Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 6727
CASS
Sentenza 7 marzo 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 16 novembre 2022, con il giudice relatore Marco Rossetti. Le parti coinvolte nel contenzioso sono la società RT s.p.a. e diversi assicuratori, tra cui i OYs of ON e la DI Global SE-UK. La questione centrale riguardava l'interpretazione di un contratto di assicurazione stipulato dalla RT, in particolare se coprisse la responsabilità civile per danni causati da un subvettore durante il trasporto di valori.

La RT sosteneva che la polizza coprisse anche la responsabilità per fatti altrui, mentre la DI eccepiva l'inoperatività della polizza, sostenendo che non coprisse la responsabilità civile per danni causati da terzi. La Corte d'appello aveva rigettato le pretese della RT, affermando che il contratto non coprisse la responsabilità per il fatto del subvettore.

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso della RT, ritenendo che la Corte d'appello avesse confuso la copertura per danni con quella per responsabilità civile, violando le norme di interpretazione contrattuale. Ha stabilito che un'assicurazione della responsabilità civile può coprire anche i danni causati da terzi, a meno che non vi sia una clausola esplicita di esclusione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame, stabilendo un principio di diritto chiaro sulla copertura assicurativa in questione.

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Massime1

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non copre solo il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato (assicurazione per fatto proprio), ma anche quello derivante dal contegno di persona di cui l'assicurato medesimo debba rispondere (assicurazione per fatto altrui), salvo che la polizza non contenga un'espressa clausola di esclusione della copertura per tale ultimo caso.

Commentario1

  • 1Copertura assicurativa per fatto del terzo
    Redazione · https://ildiritto.it/ · 25 marzo 2024

    Quesito con risposta a cura di Sara Rosati e Silvia Todisco Un'interpretazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in virtù della quale la copertura è esclusa se la responsabilità dell'assicurato dovesse sorgere dal fatto del terzo ex articolo 1228 c.c., non è coerente con lo scopo del contratto, a meno che quest'ultimo non contenga un'espressa clausola di esclusione della copertura in caso di responsabilità dell'assicurato “per fatto altrui” di cui all'art. 1228 c.c. – Cass., sez. III, 7 marzo 2023, n. 6727. Nel 1997 la Banca Nazionale del Lavoro, dovendo consegnare valori alla Poste Italiane S.p.A. li affidava per il trasporto alla società X la quale aveva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 6727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6727
Data del deposito : 7 marzo 2023

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