Sentenza 24 gennaio 2001
Massime • 2
La disposizione di cui al comma terzo dell'art. 597 cod.proc.pen., che consente al giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato e ferma restando la pena irrogata, di dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, non consente tuttavia di riconoscere la esistenza di una circostanza aggravante, non ritenuta in primo grado, al fine di farne derivare la procedibilità del reato stesso; una tale eventualità, infatti, costituirebbe ipotesi di reformatio in peius, non consentita dalla mancata impugnazione del PM.
La manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, ne' deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali. È sufficiente infatti che essa risulti inequivocamente nel suo contenuto sostanziale ed, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2001, n. 10543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10543 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 24/01/2001
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - N. 185
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 28912/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, avverso la sentenza della suddetta Corte pronunciata in data 3.4.2000 nei confronti di ALTOMARE Nello, n. Rogliano il 2.12.1949;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Emilio MALPICA;
udito il P.G., nella persona del Dott. Aurelio GALASSO, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza, osserva:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Altomare Nello, comandante della stazione dei carabinieri di Gimigliano era stato tratto a giudizio davanti al Pretore di Catanzaro per aver cagionato lesioni a VA LU, colpendolo ripetutamente sulle carni nude con frustate mentre il predetto si trovava in stato di arresto nella camera di sicurezza della stazione. Con sentenza del 23.11.1998 il Pretore condannava l'Altomare alla pena di mesi tre di reclusione, con i benefici, per il reato di lesioni, assolvendolo dalla imputazione di violenza privata ascrittagli per aver costretto il VA a spogliarsi nudo e a rimanere fermo mentre veniva percosso.
In esito all'appello dell'imputato, la Corte di Catanzaro, con sentenza del 3.4.2000, in riforma della sentenza del Pretore, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte d'appello di Catanzaro denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 582-585, c. 1 e 2, c.p.. Assume il ricorrente P.G. che la Corte territoriale, esaminando la questione prospettata dall'imputato della mancanza della condizione di procedibilità del reato, avrebbe dovuto provvedere a dare al fatto la corretta qualificazione giuridica, rilevando la esistenza dell'aggravante di cui all'art. 585, c. 2, n. 2, c.p., rilievo consentitole dall'art. 597, commi 1 - 3 e 521 c.p.p.. Ad avviso del P.G. l'aggravante della commissione del fatto con strumenti equiparati alle armi - aggravante che determina la procedibilità d'ufficio - risultava pacificamente contestata in fatto nel capo d'imputazione ed era rimasta provata dalle prove assunte. Con il secondo motivo il P.G. denuncia vizio della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale - a fronte della argomentata decisione del primo giudice che aveva ritenuto esistente nell'atto di denuncia una implicita volontà della parte lesa di perseguire il colpevole, ratificata anche dai comportamenti successivi - afferma in modo apodittico la inesistenza di tale volontà.
Tanto premesso, osserva la Corte che il ricorso merita accoglimento con riferimento alle censure mosse nel secondo motivo. Per completezza va innanzitutto rilevata l'infondatezza del primo motivo.
Invero la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenere la procedibilità d'ufficio in relazione alla contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 585, c. 2, n. 2, in quanto - in difetto di appello del P.M. - era definitivamente precluso ogni riesame della questione della ricorrenza dell'aggravante, dal momento che il Pretore aveva escluso in maniera esplicita tutte le circostanze formalmente contestate, tranne quella di cui all'art. 61 n. 9 (bilanciata dalle attenuanti generiche), e, in maniera implicita, anche quella dell'uso di strumenti atti ad offendere (in ipotesi desumibile dalla enunciazione del fatto). Tale esclusione si deduce, infatti, dal computo della pena (ai cui fini non è considerata l'aggravante in discorso) e dalla diffusa motivazione adottata dal primo giudice per affermare la ricorrenza della querela, motivazione che sarebbe risultata ultronea se il pretore avesse riconosciuto l'aggravante e, quindi, la procedibilità d'ufficio. Peraltro la disposizione contenuta nell'art. 597, c. 3, c.p.p., che consente al giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, di dare al fatto una definizione giuridica più grave - ferma restando la pena irrogata - non può certamente costituire l'aggancio normativo per avallare il riconoscimento di una circostanza aggravante non ritenuta in primo grado, al fine di far derivare la procedibilità del reato stesso. Una tale eventualità costituirebbe certamente una reformatio in peius non consentita dalla mancata impugnazione da parte del P.M. Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto dagli atti risulta palese la volontà della parte offesa di perseguire penalmente l'autore del reato.
Va infatti rilevato che per rimuovere l'ostacolo alla procedibilità, la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole non è vincolata a particolari formalità a espressioni sacramentali, ma è sufficiente che essa risulti nel suo contenuto sostanziale in maniera non equivoca;
a tal fine, inoltre, ben può prendersi in esame, come elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il comportamento complessivo della parte offesa, anche successivo alla dichiarazione stessa. Nella specie (come esattamente rilevato dal giudice di primo grado) la inequivoca volontà del VA di perseguire il colpevole del reato di lesioni ai suoi danni emerge dall'interrogatorio da lei reso il giorno successivo davanti al procuratore della Repubblica per i minorenni di Catanzaro. In tale occasione il VA, dopo aver risposto in ordine ai fatti di cui era imputato, fece una minuziosa descrizione di quanto da lui subito ad opera del maresciallo Altomare;
tale dichiarazione - riguardando fatti ininfluenti rispetto alle indagini concernenti il furto da lui commesso e che non avrebbero in alcun modo alleggerito la sua posizione - trova logica spiegazione unicamente nell'intendimento dell'interessato di dare impulso ad un procedimento penale a carico dell'Altomare, procedimento effettivamente iniziato con la immediata creazione di un fascicolo e la sua trasmissione alla Procura della Repubblica competente.
L'esattezza di tale interpretazione è peraltro fornita anche dal successivo comportamento della parte offesa, che ebbe a costituirsi parte civile nel giudizio di primo grado per ottenere il risarcimento dei danni.
Appare quindi del tutto carente la motivazione dei giudici di appello che - contraddicendo le logiche e argomentate conclusioni del Pretore - si sono limitati ad affermare che "dalle dichiarazioni rese dall'offeso in prima sede si ricava una mera narrazione di quanto egli avrebbe subito, ma nessuna manifestazione univoca (esplicita o implicita) della volontà di chiedere la punizione del colpevole". Dovendosi ritenere accertata la esistenza di una valida e tempestiva querela, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001