Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 14/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2024, proposto da
ST Di AU, CO Di AU, AR Di AU, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Piermarocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagnano Amiterno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LO LI - Ditta Individuale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- parziale del provvedimento amministrativo emesso dal Comune di Cagnano Amiterno, notificato in data in data 14 giugno 2024 (2024-PROT-4121), nonché
- degli atti prodromici e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagnano Amiterno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che nel corso dell’udienza di discussione la parte ricorrente ha dichiarato che è cessata la materia del contendere in quanto:
- il Comune di Cagnano Amiterno, con provvedimento del 9.10.2024, ha ordinato al controinteressato la rimozione delle opere abusivamente realizzate sul suolo identificato in catasto al foglio n. 20 part. 487;
- il controinteressato ha dato esecuzione all’ordine di rimozione;
rilevato che tanto vi è evidenza nella documentazione versata in atti dal Comune di Cagnano;
- ritenuto di dover dare atto che è cessata la materia del contendere, essendo stata rimossa la causa della lesione lamentata dai ricorrenti;
ritenuto di compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO