TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2024 promossa da on l'avv. BIGI GLORIA Parte_1
- ricorrente -
contro
CP_1
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per parte ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE
1. ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge, Parte_1 CP_1
(rimasto contumace) con il quale ha contratto matrimonio in Kosovo il 21 maggio 2001 con addebito al marito, nonché disporsi l'affido dei figli ancora minorenni a sé stessa in via esclusiva, con l'attribuzione della facoltà di assumere le decisioni di maggiore interesse concernenti la vita della prole e con la condanna del marito al pagamento della somma di euro
800 al mese oltre al 70% delle spese straordinarie a titolo di mantenimento della prole e della ulteriore somma di euro 300 al mese a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore
2. Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a) Reg. UE 2201/03, risultando dai certificati in atti che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia. Al riguardo si osserva che il Regolamento citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il Giudice adito (tra cui, appunto, la residenza abituale).
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/10 (legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale)
3. Devono riconoscersi i presupposti della separazione atteso che il ha abbandonato il CP_2
nucleo familiare già da diverso tempo, si è del tutto disinteressato del presente giudizio, oltre ad avere taciuto a moglie e figli la propria attuale residenza
Deve escludersi, di conseguenza, la possibilità di una ricostituzione della vita materiale spirituale tra i coniugi
4. La separazione deve essere addebitata al marito
Questi, invero, non solo è uscito di casa nel mese di marzo 2023, ossia un anno circa prima del deposito del ricorso per separazione, senza alcun accordo tra i coniugi e, dunque, in violazione del dovere di coabitazione a lui imposto dall'art. 143 c.c., ma, come confermato dalle prove testimoniali, si è anche reso responsabile di diverse condotte di violenza fisica e morale in danno della moglie e degli stessi figli
5. Dall'unione matrimoniale tra e sono nati quattro figli, due ragazze, e Pt_1 CP_1 Per_1
ora maggiorenni ma prive di autosufficienza economica, una terza ragazza, (6 Per_2 Per_3
dicembre 2007) e (5 aprile 2013), ancora minorenni Per_4
I due minori sono stati ascoltati nel corso del giudizio e hanno dichiarato il totale disinteresse del padre nei loro confronti, ricordando che dopo essere uscito di casa nel mese di marzo 2023 egli ha avuto con loro qualche incontro sporadico e poi ha interrotto i rapporti con l'intero nucleo familiare da oltre un anno, senza neppure dare notizie di sé
Entrambi non hanno manifestato alcun desiderio di continuare a incontrare il padre - con il quale hanno perso ogni contatto - e hanno riferito di stare bene con la mamma
Le assistenti sociali escusse come testimoni hanno riferito che la ricorrente e i figli vivono in un contesto di indigenza economica in quanto la madre è priva di una fonte di reddito, il marito
è rimasto del tutto inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia, non ha provveduto a pagare il canone della casa familiare e le relative utenze, la cui somministrazione è stata interrotta più volte e, come riferito, non ha nemmeno comunicato il proprio attuale domicilio
È emerso, perciò, un quadro di inidoneità del convenuto ad esercitare il suo ruolo di genitore sia sul piano affettivo che su quello più strettamente materiale La sua assenza e la oggettiva difficoltà della moglie di prendere contatti con lui, unitamente alle esposte circostanze, giustificano una deroga al principio generale dell'affidamento condiviso ed impongono, nell'interesse dei minori, che essi siano affidati in via esclusiva alla madre con la facoltà di quest'ultima di assumere le decisioni di maggiore interesse concernenti la vita dei minori con riguardo ad ogni aspetto educativo e di crescita e, così, con riguardo alle scelte concernenti la salute, la educazione, l'istruzione la residenza e anche i trasferimenti all'estero
Il padre potrà incontrare i due minori previo accordo con loro e con la madre quale affidataria esclusiva
6. Il nucleo familiare versa, come rilevato, in gravi difficoltà economiche in quanto né la madre né le figlie maggiorenni hanno una occupazione lavorativa o altre fonti di reddito
Il convenuto è soggetto ancora in piena età lavorativa, su di lui grava l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole e dall'estratto conto retributivo di risulta che egli, negli anni, CP_3
ha sempre lavorato sia pure per periodi limitati e, presumibilmente, con impieghi a termine e redditi (dichiarati) non elevati
Peraltro, in considerazione della situazione economica della sua famiglia, della età dei figli, della oggettiva difficoltà della madre di reperire una occupazione, anche per le sue condizioni di salute, dei tempi di permanenza della prole con la madre stessa si reputa equo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, quale mantenimento dei figli, la somma di euro
800,00 e di partecipare alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 70%
7. È pacifico, altresì, che non ha mai lavorato in costanza di matrimonio ed ha sempre Pt_1 seguito il marito nei diversi spostamenti, anche all'estero e che il tenore di vita coniugale era assicurato in via esclusiva dal reddito del marito
, pertanto, ha diritto di ottenere dal marito la corresponsione di un assegno mensile di Pt_1
mantenimento che, per quanto sopra rilevato, si quantifica in euro 300,00
Per legge, l'assegno unico, se dovuto, spetterà alla ricorrente nella sua qualità di genitore unico affidatario della prole
8. Le spese seguono la soccombenza e dovranno essere liquidate in favore dello Stato
P.Q.M.
dichiara la separazione personale dei coniugi e il cui Parte_1 CP_1
matrimonio si è celebrato in Kosovo il 21 maggio 2001 dichiara che la separazione deve essere addebitata al marito in ragione della sua condotta contraria ai doveri matrimoniali dispone l'affido esclusivo dei minori ed alla madre, odierna ricorrente, cui Per_3 Per_4
riconosce la facoltà di assumere tutte le decisioni di maggior importanza relative alla vita dei minori con riguardo ad ogni aspetto educativo e di crescita e, così, con riguardo alle scelte concernenti la salute, la educazione, l'istruzione la residenza e anche i trasferimenti all'estero e rimette alla libera scelta dei minori e al previo accordo con il coniuge i tempi e le modalità di visita da parte del padre pone a carico del convenuto del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, a CP_1
titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di euro 800,00 al mese, oltre alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 70% pone altresì a carico del convenuto del convenuto l'obbligo di versare alla CP_1
moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 300,00 al mese
Dichiara tenuto e condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2900,00, disponendone il pagamento in favore dello Stato
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 aprile
2025
Il Presidente est.
Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2024 promossa da on l'avv. BIGI GLORIA Parte_1
- ricorrente -
contro
CP_1
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per parte ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE
1. ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge, Parte_1 CP_1
(rimasto contumace) con il quale ha contratto matrimonio in Kosovo il 21 maggio 2001 con addebito al marito, nonché disporsi l'affido dei figli ancora minorenni a sé stessa in via esclusiva, con l'attribuzione della facoltà di assumere le decisioni di maggiore interesse concernenti la vita della prole e con la condanna del marito al pagamento della somma di euro
800 al mese oltre al 70% delle spese straordinarie a titolo di mantenimento della prole e della ulteriore somma di euro 300 al mese a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore
2. Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a) Reg. UE 2201/03, risultando dai certificati in atti che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia. Al riguardo si osserva che il Regolamento citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il Giudice adito (tra cui, appunto, la residenza abituale).
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/10 (legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale)
3. Devono riconoscersi i presupposti della separazione atteso che il ha abbandonato il CP_2
nucleo familiare già da diverso tempo, si è del tutto disinteressato del presente giudizio, oltre ad avere taciuto a moglie e figli la propria attuale residenza
Deve escludersi, di conseguenza, la possibilità di una ricostituzione della vita materiale spirituale tra i coniugi
4. La separazione deve essere addebitata al marito
Questi, invero, non solo è uscito di casa nel mese di marzo 2023, ossia un anno circa prima del deposito del ricorso per separazione, senza alcun accordo tra i coniugi e, dunque, in violazione del dovere di coabitazione a lui imposto dall'art. 143 c.c., ma, come confermato dalle prove testimoniali, si è anche reso responsabile di diverse condotte di violenza fisica e morale in danno della moglie e degli stessi figli
5. Dall'unione matrimoniale tra e sono nati quattro figli, due ragazze, e Pt_1 CP_1 Per_1
ora maggiorenni ma prive di autosufficienza economica, una terza ragazza, (6 Per_2 Per_3
dicembre 2007) e (5 aprile 2013), ancora minorenni Per_4
I due minori sono stati ascoltati nel corso del giudizio e hanno dichiarato il totale disinteresse del padre nei loro confronti, ricordando che dopo essere uscito di casa nel mese di marzo 2023 egli ha avuto con loro qualche incontro sporadico e poi ha interrotto i rapporti con l'intero nucleo familiare da oltre un anno, senza neppure dare notizie di sé
Entrambi non hanno manifestato alcun desiderio di continuare a incontrare il padre - con il quale hanno perso ogni contatto - e hanno riferito di stare bene con la mamma
Le assistenti sociali escusse come testimoni hanno riferito che la ricorrente e i figli vivono in un contesto di indigenza economica in quanto la madre è priva di una fonte di reddito, il marito
è rimasto del tutto inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia, non ha provveduto a pagare il canone della casa familiare e le relative utenze, la cui somministrazione è stata interrotta più volte e, come riferito, non ha nemmeno comunicato il proprio attuale domicilio
È emerso, perciò, un quadro di inidoneità del convenuto ad esercitare il suo ruolo di genitore sia sul piano affettivo che su quello più strettamente materiale La sua assenza e la oggettiva difficoltà della moglie di prendere contatti con lui, unitamente alle esposte circostanze, giustificano una deroga al principio generale dell'affidamento condiviso ed impongono, nell'interesse dei minori, che essi siano affidati in via esclusiva alla madre con la facoltà di quest'ultima di assumere le decisioni di maggiore interesse concernenti la vita dei minori con riguardo ad ogni aspetto educativo e di crescita e, così, con riguardo alle scelte concernenti la salute, la educazione, l'istruzione la residenza e anche i trasferimenti all'estero
Il padre potrà incontrare i due minori previo accordo con loro e con la madre quale affidataria esclusiva
6. Il nucleo familiare versa, come rilevato, in gravi difficoltà economiche in quanto né la madre né le figlie maggiorenni hanno una occupazione lavorativa o altre fonti di reddito
Il convenuto è soggetto ancora in piena età lavorativa, su di lui grava l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole e dall'estratto conto retributivo di risulta che egli, negli anni, CP_3
ha sempre lavorato sia pure per periodi limitati e, presumibilmente, con impieghi a termine e redditi (dichiarati) non elevati
Peraltro, in considerazione della situazione economica della sua famiglia, della età dei figli, della oggettiva difficoltà della madre di reperire una occupazione, anche per le sue condizioni di salute, dei tempi di permanenza della prole con la madre stessa si reputa equo porre a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, quale mantenimento dei figli, la somma di euro
800,00 e di partecipare alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 70%
7. È pacifico, altresì, che non ha mai lavorato in costanza di matrimonio ed ha sempre Pt_1 seguito il marito nei diversi spostamenti, anche all'estero e che il tenore di vita coniugale era assicurato in via esclusiva dal reddito del marito
, pertanto, ha diritto di ottenere dal marito la corresponsione di un assegno mensile di Pt_1
mantenimento che, per quanto sopra rilevato, si quantifica in euro 300,00
Per legge, l'assegno unico, se dovuto, spetterà alla ricorrente nella sua qualità di genitore unico affidatario della prole
8. Le spese seguono la soccombenza e dovranno essere liquidate in favore dello Stato
P.Q.M.
dichiara la separazione personale dei coniugi e il cui Parte_1 CP_1
matrimonio si è celebrato in Kosovo il 21 maggio 2001 dichiara che la separazione deve essere addebitata al marito in ragione della sua condotta contraria ai doveri matrimoniali dispone l'affido esclusivo dei minori ed alla madre, odierna ricorrente, cui Per_3 Per_4
riconosce la facoltà di assumere tutte le decisioni di maggior importanza relative alla vita dei minori con riguardo ad ogni aspetto educativo e di crescita e, così, con riguardo alle scelte concernenti la salute, la educazione, l'istruzione la residenza e anche i trasferimenti all'estero e rimette alla libera scelta dei minori e al previo accordo con il coniuge i tempi e le modalità di visita da parte del padre pone a carico del convenuto del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, a CP_1
titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di euro 800,00 al mese, oltre alle spese straordinarie, individuate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 70% pone altresì a carico del convenuto del convenuto l'obbligo di versare alla CP_1
moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di euro 300,00 al mese
Dichiara tenuto e condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2900,00, disponendone il pagamento in favore dello Stato
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 aprile
2025
Il Presidente est.
Parisoli