Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
In tema di reati contro la libertà sessuale, la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto, ovvero di recepire le informazioni, raccordarle con altre e di esprimerle in una visione complessa, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne che hanno regolato le sue relazioni con il mondo esterno.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 novembre 2020
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 31 luglio 2020, n. 23419, Aceto Presidente – Macri Relatore Il contributo si sofferma su un tema di grande interesse relativo alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un soggetto minore d'età, presunta vittima di reati di natura sessuale, osservando come né il ritardo nella denuncia dei fatti di reato né la progressione dichiarativa tipica di un narrato che vada completandosi nel tempo siano elementi di per sé soli tali da minarne il giudizio di attendibilità. The essay focuses on a topic of a great interest relating to the evaluation of the accusatory statements coming from a young witness, presumed victim of sexual crimes, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2006, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/11/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1724
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 12109/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. M.P.N., nato a (OMISSIS);
2. B.A.E., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 25.1.2005 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, il quale ha concluso il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 25.1.2005 confermava la sentenza 23.11.1999 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di M.P.N. e B.A.E. in ordine ai reati di cui:
- agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., e art. 521 c.p., comma 1, (poiché, in concorso tra loro, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commettevano atti di libidine sulla minore J.A., di anni nove, toccandola sul seno e sulle parti intime - in (OMISSIS), in epoca anteriore e prossima al maggio 1995);
- agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e art. 519 c.p., commi 1 e 2, (poiché, in concorso tra loro, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costringevano con violenza e minaccia la minore J.A. a rapporti sessuali orali ed anali - in (OMISSIS), in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS));
e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., aveva condannato ciascuno alla pena principale di anni cinque di reclusione ed alle pene accessorie di legge. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i due imputati.
Il M. ha eccepito:
a) violazione dell'art. 143 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto il processo di primo grado si era protratto per ben venti udienze e soltanto in tre di esse ad esso imputato era stata apprestata la indispensabile assistenza di un interprete di lingua albanese, pure essendo stata valutata dal Tribunale la sua effettiva incapacità di esprimersi in lingua italiana e di comprendere il contenuto degli atti processuali che lo riguardavano;
b) mancata assunzione di prove decisive, non essendo stata accolta dalla Corte territoriale, incongruamente ed immotivatamente, la richiesta della difesa di rinnovare il dibattimento per procedere all'escussione di S.A., comandante della polizia municipale di (OMISSIS), innanzi al quale, nella immediatezza dei fatti, la persona offesa individuò con certezza i responsabili delle violenze sessuali subite nelle fotografie di persone completamente diverse da esso M.;
c) vizio di motivazione quanto alla valutazione delle deposizioni dei medici consulenti tecnici del P.M. (dr.ssa D.M. e Dott. P.), i quali, senza esprimere alcun giudizio di certezza, si erano limitati ad affermare che i segni da loro riscontrati nelle regioni anale e vaginale della bambina erano solo compatibili con un "tentato forzamento" ma ben potevano avere anche una genesi diversa. Il consulente tecnico di parte (prof. L.M.) aveva affermato, al riguardo, che la bambina "non presentava e non presenta segni di violenza carnale, ne' per le vie naturali ne' per vie preternaturali".
Le eccezioni anzidette sono state ulteriormente illustrate dal difensore del M. con memoria depositata il 30.6.2006. Il B., a sua volta, ha eccepito:
d) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione degli elementi probatori e di affermazione della responsabilità, fondata Unicamente sulle dichiarazioni della piccola A. che non risulterebbero "supportate da nessun altro e diverso riscontro".
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati, perché tutte le doglianze in essi rispettivamente svolte sono infondate.
1. Infondata è, anzitutto, la eccepita violazione dell'art. 143 c.p.p.. La Corte territoriale ha evidenziato, al riguardo, che il Tribunale, pure avendo in un primo tempo proceduto in presenza di un interprete di lingua albanese, decise, all'udienza dell'1.7.1997, di potere proseguire il dibattimento anche in assenza di quegli, avendo direttamente accertato che gli imputati comprendevano perfettamente gli atti processuali "che Si svolgevano innanzi a loro". Una riprova doveva ritenersi fornita dall'interrogatorio coerentemente reso in lingua italiana dal M., all'udienza del 6.10.1998, senza la presenza di interprete.
In appello quella Corte aveva deciso di procedere in presenza di un interprete "solo a maggiore garanzia dell'imputato" e pure avendo quegli dichiarato "di comprendere almeno in parte la lingua italiana".
Tali argomentazioni si conformano al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (con la sentenza n. 12 del 23.6.2000, Jakani) secondo il quale, "poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 c.p.p. è subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, qualora l'imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatoci della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, non essendo del resto rinvenibile nell'ordinamento processuale un principio generale da cui discenda il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovarsi di tale assistenza" (Il principio è stato ribadito da Cass.: Sez. 4^, 29.7.2004, n. 32911; Sez. 2^, 9.11.2005, n. 40807). Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che l'accertamento della conoscenza o dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità.
Nella specie l'indagine effettuata, in proposito, dal Tribunale risulta correttamente e razionalmente motivata.
2. A norma dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un'impossibilità siffatta può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606 c.p.p., comma 1 - lett. d), ricomprende fra i motivi di ricorso per
Cassazione, rileva pertanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.
Nella specie, la parte aveva chiesto la rinnovazione parziale del dibattimento al fine di acquisire la testimonianza del comandante della polizia municipale di (OMISSIS), il quale avrebbe dovuto riferire che vi era stata un'iniziale individuazione fotografica di persona diversa (tale M.V., cugino dell'imputato) da parte della bambina.
La Corte di merito ha razionalmente ritenuto superflua tale richiesta, tenuto conto che: tra le fotografie inizialmente mostrate alla bambina non vi era quella di M.P.; la minore aveva comunque sempre riferito di avere subito violenza da tale " P." e, dopo quell'iniziale ricognizione fotografica, aveva formalmente individuato l'imputato in sede di ricognizione personale alla quale aveva partecipato anche quel tale M.V., ribadendo il riconoscimento pure al dibattimento.
La stessa Corte ha così correttamente affermato (con argomentazioni ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico) di poter escludere ogni incertezza allo stato degli atti.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria:
- la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.: Sez. 3^: 10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4^, 9.4.2004, n. 16860);
- la valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore - parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (vedi Cass., Sez. 3^, 3.10.1997, n. 8962, Ruggeri);
- nel caso di dichiarazioni accusatorie formulate da minori, il giudice ha l'obbligo - al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti ad un processo di auto od etero-suggestione oppure di esaltazione o fantasia - di sottoporre le accuse medesime ad attenta verifica onde accertare se le dichiarazioni o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti, sì da potere escludere che esse possano derivare dalla immaturità psichica ovvero da facile suggestionabilità (vedi Cass., Sez. 1^, 5.4.1984, n. 3102, Papa). I giudici di merito, nella fattispecie in esame, risultano essersi attenuti correttamente agli anzidetti principi, poiché hanno sottoposto ad un controllo adeguato le dichiarazioni accusatorie provenienti da J.A., evidenziando anzitutto la capacità della minore di comprendere e riferire i fatti, nonché l'assenza di fattori inquinanti o di atteggiamenti intrusivi di estranei che possano avere influito negativamente sulla credibilità della dichiarante. Hanno poi valutato il contenuto delle dichiarazioni della ragazza, evidenziando la dettagliata descrizione dei fatti, la ragionevole struttura logica del racconto, le caratteristiche peculiari di spontaneità e coerenza dello stesso.
In tale contesto valutativo nessuna emergenza potrebbe confortare l'ipotesi - che, del resto, i ricorrenti neppure prospettano - secondo la quale la narrazione di A. potrebbe essere il frutto di una sua confabulazione.
Gli stessi giudici del merito hanno tenuto conto, quindi, degli elementi di conferma pur non necessari forniti dalla deposizione della teste P.S. (per la convergente indicazione delle modalità dei fatti narrati dalla minore) e della compatibilità dei riscontri effettuati dai consulenti del P.M. sullo sfintere anale della bambina con il di lei racconto circa gli abusi sessuali subiti. La Corte territoriale - in conclusione - ha esaminato tutti gli elementi disponibili, non ha mancato di considerare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa e, dando esaurienti e convincenti risposte alle deduzioni delle parti, ha razionalmente escluso ogni profilo di non genuinità e di suggestione accusatoria.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007