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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/06/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'Avvocato CITRONI Parte_1 C.F._1
LAURA e dall'Avvocato BEATRICE PASINI;
e da
) rappresentato e difeso dall'Avvocato DI Parte_2 C.F._2
BENEDETTO CARMEN;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.05.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. L'affido della figlia verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalentemente con la madre presso l'abitazione familiare di Tribiano, via Sandro
Pertini n.8;
2. Salvo diversi accordi tra i genitori, e nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, i rapporti con aranno disciplinati secondo il piano genitoriale che si allega (Doc.2); Per_1
3. In particolare, durante il periodo scolastico rascorrerà il martedì e il giovedì di tutte le Per_1 settimane, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, con il padre, nonché altresì i fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.30 sino alle ore 20.30 della domenica;
4. Durante il periodo estivo, dalla chiusura del ciclo scolastico alla riapertura del nuovo ciclo, i giorni di rispettiva spettanza rimarranno i medesimi, salvo diversa organizzazione riguardante le vacanze, ma il padre riaccompagnerà casa della madre alle ore 21.00; Per_1
5. Le parti trascorreranno le festività e i ponti con la figlia periodi alternati;
Per_1
6. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà tutti i 24 dicembre con il padre e tutti i 25 Per_1
pagina 1 di 3 dicembre insieme alla madre, dopodiché, anche a causa dell'occupazione lavorativa di entrambi i genitori, il periodo dalla chiusura scolastica al 31 dicembre verrà trascorso tutti gli anni con la madre, mentre dal 31 dicembre al rientro a scuola verrà trascorso tutti gli anni con il padre;
7. In relazione alle vacanze estive (dalla chiusura del ciclo alla riapertura del nuovo anno scolastico), ciascun genitore trascorrerà con la minore un periodo non inferiore a quindici Per_1 giorni, anche non consecutivi, tenendo altresì conto della possibilità per la stessa di trascorrere un periodo di vacanza con i nonni;
8. Per una buona organizzazione in capo ai genitori, la suddivisione delle vacanze estive dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno;
9. Salvo diversi accordi tra le parti, rascorrerà il proprio compleanno in compagnia della Per_1 madre e del padre, e il compleanno di ciascun genitore insieme allo stesso;
10. Entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con la figlia secondo le seguenti modalità:
- Durante la settimana, tra le 20.30 e le 21.00;
- Durante i finesettimana, tra le 10.30 e le 11.30, tra le 13.00 e le 14.00 e tra le 20.00 e le 21.00;
- Qualora e solamente nel caso in cui la figlia lo richieda, questa potrà telefonare ad entrambi i genitori in ogni momento della giornata;
11. Tenuto conto delle rispettive capacità economiche, il Sig. si impegna a corrispondere Pt_2 alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di €.600,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario di rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo Per_1 all'omologa del presente ricorso;
12. Le spese straordinarie per la figlia così come previste e regolamentate dal Protocollo in Per_1 vigore presso il Tribunale di Milano, incluse le spese mediche sanitarie e odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario – da concordarsi previamente -, nonché le spese scolastiche, i corsi extrascolastici ricreativi ed il campus estivo, verranno suddivise nella misura del 50% per ciascun genitore;
13. Saranno altresì divise al 50% tra le parti tutte le spese relative alla gestione del gatto che rimarrà nell'abitazione della Sig.ra nonché le spese relative ai regali per le feste di Parte_1 compleanno e gli eventi alle quali arà invitata, queste ultime nella misura massima di €.15,00 Per_1 ciascuno.
14. Le spese straordinarie precisate ai punti precedenti dovranno essere preventivamente concordate da entrambe le parti ed eventuali scontrini e ricevute relativi a tali spese verranno inviate a mezzo mail/whatsapp e verranno rimborsate tra le Parti di volta in volta;
15. L'Assegno Unico verrà assegnato nella misura del 100% alla Sig.ra Parte_1
16. In forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 03.05.2023, il Sig. si Pt_2 impegna a corrispondere alla Sig.ra l'importo di €.7.378,00, dei quali €.5.378,00 al Parte_1 momento del deposito del presente ricorso ed €.2.000,00 entro la data del 31.05.2024;
17. Contestualmente al deposito del presente ricorso, ciascuna parte si impegna altresì a restituire i beni di proprietà dell'altra di cui è ancora attualmente in possesso, sottoscrivendo apposita dichiarazione nella quale confermano la reciproca restituzione;
18. Con riferimento al punto precedente, le parti si impegnano a restituire i seguenti beni:
a) Il Sig. restituirà alla Sig.ra l'anello di fidanzamento;
Pt_2 Parte_1
b) La Sig.ra restituirà al Sig. Parte_1 Pt_2
pagina 2 di 3 - Attrezzi da lavoro personali e del padre del Sig. Pt_2
- ; Org_1
- Sacco a pelo blu;
- Snowboard con accessori;
- Baule per tetto auto;
- Bicicletta;
19. Entrambi i genitori dovranno mantenere un atteggiamento collaborativo anche di fronte alla figlia, evitando qualsivoglia atteggiamento volto a coartare la volontà dell'altra parte e a denigrare, anche in maniera implicita e maliziosa, l'altro genitore di fronte a che dovrà essere tenuta Per_1 fuori da qualunque contrasto o disaccordo;
20. Entrambe le parti si impegnano a scambiarsi, dietro semplice domanda, le informazioni e le documentazioni necessarie per l'inoltro di richieste e dichiarazioni relative anche alla gestione di
Per_1
21. Spese legali compensate tra le Parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 07/06/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'Avvocato CITRONI Parte_1 C.F._1
LAURA e dall'Avvocato BEATRICE PASINI;
e da
) rappresentato e difeso dall'Avvocato DI Parte_2 C.F._2
BENEDETTO CARMEN;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.05.2024, successivamente integrato con l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. L'affido della figlia verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalentemente con la madre presso l'abitazione familiare di Tribiano, via Sandro
Pertini n.8;
2. Salvo diversi accordi tra i genitori, e nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, i rapporti con aranno disciplinati secondo il piano genitoriale che si allega (Doc.2); Per_1
3. In particolare, durante il periodo scolastico rascorrerà il martedì e il giovedì di tutte le Per_1 settimane, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, con il padre, nonché altresì i fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.30 sino alle ore 20.30 della domenica;
4. Durante il periodo estivo, dalla chiusura del ciclo scolastico alla riapertura del nuovo ciclo, i giorni di rispettiva spettanza rimarranno i medesimi, salvo diversa organizzazione riguardante le vacanze, ma il padre riaccompagnerà casa della madre alle ore 21.00; Per_1
5. Le parti trascorreranno le festività e i ponti con la figlia periodi alternati;
Per_1
6. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà tutti i 24 dicembre con il padre e tutti i 25 Per_1
pagina 1 di 3 dicembre insieme alla madre, dopodiché, anche a causa dell'occupazione lavorativa di entrambi i genitori, il periodo dalla chiusura scolastica al 31 dicembre verrà trascorso tutti gli anni con la madre, mentre dal 31 dicembre al rientro a scuola verrà trascorso tutti gli anni con il padre;
7. In relazione alle vacanze estive (dalla chiusura del ciclo alla riapertura del nuovo anno scolastico), ciascun genitore trascorrerà con la minore un periodo non inferiore a quindici Per_1 giorni, anche non consecutivi, tenendo altresì conto della possibilità per la stessa di trascorrere un periodo di vacanza con i nonni;
8. Per una buona organizzazione in capo ai genitori, la suddivisione delle vacanze estive dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno;
9. Salvo diversi accordi tra le parti, rascorrerà il proprio compleanno in compagnia della Per_1 madre e del padre, e il compleanno di ciascun genitore insieme allo stesso;
10. Entrambi i genitori potranno comunicare telefonicamente con la figlia secondo le seguenti modalità:
- Durante la settimana, tra le 20.30 e le 21.00;
- Durante i finesettimana, tra le 10.30 e le 11.30, tra le 13.00 e le 14.00 e tra le 20.00 e le 21.00;
- Qualora e solamente nel caso in cui la figlia lo richieda, questa potrà telefonare ad entrambi i genitori in ogni momento della giornata;
11. Tenuto conto delle rispettive capacità economiche, il Sig. si impegna a corrispondere Pt_2 alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di €.600,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario di rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo Per_1 all'omologa del presente ricorso;
12. Le spese straordinarie per la figlia così come previste e regolamentate dal Protocollo in Per_1 vigore presso il Tribunale di Milano, incluse le spese mediche sanitarie e odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario – da concordarsi previamente -, nonché le spese scolastiche, i corsi extrascolastici ricreativi ed il campus estivo, verranno suddivise nella misura del 50% per ciascun genitore;
13. Saranno altresì divise al 50% tra le parti tutte le spese relative alla gestione del gatto che rimarrà nell'abitazione della Sig.ra nonché le spese relative ai regali per le feste di Parte_1 compleanno e gli eventi alle quali arà invitata, queste ultime nella misura massima di €.15,00 Per_1 ciascuno.
14. Le spese straordinarie precisate ai punti precedenti dovranno essere preventivamente concordate da entrambe le parti ed eventuali scontrini e ricevute relativi a tali spese verranno inviate a mezzo mail/whatsapp e verranno rimborsate tra le Parti di volta in volta;
15. L'Assegno Unico verrà assegnato nella misura del 100% alla Sig.ra Parte_1
16. In forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 03.05.2023, il Sig. si Pt_2 impegna a corrispondere alla Sig.ra l'importo di €.7.378,00, dei quali €.5.378,00 al Parte_1 momento del deposito del presente ricorso ed €.2.000,00 entro la data del 31.05.2024;
17. Contestualmente al deposito del presente ricorso, ciascuna parte si impegna altresì a restituire i beni di proprietà dell'altra di cui è ancora attualmente in possesso, sottoscrivendo apposita dichiarazione nella quale confermano la reciproca restituzione;
18. Con riferimento al punto precedente, le parti si impegnano a restituire i seguenti beni:
a) Il Sig. restituirà alla Sig.ra l'anello di fidanzamento;
Pt_2 Parte_1
b) La Sig.ra restituirà al Sig. Parte_1 Pt_2
pagina 2 di 3 - Attrezzi da lavoro personali e del padre del Sig. Pt_2
- ; Org_1
- Sacco a pelo blu;
- Snowboard con accessori;
- Baule per tetto auto;
- Bicicletta;
19. Entrambi i genitori dovranno mantenere un atteggiamento collaborativo anche di fronte alla figlia, evitando qualsivoglia atteggiamento volto a coartare la volontà dell'altra parte e a denigrare, anche in maniera implicita e maliziosa, l'altro genitore di fronte a che dovrà essere tenuta Per_1 fuori da qualunque contrasto o disaccordo;
20. Entrambe le parti si impegnano a scambiarsi, dietro semplice domanda, le informazioni e le documentazioni necessarie per l'inoltro di richieste e dichiarazioni relative anche alla gestione di
Per_1
21. Spese legali compensate tra le Parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 07/06/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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