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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3094 /2024
Il giorno 08/07/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Santo Montalto, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, verbali di causa e alle note di trattazione e insiste nell'accoglimento delle eccezioni formulate, relative sulla inesistenza e/o invalidità delle cartelle di pagamento, anche in considerazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 10012 del
15 aprile 2021 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, riportandosi interamente alle conclusioni rassegnate;
Per l' , l'avv. Manuele Papalia, per delega dell'Avv. Rocco CP_1
Santarelli, il quale si riporta alla memoria a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa , in particolare al verbale di udienza del 27 maggio
2025 ed insiste nelle conclusioni rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
;
Per parte ricorrente, alle ore 9, 56 nessuno è presente. CP_2
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del OR, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.3094/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Santo Montalto (C.F.: , giusta procura C.F._2
in atti.
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del Presidente e
[...]
l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Rocco Santarelli (C.F.
) giusta procura in atti C.F._3
resistente
E in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 - C.F. e P.I. , rappresentata e difesa, dall'avv. P.IVA_1
Claudio Larussa, (C.F. ), giusta procura in atti C.F._4
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,20 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.11.2024, l'odierno ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di AL IO OR , avverso l'intimazione di pagamento N. 09420249004715504/000 , notificata in data 25.10.2024 con la quale l' intimava il pagamento della CP_2
complessiva somma di € 30.908,60 dovuta per mancato pagamento di contributi per gli anni 2001,2002,2003,2005,2007,2009,2010,2011 Pt_2
e 2013. L'intimazione di pagamento afferisce le cartella n.
09420020020212140000; n. 09420030049306765000; n.
09420060016259968000; 09420040023750853000; n.
09420050014761170000; n. 09420070016720103000 avviso di addebito n.
394 2014 0004245831 000; n. 09420080015430012000; n.
09420090027825877000;. N. 09420100017722828000; n.
09420100017722828000; n. 09420110016745705000; n.
09420120010464140000; n. 09420130009488532000 e n.
09420140009923385000. Deduceva la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito azionato e, concludeva, chiedendo” Preliminarmente sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e delle pretese sottese nella parte oggetto di impugnazione, ricorrendone gravi e giusti motivi;
2) In via principale, annullare l'opposta intimazione di pagamento per i motivi di fatto e di diritto suesposti;
3) condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Instauratosi regolare contraddittorio nei confronti dell'
[...]
e dell' , si costituiva l' , eccependo Controparte_4 CP_3 CP_3
l'infondatezza del ricorso, in quanto la aveva provveduto CP_3
ad inviare le comunicazioni, come da documentazione versata in atti, con cui aveva chiesto al dott. odierno ricorrente, la regolarizzazione Pt_1
della propria posizione, con pagamento, tra l'altro, dei contributi de quibus e, pertanto, aveva validamente interrotto la prescrizione.
Pertanto, concludeva, chiedendo” in via principale: dichiarare inammissibili
e, in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate dal Ricorrente, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto condannarlo al pagamento della somma complessiva, nei confronti della di € 26.309,56 o alla CP_3
maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio per le causali di cui in narrativa e di ogni altro diritto di credito vantato dall' , CP_3
oltre interessi dal 25 ottobre 2024 e fino al soddisfo. Con vittoria di spese;
- in via meramente subordinata: nel caso di accertata prescrizione del credito – o di parte del credito - di cui alle Cartelle a causa dell'inerzia e/o della negligenza nell'attività di riscossione posta in essere dall' Controparte_4
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del predetto Agente della
Riscossione e per l'effetto, condannare lo stesso Agente a tenere indenne e manlevare la da ogni eventuale somma e/o esborso che dovesse CP_3
risultare all'esito del presente giudizio, il tutto oltre interessi. Con condanna al pagamento delle spese di lite eventualmente riconosciute in favore del Ricorrente a carico esclusivo dell' e vittoria delle spese di lite nei confronti CP_2
dell' ”. CP_2
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda, in quanto CP_2
gli atti prodromici risultavano regolarmente notificati e, concludeva , chiedendo di” Riconoscere la regolarità della notifica cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione quali atti prodromici;
2. Riconoscere e accertare il difetto di legittimazione passiva di in relazione all'asserita prescrizione CP_2
antecedente all'iscrizione a ruolo e alla modalità di calcolo degli interessi;
3. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti e all'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi ed a verbale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni che di seguito verranno esposte.
Giova precisare che, secondo l'orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, di recente riaffermato con la sentenza n.708/2016, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dal concessionario per la riscossione dei contributi la legittimazione passiva spetta unicamente all'Ente impositore, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria.
L'eventuale domanda in opposizione, attiene a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litsconsortio necessario(Cass.12 maggio 2008, n.11687; Cassazione 11 novembre 2014,
n.23984). Diversamente il concessionario è legittimato passivo, oltre a litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto ad inserire le sanzioni nei ruoli trasmessi (Cassazione 21 maggio 2013, n.12385; Cassazione 20 novembre
2007, n.24154). Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, occorre citare sia il Concessionario, che l'Ente impositore, sussistendo il litisconsorzio necessario.
Prima di procedere alla disamina delle varie questioni prospettate dalle parti, appare assorbente verificare la tempestività dell'opposizione.
Infatti, il Giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio,, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione di difetto di potestas judicandi
, derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (Cassazione
26.05.2007, n.11274).
"... Ebbene, come affermato dalla più recente giurisprudenza l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, “è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.”
(Cassazione Sez. OR, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019 in adesione al principio espresso dalle sentenze della Corte nell' arresto del
22/07/2015, n.15354).
Dunque, l'opposizione non doveva essere necessariamente proposta entro 20 giorni dalla notifica del preavviso e si palesa ampiamente tempestiva. ..." (cfr. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, Sentenza n.
2250/2022 del 29-07-2022).
Residua da esaminare la questione nel merito. Parte ricorrente impugna l' intimazione di pagamento N. 09420249004715504/000, afferenti afferisce le cartella n. 09420020020212140000; n. 09420030049306765000;
n. 09420060016259968000; 09420040023750853000; n.
09420050014761170000; n. 09420070016720103000 avviso di addebito n.
394 2014 0004245831 000; n. 09420080015430012000; n.
09420090027825877000;. N. 09420100017722828000; n.
09420100017722828000; n. 09420110016745705000; n.
09420120010464140000; n. 09420130009488532000 e n.
09420140009923385000.
.Nel merito il ricorso deve trovare accoglimento in quanto, sia l CP_3
che l' non hanno dato prova degli atti interruttivi della CP_2
prescrizione, così come riportati e descritti nei propri atti i difensivi .
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 come aggiornati sulla base del D.M. n.147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa dei parametri minimi per le fasi di studio e decisoria ( non essendo stata espletata istruttoria), ridotti per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto, oltre gli esborsi per il contributo unificato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di AL, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del G.OP. ,Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le cartella n.
09420020020212140000; n. 09420030049306765000; n.
09420060016259968000; 09420040023750853000; n.
09420050014761170000; n. 09420070016720103000 avviso di addebito n.
394 2014 0004245831 000; n. 09420080015430012000; n.
09420090027825877000;. N. 09420100017722828000; n.
09420100017722828000; n. 09420110016745705000; n.
09420120010464140000; n. 09420130009488532000 e n.
09420140009923385000, per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento N.
09420249004715504/000;
- condanna in solido, le parti convenute al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi € 2608,00, oltre IVA e CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipante.
AL 8 luglio 2025 IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 3094 /2024
Il giorno 08/07/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Santo Montalto, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, verbali di causa e alle note di trattazione e insiste nell'accoglimento delle eccezioni formulate, relative sulla inesistenza e/o invalidità delle cartelle di pagamento, anche in considerazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 10012 del
15 aprile 2021 e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, riportandosi interamente alle conclusioni rassegnate;
Per l' , l'avv. Manuele Papalia, per delega dell'Avv. Rocco CP_1
Santarelli, il quale si riporta alla memoria a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa , in particolare al verbale di udienza del 27 maggio
2025 ed insiste nelle conclusioni rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
;
Per parte ricorrente, alle ore 9, 56 nessuno è presente. CP_2
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del OR, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.3094/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Santo Montalto (C.F.: , giusta procura C.F._2
in atti.
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del Presidente e
[...]
l.r.p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Rocco Santarelli (C.F.
) giusta procura in atti C.F._3
resistente
E in persona del Legale Controparte_4
Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 - C.F. e P.I. , rappresentata e difesa, dall'avv. P.IVA_1
Claudio Larussa, (C.F. ), giusta procura in atti C.F._4
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12,20 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.11.2024, l'odierno ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di AL IO OR , avverso l'intimazione di pagamento N. 09420249004715504/000 , notificata in data 25.10.2024 con la quale l' intimava il pagamento della CP_2
complessiva somma di € 30.908,60 dovuta per mancato pagamento di contributi per gli anni 2001,2002,2003,2005,2007,2009,2010,2011 Pt_2
e 2013. L'intimazione di pagamento afferisce le cartella n.
09420020020212140000; n. 09420030049306765000; n.
09420060016259968000; 09420040023750853000; n.
09420050014761170000; n. 09420070016720103000 avviso di addebito n.
394 2014 0004245831 000; n. 09420080015430012000; n.
09420090027825877000;. N. 09420100017722828000; n.
09420100017722828000; n. 09420110016745705000; n.
09420120010464140000; n. 09420130009488532000 e n.
09420140009923385000. Deduceva la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito azionato e, concludeva, chiedendo” Preliminarmente sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e delle pretese sottese nella parte oggetto di impugnazione, ricorrendone gravi e giusti motivi;
2) In via principale, annullare l'opposta intimazione di pagamento per i motivi di fatto e di diritto suesposti;
3) condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
Instauratosi regolare contraddittorio nei confronti dell'
[...]
e dell' , si costituiva l' , eccependo Controparte_4 CP_3 CP_3
l'infondatezza del ricorso, in quanto la aveva provveduto CP_3
ad inviare le comunicazioni, come da documentazione versata in atti, con cui aveva chiesto al dott. odierno ricorrente, la regolarizzazione Pt_1
della propria posizione, con pagamento, tra l'altro, dei contributi de quibus e, pertanto, aveva validamente interrotto la prescrizione.
Pertanto, concludeva, chiedendo” in via principale: dichiarare inammissibili
e, in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate dal Ricorrente, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto condannarlo al pagamento della somma complessiva, nei confronti della di € 26.309,56 o alla CP_3
maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio per le causali di cui in narrativa e di ogni altro diritto di credito vantato dall' , CP_3
oltre interessi dal 25 ottobre 2024 e fino al soddisfo. Con vittoria di spese;
- in via meramente subordinata: nel caso di accertata prescrizione del credito – o di parte del credito - di cui alle Cartelle a causa dell'inerzia e/o della negligenza nell'attività di riscossione posta in essere dall' Controparte_4
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del predetto Agente della
Riscossione e per l'effetto, condannare lo stesso Agente a tenere indenne e manlevare la da ogni eventuale somma e/o esborso che dovesse CP_3
risultare all'esito del presente giudizio, il tutto oltre interessi. Con condanna al pagamento delle spese di lite eventualmente riconosciute in favore del Ricorrente a carico esclusivo dell' e vittoria delle spese di lite nei confronti CP_2
dell' ”. CP_2
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda, in quanto CP_2
gli atti prodromici risultavano regolarmente notificati e, concludeva , chiedendo di” Riconoscere la regolarità della notifica cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione quali atti prodromici;
2. Riconoscere e accertare il difetto di legittimazione passiva di in relazione all'asserita prescrizione CP_2
antecedente all'iscrizione a ruolo e alla modalità di calcolo degli interessi;
3. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti e all'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi ed a verbale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni che di seguito verranno esposte.
Giova precisare che, secondo l'orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, di recente riaffermato con la sentenza n.708/2016, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dal concessionario per la riscossione dei contributi la legittimazione passiva spetta unicamente all'Ente impositore, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria.
L'eventuale domanda in opposizione, attiene a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera denuntiatio litis, che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litsconsortio necessario(Cass.12 maggio 2008, n.11687; Cassazione 11 novembre 2014,
n.23984). Diversamente il concessionario è legittimato passivo, oltre a litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto ad inserire le sanzioni nei ruoli trasmessi (Cassazione 21 maggio 2013, n.12385; Cassazione 20 novembre
2007, n.24154). Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, occorre citare sia il Concessionario, che l'Ente impositore, sussistendo il litisconsorzio necessario.
Prima di procedere alla disamina delle varie questioni prospettate dalle parti, appare assorbente verificare la tempestività dell'opposizione.
Infatti, il Giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio,, la tempestività dell'opposizione, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione di difetto di potestas judicandi
, derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (Cassazione
26.05.2007, n.11274).
"... Ebbene, come affermato dalla più recente giurisprudenza l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, “è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.”
(Cassazione Sez. OR, Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019 in adesione al principio espresso dalle sentenze della Corte nell' arresto del
22/07/2015, n.15354).
Dunque, l'opposizione non doveva essere necessariamente proposta entro 20 giorni dalla notifica del preavviso e si palesa ampiamente tempestiva. ..." (cfr. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, Sentenza n.
2250/2022 del 29-07-2022).
Residua da esaminare la questione nel merito. Parte ricorrente impugna l' intimazione di pagamento N. 09420249004715504/000, afferenti afferisce le cartella n. 09420020020212140000; n. 09420030049306765000;
n. 09420060016259968000; 09420040023750853000; n.
09420050014761170000; n. 09420070016720103000 avviso di addebito n.
394 2014 0004245831 000; n. 09420080015430012000; n.
09420090027825877000;. N. 09420100017722828000; n.
09420100017722828000; n. 09420110016745705000; n.
09420120010464140000; n. 09420130009488532000 e n.
09420140009923385000.
.Nel merito il ricorso deve trovare accoglimento in quanto, sia l CP_3
che l' non hanno dato prova degli atti interruttivi della CP_2
prescrizione, così come riportati e descritti nei propri atti i difensivi .
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 come aggiornati sulla base del D.M. n.147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della causa dei parametri minimi per le fasi di studio e decisoria ( non essendo stata espletata istruttoria), ridotti per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto, oltre gli esborsi per il contributo unificato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di AL, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del G.OP. ,Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le cartella n.
09420020020212140000; n. 09420030049306765000; n.
09420060016259968000; 09420040023750853000; n.
09420050014761170000; n. 09420070016720103000 avviso di addebito n.
394 2014 0004245831 000; n. 09420080015430012000; n.
09420090027825877000;. N. 09420100017722828000; n.
09420100017722828000; n. 09420110016745705000; n.
09420120010464140000; n. 09420130009488532000 e n.
09420140009923385000, per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento N.
09420249004715504/000;
- condanna in solido, le parti convenute al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi € 2608,00, oltre IVA e CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipante.
AL 8 luglio 2025 IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo