Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2024, n. 11869
CASS
Sentenza 2 maggio 2024

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Nelle associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l'ente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il rigetto del ricorso avverso un'intimazione di pagamento emessa, a seguito di un avviso di accertamento, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e del suo legale rappresentante, in quanto, nel periodo di riferimento, il ricorrente era il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, sicché, in assenza di una diversa indicazione, doveva presumersi in capo al medesimo il ruolo di gestore dell'ente rappresentato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2024, n. 11869
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11869
    Data del deposito : 2 maggio 2024

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