Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2001, n. 10543
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Sentenza 24 gennaio 2001

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La disposizione di cui al comma terzo dell'art. 597 cod.proc.pen., che consente al giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato e ferma restando la pena irrogata, di dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, non consente tuttavia di riconoscere la esistenza di una circostanza aggravante, non ritenuta in primo grado, al fine di farne derivare la procedibilità del reato stesso; una tale eventualità, infatti, costituirebbe ipotesi di reformatio in peius, non consentita dalla mancata impugnazione del PM.

La manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, ne' deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali. È sufficiente infatti che essa risulti inequivocamente nel suo contenuto sostanziale ed, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2001, n. 10543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10543
    Data del deposito : 24 gennaio 2001

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