Articolo 7 della Legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 settembre 1950
Art. 7.
Per le contravvenzioni di cui al precedente articolo, l'imputato e' ammesso a versare il minimo dell'ammenda all'Ufficio del registro, prima, dell'apertura del dibattimento, fermo il sequestro per l'attribuzione delle bombole all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione, ove ne ricorra il caso, nonche' l'onere del pagamento delle spese processuali.
Per le bombole di nuova fabbricazione, contro il possessore decorre un nuovo termine di trenta giorni per la punzonatura dalla definizione per oblazione volontaria o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Entrata in vigore il 1 settembre 1950