Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2007, n. 22520
CASS
Sentenza 4 maggio 2007

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Massime1

In tema di violenza sessuale, al fine di verificare la ricorrenza dell'ipotesi di minore gravità il giudice potrà fare riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'art. 133 cod. pen. (disvalore della condotta desunto dalle modalità dell'azione, gravità del danno cagionato, intensità del dolo o della colpa), ma non potrà prendere in considerazione gli indici di cui al secondo comma del citato articolo, afferenti alla capacità a delinquere ed utilizzabili in sede di commisurazione della pena.

Commentario1

  • 1Atti sessuali con minore: sì all’attenuante della minore gravità
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 gennaio 2018

    Può essere applicata l'attenuante della minore gravità anche agli atti sessuali con minore dopo effettiva valutazione del caso concreto “La circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall'art. 133, comma primo, cod. pen.” (Sez. III, 26.1.2010, n. 11085, D.S., m. 246439) “in quanto, seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può escludersi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2007, n. 22520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22520
Data del deposito : 4 maggio 2007

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