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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro RE H. OV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.381.2023 R.A.C.L., promossa da:
AN LA
con il proc. avv. Palma Galati
CONTRO
CP 1
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 23.1.23, questo Tribunale chiedendo:
-dichiararsi il diritto a percepire la pensione Vo nell'importo di euro 6455,74 ( o nella misura accertata all'esito del giudizio) mensili lordi alla decorrenza con successiva perequazione annuale;
CP
--condannarsi al pagamento della differenza mensile con decorrenza ex lege, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria. All'uopo espone di essere titolare dall'ottobre 2000 di pensione Vo liquidata conteggiando in quota A solo 1544 cs e non 2296 siccome risultanti dall'estratto contributivo e comunque in violazione dell'art.8 dPR 26.4.57 n.818, dovendo rimanere acquisiti alle singole gestioni e computabili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data del versamento.
CP
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita eccependo la improponibilità del ricorso, la decadenza dall'azione, la prescrizione e lamentando l'infondatezza del ricorso.
Evidenzia come la prestazione sia stata liquidata conteggiando la contribuzione e l'anzianità contributiva risultante dall'estratto conto assicurativo, ricomprendendo anche la contribuzione estera versata presso la Cassa svizzera, nel limite - per quanto concerna l'anzianità contributiva, del limite annuo di 52 cs.; come la contribuzione agricola accreditata per il periodo dal 1963 al
1977 derivi dalla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e non sia pertanto indebita;
come peraltro, nelle more del giudizio ed a seguito di domanda di ricostituzione del 19.10.22 per la CP valorizzazione di contribuzione figurativa per malattia\infortunio, abbia riliquidato la prestazione nei limiti della prescrizione.
Preliminarmente, vale ricordare come la mancata presentazione della domanda amministrativa in materia previdenziale o assistenziale determina la radicale improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatto salvo il giudicato interno espresso. Tuttavia, in tema di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa a pena di improponibilità - solo ove la stessa sia
-
espressamente prevista dalla legge. Pertanto, la domanda giudiziaria non deve essere preceduta da quella amministrativa all'ente erogatore della prestazione previdenziale, quando non sia in contestazione la prestazione [Cassazione civile, sez. lav., 14 aprile 2005, n. 7710]; ma la misura e quindi il quomodo di liquidazione.
È noto come l'art.47 del Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1970, n. 639 reciti:
"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' CP_2 o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' Controparte 3 è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria."
A lungo si è dibattuto in giurisprudenza in merito alla possibilità di applicare la decadenza de qua anche in caso di parziale riconoscimento del trattamento previdenziale. Che è quanto è stato escluso in giurisprudenza con numerose pronunzie della Suprema Corte [Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2010, n. 4900 e Cassazione civile, sez. un., 29/05/2009, n. 12720].
Tuttavia, è intervenuto il legislatore (art.38, dl n.98.2011) secondo cui:
"Le decadenze previste dai commi che precedonodel citato art.47> si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
In particolare con riferimento alle differenze pensionistiche maturate dopo il 5 luglio 2011 ( la novella legislativa predetta è entrata in vigore il 6 luglio 2011), si applica il criterio della c.d.
"decadenza mobile” già previsto in linea generale dall'art. 6 del D.L. n°103/91 conv. in legge n°166/91, considerato che il giudizio di primo grado è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del citato art. 38; viceversa per le differenze pensionistiche maturate prima del 6 luglio 2011, si ritiene vada applicato l'art. 252 disp. att. c.c ( secondo cui il termine di decadenza inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa che lo prevede), trattandosi della introduzione di un termine di decadenza ex novo (cfr. Cass. sez. un. n°12720/2009; Cass. Sez.
Lav. 6959/2012). Per quanto concerna l'applicabilità dell'art. 252 att. c.c. anche nella ipotesi di introduzione di un termine di decadenza ex novo valga ricordare come "in materia di prescrizione e decadenza, l'entrata in vigore di una nuova normativa, che introduce un termine che prima non era previsto, ha efficacia generale, anche per chi già si trovava nella situazione prevista dalla legge per esercitare il diritto ora sottoposto a decadenza, con l'unica differenza - sulla base del disposto dell'art. 252 disp. att. cod. civ., espressione di un principio generale dell'ordinamento - consistente nella decorrenza del termine dall'entrata in vigore della legge che lo ha introdotto (v. anche Cass. n°7392/2014 e Cass. sez. un. n°15352/2015). In particolare in relazione alle differenze pensionistiche maturate dopo il 5 luglio 2011 ( la novella legislativa predetta è entrata in vigore il 6 luglio 2011), si applica il criterio della c.d. “decadenza mobile" già previsto in linea generale dall'art. 6 del D.L. n°103/91 conv. in legge n°166/91, considerato che il giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del citato art. 38; invece per quanto concerna le differenze pensionistiche maturate prima del 6 luglio 2011, si ritiene si applica l'art. 252 disp. att. c.c (secondo cui il termine di decadenza inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa che lo prevede), trattandosi della introduzione di un termine di decadenza ex novo [Cass. sez. un. n°12720/2009; Cass. Sez. Lav. 6959/2012; Cass. n°7392/2014 e Cass. sez. un. n°15352/2015].
Nella specie deve ritenersi maturata la eccepita decadenza in relazione ai ratei pensionistici maturati oltre il triennio antecedente il deposito del ricorso. Che quanto rende superfluo l'esame della eccepita prescrizione in relazione ai ratei pensionistici.
CP Nel corso del giudizio è stata escussa la funzionaria al fine di acquisire elementi in punto di quomodo della liquidazione della prestazione alla luce dei rilievi per cui è causa.
È quindi emerso come, ai fini della liquidazione della prestazione per cui è causa, siano stati conteggiati i contributi versati dal 1958 al 2000 ed in particolare integralmente i contributi esteri salvo ridurre i contributi agricoli relativi agli stessi periodi della contribuzione estera nella stessa misura dei contributi per lavoro estero;
come a seguito di aggiornamento e previo computo della contribuzione per malattia, sia emerso il diritto ad arretrati in misura di euro 175,12” [ Pt 1
[...] .
Ebbene, sulla scorta della deposizione testimoniale, deve ritenersi provato che ai fini della liquidazione della prestazione per cui è causa siano stati conteggiati, salvo la duplicazione di periodi assicurativi, tutti i contributi accreditati e dovuti.
Che è quanto determina il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 14/10/2025
RE OV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro RE H. OV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.381.2023 R.A.C.L., promossa da:
AN LA
con il proc. avv. Palma Galati
CONTRO
CP 1
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 23.1.23, questo Tribunale chiedendo:
-dichiararsi il diritto a percepire la pensione Vo nell'importo di euro 6455,74 ( o nella misura accertata all'esito del giudizio) mensili lordi alla decorrenza con successiva perequazione annuale;
CP
--condannarsi al pagamento della differenza mensile con decorrenza ex lege, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria. All'uopo espone di essere titolare dall'ottobre 2000 di pensione Vo liquidata conteggiando in quota A solo 1544 cs e non 2296 siccome risultanti dall'estratto contributivo e comunque in violazione dell'art.8 dPR 26.4.57 n.818, dovendo rimanere acquisiti alle singole gestioni e computabili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data del versamento.
CP
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita eccependo la improponibilità del ricorso, la decadenza dall'azione, la prescrizione e lamentando l'infondatezza del ricorso.
Evidenzia come la prestazione sia stata liquidata conteggiando la contribuzione e l'anzianità contributiva risultante dall'estratto conto assicurativo, ricomprendendo anche la contribuzione estera versata presso la Cassa svizzera, nel limite - per quanto concerna l'anzianità contributiva, del limite annuo di 52 cs.; come la contribuzione agricola accreditata per il periodo dal 1963 al
1977 derivi dalla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e non sia pertanto indebita;
come peraltro, nelle more del giudizio ed a seguito di domanda di ricostituzione del 19.10.22 per la CP valorizzazione di contribuzione figurativa per malattia\infortunio, abbia riliquidato la prestazione nei limiti della prescrizione.
Preliminarmente, vale ricordare come la mancata presentazione della domanda amministrativa in materia previdenziale o assistenziale determina la radicale improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatto salvo il giudicato interno espresso. Tuttavia, in tema di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa a pena di improponibilità - solo ove la stessa sia
-
espressamente prevista dalla legge. Pertanto, la domanda giudiziaria non deve essere preceduta da quella amministrativa all'ente erogatore della prestazione previdenziale, quando non sia in contestazione la prestazione [Cassazione civile, sez. lav., 14 aprile 2005, n. 7710]; ma la misura e quindi il quomodo di liquidazione.
È noto come l'art.47 del Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1970, n. 639 reciti:
"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' CP_2 o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' Controparte 3 è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria."
A lungo si è dibattuto in giurisprudenza in merito alla possibilità di applicare la decadenza de qua anche in caso di parziale riconoscimento del trattamento previdenziale. Che è quanto è stato escluso in giurisprudenza con numerose pronunzie della Suprema Corte [Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2010, n. 4900 e Cassazione civile, sez. un., 29/05/2009, n. 12720].
Tuttavia, è intervenuto il legislatore (art.38, dl n.98.2011) secondo cui:
"Le decadenze previste dai commi che precedonodel citato art.47> si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
In particolare con riferimento alle differenze pensionistiche maturate dopo il 5 luglio 2011 ( la novella legislativa predetta è entrata in vigore il 6 luglio 2011), si applica il criterio della c.d.
"decadenza mobile” già previsto in linea generale dall'art. 6 del D.L. n°103/91 conv. in legge n°166/91, considerato che il giudizio di primo grado è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del citato art. 38; viceversa per le differenze pensionistiche maturate prima del 6 luglio 2011, si ritiene vada applicato l'art. 252 disp. att. c.c ( secondo cui il termine di decadenza inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa che lo prevede), trattandosi della introduzione di un termine di decadenza ex novo (cfr. Cass. sez. un. n°12720/2009; Cass. Sez.
Lav. 6959/2012). Per quanto concerna l'applicabilità dell'art. 252 att. c.c. anche nella ipotesi di introduzione di un termine di decadenza ex novo valga ricordare come "in materia di prescrizione e decadenza, l'entrata in vigore di una nuova normativa, che introduce un termine che prima non era previsto, ha efficacia generale, anche per chi già si trovava nella situazione prevista dalla legge per esercitare il diritto ora sottoposto a decadenza, con l'unica differenza - sulla base del disposto dell'art. 252 disp. att. cod. civ., espressione di un principio generale dell'ordinamento - consistente nella decorrenza del termine dall'entrata in vigore della legge che lo ha introdotto (v. anche Cass. n°7392/2014 e Cass. sez. un. n°15352/2015). In particolare in relazione alle differenze pensionistiche maturate dopo il 5 luglio 2011 ( la novella legislativa predetta è entrata in vigore il 6 luglio 2011), si applica il criterio della c.d. “decadenza mobile" già previsto in linea generale dall'art. 6 del D.L. n°103/91 conv. in legge n°166/91, considerato che il giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del citato art. 38; invece per quanto concerna le differenze pensionistiche maturate prima del 6 luglio 2011, si ritiene si applica l'art. 252 disp. att. c.c (secondo cui il termine di decadenza inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa che lo prevede), trattandosi della introduzione di un termine di decadenza ex novo [Cass. sez. un. n°12720/2009; Cass. Sez. Lav. 6959/2012; Cass. n°7392/2014 e Cass. sez. un. n°15352/2015].
Nella specie deve ritenersi maturata la eccepita decadenza in relazione ai ratei pensionistici maturati oltre il triennio antecedente il deposito del ricorso. Che quanto rende superfluo l'esame della eccepita prescrizione in relazione ai ratei pensionistici.
CP Nel corso del giudizio è stata escussa la funzionaria al fine di acquisire elementi in punto di quomodo della liquidazione della prestazione alla luce dei rilievi per cui è causa.
È quindi emerso come, ai fini della liquidazione della prestazione per cui è causa, siano stati conteggiati i contributi versati dal 1958 al 2000 ed in particolare integralmente i contributi esteri salvo ridurre i contributi agricoli relativi agli stessi periodi della contribuzione estera nella stessa misura dei contributi per lavoro estero;
come a seguito di aggiornamento e previo computo della contribuzione per malattia, sia emerso il diritto ad arretrati in misura di euro 175,12” [ Pt 1
[...] .
Ebbene, sulla scorta della deposizione testimoniale, deve ritenersi provato che ai fini della liquidazione della prestazione per cui è causa siano stati conteggiati, salvo la duplicazione di periodi assicurativi, tutti i contributi accreditati e dovuti.
Che è quanto determina il rigetto del ricorso.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 14/10/2025
RE OV