Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2005, n. 32971
CASS
Sentenza 8 luglio 2005

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Ai fini della perseguibilità d'ufficio dei reati di violenza sessuale la connessione, di cui all'art. 609 septies, comma quarto n. 4, cod. pen., non è limitata alle ipotesi di connessione processuale di cui all'art. 12 cod. proc. pen., ma va estesa alla connessione meramente investigativa di cui all'art. 371, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero alla presenza di reati commessi in occasione di altri reati, per eseguirne altri o allorchè la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609 bis, comma secondo, cod. pen. (induzione all'atto sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità della persona offesa), non è necessario che l'induzione determini un inganno della vittima, essendo sufficiente che questa venga spinta verso l'atto sessuale, anche a seguito di un opera di persuasione sottile o subdola che convinca il soggetto a compiere o subire l'atto sessuale.

Commentari2

  • 1Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2008, n. 27469 - “le molestie sessuali sono reato di maltrattamenti o mobbing?”
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 4 dicembre 2008

  • 2Maltrattamenti, atti vessatori, mobbing, rilevanza penale, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2005, n. 32971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32971
Data del deposito : 8 luglio 2005

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