Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici.
Commentari • 4
- 1. Un orientamento giurisprudenziale problematico in tema di “minore gravità” nei reati di violenza sessuale (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 35303 del 22 agosto 2023)Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 26 giugno 2024
- 2. Nessun giudizio morale sulla vittima di reati sessuali (Cass. 39890/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 ottobre 2023
Inammissibile un giudizio morale nei confronti della vittima di violenza sessuale, che è del tutto estraneo alla struttura oggettiva della circostanza attenuante che deve essere rigidamente ancorata al fatto e/o alle condizioni psico-fisiche della persona offesa, non alla sua vita anteatta. Valorizzare l'emancipazione e la libertà sessuale della persona offesa vittima di violenza sessuale costituisce un modo, nemmeno tanto elegante, oltre che giuridicamente abnorme, per allontanare dalla fattispecie di reato l'unico vero protagonista della vicenda, il suo autore, nei cui soli confronti deve essere apprezzata la consapevolezza del consenso all'atto e le conseguenze della sua mancanza in …
Leggi di più… - 3. Diritto al rapporto sessuale? No, reato (Cass. 23913/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 dicembre 2018
- 4. Palpeggiamenti senza finalità mediche: violenza sessuale (Cass. 35372/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2018
Può riconoscersi l'attenuante della minore gravità della violenza sessuale solo quando mezzi, modalità esecutive e circostanze dell'azione abbiano compresso la libertà sessuale della vittima in maniera non grave. Deve quindi farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici. Fermo il diritto del difensore di svolgere indagini difensive in ogni stato e grado del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2006, n. 5002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5002 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/11/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1722
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 37338/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 5.5.2004 della Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Udito, per la parte civile, l'Avv.to RONFANI Anna, la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori, Avv.ti LONGHETTO Liliana e RONCO Mauro, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 5.5.2004, in parziale riforma della sentenza 20.3.2001 del Tribunale di quella città:
a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di M.M. in ordine al reato di cui:
- all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 1 e 2, art. 609 ter c.p., u.c. (per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ripetutamente costretto o comunque indotto i minori infradecenni R.C. ed C.A. a subire atti sessuali consistiti in rapporti oro-genitali, toccamenti reciproci e masturbazioni dell'adulto - in Torino, fino al febbraio 1999);
b) ritenuta la prevalenza sull'aggravante contestata delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena principale in anni quattro di reclusione e riduceva ad anni cinque la durata dell'interdizione dai pubblici uffici, eliminando la ulteriore pena accessoria dell'interdizione legale;
c) confermava le statuizioni in favore della parte civile costituita (assessore all'assistenza del Comune di Torino quale tutore di R.C.), con rassegnata provvisionale di L. 50 milioni. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i due difensori del M., i quali hanno eccepito:
a) mancanza ed illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, in quanto la Corte di merito non avrebbe "fornito risposta al fatto che il racconto dei bambini è pieno di fantasie, incertezze, discrepanze". Essa non avrebbe esaminato adeguatamente i "vari comportamenti familiari" e soprattutto non avrebbe valutato la personalità dei minori, "gravemente disagiati" ed affetti da disturbi di personalità, omettendo altresì di indagare su "chi avrebbe potuto influenzare le fantasie della piccola" R.C.;
b) violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della diminuente del "caso di minore gravità" di cui all'art. 609 bis c.p., u.c.;
c) violazioni della legge processuale, per avere i giudici del merito illegittimamente considerato utilizzabili ed "attribuito efficacia probatoria alle trascrizioni delle dichiarazioni rese dai due bambini al maresciallo S., dichiarazioni non assunte in contraddittorio e quindi prive del valore di testimonianza". MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati, perché tutte le doglianze in essi svolte sono infondate.
1. Infondata è, anzitutto, la eccepita violazione della legge processuale, per l'asserita illegittima acquisizione di atti probatori assolutamente inutilizzabili.
1.1 Deve evidenziarsi, al riguardo, che i due bambini (rispettivamente di 4 e 5 anni) erano stati inizialmente sentiti - in presenza della maestra Mo. (che aveva denunciato i fatti) - dal maresciallo S. e quest'ultimo, in data 23.2.1999, aveva effettuato una registrazione fonografica dell'audizione.
Era stato esperito, poi, un incidente probatorio per l'audizione protetta, nel corso del quale gli stessi bambini non avevano reiterato alcuna dichiarazione accusatoria. Era stata quindi utilizzata al dibattimento, come elemento di prova, quella precedente registrazione, avendo il difensore prestato il consenso all'acquisizione all'udienza del 29.1.2001.
Secondo l'assunto difensivo quella registrazione sarebbe contraddistinta da "inutilizzabilità patologica", in quanto tratterebbesi di atto probatorio viziato in radice perché assunto contra legem, il cui impiego è vietato in modo assoluto in qualsiasi fase del procedimento, a prescindere da qualsivoglia tipo di consenso eventualmente prestato dalla parte o dal suo difensore.
1.2 A giudizio del Collegio non sussiste, invece, la denunciata inutilizzabilità della registrazione in oggetto e ciò per la decisiva ed assorbente ragione costituita dal consenso alla acquisizione espresso al dibattimento dalla difesa del M.. L'idoneità di detto consenso a superare il divieto di lettura di cui all'art. 514 c.p.p. ben può essere riconosciuta quando - come si verifica nella specie - detto divieto sia correlato ad atti che non siano stati assunti "contra legem" e siano pertanto inutilizzabili, ex art. 191 c.p.p., in modo assolto, ma sia invece correlato ad atti in sè e per sè legittimi, la cui inutilizzabilità sia stabilita solo in considerazione delle peculiari caratteristiche del processo accusatorio, con particolare riguardo a quella della formazione della prova, di regola, nel contraddittorio delle parti (vedi Cass., Sez. 1^, 21.2.2003, n. 8739). Le Sezioni Unite di questa Corte - con la sentenza 30.6.2000 n. 16, ric. Tammaro - hanno chiarito la distinzione che va fatta tra "inutilizzabilità cd. fisiologica" della prova, cioè quella "coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio", e "inutilizzabilità ed patologica", definita come quella "inerente agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento ma anche in tutte le altre fasi del procedimento".
Sulla base di tale distinzione le Sezioni Unite, con la medesima sentenza, hanno riconosciuto la validità del "negozio processuale di tipo abdicativo" che abbia ad oggetto l'inutilizzabilità del primo tipo, essendo questa prevista esclusivamente nell'interesse delle parti, le quali hanno quindi piena facoltà di rinunciarvi. Nella fattispecie in esame la registrazione delle dichiarazioni rese dai due bambini non è stato assunta "contra legem", perché il maresciallo S. ha proceduto all'audizione degli stessi su delega del P.M., ex art. 370 c.p.p., comma 1. In quell'occasione le dichiarazioni rese dai bambini sono state documentate in maniera irregolare (in violazione dell'art. 357 c.p.p., comma 2), in quanto non verbalizzate ma soltanto registrate su nastro.
Non si è in presenza, pertanto, di un atto assunto contro un divieto posto dalla legge (inutilizzabilità cd. patologica), ma soltanto di un atto documentato in una forma diversa da quella prescritta, non "intrinsecamente inutilizzabile" ma acquisibile al dibattimento (in quanto inficiato da mera inutilizzabilità cd. fisiologica) qualora il divieto di lettura di cui all'art. 514 c.p.p. sia superato dall'accordo delle parti.
A norma del combinato disposto dell'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2 - lett. c), la polizia giudiziaria ha l'obbligo di redigere verbale delle informazioni assunte dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, e quindi anche dalle persone offese che abbiano denunciato la violenza sessuale patita. Tuttavia le dichiarazioni non verbalizzate, per ciò solo, non possono dirsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalle legge e quindi inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p.. Questa norma, infatti, dichiara inutilizzabili le prove acquisite in violazione dei divieti legali, non già quelle assunte con modalità irregolari, a meno che queste modalità siano lesive dei diritti difensivi al contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., comma 3 o di altri diritti costituzionali (vedi Cass., Sez. 3^,
13.1.2005, n. 233). Applicando i principi dianzi enunciati al caso di specie, non può che giungersi alla conclusione della piena utilizzabilità della registrazione in questione, poiché essa - benché fisiologicamente inutilizzabile - ha trovato ingresso nel processo nel pieno rispetto del principio del contraddittorio delle parti ed il consenso prestato dal difensore ha comportato la rinuncia alla regola della formazione della prova nel dibattimento, in funzione della quale sono previsti i divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p.. 1.3 Nè questa interpretazione configge con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza 24.9.2003, n. 36747, ric. Torcasio, poiché tale sentenza non esclude affatto che le dichiarazioni delle persone offese, che non siano verbalizzate ma solo fonograficamente registrate dalla polizia giudiziaria, possano trovare ingresso al dibattimento sull'accordo delle parti. Quella pronuncia riguarda, infatti, il caso ben diverso della registrazione fonografica di colloqui intercorsi tra operatori di polizia giudiziaria e loro informatori, effettuata ad iniziativa dei primi e all'insaputa dei secondi.
Secondo quanto già evidenziato nella sentenza n. 233/2005 di questa Sezione (dianzi citata) le Sezioni Unite hanno affermato la inutilizzabilità nel corso del dibattimento della registrazione clandestina delle dichiarazioni, effettuata dalla polizia giudiziaria, tutte le volte che essa viola: a) il divieto di testimonianza degli ufficiali e agenti di p.g. sulle dichiarazioni ricevute dall'imputato (art. 62 c.p.p.) e dai testimoni (art. 195 c.p.p., comma 4); b) il divieto della ricezione di dichiarazioni indizianti rese senza il rispetto delle garanzie difensive dalla persona sottoposta a indagini o dall'imputato (art. 63 c.p.p.); c) il divieto concernente le dichiarazioni dei cd. "confidenti" della polizia e dei servizi di sicurezza (art. 203 c.p.p.). E ciò per impedire che il processo sia reso permeabile da apporti probatori unilaterali degli organi investigativi e soprattutto che possano aggirarsi le regole sulla formazione della prova testimoniale nel contraddittorio dibattimentale.
Ben diverso è il casa di una prova acquisita, sia pure mediante il legittimo assentimento di una lettura, nel pieno rispetto delle garanzie dibattimentali e sotto il controllo delle parti. Da queste argomentazioni discende, nel caso concreto, la piena utilizzabilità dei racconti inizialmente effettuati dai due bambini sulle violenze subite.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria:
- la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.: Sez. 3^: 10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4^, 9.4.2004, n. 16860);
- la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore - parie offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (vedi Cass., Sez. 3^, 3.10.1997, n. 8962, Ruggeri);
- nel caso di dichiarazioni accusatorie formulate da minori, il giudice ha l'obbligo - al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti ad un processo di auto od etero-suggestione oppure di esaltazione o fantasia - di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica onde accertare se le dichiarazioni o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, sì da potere escludere che esse possano derivare dalla immaturità psichica ovvero da facile suggestionabilità (vedi Cass., Sez. 1^, 5.4.1984, n. 3102, Papa).
2.1 I giudici di merito, nella fattispecie in esame, risultano essersi attenuti correttamente agli anzidetti principi, poiché essi hanno:
- valorizzato anzitutto la genesi della notizia di reato (i fatti per cui è processo sono stati portati a conoscenza degli inquirenti non per volontà dei familiari dei due bambini, ma perché quelli avevano reso narrazioni spontanee alle maestre ed ai compagni di asilo, illustrate anche in espliciti disegni da R.C.);
- valutato coerentemente (alla stregua delle razionali considerazioni svolte dalla consulente del P.M. dr.ssa Ro.) il grado cognitivo e di attitudini percettive dei minori, evidenziandone la capacità di capire correttamente gli avvenimenti e di comprendere la differenza tra fatti vissuti ed immaginati);
- ponderato le dichiarazioni accusatorie formulate nell'immediatezza dei fatti dalle parti lese, mettendo in luce la ragionevole struttura logica dei racconti ed illustrando come essi contengano descrizioni puntuali non rapportabili ad elaborazioni meramente fantastiche e che solo un'esperienza diretta poteva portare i bambini a riferire;
- fornito spiegazione razionale alla mancata conferirla dei racconti in sede di audizione protetta, tenuto conto che i familiari avevano svolto riscontrate "pressioni" nei loro confronti per indurli a non ripetere quanto in precedenza dichiarato;
- escluso razionalmente che racconti e disegni iniziali (accompagnati da sintomatici sensi di vergogna e di colpa) siano frutto di menzogne, di condizionamenti, manipolazioni, suggestioni o fraintendimento dei fatti;
- rilevato che alcune incertezze ed imprecisioni delle narrazioni concernevano particolari marginali, che non inficiavano il nucleo sostanziale delle stesse.
La Corte territoriale - in conclusione - ha esaminato tutti gli elementi disponibili, non ha mancato di considerare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa e, dando esaurienti e convincenti risposte alle deduzioni delle parti, ha razionalmente escluso ogni profilo di non genuinità e di suggestione accusatoria.
3. La circostanza attenuante, prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, nei "casi di minore gravità", deve considerarsi applicabile in quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima (bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice) sia stata compressa in maniera non grave.
Si impone, pertanto, una valutazione globale del fatto riferita a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, ove assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (vedi Cass., Sez., 3^: 15.12.2003, n. 47730; 16.5.2000, n. 5646). Nella specie i giudici del merito hanno denegato l'attenuante previo opportuno e logico apprezzamento:
- delle peculiari modalità della condotta criminosa (abusi commessi con approfittamento della ingenuità dei due bambini, "grazie anche al rapporto confidenziale esistente tra le parti e per AR facilitato dall'infatuazione che aveva nei confronti del prevenuto");
- dell'entità della compressione della libertà sessuale dei minori, con particolare riferimento alla figura di R.C.. Trattasi di una valutazione, assolutamente legittima, di elementi negativi particolarmente rilevanti, correttamente correlata alla condotta complessiva dell'imputato.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione alla parte civile delle spese di questo grado del giudizio, che vengono liquidate in Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alla parte civile delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007