Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1781 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. GAMBATO ANNA Parte_1
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. SCAGLIANTI PAOLO CP_1
con l'intervento del PM
avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale la ricorrente ed il resistente hanno concluso come da verbale di udienza del 1° aprile 2025; il PM non ha rassegnato conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2024 esponeva di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con dal 2012 sino al 2018 in CP_1
costanza della quale era nato il figlio di essersi trasferita, al termine della R_
relazione, prima a Vaccolino e poi a Lagosanto (in provincia di Ferrara) mentre il CP_1
aveva continuato a vivere a Caverzere (provincia di Venezia); di aver consentito una assidua frequentazione fra padre e figlio sino a quando il minore, oltre ad accusare disagio per i continui viaggi fra le due residenze, aveva manifestato il desiderio di trascorrere maggior tempo con essa ricorrente. Sulla scorta di tali premesse chiedeva l'affido pagina 1 di 4
Il , nel concordare sul regime di affido e sulla entità del contributo di CP_1
mantenimento, chiedeva di poter tenere il figlio nel periodo scolastico per tutti i quattro fine settimana e in periodi più ampi durante le vacanze estive.
All'udienza del 14 gennaio 2025 il presidente delegato procedeva all'audizione dei genitori invitandoli a trovare una bonaria soluzione della controversia;
all'udienza dell'11 febbraio le parti trovavano un accordo sulla frequentazione durante il periodo estivo e all'udienza del 1° aprile, stante il mancato accordo sul periodo scolastico, la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c.
***
Stante la comune volontà delle parti e non sussistendo ragioni ostative, il figlio R_
(nato il [...]) deve essere affidato in forma condivisa con collocazione presso la madre ed onere a carico del padre di versare la somma mensile di Euro 350 e di contribuire in ragione del 70% alle spese straordinarie secondo le modalità e i termini di cui al protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Quanto alla frequentazione, occorre premettere che dall'anno 2018 (quando è terminata la relazione) sino al gennaio dell'anno 2020 la ricorrente ha vissuto presso l'abitazione dei propri genitori in Vaccolino per poi trasferirsi a Lagosanto, distante 50/60 km dalla residenza del resistente in quel di Cavarzere;
ciò nonostante il minore ha trascorso tutti i w.e. del periodo scolastico presso l'abitazione paterna venendo prelevato da una impiegata del al venerdì pomeriggio e riaccompagnato a Lagosanto alla domenica sera dal CP_1
medesimo, spesso ospitato a dormire nella casa della i genitori hanno, del CP_1 Pt_1
resto, trascorso periodi di vacanza insieme, anche lo scorso anno con un soggiorno in montagna.
Con l'odierno ricorso la ha chiesto di ridurre la frequentazione (quale di fatto attuata Pt_1
per un considerevole periodo) sia per la stanchezza accusata da a causa dello R_
spostamento fra le due residenze sia per poter trascorrere qualche fine settimana in compagnia del minore.
All'udienza dell'11 febbraio i coniugi hanno trovato un accordo sulla frequentazione nel periodo non scolastico nel senso che ogni settimana il minore starà dal padre dal lunedì
pagina 2 di 4 mattina al mercoledì sera ed i giorni residui con la madre;
il minore trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori due settimane non consecutive. Alla odierna udienza le parti si sono accordate anche sui residui periodi di vacanza nel senso che, ad anni alterni, il minore trascorrerà le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro; nelle vacanze pasquali, la vigilia di Pasqua e Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo e martedì con l'altro.
L'unico contrasto verte sulla frequentazione nel periodo scolastico e, segnatamente, su uno dei quattro w.e. del mese essendo pacifico che il minore ne debba trascorrere due con il padre ed uno con la madre. La ricorrente chiede che il padre tenga seco il figlio solo nella giornata di domenica, soprattutto per evitargli lo stress di un ulteriore viaggio a Caverzere;
il resistente insiste per l'ulteriore w.e., offrendosi in via subordinata di pernottare in
Lagosanto insieme al minore.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Tenuto conto degli impegni scolastici, che sono destinati a crescere con il crescere dell'età, non appare conforme all'interesse del minore che egli, oltre a trascorrere due w.e. presso il padre, debba pernottare anche un ulteriore fine settimana in un ambiente diverso dalla sua solita abitazione con mutamento di letto e di abitudini. Per tale ragione non può essere accolta né la richiesta del resistente di avere seco il figlio un terzo fine settimana né quella subordinata di pernottare con lui in un B & B in quel di Lagosanto. Deve quindi disporsi che nel periodo in contestazione il padre possa tenere seco il figlio dalle ore 9 alle ore 20 della domenica, non potendosi posticipare l'orario di rientro alle ore 22 stante la necessità di garantire un adeguato periodo di riposo prima delle lezioni del giorno successivo.
Il Tribunale non può comunque esimersi dall' auspicare che i genitori, una volta concluso il presente procedimento che ha inevitabilmente comportato la riemersione di una certa conflittualità, riprendano a collaborare fattivamente nel superiore interesse del figlio, cui sono entrambi profondamente legati.
La natura e peculiarità della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Affida in forma condivisa il figlio con collocazione presso la madre R_
Dispone, quanto a frequentazione, che nel periodo scolastico il padre possa tenere seco il minore il primo ed il terzo w.e. di ogni mese dal venerdì alla uscita di scuola sino alle ore
20 della domenica nonché dalle ore 9 alle ore 20 della domenica del quarto w.e.; nel pagina 3 di 4 periodo non scolastico il padre potrà tenere seco il figlio ogni settimana dal lunedì mattina alle ore 20 del mercoledì nonché due settimane non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in quelle pasquali, alternativamente la vigilia di Pasqua e
Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo e il martedì.
Dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese e quale contributo per il mantenimento del minore, la somma di euro 350 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 70% alle spese straordinarie secondo quanto indicato nel protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ferrara, 1° aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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