Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 527 cod. pen., è integrato anche quando la condotta è commessa all'interno di un'autovettura parcheggiata in orario notturno lungo una strada secondaria o anche buia, in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto l'eventualità che i comportamenti osceni possano essere percepiti da occasionali passanti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la commissione di atti osceni in un luogo attraversato da pedoni per la presenza di un supermercato).
Commentario • 1
- 1. Atti osceni in luogo pubblico: quando si configura il reato previsto dall'art. 527 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la morale ed il buon costume ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di atti osceni in luogo pubblico previsto e punito dall'art. 527 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro la persona e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2012, n. 16456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16456 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 17/10/2012
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2434/2012
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 14947/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.P. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1828/2009 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA del 10/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRILLO Renato;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito, per la parte civile, Avv. Scalari Carmelo di RM (sost. Proc). udito il difensore avv. Pitasi Basilio Antonino di Reggio Calabria. RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 10 novembre 2011 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del GUP del Tribunale di quella città emessa in data 19 dicembre 2007 nei confronti di C.P. , imputato dei reati di cui all'art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) ed all'art. 527 c.p. (atti osceni in luogo pubblico), con la quale lo stesso C. veniva riconosciuto colpevole dei detti delitti e condannato - con le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione - alla pena di anni tre di reclusione oltre alle pene accessorie di legge.
1.2 La Corte territoriale, in risposta al gravame dell'imputato - integrato da motivi aggiunti - lo rigettava, richiamando le argomentazioni svolte dal primo giudice che condivideva integralmente. In particolare, la Corte riteneva utilizzabili le intercettazioni telefoniche poste a fondamento della indagine, in quanto disposte in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 346 c.p.p. asseritamente violato a detta della difesa. Il giudice del gravame rigettava anche la tesi difensiva rivolta a limitare la cognizione dei fatti a quelli accaduti il (omesso) in quanto unici a formare oggetto della querela in atti, e non a quelli avvenuti in precedenza in quanto asseritamente non ricompresi o enunciati nella querela. Confermava il giudizio di attendibilità espresso sul conto della persona offesa e la corretta configurazione dei due reati sotto l'aspetto oggettivo. Negava, ancora, la concedibilità della invocata circostanza della minore gravità del fatto di cui all'art. 609 quater c.p. ed, infine, confermava il giudizio del primo giudice in ordine al trattamento sanzionatorio, giudicato adeguato rispetto alla gravità dei fatti ed alla loro modalità di commissione, confermando in ultimo le statuizioni civili.
1.3 Per l'annullamento della sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo articolati motivi a sostegno. Con il primo motivo si deduce violazione della legge processuale penale e sua inosservanza e/o erronea applicazione, per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili le intercettazioni disposte al fine di acquisire elementi di prova sul reato di atti sessuali con minorenne, nonostante la querela per tale reato fosse stata presentata dal genitore della minore soltanto in data 11 gennaio 2007, successivamente, quindi, alle intercettazioni: rileva, a tale proposito, la difesa che alla originaria iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro dei reati per il reato di cui all'art. 660 c.p. (avvenuta l'(omesso) ) era seguita una attività di intercettazione disposta in data 18 settembre 2006 che aveva dato luogo, alcuni giorni dopo (22 settembre 2006) alla iscrizione del nominativo del C. nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 609 quater c.p., con prosecuzione dell'attività di intercettazione anche successivamente in data 29 dicembre 2006, 1 gennaio 2007 e 4 gennaio 2007. Sempre con riguardo al detto motivo, la difesa del ricorrente deduce che gli atti di intercettazione non rientrano nella categoria degli atti irripetibili, di guisa che sarebbe stato violato anche - diversamente da quanto affermato dalla Corte di Appello - il disposto di cui all'art. 346 c.p.p., in quanto tali intercettazioni - che erroneamente la Corte aveva considerato atti irripetibili - sarebbero state utilizzate pur in assenza di una condizione di procedibilità. Con un secondo motivo la difesa lamenta violazione di legge per erronea osservanza della legge penale (artt.120 e 81 cpv. c.p.) in quanto la querela proposta nel mese di gennaio
2007 poteva riferirsi soltanto all'episodio accaduto il (omesso) (unico portato a conoscenza del genitore della minore), sicché le condotte antecedenti dovevano ritenersi improcedibili. Con un terzo motivo si duole la difesa della carenza di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, stante, da un lato, la genericità delle accuse e dall'altro l'assenza di riscontri determinata dalla inutilizzabilità delle intercettazioni per le ragioni precedentemente enunciate. Con un quarto motivo viene dedotta la nullità della sentenza impugnata in punto di conferma del giudizio di colpevolezza per il delitto di atti osceni, mancando il requisito oggettivo del luogo pubblico o aperto al pubblico e le condizioni di visibilità dall'esterno, rilevando come la motivazione offerta dalla Corte territoriale su tali punti fosse non solo insufficiente, ma frutto di un travisamento della prova testimoniale acquisita tramite i CC. verbalizzanti. Con un quinto, ed ultimo, motivo viene dedotta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ed illogicità manifesta in punto di diniego della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, rilevando come le argomentazioni svolte dalla Corte di merito fossero incongrue e carenti nella espressione di un giudizio circa la influenza di quei fatti sulla psiche e sullo sviluppo futuro della minore. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini e limiti appresso specificati. Per una migliore comprensione delle questioni proposte con il ricorso si ritiene utile esporre per estrema sintesi i fatti che hanno dato luogo al procedimento penale a carico del C. : ciò in stretta correlazione con i primi due motivi di ricorso (di natura squisitamente processuale), già enunciati con l'atto di appello e disattesi dalla Corte di merito.
2. A seguito di una annotazione di P.G. che aveva evidenziato impropri e frequenti contatti telefonici comprovati dai relativi tabulati, tra il C. , anziano sacerdote con le funzioni di parroco della parrocchia di (omesso) , ed una ragazzina, il nominativo del religioso veniva iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 660 c.p. con decorrenza dall'11 agosto 2006 (data di deposito della annotazione suddetta).
3. Come ricordato dalla Corte di Appello, in seguito a detta iscrizione ed ai contenuti compendiati nella annotazione di servizio depositata lo stesso 11 agosto 2006, erano state disposte intercettazioni telefoniche con decorrenza dal 18 settembre 2006 sull'utenza cellulare in uso al C. , la cui posizione - in relazione ai primi risultati delle intercettazioni - veniva poi aggiornata con l'iscrizione del suo nominativo nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 609 quater c.p.. L'attività captativa proseguiva anche sull'utenza cellulare in uso alla minore e sull'autovettura del sacerdote: in particolare venivano rilevate tre significative conversazioni svoltesi, rispettivamente, il 29 dicembre 2006, 1 e 4 gennaio 2007 che riscontravano l'ipotesi accusatola per il reato di cui all'art. 609 quater c.p.. Di seguito, in data 11 gennaio 2007, il padre dalla minore, frattanto venuto a conoscenza della vicenda a seguito di convocazione presso gli Uffici del Pubblico Ministero, presentava querela a carico del C. per il reato di cui all'art. 609 quater c.p.. 4. Tanto premesso, la principale censura di natura processuale sollevata con il ricorso riguarda l'indebita utilizzazione da parte della Corte, delle intercettazioni in violazione del divieto imposto dagli artt. 266 e 271 c.p.p.. 5. Il dedotto vizio processuale non può, però, essere condiviso. Va, anzitutto, precisato che le prime intercettazioni erano state disposte nell'ambito di una indagine che vedeva inizialmente coinvolto il C. per il reato di cui all'art. 660 c.p., reato che, per espressa disposizione normativa (art. 266 c.p.p., lett. f), consente, in presenza delle condizioni dettate dall'art. 267, l'effettuazione di intercettazioni sia telefoniche che ambientali. Solo a seguito dei primi risultati delle intercettazioni (iniziate nel settembre del 2006, e dunque, dopo l'iscrizione del nominativo del C. nel registro degli indagati e per un reato perseguibile di ufficio) erano stati acquisiti ulteriori particolari che avevano indotto il P.M. a rettificare l'imputazione provvisoria, trasformandola da molestie in atti sessuali con minorenne. Al momento della riscrizione del nominativo del C. non era stata ancora proposta querela per il reato di cui all'art. 609 quater c.p., querela che verrà presentata soltanto in data 11 gennaio 2007 da parte del genitore della minore, dopo che questi era stato reso edotto di quanto accaduto alla figlia.
5.1 Secondo la difesa, la prosecuzione della attività captativa, in assenza di una querela, doveva (e deve) ritenersi illegittima, con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Tale tesi non può essere condivisa. Questa Corte ha già affermato il principio che nell'ipotesi in cui una intercettazione venga ritualmente ordinata con riferimento al reato per il quale si procede (il che si è verificato con l'iniziale contestazione provvisoria di molestie), laddove l'iniziale ipotesi investigativa venga corretta con altra contestazione provvisoria che per i limiti edittali non consentirebbe l'attività di captazione, ciò non esclude la legittimità ed utilizzabilità delle intercettazioni: invero i limiti e le preclusioni indicate nell'art. 271 c.p.p. non operano se non con riferimento a provvedimenti adottati in casi non consentiti (Cass. Sez. 3A 23.1.2007 n. 8393 ; in senso analogo Cass. Sez. 3A 28.2.1994 n. 5331 ).
5.2 La questione prospettata dalla difesa non è, tuttavia, posta in modo corretto: per una sua esatta soluzione deve, infatti, farsi riferimento alla specifica natura dell'atto compiuto e, più in particolare, alla ricomprensione della intercettazione in una determinata categoria di atti processuali.
5.3 Soccorre, in proposito, il disposto di cui all'art. 346 c.p.p. che il cui testo così recita: "fermo quanto disposto dall'art. 343, in mancanza di una condizione di procedibilità, che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (art. 348) e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'art. 392 (att. 112)".
5.4 Dal testo della norma si desume che - escluse le ipotesi disciplinate dall'art. 343 c.p.p. (mancanza della autorizzazione a procedere) che non rilevano nel caso di specie - è consentito alla P.G. il compimento di tutti quegli atti di indagine, sia di iniziativa che su delega del P.M., necessari per assicurare le fonti di prova. Va da sè che, laddove gli atti compiuti rientrino nella categoria degli atti irripetibili, l'utilizzabilità processuale è certamente consentita non solo nella fase delle indagini preliminari (si pensi al fine di emettere provvedimenti cautelari), ma anche nella fase del dibattimento, posto che l'art. 431 c.p.p., consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento proprio di tale categoria di atti.
5.5 Come è noto, il legislatore non ha provveduto ad individuare gli atti non ripetibili e neanche ad indicare i criteri necessari per denominare in tale modo un determinato atto compiuto dalla Polizia Giudiziaria. È dunque solo in via interpretativa che può ricavarsi la nozione di irripetibilità di un atto, concetto che - per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - comporta che esso coincida con quello di "impossibilità materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come si verifica, ad esempio, con riguardo ad atti quali le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di comunicazioni, le rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone" (Cass. Sez. 1, 23.10.2002, n. 37286 , Marucci, Rv. 222537; in senso analogo, con riguardo alle intercettazioni, v. da ultimo, Cass. Sez. 1^ 7.1.2010 n. 9416 , Congia e altri, Rv. 246774).
5.6 Proprio con riguardo alle intercettazioni è stato precisato che esse rientrano in tale categoria di atti in quanto, se è vero chi le ha eseguite potrebbe, in linea astratta, descrivere in dibattimento le attività svolte e persino riferirne il contenuto, è da escludere la possibilità di riprodurre le conversazioni intercettate. A riprova di ciò si rileva che eventuali riferimenti fatti da chi ha posto in essere tale attività sortirebbero risultati diversi da quelli conseguibili sulla base di quanto direttamente captato, con evidenti ed irreparabili ricadute negative sul piano probatorio in quanto andrebbe definitivamente perduta un'informazione probatoria potenzialmente rilevante nel processo (v. per tali concetti Cass. Sez. Un. 17.10.2006 n. 41281 , P.M. in proc. Greco, Rv. 234906).
5.7 Ciò precisato, la tesi difensiva ritiene di dover inquadrare le intercettazioni telefoniche (o anche ambientali) nella categoria degli atti non ripetibili: il giudizio negativo espresso al riguardo dal giudice territoriale va certamente condiviso per le ragioni anzidette.
5.8 Se così è, deve convenirsi con quanto ulteriormente affermato dalla Corte territoriale circa la piena utilizzabilità delle intercettazioni in quanto assolutamente funzionali alle indagini in corso, senza che potesse rilevare la circostanza della assenza di querela per il reato di cui all'art. 609 quater c.p.. Correttamente, quindi, il giudice del merito ha ritenuto di poter utilizzare ai fini del giudizio, le conversazioni del 29 dicembre 2006, 1 e 4 gennaio 2007, trattandosi per l'appunto di atti irripetibili, senza che potesse profilarsi alcun vizio di natura patologica che avrebbe potuto impedirne l'uso nel giudizio abbreviato.
6. Passando all'esame del secondo motivo, anche questo di natura processuale e relativo ai limiti della querela proposta, a dire del ricorrente riferibile, tutt'al più, all'episodio accaduto il (omesso) , con esclusione di quelli avvenuti l'(omesso) successivi non richiamati nella querela, la relativa censura non è fondata.
6.1 Portata assorbente assume la circostanza che, dopo l'ascolto della conversazione del 29 dicembre 2006, emergeva con certezza anche l'ipotesi di reato di cui all'art. 527 c.p., perseguibile di ufficio. Stante la connessione tra tale reato e quello di cui all'art. 609 quater perseguibile a querela, quest'ultimo è divenuto perseguibile di ufficio in conformità a quanto previsto dall'art. 609 septies, comma 4, par. 4).
6.2 Ne consegue che gli episodi accaduti successivamente al (omesso) , oggetto di indagine, seppure non espressamente menzionati in querela, sia pur per mancanza di adeguate informazioni dettagliate, comunque potevano formare oggetto di giudizio in relazione alla loro connessione per ragioni investigative di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2: invero come più volte affermato da questa Corte, ai fini della perseguibilità dei delitti contro la libertà sessuale perseguibili a querela senza che questa sia stata ancora presentata (ovvero anche in caso di mancata proposizione), rileva la eventuale connessione con un reato procedibile d'ufficio, senza che sia necessario che quest'ultimo reato sia stato contestato all'autore della violenza, operando il criterio di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4 tutte le volte in cui il pubblico ministero,
indagando comunque su altri fatti perseguibili d'ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela. Si ha quindi riguardo alla nozione di connessione in senso processuale e non semplicemente materiale (v. Cass. Sez. 3^ 20.5.2008 n. 27068 , B. Rv. 240260; Cass. Sez. 3^ 8.7.2005 n. 32971 , Marino, Rv. 232185; Cass. Sez. 3^ 7.10.2003 n. 43139 , Vegini, Rv. 227477).
6.3 Correttamente quindi la Corte di merito ha esteso la propria cognizione anche ai due episodi dell'(omesso) , a prescindere da quanto enunciato nella querela dell'11 gennaio 2007. 6.4 Per mera completezza, poi, appare condivisibile quanto affermato dalla Corte di Appello in ordine ai contenuti della querela ed alla effettiva intenzione da parte del genitore della minore di perseguire il C. per il reato di abuso sessuale con la figlia valutato nel suo complesso. Giova ricordare che la manifestazione di volontà trasfusa nella querela non è vincolata a particolari formalità ne' deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali, essendo invece sufficiente che la volontà di perseguire il colpevole risulti dal suo contenuto sostanziale: ciò senza trascurare il fatto che, ai fini di una esatta interpretazione del contenuto della querela, può prendersi in esame anche il contegno complessivo, anche successivo, della persona offesa, come, in ipotesi, la successiva costituzione di parte civile (Cass. Sez. 5A 24.1.2001 n. 10543 , P,.G. in proc. Altomare, Rv. 218329).
6.5 La tesi difensiva poggia, a ben vedere, su una lettura parcellizzata della querela e fa leva sul tenore letterale e non sostanziale dell'atto: in questo senso appare corretta e nient'affatto illogica l'affermazione della Corte secondo la quale se il S. fosse stato posto a conoscenza in modo dettagliato degli altri episodi, li avrebbe certamente menzionati non essendovi alcuna ragione di circoscrivere l'istanza di punizione soltanto ad un episodio determinato, vista l'assoluta identità, invasività e rilevanza penale degli altri episodi sia precedenti che successivi al (omesso) .
6.6 E peraltro, nel caso in esame, il S. , come ricordato dalla Corte di Appello, dopo la proposizione della querela, si è costituito parte civile nel processo di primo grado, mantenendo tale ruolo sino al giudizio dinnanzi a questa Corte Suprema.
7. Infondato è anche il terzo motivo basato sul difetto di motivazione per carenza di motivazione e sua manifesta illogicità in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
7.1 Come ribadito più volte da questa Corte, e come ricordato dallo stesso giudice distrettuale, il principio guida in materia è quello secondo cui, in tema di violenze sessuali in danno di minore, le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte da sole come fonte di prova, senza che siano necessari riscontri esterni, a patto, però, che il vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva venga effettuato con particolare rigore tenuto conto dell'interesse specifico portato dalla vittima del reato ed li fine di evitare possibili interferenze sulla genuinità delle deposizioni (tra le tante, v., da ultimo, Cass. Sez. 3A 5.5.2010 n. 29612 , P.G. e P.C. in proc. R. ed altri, Rv. 247740; Cass. Sez. 3A 3.12.2010 n. 1818 , L.C., Rv. 249136).
7.2 Più specificamente, con riguardo ai contenuti delle dichiarazioni della vittima del reato di abuso sessuale, questa Corte ha avuto modo di precisare che "la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto a tal riguardo dell'attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni" (così Cass. Sez. 3A 29612/10 cit.; v. anche Cass. Sez. 3A 7.11.2006 n. 5003 , M. e altro, Rv. 235649).
7.3 Ciò posto, e prima di esaminare in concreto il vizio denunciato dal ricorrente, occorre ricordare che lo scrutinio di legittimità operato sulla decisione impugnata va circoscritto in ambiti ben delimitati, essendo compito di questa Corte quello di verificare l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo riguardante i vari punti della decisione impugnata, senza alcuna possibilità di un controllo sulla adeguatezza o l'interferenza fattuale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito per sottolineare il proprio convincimento o la corrispondenza con il materiale probatorio acquisito al processo. Un'operazione, infatti, che si traducesse in una indagine riferita ai vari atti del processo non sarebbe per nulla in linea con i poteri della Corte che può solo intervenire, laddove la motivazione risulti del tutto assente ovvero manifestamente insostenibile sul piano logico, ovvero, ancora, contraddittoria, sempre che tali vizi emergano visibilmente dal testo del provvedimento ovvero da altri atti espressamente indicati nei motivi a sostegno del ricorso. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che anche in tale operazione non si rinvengano affermazioni apodittiche o illogiche (Cass. Sez. 3, 12.10.2007 n. 40542 , Marrazzo, Rv. 238016).
7.4 Senza voler immorare oltre il consentito sul significato di concetti quali l'omessa motivazione (tale essendo sia quella mancante, sia quella c.d. "apparente"); l'illogicità manifesta (tale essendo l'incoerenza palese percepibile ictu oculi) e la contraddittorietà (tale essendo una affermazione o un ragionamento uguale e contrario ad altro vertente sul medesimo punto), può senz'altro affermarsi che nessuno dei vizi denunciati traspare dalla lettura della sentenza ed anzi, che le censure sollevate sono palesemente prive di rilevanza.
7.5 Tanto doverosamente premesso, tutt'altro che apodittica o apparente si profila la motivazione della Corte di Appello sul punto relativo alla attendibilità delle dichiarazioni della minore S.R. . La Corte, infatti, ha dato atto della piena maturità psichica della minore, della sua piena capacità a testimoniare e della sua età non di certo prepuberale. Con ciò la Corte ha inteso dare rilievo alla personalità della ragazza ritenuta, peraltro, immune da patologie o turbe tali da incrinarne la credibilità complessiva. Ma a questa valutazione di carattere generale e preliminare, la Corte ha aggiunto la specificità del racconto, i dettagli riferiti con precisione e coerenza che hanno poi trovato un riscontro precisissimo e rilevantissimo (la Corte, non ha caso, ha parlato di "formidabili riscontri" - pag. 12 della sentenza) nelle intercettazioni che costituiscono lo specchio fedele non solo di quanto accaduto ma della credibilità intrinseca del racconto, mai enfatizzato e pienamente aderente alla realtà dei fatti.
7.6 Ed inoltre, facendo riferimento a quanto dichiarato dalla giovane il 23 febbraio 2007, ha evidenziato il disinteresse della ragazza (sottolineando la circostanza della iniziale intenzione della minore di non raccontare quanto accadutole per timore che il sacerdote potesse essere arrestato - pag. 10 della sentenza impugnata).
8. Il quarto motivo riguardante l'erronea applicazione della legge penale in punto di configurabilità del delitto di atti osceni è, pur esso, infondato.
8.1 Come ricordato dalla Corte territoriale, numerosi incontri tra il sacerdote e la ragazza avvenivano all'interno dell'autovettura del primo, stazionante nelle immediate adiacenze dello svincolo autostradale tra la (omesso) in prossimità di un supermercato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'interno di un'autovettura in sosta lungo una strada pubblica costituisce luogo esposto al pubblico: solo l'eventuale adozione di specifiche cautele da parte degli occupanti di impedire a terzi di guardare cosa accade all'interno del veicolo può ostare alla configurabilità materiale del reato. L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 527 c.p. costituisce reato di pericolo che esige una valutazione ex ante della visibilità degli atti posti in essere, in relazione al luogo ed all'ora in cui viene compiuta la condotta antigiuridica (Cass. Sez. 3A 6.2.2008 n. 12419 , P.M. in proc. Zinoni, Rv. 239838). 8.2 È vero che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato - proprio in relazione alla peculiare natura del reato - che l'eventuale adozione di specifiche cautele da parte degli occupanti della autovettura idonee ad impedire la visibilità dall'esterno può valere ad impedire la sussistenza del reato (così Cass. Sez. 3A 21.10.1986 n. 14239 , Cetonie, Rv. 174655; Cass. Sez. 3A 28.4.1992 n. 14239 , Buiotto, Rv. 190450; Cass. Sez. 3A 21.4.1998 n. 6302 , Bertoja, Rv. 210965). Ma non è superfluo sottolineare che l'atto osceno non viene meno per il fatto che l'autovettura all'interno della quale gli atti vengono posti in essere sia parcheggiata su una via secondaria o anche buia e che il fatto sia commesso in orario notturno, in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto la evenienza che gli atti osceni possano essere percepiti da occasionali passanti. La Corte, a tale proposito, ha ricordato quali fossero i luoghi frequentati dal C. , luoghi oggetto di un transito assai frequente da parte di pedoni stante la presenza di un grande supermercato.
8.4 Ora, in relazione al vizio denunciato (travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni dei carabinieri comprovanti la situazione di appannamento dei vetri e l'impossibilità di inspicere ab externo), osserva questo Collegio che non risulta rispettata dal ricorrente la regula juris (valida anche in ambito penale) dell'autosufficienza del ricorso, in virtù della quale è onere del ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale, quello di comprovare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, essendo comunque precluso alla Corte di procedere alla eventuale lettura dell'atto, stante i limiti propri del giudizio di legittimità (tra le tante Cass. Sez. 4A 26 giugno 2008, n. 37982 , Buzi, Rv n. 41023; Cass. Sez. 6A 8.7.2010 n. 29263 , Capanna e altro, Rv. 248192; Cass. Sez. 1A 4.5.2012 n. 25834 , P.G. in proc. Massaro, Rv. 253017).
8.5 Invero da parte della difesa è stata soltanto indicata in ricorso la circostanza asseritamente travisata, senza alcuna espressa trascrizione dell'atto di riferimento.
9. Rimane da affrontare il quinto ed ultimo motivo del ricorso: lo stesso è fondato.
9.1 Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per potersi parlare di attenuante della minore gravità del fatto, questo deve essere valutato nella sua globalità con specifico riferimento alle modalità esecutive, ai mezzi impiegati, al grado di coartazione, alle condizioni psico-fisiche della vittima, ai danni causati sulla psiche e sullo sviluppo sessuale futuro della vittima, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave.(Cass. Sez. 3^ 7.11.2006 n. 5002 , Rv, 235648; v. anche Cass. Sez. 3^ 13.11.2007 n. 45604 , Rv. 238282, secondo la quale "In tema di abusi sessuali, ai fini dell'accertamento della diminuente del fatto di minore gravità prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, deve farsi riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui versi".
9.2 In modo costante questa Corte ha poi affermato che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui sopra, occorre fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1 (disvalore della condotta desunto dalle modalità dell'azione, gravità del danno, intensità del dolo o della colpa) e non a quelli del comma 2 che sono afferenti alla capacità a delinquere e che valgono ai fini della commisurazione della pena: tra le tante si segnalano Cass. Sez. 3^ 4.5.2007 n. 22520 , Rv. 236730; Cass. Sez. 3A 26.10.2011 n. 45692 , Rv. 251611).
9.3 La Corte territoriale non si è uniformata ai detti principi, soffermandosi piuttosto esclusivamente sugli elementi di cui all'art.133 c.p., comma 2, par. 1) e 2), nella misura in cui ha dato rilievo ad aspetti - giudicati negativi anche sotto il profilo etico - della personalità e del ruolo dell'imputato e nella misura in cui ha evidenziato caratteristiche afferenti alla condotta in concreto assunta dall'imputato contemporanea e/o susseguente al reato, laddove si è fatto cenno delle regalie fatte dal C. alla famiglia della ragazza. Nessun accenno, invece, alla conseguenze derivanti dal reato ed incidenti sulla vita futura della ragazza.
9.4 Sul punto, quindi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria che, in applicazione dei principi di diritto sopra citati in tema di sussistenza degli elementi necessari per la concedibilità della attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., dovrà adeguatamente motivare in merito alla configurabilità della circostanza suddetta nel caso concreto, tenendo conto, in particolare, delle modalità dell'azione; del suo disvalore, della gravità ed intensità del danno cagionato alla vittima e della intensità del dolo. Per il resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante dell'art. 609 bis c.p., u.c. e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello
di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2013