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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 08/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Assicurazione ha pronunciato seguente contro i danni
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 128/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. BOSCAROLLI TITO giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. STECKHOLZER LORENZ, giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 424/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 29.05.2023/30.05.2023
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024 con
1 assegnazione del termine perentorio del 23.09.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 08.10.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procurtore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano,
- nel merito: per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere l'appello siccome proposto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza nr. 424/2023 dd. 30.05.2023 ed, in accoglimento delle conclusioni rassegnate da Parte_1
nel primo grado di giudizio e da aversi in questa sede
[...]
interamente richiamate e riprodotte, respingere le domande proposte da nei confronti di CP_1 Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, condannando altresì
alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
di tutto quanto eventualmente percepito da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado.
del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano;
contrariis reiectis;
1. nel merito, in via principale, per i motivi esposti, confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 424/2023, pubblicata il
2 30.05.2023, del Tribunale di Bolzano, e respingere l'appello avversario dd. 28.06.2023, notificato via PEC il 29.06.2023,
avverso detta sentenza n. 424/2023, pubblicata il 30.05.2023,
emessa dal Tribunale di Bolzano, Giudice Dr. Werner Mussner,
procedimento sub R.G. n. 4205/2021, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio, con il relativo aumento ex art. 4,
co. 1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente con particolari tecniche di redazione);
2. nel merito, in estremo subordine, per i motivi esposti ed in caso di fondatezza, anche soltanto parziale, dell'appello avversario ovvero di riforma della sentenza impugnata,
accertare e dichiarare,
- che l'infortunio in questione rientra in ogni caso nell'operatività della polizza assicurativa n. 350435197 e per cui è causa, stipulata ovvero rinnovata dal signor CP_1
con la compagnia assicurativa appellante Parte_1
in data 14.10.2015;
- l'ammontare dell'indennità ovvero di quanto dovuto giusto la polizza assicurativa n. 350435197 e per cui è causa in merito all'infortunio in oggetto, come quantificato nella sentenza impugnata dalla in € 275.237,50, ovvero Parte_1
nell'ammontare di quella diversa somma da accertare in corso di causa per l'eventualità di ipotetiche decurtazioni previste in polizza, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a
3 favore di parte attrice dell'importo di € 275.237,50,
rispettivamente quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi come per legge dal dovuto al saldo;
- per i motivi esposti, accertare e dichiarare l'ammontare delle spese per l'espletamento di perizia medica nell'ammontare di €
732,00 nonché quelle inerenti alla fase stragiudiziale della presente vertenza da sostenere dall'odierno appellato nella misura di € 4.000,00 e per l'effetto condannare la
[...]
a pagare a titolo di risarcimento del danno a favore Parte_1
di detti importi, rispettivamente quelle maggiori o CP_1
minori somme ritenute di giustizia, oltre agli interessi come per legge dal dovuto al saldo;
3. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con il relativo aumento ex art. 4,
co. 1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente con particolari tecniche di redazione).
In via istruttoria:
➢ si ripropongono e si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183,
co. IV, nn. 2 e 3, c.p.c. dd. 08.05.2022 e dd. 17.05.2022, così
come riproposte con “Note di trattazione scritta per l'udienza del
02.03.2023” del 10.02.2023 nonché in comparsa conclusionale del 28.04.2023.”
Salvis iuribus.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 evocava in giudizio CP_1 Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza all'infortunio, per il quale riteneva di essere assicurato,
occorsogli in data 08.05.2019, mentre si trovava nella zona sportiva del Comune di Campo di Trens nella veste di referente comunale.
Le deduzioni delle parti e le vicende processuali relative al giudizio di primo grado si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
La vertenza è stata definita dal Tribunale con sentenza n. 424/2023 del 29.05.2023, che ha accolto la domanda attorea gravando la convenuta delle spese del procedimento.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello
[...]
(di seguito anche solo lamentando Parte_1 Pt_1
erronea interpretazione delle clausole contrattuali, erronea valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente errata valutazione sulla sussistenza della copertura assicurativa. A
suo dire, infatti, sia ipotizzando che il sinistro si sia verificato nella vita privata, sia che lo si voglia ritenere accaduto mentre svolgeva un'attività professionale, la garanzia assicurativa non opererebbe.
L'appellante, inoltre si duole di un'erronea decisione sulle spese di lite.
Si è costituito in giudizio chiedendo in il CP_1
rigetto dell'appello primo luogo per manifesta infondatezza ex
5 art. 348-bis c.p.c. e in ogni caso perché ritenute infondate sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 23.10.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione di manifesta infondatezza dell'appello, va osservato che le posizioni delle parti si basano su contrapposte interpretazioni delle clausole del contratto di assicurazione, quindi l'impugnazione non può essere dichiarata aprioristicamente infondata.
2. Quanto al merito, va esaminata la polizza infortuni oggetto di causa.
Detta polizza, nell'ambito delle previsioni delle varie clausole contrattuali, contempla la copertura sia dei sinistri avvenuti in occasione dell'attività professionale sia dei sinistri avvenuti nella vita privata.
Le clausole relative all'operatività dell'assicurazione che prevedono il caso in cui l'assicurato al momento dell'infortunio svolga attività diversa da quella dichiarata, sono gli articoli 1.1
e 4.2.
Va, però premesso che la stessa appellante riconosce che l'infortunio per cui è causa non è avvenuto nell'ambito di un'attività svolta professionalmente dal signor CP_1
6 Infatti, è pacifico che in un piccolo comune come Campo
di Trens la funzione di assessore comporta un limitato impegno di tempo, è compatibile con l'esercizio dell'attività professionale ordinaria (che nel caso del signor è quella di CP_1
imprenditore edile) ed è separata da essa.
però, contesta la conclusione del Tribunale per Pt_1
cui l'accesso al cantiere possa essere inquadrato nella normale attività che l'assicurato signor abbia compiuto senza CP_1
carattere di professionalità, come previsto dalla polizza all'art.
1.1 che con formulazione piuttosto ampia prevede:
“Ambito di operatività: L'assicurazione vale per gli infortuni che
l' subisca nello svolgimento delle proprie attività Parte_2
professionali dichiarate in polizza e di ogni altra normale attività
che egli compia senza carattere di professionalità”.
3. A tale proposito, esaminati i fatti, va rilevato che all'epoca dell'infortunio il signor era referente per un CP_1
unico cantiere del Comune di Campo di Trens, precisamente quello presso il Campo sportivo in cui l'incidente è avvenuto.
Presso tale cantiere, il Comune svolgeva lavori in autonomia che venivano eseguiti esclusivamente dagli operai comunali.
Dall'istruttoria svolta nel corso del primo grado di giudizio, in particolare dalle prove testimoniali raccolte è emerso che l'assessore si recava in cantiere per due o tre volte alla settimana al fine di controllare l'andamento dei lavori e per dare
7 eventuali istruzioni.
Dalle dichiarazioni del testimone è Testimone_1
emerso che il signor seppure organizzasse i lavori e CP_1
desse indicazioni, di regola non prestava attività manuale. Vi è
stata una sola occasione in cui insieme al testimone aveva lavorato alla parete di legno in data 04.04.2019 e la circostanza
è stata espressamente precisata dal testimone.
Del resto, va osservato che il signor non prestava CP_1
attività manuale nemmeno nella propria impresa edile e la circostanza è stata confermata dal teste . Tes_2
Il giorno dell'infortunio secondo quanto dichiarato dai testi e , il signor si è recato Tes_2 Tes_3 CP_1
presso il cantiere intorno alle ore 17.00, partendo direttamente dal suo posto di lavoro. Inoltre, il teste ha Tes_3
precisato che sono trascorsi pochi minuti dal momento in cui il signor è arrivato parcheggiando l'auto e il momento CP_1
dell'incidente.
Considerati i tempi riferiti dai testimoni, risulta provato che quel giorno, prima che si verificasse l'incidente il signor che si trovava in cantiere da pochi minuti e da solo, CP_1
non può aver messo in atto alcuna opera di movimentazione della parete di legno che poi gli è caduta addosso. Perciò, le conclusioni dell'ispettore secondo il quale il signor Persona_1
avrebbe movimentato in modo improprio la parete di CP_1
8 supportate dai fatti accertati e sono il risultato di presunzioni prive di riscontro.
4. Pacifico che il signor non stava compiendo CP_1
attività professionale diversa da quella dichiarata al momento della conclusione della polizza assicurativa e che quindi l'art.
4.2 della stessa non trova applicazione, va verificato se nel caso in esame, la presenza in cantiere in qualità di assessore, rientri nella previsione dell'art. 1.1.
Come già osservato, dalle dichiarazioni dei testi, in sintesi, è emerso che il signor in qualità di assessore, CP_1
si recava due o tre volte la settimana nel cantiere del Comune
per dare indicazioni. Normalmente non eseguiva lavori manuali e il giorno dell'incidente si era recato in cantiere per un semplice controllo provenendo direttamente dal suo posto di lavoro.
L'attività di controllo dei lavori presso i cantieri del
Comune eseguiti in economia dai propri dipendenti, rientra senz'altro nei compiti dell'assessore di un piccolo Comune,
quale è quello di Campo di Trens.
Il giorno dell'infortunio il signor stava esercitando CP_1
un'attività extraprofessionale, rientrante nei compiti di referente del Comune e quindi, non ha tenuto alcun comportamento anormale.
Non è stata inoltre fornita la prova di alcun comportamento abnorme da parte dell'assicurato, che anzi
9 risulta escluso per le considerazioni sopra svolte.
In conclusione, quindi è condivisibile la decisione del
Tribunale secondo il quale, nel caso particolare del signor che agiva in qualità di assessore del Comune di Campo CP_1
di Trens, la presenza nel cantiere del Campo sportivo per un semplice controllo dei lavori, vada considerata un'attività
rientrante nel concetto di “ogni altra normale attività che egli
compia senza carattere di professionalità” di cui al contratto all'art. 1.1, con la conseguenza che il sinistro è coperto dalla tutela assicurativa.
5. Rigettato l'appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante a CP_1
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. n. 424/2023 del 29.05.2023, del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida nell'importo
10 complessivo di € 16.374,85 di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 7.298,00 per la fase decisionale, € 2.135,85 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1- Parte_1
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 11 dicembre 2024
Il Presidente Dottssa. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
300 Kg. facendola ribaltare e venendone travolto, non risultano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Assicurazione ha pronunciato seguente contro i danni
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 128/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. BOSCAROLLI TITO giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. STECKHOLZER LORENZ, giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 424/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 29.05.2023/30.05.2023
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024 con
1 assegnazione del termine perentorio del 23.09.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 08.10.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procurtore di parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano,
- nel merito: per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere l'appello siccome proposto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza nr. 424/2023 dd. 30.05.2023 ed, in accoglimento delle conclusioni rassegnate da Parte_1
nel primo grado di giudizio e da aversi in questa sede
[...]
interamente richiamate e riprodotte, respingere le domande proposte da nei confronti di CP_1 Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, condannando altresì
alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
di tutto quanto eventualmente percepito da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado.
del procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano;
contrariis reiectis;
1. nel merito, in via principale, per i motivi esposti, confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 424/2023, pubblicata il
2 30.05.2023, del Tribunale di Bolzano, e respingere l'appello avversario dd. 28.06.2023, notificato via PEC il 29.06.2023,
avverso detta sentenza n. 424/2023, pubblicata il 30.05.2023,
emessa dal Tribunale di Bolzano, Giudice Dr. Werner Mussner,
procedimento sub R.G. n. 4205/2021, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio, con il relativo aumento ex art. 4,
co. 1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente con particolari tecniche di redazione);
2. nel merito, in estremo subordine, per i motivi esposti ed in caso di fondatezza, anche soltanto parziale, dell'appello avversario ovvero di riforma della sentenza impugnata,
accertare e dichiarare,
- che l'infortunio in questione rientra in ogni caso nell'operatività della polizza assicurativa n. 350435197 e per cui è causa, stipulata ovvero rinnovata dal signor CP_1
con la compagnia assicurativa appellante Parte_1
in data 14.10.2015;
- l'ammontare dell'indennità ovvero di quanto dovuto giusto la polizza assicurativa n. 350435197 e per cui è causa in merito all'infortunio in oggetto, come quantificato nella sentenza impugnata dalla in € 275.237,50, ovvero Parte_1
nell'ammontare di quella diversa somma da accertare in corso di causa per l'eventualità di ipotetiche decurtazioni previste in polizza, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a
3 favore di parte attrice dell'importo di € 275.237,50,
rispettivamente quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi come per legge dal dovuto al saldo;
- per i motivi esposti, accertare e dichiarare l'ammontare delle spese per l'espletamento di perizia medica nell'ammontare di €
732,00 nonché quelle inerenti alla fase stragiudiziale della presente vertenza da sostenere dall'odierno appellato nella misura di € 4.000,00 e per l'effetto condannare la
[...]
a pagare a titolo di risarcimento del danno a favore Parte_1
di detti importi, rispettivamente quelle maggiori o CP_1
minori somme ritenute di giustizia, oltre agli interessi come per legge dal dovuto al saldo;
3. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con il relativo aumento ex art. 4,
co. 1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente con particolari tecniche di redazione).
In via istruttoria:
➢ si ripropongono e si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie ex art. 183,
co. IV, nn. 2 e 3, c.p.c. dd. 08.05.2022 e dd. 17.05.2022, così
come riproposte con “Note di trattazione scritta per l'udienza del
02.03.2023” del 10.02.2023 nonché in comparsa conclusionale del 28.04.2023.”
Salvis iuribus.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 evocava in giudizio CP_1 Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza all'infortunio, per il quale riteneva di essere assicurato,
occorsogli in data 08.05.2019, mentre si trovava nella zona sportiva del Comune di Campo di Trens nella veste di referente comunale.
Le deduzioni delle parti e le vicende processuali relative al giudizio di primo grado si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
La vertenza è stata definita dal Tribunale con sentenza n. 424/2023 del 29.05.2023, che ha accolto la domanda attorea gravando la convenuta delle spese del procedimento.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello
[...]
(di seguito anche solo lamentando Parte_1 Pt_1
erronea interpretazione delle clausole contrattuali, erronea valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente errata valutazione sulla sussistenza della copertura assicurativa. A
suo dire, infatti, sia ipotizzando che il sinistro si sia verificato nella vita privata, sia che lo si voglia ritenere accaduto mentre svolgeva un'attività professionale, la garanzia assicurativa non opererebbe.
L'appellante, inoltre si duole di un'erronea decisione sulle spese di lite.
Si è costituito in giudizio chiedendo in il CP_1
rigetto dell'appello primo luogo per manifesta infondatezza ex
5 art. 348-bis c.p.c. e in ogni caso perché ritenute infondate sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 23.10.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione di manifesta infondatezza dell'appello, va osservato che le posizioni delle parti si basano su contrapposte interpretazioni delle clausole del contratto di assicurazione, quindi l'impugnazione non può essere dichiarata aprioristicamente infondata.
2. Quanto al merito, va esaminata la polizza infortuni oggetto di causa.
Detta polizza, nell'ambito delle previsioni delle varie clausole contrattuali, contempla la copertura sia dei sinistri avvenuti in occasione dell'attività professionale sia dei sinistri avvenuti nella vita privata.
Le clausole relative all'operatività dell'assicurazione che prevedono il caso in cui l'assicurato al momento dell'infortunio svolga attività diversa da quella dichiarata, sono gli articoli 1.1
e 4.2.
Va, però premesso che la stessa appellante riconosce che l'infortunio per cui è causa non è avvenuto nell'ambito di un'attività svolta professionalmente dal signor CP_1
6 Infatti, è pacifico che in un piccolo comune come Campo
di Trens la funzione di assessore comporta un limitato impegno di tempo, è compatibile con l'esercizio dell'attività professionale ordinaria (che nel caso del signor è quella di CP_1
imprenditore edile) ed è separata da essa.
però, contesta la conclusione del Tribunale per Pt_1
cui l'accesso al cantiere possa essere inquadrato nella normale attività che l'assicurato signor abbia compiuto senza CP_1
carattere di professionalità, come previsto dalla polizza all'art.
1.1 che con formulazione piuttosto ampia prevede:
“Ambito di operatività: L'assicurazione vale per gli infortuni che
l' subisca nello svolgimento delle proprie attività Parte_2
professionali dichiarate in polizza e di ogni altra normale attività
che egli compia senza carattere di professionalità”.
3. A tale proposito, esaminati i fatti, va rilevato che all'epoca dell'infortunio il signor era referente per un CP_1
unico cantiere del Comune di Campo di Trens, precisamente quello presso il Campo sportivo in cui l'incidente è avvenuto.
Presso tale cantiere, il Comune svolgeva lavori in autonomia che venivano eseguiti esclusivamente dagli operai comunali.
Dall'istruttoria svolta nel corso del primo grado di giudizio, in particolare dalle prove testimoniali raccolte è emerso che l'assessore si recava in cantiere per due o tre volte alla settimana al fine di controllare l'andamento dei lavori e per dare
7 eventuali istruzioni.
Dalle dichiarazioni del testimone è Testimone_1
emerso che il signor seppure organizzasse i lavori e CP_1
desse indicazioni, di regola non prestava attività manuale. Vi è
stata una sola occasione in cui insieme al testimone aveva lavorato alla parete di legno in data 04.04.2019 e la circostanza
è stata espressamente precisata dal testimone.
Del resto, va osservato che il signor non prestava CP_1
attività manuale nemmeno nella propria impresa edile e la circostanza è stata confermata dal teste . Tes_2
Il giorno dell'infortunio secondo quanto dichiarato dai testi e , il signor si è recato Tes_2 Tes_3 CP_1
presso il cantiere intorno alle ore 17.00, partendo direttamente dal suo posto di lavoro. Inoltre, il teste ha Tes_3
precisato che sono trascorsi pochi minuti dal momento in cui il signor è arrivato parcheggiando l'auto e il momento CP_1
dell'incidente.
Considerati i tempi riferiti dai testimoni, risulta provato che quel giorno, prima che si verificasse l'incidente il signor che si trovava in cantiere da pochi minuti e da solo, CP_1
non può aver messo in atto alcuna opera di movimentazione della parete di legno che poi gli è caduta addosso. Perciò, le conclusioni dell'ispettore secondo il quale il signor Persona_1
avrebbe movimentato in modo improprio la parete di CP_1
8 supportate dai fatti accertati e sono il risultato di presunzioni prive di riscontro.
4. Pacifico che il signor non stava compiendo CP_1
attività professionale diversa da quella dichiarata al momento della conclusione della polizza assicurativa e che quindi l'art.
4.2 della stessa non trova applicazione, va verificato se nel caso in esame, la presenza in cantiere in qualità di assessore, rientri nella previsione dell'art. 1.1.
Come già osservato, dalle dichiarazioni dei testi, in sintesi, è emerso che il signor in qualità di assessore, CP_1
si recava due o tre volte la settimana nel cantiere del Comune
per dare indicazioni. Normalmente non eseguiva lavori manuali e il giorno dell'incidente si era recato in cantiere per un semplice controllo provenendo direttamente dal suo posto di lavoro.
L'attività di controllo dei lavori presso i cantieri del
Comune eseguiti in economia dai propri dipendenti, rientra senz'altro nei compiti dell'assessore di un piccolo Comune,
quale è quello di Campo di Trens.
Il giorno dell'infortunio il signor stava esercitando CP_1
un'attività extraprofessionale, rientrante nei compiti di referente del Comune e quindi, non ha tenuto alcun comportamento anormale.
Non è stata inoltre fornita la prova di alcun comportamento abnorme da parte dell'assicurato, che anzi
9 risulta escluso per le considerazioni sopra svolte.
In conclusione, quindi è condivisibile la decisione del
Tribunale secondo il quale, nel caso particolare del signor che agiva in qualità di assessore del Comune di Campo CP_1
di Trens, la presenza nel cantiere del Campo sportivo per un semplice controllo dei lavori, vada considerata un'attività
rientrante nel concetto di “ogni altra normale attività che egli
compia senza carattere di professionalità” di cui al contratto all'art. 1.1, con la conseguenza che il sinistro è coperto dalla tutela assicurativa.
5. Rigettato l'appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante a CP_1
La liquidazione va effettuata in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.
55/2014 per il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. n. 424/2023 del 29.05.2023, del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida nell'importo
10 complessivo di € 16.374,85 di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 7.298,00 per la fase decisionale, € 2.135,85 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1- Parte_1
quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17
l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 11 dicembre 2024
Il Presidente Dottssa. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
300 Kg. facendola ribaltare e venendone travolto, non risultano