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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 27/02/2026 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente e Relatore COZZARINI GIORGIO, Giudice TAURO MARIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone - Via Dei Giardini Cattaneo 3 33170 Pordenone PN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101778 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101778 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101778 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2025 depositato il 23/12/2025 2
Richieste delle parti:
Le parti illustrano le rispettive conclusioni, riportandosi alle argomentazioni degli atti introduttivi e alle memorie di costituzione ed insistono per l'accoglimento delle rispettive ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione contro l'avviso di accertamento n. TI701T101778/2024, notificato il 16 maggio 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pordenone relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2016.
Dalla motivazione dell'avviso impugnato e dall'esposizione contenuta nel ricorso, emerge che la soc. Società_1 SP aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti emessa da propri fornitori per complessivi € 55.437, definendo il relativo accertamento mediante accordo conciliativo;
il capitale
Società_1 Società_2sociale della SP era detenuto per la totalità dalla società SCP, avente sede
Ricorrente_1nel Principato di Monaco, a sua volta interamente posseduta da , alla quale, pertanto, l'Ufficio ha imputato, in forza della presunzione giurisprudenziale di distribuzione ai soci dei maggiori utili extrabilancio realizzati da società a ristretta base partecipativa, i proventi
Società_1conseguiti da SP, qualificati come redditi di capitale destinati a formare il reddito imponibile a fini IRPEF limitatamente al 49,72% del loro ammontare, ai sensi dell'art. 47, DPR
917/1986, e perciò determinati nella misura di € 27.563,28, con conseguente recupero di IRPEF per € 6.842,00, oltre addizionali, e irrogazione delle sanzioni.
Nel ricorso, la parte ha formulato una serie di specifiche censure: in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'accertamento, non avendo l'Ufficio provato di aver
Società_2preliminarmente emesso e notificato nei confronti di Scp – per il medesimo periodo d'imposta – un avviso di accertamento conseguente a quello precedentemente notificato a Società_1
SP (avviso che avrebbe dovuto essere notificato anche a Ricorrente_1), presupposto imprescindibile per potersi attribuire presuntivamente all'odierna ricorrente i redditi accertati in
Società_1 Società_2capo a SP ed imputati, sempre presuntivamente, a Scp quale sua unica socia, non esplicando alcuna rilevanza la conciliazione giudiziale intervenuta tra l'Ufficio e Società_1
SP per il medesimo periodo d'imposta. 3
Nel merito, ha poi dedotto l'illegittimità dell'attribuzione a Ricorrente_1 del maggior utile
Società_1accertato dall'Ufficio nei confronti di SP in base alla presunzione di imputazione ai soci (in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale) degli utili extra-bilancio accertati nei confronti delle società a ristretta base partecipativa, criterio di origine giurisprudenziale, da ritenersi ormai superato a seguito della entrata in vigore della modifica apportata – in tema di onere della prova – dall'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, cosicché l'Ufficio finanziario non può più limitarsi a basare i suoi avvisi di accertamento su mere presunzioni, ma deve dimostrarne la fondatezza in modo concreto ed oggettivo, vale a dire fornendo le prove tangibili che le sostengono al di là di ogni ragionevole dubbio, in modo da soddisfare uno standard probatorio analogo a quello valevole nel processo penale.
Infine, in via subordinata, ha evidenziato la mancata prova, da parte dell'Ufficio, dell'avvenuto
Società_1introito da parte dell'odierna ricorrente del maggior reddito fiscale accertato nei confronti di spa, posto che i rilievi contestati a Società_1 SP non avevano ad oggetto ricavi non dichiarati, ma riguardavano costi indeducibili per complessivi € 55.437, vale a dire non già entrate “in nero”, bensì uscite di denaro realmente avvenute e registrate nelle scritture contabili e fiscali della società.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate mediante controdeduzioni con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso.
Nella successiva memoria difensiva la parte ricorrente ha ribadito e precisato alcuni aspetti della propria tesi, dovendo ritenersi illegittima, ad avviso della ricorrente, l'imputazione a
Ricorrente_1 Società_2, solo perché unica socia della SCP, del maggior utile accertato nei confronti della Società_1 SP, in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto preliminarmente notificare un avviso
Società_2 Ricorrente_1di accertamento sia a SCP, sia alla stessa , posto che in caso contrario si
Società_2finirebbe per legittimare un'evasione tributaria da parte di SCP, a nulla rilevando la circostanza che quest'ultima sia una società estera, poiché si discute di un reddito da essa prodotto in Italia tramite la controllata Società_1 SP.
Discussa all'udienza collegiale del 18 dicembre 2025, la controversia è stata in quella sede trattenuta in decisione, con successivo deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. 546/1992.
* * *
Alla ricorrente Ricorrente_1 viene imputato un maggior reddito di capitale, pari a €
Società_227.563,28, in quanto titolare del 100% del capitale della SCP, con sede nel 4
Principato di Monaco, che a sua volta nel 2016 deteneva il 100% del capitale sociale della soc.
Società_1 Sede Società_1 SP, con sede in , alla quale, mediante avviso di accertamento
TI703T101210/2022, erano stati contestati costi indeducibili con conseguente rideterminazione del reddito di impresa e recupero IRES, IVA e IRAP, poi oggetto di definizione conciliativa, a seguito dell'impugnazione dell'atto impositivo.
Ricorrente_1 Società_1Dal punto di vista sostanziale, perciò, risulta l'effettivo socio unico della
Società_2SP, malgrado l'interposizione di SCP della quale l'odierna ricorrente era a sua volta socia totalitaria.
La ristretta base partecipativa di Società_1 SP (società facente capo, in pratica, ad una sola persona fisica) legittima conseguentemente l'applicazione della presunzione, che prescinde dalle modalità dell'accertamento, secondo cui i maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società devono ritenersi attribuiti ai soci sul presupposto di un diretto controllo da parte di questi ultimi della gestione sociale, ferma restando la possibilità per gli stessi di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società.
Espressamente la S.C. ha riconfermato anche di recente la validità della suddetta presunzione – elaborata dalla giurisprudenza ma normativamente fondata sul disposto dell'art.39, primo comma, lett. d), del DPR 29 settembre 1973, n. 600 - ribadendo il principio in forza del quale, in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., (cfr. Cass., Sez. 5^, ordinanza n. 18764, del 9 luglio 2024), per cui gli standard penalistici invocati dalla ricorrente rimangono estranei al sistema processuale tributario nonostante l'indubbio rafforzamento delle garanzie per il contribuente riconoscibile nel citato intervento legislativo.
Tanto premesso, nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato si afferma chiaramente
(cfr. il capoverso fra p. 2 e p. 3) che Società_1 SP è una società di capitali con ristretta compagine sociale formata da un unico socio persona fisica, alludendosi con tale espressione ovviamente a
Ricorrente_1 ; concetto poi ripreso anche nelle controdeduzioni dell'Ufficio, laddove si
Ricorrente_1 Società_1evidenzia che è per l'appunto socia effettiva della SP ed è perciò 5
questo il perimetro giuridico-motivazionale con cui occorre confrontarsi, ancorato ad un dato di
Ricorrente_1fatto incontestabile rappresentato dalla titolarità in capo a dell'intero capitale
Società_2 Società_1sociale di SCP, a sua volta socia totalitaria di SP.
Conseguentemente, l'obiezione sollevata nel ricorso, secondo cui l'accertamento del maggior reddito in capo alla società non assume efficacia nei confronti del socio (in questo caso Medio
Credito SCP e, indirettamente, del titolare del capitale) in assenza di un atto impositivo specificamente rivolto nei confronti di quest'ultimo, risulta superata dal richiamo al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, non essendo stata fornita alcuna plausibile giustificazione della necessità che l'effettivo titolare del capitale sociale della Società_1 SP, vale a
Società_2dire l'odierna ricorrente, fosse protetto dallo schermo della società estera SCP, la cui presenza da un lato non costituisce ostacolo all'imputazione del maggior utile all'effettiva titolare e dall'altro lato non comporta alcuna nullità dell'accertamento “derivato” per mancata preventiva contestazione nei confronti della società-schermo e del socio unico della stessa.
Gli effetti della conciliazione giudiziale, pertanto, pur formalmente circoscritti alla sfera giuridica
Società_1della SP, si riflettono indirettamente sul soggetto che - detto in linguaggio non propriamente tecnico ma in termini aderenti alla realtà - ne detiene la proprietà esclusiva, ed appare arduo immaginare come possa accadere diversamente.
Dal punto di vista sostanziale, poi, risulta pacifico come la contabilizzazione di costi indeducibili
(tanto più se derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti), si traduca nell'incremento degli utili e del reddito soggetto ad imposizione, avendo la S.C. ulteriormente chiarito a questo proposito che l'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati (cfr. Cass., Sez. 5^, ordinanza n. 10679, del 4 aprile 2022).
Quanto al superamento della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, è appena il caso di osservare come la prova contraria non possa consistere semplicemente nella mera allegazione di estraneità del socio ad ogni vicenda societaria (fattispecie assimilabile a quella del mero intestatario di comodo), affermazione che oltretutto si legge per la prima volta nella memoria difensiva 5 dicembre 2025 e che non era stata sostenuta in precedenza e tantomeno sorretta da concreti elementi di riscontro oggettivo.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso dovrà essere rigettato, con condanna della parte privata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Ufficio, che si liquidano secondo i 6
parametri di cui al D.M. 55/2014 in € 992,00 per la fase di studio, € 567,00 per la fase introduttiva ed € 1.418 per la fase decisionale e così per un totale di € 2.977,00, ridotti ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992 ad € 2.381,60, cui va aggiunto il rimborso forfetario delle spese generali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
Ricorrente_1rigetta il ricorso proposto da e condanna quest'ultima alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pordenone, che liquida in € 2.381,60, oltre rimborso forfetario delle spese generali.
Pordenone, 18 dicembre 2025
Il Presidente est.
Depositata il 27/02/2026 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PORDENONE Sezione 1, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente e Relatore COZZARINI GIORGIO, Giudice TAURO MARIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pordenone - Via Dei Giardini Cattaneo 3 33170 Pordenone PN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101778 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101778 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI701T101778 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2025 depositato il 23/12/2025 2
Richieste delle parti:
Le parti illustrano le rispettive conclusioni, riportandosi alle argomentazioni degli atti introduttivi e alle memorie di costituzione ed insistono per l'accoglimento delle rispettive ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione contro l'avviso di accertamento n. TI701T101778/2024, notificato il 16 maggio 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pordenone relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2016.
Dalla motivazione dell'avviso impugnato e dall'esposizione contenuta nel ricorso, emerge che la soc. Società_1 SP aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti emessa da propri fornitori per complessivi € 55.437, definendo il relativo accertamento mediante accordo conciliativo;
il capitale
Società_1 Società_2sociale della SP era detenuto per la totalità dalla società SCP, avente sede
Ricorrente_1nel Principato di Monaco, a sua volta interamente posseduta da , alla quale, pertanto, l'Ufficio ha imputato, in forza della presunzione giurisprudenziale di distribuzione ai soci dei maggiori utili extrabilancio realizzati da società a ristretta base partecipativa, i proventi
Società_1conseguiti da SP, qualificati come redditi di capitale destinati a formare il reddito imponibile a fini IRPEF limitatamente al 49,72% del loro ammontare, ai sensi dell'art. 47, DPR
917/1986, e perciò determinati nella misura di € 27.563,28, con conseguente recupero di IRPEF per € 6.842,00, oltre addizionali, e irrogazione delle sanzioni.
Nel ricorso, la parte ha formulato una serie di specifiche censure: in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'accertamento, non avendo l'Ufficio provato di aver
Società_2preliminarmente emesso e notificato nei confronti di Scp – per il medesimo periodo d'imposta – un avviso di accertamento conseguente a quello precedentemente notificato a Società_1
SP (avviso che avrebbe dovuto essere notificato anche a Ricorrente_1), presupposto imprescindibile per potersi attribuire presuntivamente all'odierna ricorrente i redditi accertati in
Società_1 Società_2capo a SP ed imputati, sempre presuntivamente, a Scp quale sua unica socia, non esplicando alcuna rilevanza la conciliazione giudiziale intervenuta tra l'Ufficio e Società_1
SP per il medesimo periodo d'imposta. 3
Nel merito, ha poi dedotto l'illegittimità dell'attribuzione a Ricorrente_1 del maggior utile
Società_1accertato dall'Ufficio nei confronti di SP in base alla presunzione di imputazione ai soci (in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale) degli utili extra-bilancio accertati nei confronti delle società a ristretta base partecipativa, criterio di origine giurisprudenziale, da ritenersi ormai superato a seguito della entrata in vigore della modifica apportata – in tema di onere della prova – dall'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, cosicché l'Ufficio finanziario non può più limitarsi a basare i suoi avvisi di accertamento su mere presunzioni, ma deve dimostrarne la fondatezza in modo concreto ed oggettivo, vale a dire fornendo le prove tangibili che le sostengono al di là di ogni ragionevole dubbio, in modo da soddisfare uno standard probatorio analogo a quello valevole nel processo penale.
Infine, in via subordinata, ha evidenziato la mancata prova, da parte dell'Ufficio, dell'avvenuto
Società_1introito da parte dell'odierna ricorrente del maggior reddito fiscale accertato nei confronti di spa, posto che i rilievi contestati a Società_1 SP non avevano ad oggetto ricavi non dichiarati, ma riguardavano costi indeducibili per complessivi € 55.437, vale a dire non già entrate “in nero”, bensì uscite di denaro realmente avvenute e registrate nelle scritture contabili e fiscali della società.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate mediante controdeduzioni con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso.
Nella successiva memoria difensiva la parte ricorrente ha ribadito e precisato alcuni aspetti della propria tesi, dovendo ritenersi illegittima, ad avviso della ricorrente, l'imputazione a
Ricorrente_1 Società_2, solo perché unica socia della SCP, del maggior utile accertato nei confronti della Società_1 SP, in quanto l'Ufficio avrebbe dovuto preliminarmente notificare un avviso
Società_2 Ricorrente_1di accertamento sia a SCP, sia alla stessa , posto che in caso contrario si
Società_2finirebbe per legittimare un'evasione tributaria da parte di SCP, a nulla rilevando la circostanza che quest'ultima sia una società estera, poiché si discute di un reddito da essa prodotto in Italia tramite la controllata Società_1 SP.
Discussa all'udienza collegiale del 18 dicembre 2025, la controversia è stata in quella sede trattenuta in decisione, con successivo deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. 546/1992.
* * *
Alla ricorrente Ricorrente_1 viene imputato un maggior reddito di capitale, pari a €
Società_227.563,28, in quanto titolare del 100% del capitale della SCP, con sede nel 4
Principato di Monaco, che a sua volta nel 2016 deteneva il 100% del capitale sociale della soc.
Società_1 Sede Società_1 SP, con sede in , alla quale, mediante avviso di accertamento
TI703T101210/2022, erano stati contestati costi indeducibili con conseguente rideterminazione del reddito di impresa e recupero IRES, IVA e IRAP, poi oggetto di definizione conciliativa, a seguito dell'impugnazione dell'atto impositivo.
Ricorrente_1 Società_1Dal punto di vista sostanziale, perciò, risulta l'effettivo socio unico della
Società_2SP, malgrado l'interposizione di SCP della quale l'odierna ricorrente era a sua volta socia totalitaria.
La ristretta base partecipativa di Società_1 SP (società facente capo, in pratica, ad una sola persona fisica) legittima conseguentemente l'applicazione della presunzione, che prescinde dalle modalità dell'accertamento, secondo cui i maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società devono ritenersi attribuiti ai soci sul presupposto di un diretto controllo da parte di questi ultimi della gestione sociale, ferma restando la possibilità per gli stessi di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società.
Espressamente la S.C. ha riconfermato anche di recente la validità della suddetta presunzione – elaborata dalla giurisprudenza ma normativamente fondata sul disposto dell'art.39, primo comma, lett. d), del DPR 29 settembre 1973, n. 600 - ribadendo il principio in forza del quale, in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., (cfr. Cass., Sez. 5^, ordinanza n. 18764, del 9 luglio 2024), per cui gli standard penalistici invocati dalla ricorrente rimangono estranei al sistema processuale tributario nonostante l'indubbio rafforzamento delle garanzie per il contribuente riconoscibile nel citato intervento legislativo.
Tanto premesso, nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato si afferma chiaramente
(cfr. il capoverso fra p. 2 e p. 3) che Società_1 SP è una società di capitali con ristretta compagine sociale formata da un unico socio persona fisica, alludendosi con tale espressione ovviamente a
Ricorrente_1 ; concetto poi ripreso anche nelle controdeduzioni dell'Ufficio, laddove si
Ricorrente_1 Società_1evidenzia che è per l'appunto socia effettiva della SP ed è perciò 5
questo il perimetro giuridico-motivazionale con cui occorre confrontarsi, ancorato ad un dato di
Ricorrente_1fatto incontestabile rappresentato dalla titolarità in capo a dell'intero capitale
Società_2 Società_1sociale di SCP, a sua volta socia totalitaria di SP.
Conseguentemente, l'obiezione sollevata nel ricorso, secondo cui l'accertamento del maggior reddito in capo alla società non assume efficacia nei confronti del socio (in questo caso Medio
Credito SCP e, indirettamente, del titolare del capitale) in assenza di un atto impositivo specificamente rivolto nei confronti di quest'ultimo, risulta superata dal richiamo al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, non essendo stata fornita alcuna plausibile giustificazione della necessità che l'effettivo titolare del capitale sociale della Società_1 SP, vale a
Società_2dire l'odierna ricorrente, fosse protetto dallo schermo della società estera SCP, la cui presenza da un lato non costituisce ostacolo all'imputazione del maggior utile all'effettiva titolare e dall'altro lato non comporta alcuna nullità dell'accertamento “derivato” per mancata preventiva contestazione nei confronti della società-schermo e del socio unico della stessa.
Gli effetti della conciliazione giudiziale, pertanto, pur formalmente circoscritti alla sfera giuridica
Società_1della SP, si riflettono indirettamente sul soggetto che - detto in linguaggio non propriamente tecnico ma in termini aderenti alla realtà - ne detiene la proprietà esclusiva, ed appare arduo immaginare come possa accadere diversamente.
Dal punto di vista sostanziale, poi, risulta pacifico come la contabilizzazione di costi indeducibili
(tanto più se derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti), si traduca nell'incremento degli utili e del reddito soggetto ad imposizione, avendo la S.C. ulteriormente chiarito a questo proposito che l'accertata dichiarazione o esposizione in bilancio di costi fittizi, da parte di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è di per sé sufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati (cfr. Cass., Sez. 5^, ordinanza n. 10679, del 4 aprile 2022).
Quanto al superamento della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, è appena il caso di osservare come la prova contraria non possa consistere semplicemente nella mera allegazione di estraneità del socio ad ogni vicenda societaria (fattispecie assimilabile a quella del mero intestatario di comodo), affermazione che oltretutto si legge per la prima volta nella memoria difensiva 5 dicembre 2025 e che non era stata sostenuta in precedenza e tantomeno sorretta da concreti elementi di riscontro oggettivo.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso dovrà essere rigettato, con condanna della parte privata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Ufficio, che si liquidano secondo i 6
parametri di cui al D.M. 55/2014 in € 992,00 per la fase di studio, € 567,00 per la fase introduttiva ed € 1.418 per la fase decisionale e così per un totale di € 2.977,00, ridotti ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992 ad € 2.381,60, cui va aggiunto il rimborso forfetario delle spese generali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
Ricorrente_1rigetta il ricorso proposto da e condanna quest'ultima alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pordenone, che liquida in € 2.381,60, oltre rimborso forfetario delle spese generali.
Pordenone, 18 dicembre 2025
Il Presidente est.