CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.96/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 96/2021R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
16/10/2024
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2
ordinaria ex art. 2901 dell'avv. Morini Massimo
c.c. APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Bondioni Massimo
[...]
APPELLATA
e Controparte_2 [...]
con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
1 D'Andrea Annunziata
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 711/2020 pubblicata in data 17 dicembre 2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia la Corte d'Appello di Brescia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare la Sentenza civile del Tribunale di Mantova
n. 711/2020, depositata il 16.12.2020, pubblicata il 17.12.2020 con RG
4629/2018 carente di elementi di fatto e di diritto a sostegno di quanto in essa pronunciato per i motivi dedotti in questo atto e per i capi impugnati, per l'effetto, ed in riforma della stessa, accogliersi le conclusioni e domande tutte avanzate in prime cure da e come dedotte Parte_1 Parte_2
nelle rispettive comparse di costituzione”.
Dell'appellata
“ogni contraria istanza disattesa, previa ogni declaratoria necessaria, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 711/2020 del Tribunale di Mantova
dott. Mauro Pietro Bernardi, depositata il 17 dicembre 2020 (doc. A) perché
infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della stessa e con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Respingere tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso avanzate in quanto inammissibili ex art. 345 c.p.c.. nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove avversarie, si chiede sia consentita all'appellata
2 prova contraria con i testi di cui ai capitoli di prova diretta.
In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte intenda rimettere in istruttoria la causa si chiede l'ammissione delle prove per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova formulati nel giudizio di primo grado:
Contr 1) Vero che i rapporti tra e iniziarono nel 2006 con Controparte_5
l'apertura del conto corrente di corrispondenza n. 02008/30 del 5.10.2006
(doc. 3)?
2) Vero che in data 5.10.2006 veniva individuato dalla Parte_1
quale soggetto delegato ad operare sul conto corrente n. CP_5
02008/30 e pertanto autorizzato ad effettuare versamenti, prelievi parziali e/o totali, richiedere e ritirare moduli di assegni bancari emettere sul conto,
ritirare documenti e titoli di ogni genere (doc. 13)?
3) Vero che in data 2.11.2006 si costituiva fideiussore Parte_1
dell'esposizione della sino a concorrenza dell'importo di Controparte_5
€ 500.000 insieme con il padre, la madre e la sorella (v doc. 1)? 4) Vero che in data 18.3.2008 si costituiva fideiussore Parte_1
dell'esposizione della sino a concorrenza dell'importo di Controparte_5
€ 300.000 insieme con il padre, la madre e la sorella (v doc. 15)?
5) Vero che in data 23.11.2001 NI AT veniva confermato dalla quale soggetto delegato ad operare sul conto corrente n. CP_5
02008/30 e pertanto autorizzato ad effettuare versamenti, prelievi parziali e/o totali, richiedere e ritirare moduli di assegni bancari emettere sul conto,
3 ritirare documenti e titoli di ogni genere (v. doc. 14)?
6) Vero che nel novembre 2011 chiedeva ed otteneva un Controparte_5
finanziamento per € 200.000?
7) Vero che dal 2008 in poi la correntista veniva interessata da un costante calo del fatturato e che, nello specifico dal 2011 al 2013, il volume di affari si riduceva da 21 milioni di euro a 17 milioni di euro (v. piano industriale redatto nel 2017 dallo studio Rossi e Partners doc. 10), come da documentazione che mi si rammostra? 8) Vero che l'esposizione debitoria
Contr del conto corrente accesso dalla presso la al Controparte_5
30.4.2013 ammontava ad € 496.013,80 e alla data del 30.9.2013 era salita sino a € 796.873,02 (v. doc. 16)?
9) Vero che alla data del 11.12.2013 il conto corrente n. 02008/30 acceso dalla presso presentava un Controparte_5 Controparte_1
saldo debitore di € 524.055,89 (doc. 17)?
Contr 10) Vero che la provvede annualmente all'invio al fideiussore delle missive che mi si rammostrano (doc. 18) che specificano allo stesso l'ammontare dell'esposizione del debitore principale e pure nell'anno 2013
le comunicazioni sono state regolarmente inoltrate al fideiussore?
Si indicano a testi: presso BPS Vicenza, presso Testimone_1 Testimone_2
BPS Succursale Mantova.”.
Della intervenuta
“si riporta ai propri atti difensivi, compreso la memoria di costituzione della
4 Cedente a cui integralmente si riporta ed insiste Controparte_1
nell'ammissione dei mezzi di prova come articolate nella citata comparsa di costituzione e precisa le conclusioni così come ivi dedotte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ribadendo il rigetto dell'appello promosso avverso la sentenza n. 711/20 emessa dal Tribunale di Mantova
poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto e sfornito di supporto probatorio, con conseguente conferma integrale della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Si ribadisce l'opposizione alle avverse istanze istruttorie in quanto inammissibile, e nella negata e non creduta ipotesi di ammissione si chiede sia consentita all'appellata la prova contraria con i testi di cui ai capitoli di prova diretta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 cod.civ., nei confronti della Controparte_6
dell'atto pubblico stipulato da e
[...] Parte_1 [...]
n. 30254 rep. e n. 18228 racc. notaio dott. del 12-12- Pt_2 Persona_1
2013, con il quale è stato costituito in fondo patrimoniale l'immobile sito in
Viadana, via U. Foscolo, 24, atto trascritto il 16-12-2013 al n. 12227 r.g. e al n. 8571 r.p.; ha ordinato al competente Conservatore dell'Agenzia del
Territorio di Mantova - Servizio della Pubblicità Immobiliare la trascrizione della sentenza;
ha condannato i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite.
5 In particolare, il Tribunale respinta la eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti per quel che qui interessa ha ritenuto:
provata la esistenza del credito che trova fondamento nel contratto di conto corrente n. 2008/30 del 5-10-2006, negli estratti conto, nel contratto di mutuo stipulato il 23-11-2011 nonché nella fideiussione resa da Parte_1
datata 2 novembre 2006, credito la cui sussistenza è stata accertata con decreto ingiuntivo n. 204/19 emesso in data 8-2-2019 dal Tribunale di
Mantova nei confronti dei garanti della debitrice principale dell' CP_5
per l'importo di € 266.240,82 e divenuto definitivo per mancata opposizione;
assolto l'onere probatorio dell'istituto bancario circa la modificazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del disponente, essendo stato conferito dal in fondo patrimoniale l'unico bene di cui eranon Parte_1
assolto l'onere della prova in capo a questi circa la esistenza nel proprio patrimonio di altri cespiti, con conseguente evidenza del pregiudizio delle ragioni creditorie;
provata l'anteriorità del credito in quanto alla data della costituzione del fondo patrimoniale la società aveva una consistente esposizione di conto corrente (con un saldo negativo al 30 settembre 2013 di € 796.873,02 ed al
31dicembre 2013, di € 474.726,55) e il mutuo chirografario per l'importo di
€ 200.000,00 era stato erogato il 23 novembre 2011 con scadenza prevista per il 31 gennaio 2017;
provata ed evidente la consapevolezza in capo al disponente, fideiussore della di arrecare tale pregiudizio ai creditori, avendo egli Controparte_5
6 disposto dell'unico bene di cui era proprietario attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale avvenuta a distanza di tredici anni dal matrimonio e di sei dall'acquisto del cespite;
provato il consilium fraudis , quale consapevolezza generica del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, in capo a moglie convivente Parte_2
del , dovendosi ragionevolmente ritenere che essa sia stata messa Parte_1
a conoscenza dei problemi finanziari della società presso cui il marito lavorava gestita dai genitori e dalla sorella del marito stesso.
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
e sulla base di tre motivi. Parte_2
3.Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_7
dell'appello.
4. E' stata dichiara la inammissibilità della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
5.In data 29 febbraio 2024 è intervenuta la e Controparte_2
per essa la mandataria riportandosi alle Controparte_3
conclusioni ed alle difese dell'appellata.
6.Alla udienza del 16 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione del Tribunale
in merito all' eventus damni e, in particolare quella per cui il pregiudizio in
7 capo al creditore andrebbe valutato ex ante con riferimento all'atto dispositivo e non alla data futura dell'effettiva realizzazione del credito.
Lamentano che il Tribunale, nel compiere tale valutazione, non abbia considerato che non era proprietario di alcun immobile Parte_1
al momento della sottoscrizione della fideiussione, che la proprietà
dell'abitazione, acquistata in regime di separazione dei beni è stata acquistata il 20 febbraio 2007, che al momento della costituzione del fondo patrimoniale la sua situazione patrimoniale era identica a quella del momento dell'assunzione della garanzia;
sicché non è stato sottratto alcunché alla garanzia patrimoniale della banca e non vi è un danno effettivo.
2. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione del Tribunale
circa l'accertamento dell'elemento psicologico in capo al per Parte_1
avere questi costituito il fondo patrimoniale successivamente alla garanzia fideiussoria del 02 novembre 2011. Sostengono, ancora una volta, che la consapevolezza in ordine al pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice non può sussistere posto che al momento della sottoscrizione della fideiussione egli non era proprietario di alcun bene. Evidenziano, inoltre, che nel 2013 la esposizione debitoria della società era diminuita in tre mesi di €
300.000,00 e per stessa ammissione della in relazione al mutuo CP_1
contratto nel 2011 per un importo di € 200.000,00 residuava un importo dovuto di € 12.103,19 e, al momento del fallimento, nel 2018, la esposizione debitoria, era stata ulteriormente ridotta.
Sostengono che il non avesse ragione di dubitare della solvibilità Parte_1
8 della società di cui era socio ma con mansioni impiegatizie né per “ideare”
la costituzione di un fondo patrimoniale nel 2013 quando stava CP_5
pagando regolarmente i propri debiti,
3. Con il terzo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto sussistere la consapevolezza dell'evento dannoso in capo a Sostengono che l'attore in revocatoria deve dimostrare Parte_2
la effettiva conoscenza in capo all'accipiens e che non sono ammissibili prove presuntive cui invece ha fatto ricorso il Tribunale.
era già proprietaria del 50% dell'immobile e nel lasso Parte_2
intercorrente tra l'acquisto (2007) e la costituzione del fondo patrimoniale
(2013) il mutuo contratto in relazione ad esso era stato estinto;
sostengono che non vi sia prova della conoscenza da parte sua delle condizioni finanziarie della società.
Chiedono che vengano ammesse le prove articolate sul punto.
4. L'appello è infondato.
5. Il Tribunale ha ritenuto correttamente che la valutazione dell'eventus
damni debba essere effettuata ex ante, al momento del compimento dell'atto dispositivo, e ne ha ritenuto la sussistenza sulla base di considerazioni (circa la intervenuta modifica qualitativa e quantitativa del patrimonio e l'assenza di prova di un patrimonio residuo capiente rispetto alle ragioni creditorie) che non sono fatte oggetto di censura se non prospettando la inesistenza dell'eventus damni sulla base di un'asserita identità tra la situazione patrimoniale in essere al momento in cui il ha sottoscritto la Parte_1
9 fideiussione e quella conseguente del compimento dell'atto dispositivo.
5.1. Tale tesi contrasta con l'orientamento costantemente espresso dalla
Suprema Corte circa la necessità di una valutazione dell'eventus damni
secondo una valutazione operata "ex ante" con riferimento alla data dell'atto dispositivo, di cui in modo condivisibile il Tribunale ha fatto applicazione, e con il principio della garanzia patrimoniale generica prevista dall'art. 2740
cod.civ. per cui <
con tutti i suoi beni presenti e futuri>>.
Infatti, <
fondo patrimoniale è suscettibile di azione revocatoria da parte del creditore,
nel concorso delle condizioni di legge dettate dall'art. 2901 cod. civ., anche se compiuto in epoca successiva rispetto al credito vantato, poiché,
rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri,
dell'adempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 cod. civ.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l'insorgere del credito, poiché il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore>> (Cass. 4422/2001).
L'atto dispositivo (di natura gratuita) concernente un bene acquistato dopo il rilascio da parte del della fideiussione omnibus atta a garantire Parte_1
l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte o che sarebbero state assunte dalla società garantita, ha avuto, quindi, una incidenza gravemente
10 depauperatoria sulla consistenza della garanzia patrimoniale in favore della
Banca, attesa la coeva ed elevata esposizione debitoria della CP_5
accertata nella sentenza impugnata senza che sul punto sia stata svolta censura.
6. né la inesistenza del bene nel patrimonio del garante al momento della sottoscrizione della fideiussione vale ad escludere l'elemento psicologico.
6.1. Va rilevato che, rispetto ad un atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., la prova (che può essere fornita anche mediante presunzioni) che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che la disposizione patrimoniale arrecava alle ragioni del credito, non occorrendo la dolosa preordinazione.
Prova che nel caso in esame è agevolmente desumibile dal fatto che il ha compiuto l'atto dispositivo in relazione all'unico bene di cui Parte_1
era proprietario, ed era oltre fideiussore anche socio della società garantita per una quota del 28,92% nonché procuratore speciale e delegato ad operare sul conto corrente in essere presso l'istituto bancario. Il Tribunale ha anche valorizzato l'ulteriore circostanza della costituzione del fondo patrimoniale dopo tredici anni dal matrimonio e sei anni dall'acquisto dell'immobile,
senza che risultino indicati nell'atto stesso o dedotti in causa quali fossero i bisogni della famiglia per il cui soddisfacimento sia stato stipulato l'atto,
trattandosi di un ulteriore elemento presuntivo circa la consapevolezza in capo al fideiussore, che ha vincolato agli asseriti bisogni della famiglia
11 l'unico bene di cui era proprietario, di pregiudicare, o meglio di vanificare,
la garanzia patrimoniale generica costituita dal suo patrimonio per tutti i creditori diversi da quelli previsti dall'art. 170 cod.civ. e, quindi, anche dell'istituto bancario, attesa la oggettiva estraneità dei crediti vantati nei confronti società correntista garantita dalla fideiussione rispetto ai bisogni della famiglia cui è finalizzata la costituzione del fondo patrimoniale.
6.2. Come accertato dal Tribunale, con statuizione sulla quale si è formato il giudicato (interno), l'atto dispositivo è stato posto in essere dopo il rilascio della fideiussione che garantiva tutte le obbligazioni presenti e future contratte dalla società; è, quindi, irrilevante che vi sia stato, dopo il compimento dell'atto dispositivo, una temporanea riduzione della imponente esposizione debitoria, comunque persistente, e non ha Parte_1
contestato di esserne consapevole nel momento in cui ha disposto dell'unico bene di cui era proprietario, in assenza ulteriori immobili capienti rispetto alle ragioni creditorie.
Avendo l'azione revocatoria la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, in caso di costituzione di fondo patrimoniale successivamente all'assunzione del debito (come nel caso di specie), è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo,
invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o
12 partecipazione da parte del terzo.
7. Al riguardo, va rilevato, quanto all'elemento psicologico in capo a
[...]
che, a fronte della statuizione resa dal Tribunale, in conformità al Pt_2
costante orientamento della Suprema Corte e non fatta oggetto di censura,
circa la gratuità dell'atto dispositivo, risultano sufficienti ai fini della revocatoria ordinaria le condizioni di cui all'art. 2901 n.1 c.c., con irrilevanza della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo (e sul punto va modificata la motivazione della sentenza impugnata) e, conseguentemente,
delle argomentazioni formulate al riguardo nel terzo motivo.
8. Pertanto, l'appello va rigettato.
8.1. Le spese tra gli appellanti e l'appellata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota in quanto redatta in conformità ai criteri ed ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento valore indeterminato complessità media), con distrazione, ex art. 93 cod.proc.civ. in favore dell'avv. Massimo Bondioni che si è dichiarato antistatario.
8.2. Per quanto riguarda le spese della intervenuta, rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111
cod.proc.civ. “riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto,
eccepito e prodotto, dall'Avv. Massimo Bondioni richiamate tutte le ragioni
e difese espresse negli atti depositati in giudizio ivi comprese l'atto
introduttivo/la comparsa di costituzione, le memorie ex art. 183 VI comma
13 c.p.c. nn. 1-2-3 e i verbali di udienza, che fa propri, così come ogni altro
argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata
negli scritti difensivi già agli atti nonché a verbale che devono ritenersi qui
tutti per intero ritrascritti e riproposti,”.
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono,
quindi, essere poste a carico dell'appellato, oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria, giustificandosi,
pertanto, nei confronti di quest'ultima, la compensazione delle spese del grado.
8.3. Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1,
quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Mantova n. 711/2020 pubblicata il 17 dicembre
2020;
2.condanna gli appellanti al pagamento in favore della Controparte_6
delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la
[...]
“fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” € 3.686,00 per la “fase
14 di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione, ex art. 93 cod.proc.civ. in favore dell'avv. Massimo Bondioni che si è dichiarato antistatario;
3. dichiara compensate le spese del grado tra gli appellanti e la intervenuta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 06 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.96/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 96/2021R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
16/10/2024
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2
ordinaria ex art. 2901 dell'avv. Morini Massimo
c.c. APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Bondioni Massimo
[...]
APPELLATA
e Controparte_2 [...]
con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
1 D'Andrea Annunziata
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova n. 711/2020 pubblicata in data 17 dicembre 2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia la Corte d'Appello di Brescia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare la Sentenza civile del Tribunale di Mantova
n. 711/2020, depositata il 16.12.2020, pubblicata il 17.12.2020 con RG
4629/2018 carente di elementi di fatto e di diritto a sostegno di quanto in essa pronunciato per i motivi dedotti in questo atto e per i capi impugnati, per l'effetto, ed in riforma della stessa, accogliersi le conclusioni e domande tutte avanzate in prime cure da e come dedotte Parte_1 Parte_2
nelle rispettive comparse di costituzione”.
Dell'appellata
“ogni contraria istanza disattesa, previa ogni declaratoria necessaria, rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 711/2020 del Tribunale di Mantova
dott. Mauro Pietro Bernardi, depositata il 17 dicembre 2020 (doc. A) perché
infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della stessa e con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Respingere tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso avanzate in quanto inammissibili ex art. 345 c.p.c.. nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove avversarie, si chiede sia consentita all'appellata
2 prova contraria con i testi di cui ai capitoli di prova diretta.
In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte intenda rimettere in istruttoria la causa si chiede l'ammissione delle prove per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova formulati nel giudizio di primo grado:
Contr 1) Vero che i rapporti tra e iniziarono nel 2006 con Controparte_5
l'apertura del conto corrente di corrispondenza n. 02008/30 del 5.10.2006
(doc. 3)?
2) Vero che in data 5.10.2006 veniva individuato dalla Parte_1
quale soggetto delegato ad operare sul conto corrente n. CP_5
02008/30 e pertanto autorizzato ad effettuare versamenti, prelievi parziali e/o totali, richiedere e ritirare moduli di assegni bancari emettere sul conto,
ritirare documenti e titoli di ogni genere (doc. 13)?
3) Vero che in data 2.11.2006 si costituiva fideiussore Parte_1
dell'esposizione della sino a concorrenza dell'importo di Controparte_5
€ 500.000 insieme con il padre, la madre e la sorella (v doc. 1)? 4) Vero che in data 18.3.2008 si costituiva fideiussore Parte_1
dell'esposizione della sino a concorrenza dell'importo di Controparte_5
€ 300.000 insieme con il padre, la madre e la sorella (v doc. 15)?
5) Vero che in data 23.11.2001 NI AT veniva confermato dalla quale soggetto delegato ad operare sul conto corrente n. CP_5
02008/30 e pertanto autorizzato ad effettuare versamenti, prelievi parziali e/o totali, richiedere e ritirare moduli di assegni bancari emettere sul conto,
3 ritirare documenti e titoli di ogni genere (v. doc. 14)?
6) Vero che nel novembre 2011 chiedeva ed otteneva un Controparte_5
finanziamento per € 200.000?
7) Vero che dal 2008 in poi la correntista veniva interessata da un costante calo del fatturato e che, nello specifico dal 2011 al 2013, il volume di affari si riduceva da 21 milioni di euro a 17 milioni di euro (v. piano industriale redatto nel 2017 dallo studio Rossi e Partners doc. 10), come da documentazione che mi si rammostra? 8) Vero che l'esposizione debitoria
Contr del conto corrente accesso dalla presso la al Controparte_5
30.4.2013 ammontava ad € 496.013,80 e alla data del 30.9.2013 era salita sino a € 796.873,02 (v. doc. 16)?
9) Vero che alla data del 11.12.2013 il conto corrente n. 02008/30 acceso dalla presso presentava un Controparte_5 Controparte_1
saldo debitore di € 524.055,89 (doc. 17)?
Contr 10) Vero che la provvede annualmente all'invio al fideiussore delle missive che mi si rammostrano (doc. 18) che specificano allo stesso l'ammontare dell'esposizione del debitore principale e pure nell'anno 2013
le comunicazioni sono state regolarmente inoltrate al fideiussore?
Si indicano a testi: presso BPS Vicenza, presso Testimone_1 Testimone_2
BPS Succursale Mantova.”.
Della intervenuta
“si riporta ai propri atti difensivi, compreso la memoria di costituzione della
4 Cedente a cui integralmente si riporta ed insiste Controparte_1
nell'ammissione dei mezzi di prova come articolate nella citata comparsa di costituzione e precisa le conclusioni così come ivi dedotte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ribadendo il rigetto dell'appello promosso avverso la sentenza n. 711/20 emessa dal Tribunale di Mantova
poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto e sfornito di supporto probatorio, con conseguente conferma integrale della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Si ribadisce l'opposizione alle avverse istanze istruttorie in quanto inammissibile, e nella negata e non creduta ipotesi di ammissione si chiede sia consentita all'appellata la prova contraria con i testi di cui ai capitoli di prova diretta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Mantova ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 cod.civ., nei confronti della Controparte_6
dell'atto pubblico stipulato da e
[...] Parte_1 [...]
n. 30254 rep. e n. 18228 racc. notaio dott. del 12-12- Pt_2 Persona_1
2013, con il quale è stato costituito in fondo patrimoniale l'immobile sito in
Viadana, via U. Foscolo, 24, atto trascritto il 16-12-2013 al n. 12227 r.g. e al n. 8571 r.p.; ha ordinato al competente Conservatore dell'Agenzia del
Territorio di Mantova - Servizio della Pubblicità Immobiliare la trascrizione della sentenza;
ha condannato i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite.
5 In particolare, il Tribunale respinta la eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti per quel che qui interessa ha ritenuto:
provata la esistenza del credito che trova fondamento nel contratto di conto corrente n. 2008/30 del 5-10-2006, negli estratti conto, nel contratto di mutuo stipulato il 23-11-2011 nonché nella fideiussione resa da Parte_1
datata 2 novembre 2006, credito la cui sussistenza è stata accertata con decreto ingiuntivo n. 204/19 emesso in data 8-2-2019 dal Tribunale di
Mantova nei confronti dei garanti della debitrice principale dell' CP_5
per l'importo di € 266.240,82 e divenuto definitivo per mancata opposizione;
assolto l'onere probatorio dell'istituto bancario circa la modificazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del disponente, essendo stato conferito dal in fondo patrimoniale l'unico bene di cui eranon Parte_1
assolto l'onere della prova in capo a questi circa la esistenza nel proprio patrimonio di altri cespiti, con conseguente evidenza del pregiudizio delle ragioni creditorie;
provata l'anteriorità del credito in quanto alla data della costituzione del fondo patrimoniale la società aveva una consistente esposizione di conto corrente (con un saldo negativo al 30 settembre 2013 di € 796.873,02 ed al
31dicembre 2013, di € 474.726,55) e il mutuo chirografario per l'importo di
€ 200.000,00 era stato erogato il 23 novembre 2011 con scadenza prevista per il 31 gennaio 2017;
provata ed evidente la consapevolezza in capo al disponente, fideiussore della di arrecare tale pregiudizio ai creditori, avendo egli Controparte_5
6 disposto dell'unico bene di cui era proprietario attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale avvenuta a distanza di tredici anni dal matrimonio e di sei dall'acquisto del cespite;
provato il consilium fraudis , quale consapevolezza generica del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, in capo a moglie convivente Parte_2
del , dovendosi ragionevolmente ritenere che essa sia stata messa Parte_1
a conoscenza dei problemi finanziari della società presso cui il marito lavorava gestita dai genitori e dalla sorella del marito stesso.
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
e sulla base di tre motivi. Parte_2
3.Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_7
dell'appello.
4. E' stata dichiara la inammissibilità della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
5.In data 29 febbraio 2024 è intervenuta la e Controparte_2
per essa la mandataria riportandosi alle Controparte_3
conclusioni ed alle difese dell'appellata.
6.Alla udienza del 16 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione del Tribunale
in merito all' eventus damni e, in particolare quella per cui il pregiudizio in
7 capo al creditore andrebbe valutato ex ante con riferimento all'atto dispositivo e non alla data futura dell'effettiva realizzazione del credito.
Lamentano che il Tribunale, nel compiere tale valutazione, non abbia considerato che non era proprietario di alcun immobile Parte_1
al momento della sottoscrizione della fideiussione, che la proprietà
dell'abitazione, acquistata in regime di separazione dei beni è stata acquistata il 20 febbraio 2007, che al momento della costituzione del fondo patrimoniale la sua situazione patrimoniale era identica a quella del momento dell'assunzione della garanzia;
sicché non è stato sottratto alcunché alla garanzia patrimoniale della banca e non vi è un danno effettivo.
2. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione del Tribunale
circa l'accertamento dell'elemento psicologico in capo al per Parte_1
avere questi costituito il fondo patrimoniale successivamente alla garanzia fideiussoria del 02 novembre 2011. Sostengono, ancora una volta, che la consapevolezza in ordine al pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice non può sussistere posto che al momento della sottoscrizione della fideiussione egli non era proprietario di alcun bene. Evidenziano, inoltre, che nel 2013 la esposizione debitoria della società era diminuita in tre mesi di €
300.000,00 e per stessa ammissione della in relazione al mutuo CP_1
contratto nel 2011 per un importo di € 200.000,00 residuava un importo dovuto di € 12.103,19 e, al momento del fallimento, nel 2018, la esposizione debitoria, era stata ulteriormente ridotta.
Sostengono che il non avesse ragione di dubitare della solvibilità Parte_1
8 della società di cui era socio ma con mansioni impiegatizie né per “ideare”
la costituzione di un fondo patrimoniale nel 2013 quando stava CP_5
pagando regolarmente i propri debiti,
3. Con il terzo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto sussistere la consapevolezza dell'evento dannoso in capo a Sostengono che l'attore in revocatoria deve dimostrare Parte_2
la effettiva conoscenza in capo all'accipiens e che non sono ammissibili prove presuntive cui invece ha fatto ricorso il Tribunale.
era già proprietaria del 50% dell'immobile e nel lasso Parte_2
intercorrente tra l'acquisto (2007) e la costituzione del fondo patrimoniale
(2013) il mutuo contratto in relazione ad esso era stato estinto;
sostengono che non vi sia prova della conoscenza da parte sua delle condizioni finanziarie della società.
Chiedono che vengano ammesse le prove articolate sul punto.
4. L'appello è infondato.
5. Il Tribunale ha ritenuto correttamente che la valutazione dell'eventus
damni debba essere effettuata ex ante, al momento del compimento dell'atto dispositivo, e ne ha ritenuto la sussistenza sulla base di considerazioni (circa la intervenuta modifica qualitativa e quantitativa del patrimonio e l'assenza di prova di un patrimonio residuo capiente rispetto alle ragioni creditorie) che non sono fatte oggetto di censura se non prospettando la inesistenza dell'eventus damni sulla base di un'asserita identità tra la situazione patrimoniale in essere al momento in cui il ha sottoscritto la Parte_1
9 fideiussione e quella conseguente del compimento dell'atto dispositivo.
5.1. Tale tesi contrasta con l'orientamento costantemente espresso dalla
Suprema Corte circa la necessità di una valutazione dell'eventus damni
secondo una valutazione operata "ex ante" con riferimento alla data dell'atto dispositivo, di cui in modo condivisibile il Tribunale ha fatto applicazione, e con il principio della garanzia patrimoniale generica prevista dall'art. 2740
cod.civ. per cui <
con tutti i suoi beni presenti e futuri>>.
Infatti, <
fondo patrimoniale è suscettibile di azione revocatoria da parte del creditore,
nel concorso delle condizioni di legge dettate dall'art. 2901 cod. civ., anche se compiuto in epoca successiva rispetto al credito vantato, poiché,
rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri,
dell'adempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 cod. civ.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l'insorgere del credito, poiché il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore>> (Cass. 4422/2001).
L'atto dispositivo (di natura gratuita) concernente un bene acquistato dopo il rilascio da parte del della fideiussione omnibus atta a garantire Parte_1
l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte o che sarebbero state assunte dalla società garantita, ha avuto, quindi, una incidenza gravemente
10 depauperatoria sulla consistenza della garanzia patrimoniale in favore della
Banca, attesa la coeva ed elevata esposizione debitoria della CP_5
accertata nella sentenza impugnata senza che sul punto sia stata svolta censura.
6. né la inesistenza del bene nel patrimonio del garante al momento della sottoscrizione della fideiussione vale ad escludere l'elemento psicologico.
6.1. Va rilevato che, rispetto ad un atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., la prova (che può essere fornita anche mediante presunzioni) che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che la disposizione patrimoniale arrecava alle ragioni del credito, non occorrendo la dolosa preordinazione.
Prova che nel caso in esame è agevolmente desumibile dal fatto che il ha compiuto l'atto dispositivo in relazione all'unico bene di cui Parte_1
era proprietario, ed era oltre fideiussore anche socio della società garantita per una quota del 28,92% nonché procuratore speciale e delegato ad operare sul conto corrente in essere presso l'istituto bancario. Il Tribunale ha anche valorizzato l'ulteriore circostanza della costituzione del fondo patrimoniale dopo tredici anni dal matrimonio e sei anni dall'acquisto dell'immobile,
senza che risultino indicati nell'atto stesso o dedotti in causa quali fossero i bisogni della famiglia per il cui soddisfacimento sia stato stipulato l'atto,
trattandosi di un ulteriore elemento presuntivo circa la consapevolezza in capo al fideiussore, che ha vincolato agli asseriti bisogni della famiglia
11 l'unico bene di cui era proprietario, di pregiudicare, o meglio di vanificare,
la garanzia patrimoniale generica costituita dal suo patrimonio per tutti i creditori diversi da quelli previsti dall'art. 170 cod.civ. e, quindi, anche dell'istituto bancario, attesa la oggettiva estraneità dei crediti vantati nei confronti società correntista garantita dalla fideiussione rispetto ai bisogni della famiglia cui è finalizzata la costituzione del fondo patrimoniale.
6.2. Come accertato dal Tribunale, con statuizione sulla quale si è formato il giudicato (interno), l'atto dispositivo è stato posto in essere dopo il rilascio della fideiussione che garantiva tutte le obbligazioni presenti e future contratte dalla società; è, quindi, irrilevante che vi sia stato, dopo il compimento dell'atto dispositivo, una temporanea riduzione della imponente esposizione debitoria, comunque persistente, e non ha Parte_1
contestato di esserne consapevole nel momento in cui ha disposto dell'unico bene di cui era proprietario, in assenza ulteriori immobili capienti rispetto alle ragioni creditorie.
Avendo l'azione revocatoria la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, in caso di costituzione di fondo patrimoniale successivamente all'assunzione del debito (come nel caso di specie), è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo,
invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o
12 partecipazione da parte del terzo.
7. Al riguardo, va rilevato, quanto all'elemento psicologico in capo a
[...]
che, a fronte della statuizione resa dal Tribunale, in conformità al Pt_2
costante orientamento della Suprema Corte e non fatta oggetto di censura,
circa la gratuità dell'atto dispositivo, risultano sufficienti ai fini della revocatoria ordinaria le condizioni di cui all'art. 2901 n.1 c.c., con irrilevanza della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo (e sul punto va modificata la motivazione della sentenza impugnata) e, conseguentemente,
delle argomentazioni formulate al riguardo nel terzo motivo.
8. Pertanto, l'appello va rigettato.
8.1. Le spese tra gli appellanti e l'appellata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità alla nota in quanto redatta in conformità ai criteri ed ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento valore indeterminato complessità media), con distrazione, ex art. 93 cod.proc.civ. in favore dell'avv. Massimo Bondioni che si è dichiarato antistatario.
8.2. Per quanto riguarda le spese della intervenuta, rileva il Collegio che la cessionaria del credito ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111
cod.proc.civ. “riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto,
eccepito e prodotto, dall'Avv. Massimo Bondioni richiamate tutte le ragioni
e difese espresse negli atti depositati in giudizio ivi comprese l'atto
introduttivo/la comparsa di costituzione, le memorie ex art. 183 VI comma
13 c.p.c. nn. 1-2-3 e i verbali di udienza, che fa propri, così come ogni altro
argomento, tesi, eccezione, domanda ed istanza anche istruttoria avanzata
negli scritti difensivi già agli atti nonché a verbale che devono ritenersi qui
tutti per intero ritrascritti e riproposti,”.
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono,
quindi, essere poste a carico dell'appellato, oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria, giustificandosi,
pertanto, nei confronti di quest'ultima, la compensazione delle spese del grado.
8.3. Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1,
quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Mantova n. 711/2020 pubblicata il 17 dicembre
2020;
2.condanna gli appellanti al pagamento in favore della Controparte_6
delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la
[...]
“fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” € 3.686,00 per la “fase
14 di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione, ex art. 93 cod.proc.civ. in favore dell'avv. Massimo Bondioni che si è dichiarato antistatario;
3. dichiara compensate le spese del grado tra gli appellanti e la intervenuta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 06 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
15