Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 2
È procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 septies, comma quarto n.3, cod. proc. pen., il reato di violenza sessuale commesso ai danni di un'allieva dall'insegnante al termine dell'orario della lezione, in quanto la qualità di pubblico ufficiale permane anche una volta che sia esaurito l'orario scolastico.
Il reato di atti osceni è reato di pericolo, sicché la visibilità degli atti posti in essere deve essere valutata "ex ante", in relazione al luogo e all'ora in cui la condotta antigiuridica viene posta in essere. (Fattispecie di atti compiuti in luogo esposto al pubblico in quanto avvenuti a bordo di un'autovettura in movimento su una strada normalmente transitata e in ora diurna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2008, n. 12419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12419 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 06/02/2008
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 00162
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 018502/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) Z.D., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 12/03/2007 GIP TRIBUNALE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 12/3/2007 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Brescia dichiarava non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., nei confronti di Z.D. in relazione al reato di cui all'art. 527 c.p., "perché il fatto non sussiste" ed in relazione all'art. 609 bis c.p., per difetto di condizione di procedibilità.
All'imputato era stato contestato il delitto p. e p. dell'art. 81 cpv. c.p., art. 527 c.p., e art. 609 bis c.p.", perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza consistita nell'agire contro la volontà espressagli dalla vittima e, comunque, con mosse repentine ed inaspettate poste in essere in maniera tale da privare la stessa della possibilità di autodeterminarsi, dopo essersi offerto all'uscita di scuola di accompagnare in auto da (OMISSIS) a (OMISSIS) l'alunna T.A. - a lui affidata per ragioni di istruzione in quanto sua alunna presso il Liceo Classico di Brescia - la costringeva durante il tragitto a subire atti sessuali, consistiti dapprima nel toccarle le gambe avvicinandosi alle parti intime e nel ripetere il tentativo nonostante il rifiuto espresso dalla ragazza, ed, infine, nel darle un improvviso bacio sulla bocca nonostante il ripetuto dissenso.
In Brescia e Gardone Val Trompia nel settembre 2002 (procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 609 septies c.p., comma 4, nn. 2 e 3)".
2. Rilevava il G.U.P. che, in difetto di querela sporta dalla ragazza, il reato di cui all'art. 609 bis c.p., non poteva ritenersi procedibile d'ufficio in quanto connesso con il delitto di cui all'art. 527 c.p., giacché, da un lato, i tentativi di toccamento al seno ed alle gambe non potevano ritenersi atti osceni anche perché esauritisi in uno spazio temporale brevissimo;
dall'altro, per il fatto che i suddetti tentativi si erano svolti a bordo di un'autovettura in movimento, tanto da escludersi che potessero essere casualmente percepiti da soggetti diversi dai soggetti interessati. Pertanto, l'insussistenza del delitto di cui all'art. 527 c.p., comportava l'improcedibilità in ordine al delitto di violenza sessuale, non essendo stata sporta querela.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Brescia, deducendo:
1) violazione di legge, in quanto il Giudice avrebbe dovuto riconoscere come sussistente la condizione di procedibilità di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, dovendosi ritenere perfezionato il delitto di cui all'art. 527 c.p.;
2) difetto di motivazione in ordine alla procedibilità d'ufficio per essere stata la violenza sessuale posta in essere dal prevenuto nell'esercizio delle sue funzioni, condizione di procedibilità sulla quale il G.U.P. aveva omesso totalmente di motivare. Si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Lo Z., a sua volta, faceva pervenire memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato e va accolto.
In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 527 c.p., si osserva che la fattispecie deve ritenersi pienamente integrata. L'oscenità di un comportamento - diversamente da quanto argomentato dal G.U.P. - è carattere intrinseco agli atti di cui questo si compone e che si qualificano per la loro contrarietà obiettiva al comune sentimento del pudore, anche se abbiano la durata di attimi ed, addirittura, possano sfuggire alla percezione ed alla valutazione di terzi.
Soprattutto, non può fondatamente ritenersi che il compimento di un atto oggettivamente osceno non possa offendere il comune senso del pudore solo perché compiuto a bordo di un'auto in movimento. A prescindere dalla circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata che, nella fattispecie, a bordo del veicolo, era presente anche una compagna di classe della parte offesa, della quale pure il prevenuto era insegnante, ai fini della configurabilità del reato di atti osceni, è luogo esposto al pubblico anche un veicolo in movimento, in quanto il reato in oggetto è reato di pericolo e la "
visibilità" degli atti posti in essere deve essere valutata ex ante, in relazione al luogo (nella specie, trattavasi di una strada normalmente transitata) ed all'ora in cui la condotta antigiuridica viene posta in essere (nella specie, diurna) (cfr. Cass. Sez. 3^, 17/12/1999 n. 4954, Moresco;
Sez. 3^, 12/3/1997 n. 3855, Bertarello). Fondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, sulla base della contestazione, la violenza sessuale risulta aggravata ai sensi dell'art. 609 c.p., septies, comma 4, n. 3, (pur dovendosi ritenere insussistente quella di cui al n. 2, essendo, all'epoca dei fatti, la ragazza maggiorenne). Per contro, il G.U.P ha ritenuto l'improcedibilità d'ufficio, senza prima escludere, nel dispositivo, l'aggravante contestata.
Secondo il disposto dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, il delitto di cui all'art. 609 bis c.p., è perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio "nell'esercizio delle sue funzioni". Nella specie - come correttamente osservato dal Pubblico Ministero ricorrente - il prevenuto, al momento dei fatti per cui è processo, era senz'altro nell'esercizio delle sue funzioni di insegnante di liceo, in quanto la condotta rubricata fu da lui compiuta in danno della sua allieva T.A., a nulla rilevando che gli atti di violenza siano stati posti in essere al termine dell'orario di lezione ovvero nel giorno "libero" dell'insegnante. Non può, infatti, ritenersi che questi, esaurito l'orario scolastico, perda siffatta qualifica nei confronti di un suo alunno.
5. Conclusivamente, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008