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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1032/2020
T R A
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. DI MAURO FILIPPO SALVATORE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO Contr
rappresentato e difeso dall'avv. MARLETTA Controparte_2
GIOACCHINO
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 194/2020, del 28.05.2020, emesso dal Tribunale di Gela sul ricorso recante n. r.g. 679/2020, notificato dalla
[...]
P.I. in data Parte_2 P.IVA_1
01/06/2020, con il quale ingiungeva il pagamento della somma di €. 13.886,00
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 8.7.2020 proponeva opposizione al d.i. in Pt_1
oggetto, chiedendo di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata dalla per incompetenza del giudice adito in ragione Parte_2 dell'asserita sottoscrizione - da parte di questa - di una clausola compromissoria arbitrale e, in subordine, prospettando la competenza funzionale del Tribunale per le Imprese. Sempre in via preliminare, ha chiesto di accertare e dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità della domanda per asserita parcellizzazione del
1 credito. Nel merito, ha chiesto ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei requisiti di prova scritta, certezza, liquidità ed esigibilità del credito reclamato.
Si costituiva l'opposta contestando le domande avversarie chiedendo al Tribunale adito concedersi l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione.
Sempre in via preliminare ha chiesto il rigetto delle eccezioni di incompetenza sollevate dal e dell'istanza di sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva del decreto ingiuntivo. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza venivano rigettate le eccezioni di parte opponente, in particolare veniva confermata la propria competenza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta. Venivano rigettate le richieste istruttorie e rinviato per la decisione. Solo parte opposta provvedeva al deposito delle memorie conclusive
MOTIVI
Va brevemente osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez.
II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001,
n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Ne discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma
2 deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101).
In punto di prova incombe sull'opposta l'onere di dare prova del credito dedotto in giudizio, non potendosi trarre elementi in tal senso dalla sola fattura emessa, in quanto documento di formazione unilaterale del presunto creditore che, ove il rapporto sia contestato, non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni
3 eseguite ma, al più, mero indizio (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016).
Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”.
In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente sulla competenza arbitrale e quella funzionale del Tribunale per le Imprese, esse sono state entrambe disattese con ordinanza del 25/11/2020, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase.
Dovendo l'eccezione essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi, coerentemente il precedente g.i. ha rigettato la prova per testi richiesta da controparte in ordine alla eccezione di incompetenza “perché, per l'espresso disposto di cui all'art. 38 co. 4 c.p.c., le questioni relative alla competenza sono decise in base a quello che risulta dagli atti, non essendo richiesta nel caso di specie, avuto riguardo all'eccezione dell'opponente ed esaminati i documenti prodotti da entrambe le parti, alcuna ulteriore indagine”.
Del pari l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è stata respinta atteso che l'art. 20 – rubricato foro competente – statuisce espressamente che “ogni controversia che insorgesse tra le singole consorziate o tra queste e il
, in relazione al presente contratto e che non fosse possibile comporre Parte_1
amichevolmente, sarà decisa in via esclusiva e inderogabile presso il Foro di Pt_3
L'opponente ha altresì eccepito l'incompetenza del Tribunale Ordinario assumendo che la controversia in esame - avendo ad oggetto “diritti ed obblighi 4 evidentemente derivanti dal rapporto sociale, sarebbe rientrante nella competenza inderogabile della Sezione Specializzata in materia di Imprese”; anch'essa respinta sul rilievo che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla non Pt_2 ha ad oggetto la restituzione di conferimenti o quote sociali, bensì il pagamento di fatture emesse a fronte di lavori eseguiti e commissionati dall'opponente in forza di una scrittura privata. Cont In relazione all'eccepita parcellizzazione del credito posto in essere da a che avrebbe azionato diversi procedimenti monitori nei confronti della opponente, si rileva che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque
“fondati” sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. Civ. SS. UU. nn 4090 e 4091 del 2017). È emerso che l'opposta ha agito con diversi procedimenti monitori aventi ad oggetto crediti distinti, maturati in tempi diversi, basati su differenti presupposti in fatto e in diritto e aventi diverso titolo: uno ha ad oggetto la restituzione di prestito infruttifero;
altro ha ad oggetto il rimborso di somme relative al pagamento di emolumenti di dipendenti;
il presente per fatture non pagate. L'eccezione è pertanto infondata.
Nel merito della pretesa si può rilevare, dalla produzione documentale e dalle allegazioni delle parti, che la vicenda trae origine dal provvedimento del
25/6/2018 con cui il Tribunale di Catania ha disposto in favore del Pt_1
l'aggiudicazione di un ramo di azienda;
a seguito dell'aggiudicazione, il Pt_1
ha assunto la decisione di affidare taluni lavori di manutenzione a cinque aziende
5 Co Con consorziate – e tra queste la . ; le società assegnatarie dei lavori predetti, si sarebbero obbligate a corrispondere al primo la somma di €. 50.000,00 a titolo di prestito infruttifero che sarebbe loro stato restituito mediante scomputo del 75% del contributo consortile e/o mediante compensazione per eventuale acquisto di mezzi e attrezzature richieste dal socio e vendute dal . Parte_1
Le contestazioni mosse all'operato dell'opposta attinenti all'esecuzione non a regola d'arte, la produzione documentale dell'opponente consistenti in comunicazioni prodotte dall'opponente, dalle quali, nonostante l'indicazione sia riferita ad “inadempienze o omissioni”, non viene però in evidenza uno specifico o inesatto o incompleto adempimento della prestazione di bensì rilievi su Pt_2
fattispecie diverse che non rilevano direttamente sulla prestazione eseguita dall'opposta e non hanno comunque trovato riscontro probatorio. Peraltro anche il rilievo mosso all'opposta nella parte in cui invoca una norma del regolamento consortile che subordinerebbe il pagamento delle fatture anche alla verifica della regolarità contributiva e retributiva del socio nonché alla verifica di eventuali inadempienze non è opponibile alla concludente non essendo fondato sul rapporto consortile, bensì sulla scrittura privata del 16/7/2018 che subordina il pagamento delle fatture emesse dalle consorziate al solo incasso di delle Pt_1
corrispondenti somme da parte della committente Versalis, circostanza anche questa avvenuta, come provata documentalmente dall'opposta.
Peraltro vi è implicita ammissione circa la sussistenza del credito posto che viene rilevato che il pagamento integrale delle fatture a sostegno del d.i. non sarebbe potuto avvenire per la irregolarità fiscale dell'opposta.
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata e confermato il d.i. 194\2020.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
13.886,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori medi.
P.Q.M.
6 Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. n. 194/2020, del 28.05.2020 proposta da
. Parte_4
Liquida le spese del giudizio in € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 04/04/2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1032/2020
T R A
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall' Avv. DI MAURO FILIPPO SALVATORE
ATTORE OPPONENTE
CONTRO Contr
rappresentato e difeso dall'avv. MARLETTA Controparte_2
GIOACCHINO
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 194/2020, del 28.05.2020, emesso dal Tribunale di Gela sul ricorso recante n. r.g. 679/2020, notificato dalla
[...]
P.I. in data Parte_2 P.IVA_1
01/06/2020, con il quale ingiungeva il pagamento della somma di €. 13.886,00
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 8.7.2020 proponeva opposizione al d.i. in Pt_1
oggetto, chiedendo di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata dalla per incompetenza del giudice adito in ragione Parte_2 dell'asserita sottoscrizione - da parte di questa - di una clausola compromissoria arbitrale e, in subordine, prospettando la competenza funzionale del Tribunale per le Imprese. Sempre in via preliminare, ha chiesto di accertare e dichiarare l'improcedibilità e inammissibilità della domanda per asserita parcellizzazione del
1 credito. Nel merito, ha chiesto ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei requisiti di prova scritta, certezza, liquidità ed esigibilità del credito reclamato.
Si costituiva l'opposta contestando le domande avversarie chiedendo al Tribunale adito concedersi l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta e facile soluzione.
Sempre in via preliminare ha chiesto il rigetto delle eccezioni di incompetenza sollevate dal e dell'istanza di sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva del decreto ingiuntivo. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza venivano rigettate le eccezioni di parte opponente, in particolare veniva confermata la propria competenza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo atteso che l'opposizione non era fondata su prova scritta. Venivano rigettate le richieste istruttorie e rinviato per la decisione. Solo parte opposta provvedeva al deposito delle memorie conclusive
MOTIVI
Va brevemente osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez.
II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001,
n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Ne discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma
2 deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101).
In punto di prova incombe sull'opposta l'onere di dare prova del credito dedotto in giudizio, non potendosi trarre elementi in tal senso dalla sola fattura emessa, in quanto documento di formazione unilaterale del presunto creditore che, ove il rapporto sia contestato, non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni
3 eseguite ma, al più, mero indizio (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016).
Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”.
In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente sulla competenza arbitrale e quella funzionale del Tribunale per le Imprese, esse sono state entrambe disattese con ordinanza del 25/11/2020, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase.
Dovendo l'eccezione essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi, coerentemente il precedente g.i. ha rigettato la prova per testi richiesta da controparte in ordine alla eccezione di incompetenza “perché, per l'espresso disposto di cui all'art. 38 co. 4 c.p.c., le questioni relative alla competenza sono decise in base a quello che risulta dagli atti, non essendo richiesta nel caso di specie, avuto riguardo all'eccezione dell'opponente ed esaminati i documenti prodotti da entrambe le parti, alcuna ulteriore indagine”.
Del pari l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è stata respinta atteso che l'art. 20 – rubricato foro competente – statuisce espressamente che “ogni controversia che insorgesse tra le singole consorziate o tra queste e il
, in relazione al presente contratto e che non fosse possibile comporre Parte_1
amichevolmente, sarà decisa in via esclusiva e inderogabile presso il Foro di Pt_3
L'opponente ha altresì eccepito l'incompetenza del Tribunale Ordinario assumendo che la controversia in esame - avendo ad oggetto “diritti ed obblighi 4 evidentemente derivanti dal rapporto sociale, sarebbe rientrante nella competenza inderogabile della Sezione Specializzata in materia di Imprese”; anch'essa respinta sul rilievo che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla non Pt_2 ha ad oggetto la restituzione di conferimenti o quote sociali, bensì il pagamento di fatture emesse a fronte di lavori eseguiti e commissionati dall'opponente in forza di una scrittura privata. Cont In relazione all'eccepita parcellizzazione del credito posto in essere da a che avrebbe azionato diversi procedimenti monitori nei confronti della opponente, si rileva che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque
“fondati” sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. Civ. SS. UU. nn 4090 e 4091 del 2017). È emerso che l'opposta ha agito con diversi procedimenti monitori aventi ad oggetto crediti distinti, maturati in tempi diversi, basati su differenti presupposti in fatto e in diritto e aventi diverso titolo: uno ha ad oggetto la restituzione di prestito infruttifero;
altro ha ad oggetto il rimborso di somme relative al pagamento di emolumenti di dipendenti;
il presente per fatture non pagate. L'eccezione è pertanto infondata.
Nel merito della pretesa si può rilevare, dalla produzione documentale e dalle allegazioni delle parti, che la vicenda trae origine dal provvedimento del
25/6/2018 con cui il Tribunale di Catania ha disposto in favore del Pt_1
l'aggiudicazione di un ramo di azienda;
a seguito dell'aggiudicazione, il Pt_1
ha assunto la decisione di affidare taluni lavori di manutenzione a cinque aziende
5 Co Con consorziate – e tra queste la . ; le società assegnatarie dei lavori predetti, si sarebbero obbligate a corrispondere al primo la somma di €. 50.000,00 a titolo di prestito infruttifero che sarebbe loro stato restituito mediante scomputo del 75% del contributo consortile e/o mediante compensazione per eventuale acquisto di mezzi e attrezzature richieste dal socio e vendute dal . Parte_1
Le contestazioni mosse all'operato dell'opposta attinenti all'esecuzione non a regola d'arte, la produzione documentale dell'opponente consistenti in comunicazioni prodotte dall'opponente, dalle quali, nonostante l'indicazione sia riferita ad “inadempienze o omissioni”, non viene però in evidenza uno specifico o inesatto o incompleto adempimento della prestazione di bensì rilievi su Pt_2
fattispecie diverse che non rilevano direttamente sulla prestazione eseguita dall'opposta e non hanno comunque trovato riscontro probatorio. Peraltro anche il rilievo mosso all'opposta nella parte in cui invoca una norma del regolamento consortile che subordinerebbe il pagamento delle fatture anche alla verifica della regolarità contributiva e retributiva del socio nonché alla verifica di eventuali inadempienze non è opponibile alla concludente non essendo fondato sul rapporto consortile, bensì sulla scrittura privata del 16/7/2018 che subordina il pagamento delle fatture emesse dalle consorziate al solo incasso di delle Pt_1
corrispondenti somme da parte della committente Versalis, circostanza anche questa avvenuta, come provata documentalmente dall'opposta.
Peraltro vi è implicita ammissione circa la sussistenza del credito posto che viene rilevato che il pagamento integrale delle fatture a sostegno del d.i. non sarebbe potuto avvenire per la irregolarità fiscale dell'opposta.
L'opposizione va pertanto integralmente rigettata e confermato il d.i. 194\2020.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
13.886,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori medi.
P.Q.M.
6 Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. n. 194/2020, del 28.05.2020 proposta da
. Parte_4
Liquida le spese del giudizio in € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 04/04/2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
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