi fossero ricoverati all'aperto in area di pertinenza dell'esercizio, benchè nei limiti del massimale assicurato, stabilito dall'assicurazione tenuto conto del valore del premio preteso per il pagamento del contratto di assicurazione e della copertura offerta a primo rischio assoluto.
9. La convenuta ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione attiva di Pt_1
ai danni riportati ad autovetture non di sua proprietà al momento del sinistro,
[...]
precisando in particolare che uno dei veicoli danneggiati (NC YP, targata
EF) sia stato acquistato dall'attrice solo in data successiva al sinistro.
Le condizioni generali di assicurazione prevedono tuttavia testualmente ed espressamente che sono compresi nel “Contenuto” assicurato “i veicoli a motore che formano oggetto di vendita, anche se di proprietà di terzi” (cfr. pag. 2 e 3 doc. 5 att.) di tal che l'eccezione di parte convenuta si è rivelata manifestamente infondata,
pagina 11 di 16 avendo l'attrice puntualmente documentato che anche la NC YP targata
EF fosse ricoverata nel negozio al momento del sinistro con il documento di trasposto e consegna del 01/07/2021 (doc. 997).
10. L'attrice ha quindi provato il titolo della sua pretesa, il verificarsi dell'evento assicurato.
L'attrice ha inoltre fornito riscontro documentale dei danni diretti patiti delle 42 vetture parcheggiate nel suo negozio al momento del verificarsi dell'evento, producendo per ciascuna di queste fotografie dei danni, carta di circolazione della vettura e una perizia di stima del valore delle riparazioni (cfr. da doc.ti 24 a 1250).
Secondo le valutazioni compiute dall'attrice, le spese di riparazione necessarie per il ripristino dei danni per tutte le autovetture sarebbero complessivamente pari a €
113.516,94.
Parte convenuta non ha contestato specificamente tale valutazione di stima, limitandosi a contestare che alcune vetture (senza chiarire quali, essendosi limitata ad elencarle tutte) in ragione della loro data di immatricolazione sarebbero sostanzialmente prive di valore commerciale, senza tuttavia fornire alcun riscontro probatorio del fatto allegato.
Parte attrice, al proprio doc. 20, ha tuttavia dimostrato di aver comunicato un elenco alla convenuta nel quale ha indicato per tutti i veicoli danneggiati in conseguenza del sinistro, la stima dei costi per la riparazione dei danni subiti in raffronto con il valore commerciale degli autoveicoli danneggiati e da tale documento risulta che anche solo considerando il valore commerciale delle autovetture danneggiate al momento del sinistro lo stesso sarebbe pari a € 119.600.
Le condizioni di assicurazione prevedono tuttavia che l'indennizzo dovuto per danni diretti non possa superare il 70% dell'importo assicurato, pari a € 100.000,00 (cfr. pag. 2 condizioni assicurazione doc. 5 e doc. 3 att.), e che quindi l'indennizzo massimo dovuto per danni diretti è in ogni caso pari ad €70.000,00, fatto che ha reso superfluo dare corso ad ogni attività istruttoria ulteriore al fine di stimare precisamente i danni subiti da parte attrice, considerato come l'indennizzo dovuto dalla convenuta a termini contrattuali sia di importo corrispondente circa alla metà dei danni stimati da parte attrice e oltre alla metà del valore commerciale dei veicoli assicurati, anche considerando la genericità delle contestazioni di parte convenuta in pagina 12 di 16 ordine all'errata stima dei danni subiti da parte dell'attrice, compiute senza fornire alcun tipo di riscontro documentale.
Si ritiene, quindi, pienamente e documentalmente dimostrato il diritto di parte attrice ad ottenere l'indennizzo per danni diretti dovuti in forza del contratto di assicurazione concluso con la convenuta nella misura massima prevista di € 70.000,00.
Da tale importo dovrà tuttavia essere sottratta la franchigia di € 250,00 prevista dalle condizioni generali di contratto per ogni sinistro causato al “contenuto” da grandine e altri fenomeni atmosferici (pag. 3 di 22 doc. 5 att.).
Sul credito di € 69.750,00 di parte attrice accertato come sussistente a titolo di indennizzo per danni diretti dovuto in forza del contratto di assicurazione devono essere calcolati gli interessi compensativi.
In merito, poi, agli interessi compensativi dovuti per non aver tempestivamente ottenuto l'equivalente pecuniario del bene danneggiato, si reputa equo quantificarli in misura corrispondente agli interessi legali a far data dall'8.07.2021.
Applicando tali principi al caso oggetto del presente giudizio, l'importo dell'indennizzo dovuto è pari alla data odierna ad € 76.434,56.
Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolare al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
5. Con riguardo, poi, all'indennizzo per danni indiretti le condizioni generali di assicurazione prevedono a pagina 5 che “nel caso di forzata inattività dell'Esercizio assicurato, causata da sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia, fermo quanto previsto alla voce 'Limite massimo di Indennizzo' del capitolo 'In Caso di Sinistro' Incendio/Furto, riconosce all'Assicurato un importo forfettario di 00 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro. Qualora detta forzata inattività sia solo parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo forfettario giornaliero suindicato è ridotto della metà.”
Parte attrice ha quantificato i suddetti danni in € 45.000,00, considerando 90 giorni di inattività forzata (€ 00,00 per 90 giorni), per non avere la Compagnia consentito la conclusione della procedura di perizia contrattuale e di non aver comunque provveduto ad indennizzare i danni subiti dall'attrice. Tale domanda è stata ridotta in sede di precisazione delle conclusioni alla metà, riconoscendo l'attrice di aver subito pagina 13 di 16 un'interruzione solo parziale dell'attività di impresa, avendo proseguito nell'attività di officina.
Anche considerata la riduzione della domanda compiuta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di condanna della convenuta all'indennizzo per danni indiretti non appare meritevole di accoglimento.
Parte attrice non ha provato di aver subito un'interruzione forzata della propria attività, né tantomeno l'ha allegato. Non risulta né dalla documentazione in atti, né si rinviene negli scritti di causa che ha dovuto interrompere la propria attività o parte di essa, chiudendo l'esercizio forzatamente.
L'attività svolta da non è, come dalla stessa allegato, Parte_1
esclusivamente di vendita di veicoli, dedicandosi anche alla riparazione di auto e all'attività di gommista. Non è provato, inoltre, che il parco auto destinato alla vendita e/o alla riparazione fosse interamente danneggiato, tanto è vero che dal doc.
23 di parte attrice risulta che nei giorni seguenti all'evento atmosferico la Pt_1
ha comunque continuato la vendita di auto.
[...]
Manca, quindi, la prova della sussistenza del diritto di parte attrice ad ottenere anche l'indennizzo per danni indiretti e la relativa domanda deve, quindi, essere rigettata siccome infondata.
6. Parte attrice ha inoltre richiesto il rimborso delle spese sostenute per i consulenti, come previsto dalle condizioni generali di polizza che prevedono il diritto dell'assicurato ad ottenere una indennità aggiuntiva, pari al 10% dell'indennizzo liquidato per i danni al “contenuto”, per le spese sostenute e documentate per onorari di periti, consulenti, ingegneri e architetti (doc. 5, pag. 5 di 22 condizioni generali di assicurazione).
A sostegno di tale richiesta ha prodotto i documenti n. 1256 e 1257, fatture emesse da e da onorari Parte_3 Parte_2
rispettivamente per la perizia sulle auto colpite dalla grandine e per la consulenza assicurativa, riservandosi di provare l'effettivo esborso con successiva memoria ex art. 171-bis n. 2, ma l'attrice ha fornito riscontro documentale dell'effettivo pagamento di tale fatture solo tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni con i documenti 1259 e 1260 relativi tuttavia a pagamenti eseguiti prima del decorso del termine per il deposito della memoria 171-bis n. 2 c.p.c.
pagina 14 di 16 Parte attrice non ha quindi tempestivamente provato di aver effettivamente sostenuto esborsi che giustifichino il pagamento da parte della convenuta anche dell'indennità aggiuntiva.
Per quanto concerne infine la richiesta di pagamento delle spese legali relative alla fase stragiudiziale a titolo di indennità aggiuntiva, deve rilevarsi che tali spese non rientrino nel tipo di spese indennizzabili a tale titolo, non essendo assimilabili a onorari dovuti a “periti, consulenti, ingegneri, architetti” e parte attrice non ha del resto documentato di averle effettivamente sostenute e pagate entro i termini previsti per la maturazione delle preclusioni probatorie.
Pertanto anche la richiesta di condanna all'esatto adempimento all'obbligo di pagare l'indennità ingiuntiva non può trovare accoglimento.
7. Quanto, infine, alla domanda di pagamento delle spese relative all'assistenza legale stragiudiziale, ricomprendendo in essa le spese e i compensi per la fase di mediazione svolta, tuttavia, solo in corso di causa, essendo tale domanda stata proposta per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa deve essere ritenuta inammissibile in quanto nuova e tardivamente introdotta.
8. In parziale accoglimento delle domande di Parte_1 Controparte_1
deve quindi essere condannata al pagamento in favore di
[...] Pt_1
dell'importo di € 76.434,56 oltre interessi legali da calcolare al saggio di cui
[...]
all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
9. Le spese, seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore accertato della controversia applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione alla fase introduttiva e di studio della controversia, minimi per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria, solo orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1
Controparte_4
al pagamento in favore di di € 76.434,56 oltre interessi
[...] Parte_1
pagina 15 di 16 legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
2) condanna Controparte_4
al pagamento in favore di delle spese
[...] Parte_1
processuali che quantifica in € 9.142,00 per compensi ed € 786,00 a titolo di spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso e
CPA.
Milano, 30 maggio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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