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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1458/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, RE
NI EL, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2813/2021 depositato il 12/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3417/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 28/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018001890647 BO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa al 2014, notificatagli dalla Riscossione Sicilia s.p.a. Il ricorso, indirizzato all'Agente della riscossione, denunciò la mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento ed eccepì la maturata prescrizione.
Si costituì l'Agente della riscossione.
Il IU adito ha accolto il ricorso perché ha riconosciuto maturata la prescrizione del credito erariale a causa della mancata prova di atto interruttivo del decorso prescrizionale, segnatamente dell'avviso di accertamento.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello depositando documenti per provare l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento addì 26 luglio 20217 nonché chiedendo il riconoscimento dell'interruzione, allora, del decorso del triennio prescrizionale.
Non si è costituito l'Appellato, sebbene il ricorso in appello sia stato notificato ritualmente e tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata l'avvenuto deposito in appello di documento che dà atto dell'avviso di accertamento e della spedizione nonché del relativo recapito. In particolare, compare un avviso di ricevimento di spedizione eseguita e perfezionata dall'operatore privato Società _1, ove figura la firma del destinatario.
La Corte, evidenziando che non si tratta di meri dati figuranti in un prospetto ricognitivo, bensì dell'immagine di un originale avviso di ricevimento postale, riconosce l'idoneità del documento a provare l'adempimento in questione. Ciò perché, attentamente osservandolo e valutandolo, lo ritiene rispecchiante l'originale.
Il corollario è che, sebbene con documentazione in secondo grado, risulta provata l'avvenuta notificazione di quell'avviso di ricevimento sulla mancanza del quale l'impugnata sentenza è stata unicamente fondata. Donde la fondatezza dell'appello e l'obbligo del Contribuente di rifondere, quantunque non costituito, le spese processuali e di difesa del presente grado, queste ultime determinate in misura di € 200,00, oltra ad accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 2813/2021 r.g., lo accoglie. Condanna il
Contribuente appellato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali e quelle di difesa, queste ultime in misura di € 200,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il RE Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, RE
NI EL, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2813/2021 depositato il 12/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3417/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 28/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018001890647 BO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa al 2014, notificatagli dalla Riscossione Sicilia s.p.a. Il ricorso, indirizzato all'Agente della riscossione, denunciò la mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento ed eccepì la maturata prescrizione.
Si costituì l'Agente della riscossione.
Il IU adito ha accolto il ricorso perché ha riconosciuto maturata la prescrizione del credito erariale a causa della mancata prova di atto interruttivo del decorso prescrizionale, segnatamente dell'avviso di accertamento.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello depositando documenti per provare l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento addì 26 luglio 20217 nonché chiedendo il riconoscimento dell'interruzione, allora, del decorso del triennio prescrizionale.
Non si è costituito l'Appellato, sebbene il ricorso in appello sia stato notificato ritualmente e tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata l'avvenuto deposito in appello di documento che dà atto dell'avviso di accertamento e della spedizione nonché del relativo recapito. In particolare, compare un avviso di ricevimento di spedizione eseguita e perfezionata dall'operatore privato Società _1, ove figura la firma del destinatario.
La Corte, evidenziando che non si tratta di meri dati figuranti in un prospetto ricognitivo, bensì dell'immagine di un originale avviso di ricevimento postale, riconosce l'idoneità del documento a provare l'adempimento in questione. Ciò perché, attentamente osservandolo e valutandolo, lo ritiene rispecchiante l'originale.
Il corollario è che, sebbene con documentazione in secondo grado, risulta provata l'avvenuta notificazione di quell'avviso di ricevimento sulla mancanza del quale l'impugnata sentenza è stata unicamente fondata. Donde la fondatezza dell'appello e l'obbligo del Contribuente di rifondere, quantunque non costituito, le spese processuali e di difesa del presente grado, queste ultime determinate in misura di € 200,00, oltra ad accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 2813/2021 r.g., lo accoglie. Condanna il
Contribuente appellato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali e quelle di difesa, queste ultime in misura di € 200,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il RE Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone