Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5590 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nata a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella Campagna, presso il cui C.F._1
studio a Palermo, via Giuseppe Alessi n. 25, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Teodori, presso il cui C.F._2
studio a Roma, via Francesco Buonamici n. 71, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 05/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, le parti hanno concordato quanto segue:
“1. I figli minori (nata a [...] in data [...]), (nato a [...]_2
Palermo in data 11/09/2014) e (nata a [...] il [...]) vengono Persona_3
1
2. La casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla sig.ra Parte_1
che la abiterà unitamente ai figli minori e resteranno a suo carico le spese
[...]
ordinarie e condominiali relative alla stessa;
3. Il diritto di frequentazione paterno, salvo diverso accordo, viene concordato di modo che il sig. possa incontrare e tenere con sé i figli minori ogni lunedì dall'uscita CP_1
della scuola (ore 14:00) sino al martedì alle ore 20:00 allorché li accompagnerà presso la casa familiare;
un weekend alternato con pernottamento dalle ore 12:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica.
Qualsiasi modifica sul regime di incontro con i figli va concordata e comunicata almeno 48 ore prima;
4. I genitori, inoltre, stabiliscono che trascorreranno con i figli, secondo il criterio dell'alternanza, tutte le festività civili e religiose, facendo sempre salvi eventuali accordi che i sig.ri e stabiliranno di volta in volta, ciò anche per le altre Parte_1 CP_1
festività nazionali o locali, nelle quali, in linea di massima, dovrà sempre rispettarsi il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi che interverranno all'uopo tra i genitori.
Pertanto, concordano che i minori trascorreranno le prossime festività natalizie dal giorno
22 dicembre c.a., continuativamente sino al giorno 27 dicembre c.a. con il padre;
dal 28 dicembre c.a. continuativamente sino al 2 gennaio 2025 con la madre;
- Gli odierni istanti stabiliscono che durante le vacanze estive i figli potranno restare con il padre ogni qualvolta sia possibile sulla base degli accordi di volta in volta presi in considerazione delle esigenze dei figli nonché esigenze lavorative dei genitori.
In ogni caso, durante il periodo estivo, i figli trascorreranno sempre due settimane con il papa, che potranno essere consecutive o no, secondo le necessità e le esigenze di tutta la famiglia.
- Il giorno 8 dicembre di ciascun anno i minori staranno con la madre per il di lei compleanno;
- Per il compleanno dei figli, i coniugi si impegneranno a passare insieme il giorno del compleanno;
qualora ciò non fosse possibile, i minori passeranno mezza giornata con la madre e l'altra con il padre.
5. Per quanto concerne il mantenimento dei figli minori, i genitori pattuiscono espressamente che:
2 A. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 900,00 (euro novecento/00) mensili, in ragione di €
300,00 ciascuno, entro il giorno 10 di ogni mese.
L'assegno di mantenimento è rivalutabile annualmente secondo gli indici comunicati dall'ISTAT per le famiglie degli operai ed impiegati.
B. L'importo corrispondente all'assegno unico mensile per i figli verrà interamente preso dalla sig.ra ed il sig. rinuncia espressamente alla quota a sé spettante Parte_1 CP_1
in favore della moglie;
C. Per ciò che concerne le spese straordinarie necessarie per i figli, le parti convengono che queste saranno ripartite al 50% secondo le definizioni e con le modalità sancite nel
"Protocollo su spese extra assegno per mantenimento figli" siglato il 2.7.2019, all'esito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo, da corrispondersi entro 15 giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa, salvo per tutte le spese inerenti l'attività sportiva di equitazione di che saranno a carico del sig. nella misura del Per_1 CP_1
100%;
6. Il sig. si impegna a corrispondere alla moglie l'importo di € 500,00 CP_1
quale contributo per il pagamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione della complessiva somma di € 2.616,38, per la quale la sig.ra ha ottenuto rateizzazione;
detta Parte_1
somma verrà corrisposta entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
7. Le parti dichiarano di approvare e fare proprie tutte le condizioni ed i patti sopraenunciati, che devono ritenersi vincolanti ed efficaci tra loro a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;
8. Per quanto non previsto nelle pattuizioni che precedono, la sig.ra ed il Parte_1
sig. si rimettono alle disposizioni di legge in materia.” CP_1
Le condizioni sopra riportate sono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
CI (AG) in data 08/12/1985 ( ) e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ( ), i quali Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Ribera (AG) in data 22/10/2007. 3 2) Omologa le condizioni dell'accordo del 17/12/2024 riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Ribera (AG) al n. 51, p. II, serie A, dell'anno 2007).
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4