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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2024 promossa da:
Appuntato Scelto in quiescenza (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Giammassimo Forlini, elettivamente domiciliato in Parma, P.le della Macina n. 3, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 30.09.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 01.10.2024, , Appuntato in quiescenza, ha citato in giudizio il Parte_1 Pt_2 [...]
, per ottenere, previa disapplicazione del provvedimento Prot. n. 0034716 del CP_1 [...]
, con allegato il decreto n. Ass/3/E/8/CC/NEG del Controparte_3
02.08.2024 a firma del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, emesso in data
03.09.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso dipendente e/o consequenziale, l'accertamento del suo status di vittima del dovere e, per l'effetto, la condanna di parte resistente all'erogazione dei benefici ad esso connessi. A sostegno della domanda proposta, rappresentava che:
- il giorno 14.03.2020, mentre era di turno perlustrativo “ordine sicurezza pubblica” e “contenimento emergenza sanitaria Covid Sars 19”, veniva allertato dalla centrale operativa della Compagnia CC di
Fiorenzuola D'Arda (PC) del fatto che i familiari di avevano denunciato che, da Parte_3
diversi giorni, il loro congiunto era irreperibile;
- gli veniva, quindi, comandato di intervenire presso l'abitazione di sita a Parte_3
Fiorenzuola D'Arda (PC), via Carducci;
- una volta giunto sul posto, suonava il campanello senza ricevere alcuna risposta, né riusciva ad avere informazioni dai vicini casa interpellati;
- si vedeva costretto, pur consapevole di esporsi ad un rischio elevato di contagio del virus Sars Covid-
19, che imperversava in quel periodo, ad entrare all'interno dell'appartamento in quanto la porta risultava aperta;
- era sdraiato sul letto, apparentemente privo di coscienza, dopodiché lo stesso, Parte_3
dopo alcuni richiami, si svegliava e riferiva di stare molto male e di avere la febbre alta;
- vista la situazione sanitaria a rischio, avvisava immediatamente il Soccorso Pubblico per trasportare in Ospedale, ove ivi decedeva tre giorni dopo a causa del Covid-19; Parte_3
- in data 24.03.2020, veniva trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Piacenza, dove gli veniva riscontrata una polmonite Covid-19 correlata;
- stante l'aggravarsi della sua situazione, veniva ricoverato in terapia intensiva, per ivi restarci almeno cinquanta giorni;
- con istanza del 31.08.2021, chiedeva al il riconoscimento e la corresponsione Controparte_1 dei benefici e provvidenze di natura assistenziale previsti in favore delle “vittime del dovere” e dei soggetti ad esse “equiparati” ex art. 1, commi da 563 a 564, della Legge 23.12.2005, n. 266 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. n. 243/2006;
2/8 - successivamente, la Commissione del Dipartimento Militare di Medicina Legale Controparte_4
del Dovere Covid lo sottoponeva agli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento dei
[...] benefici delle “vittime del dovere” e concludeva la valutazione medico legale ai sensi del D.P.R. n.
243/2006 con verbale mod BL/G n RM123002255 del 01.02.2023, accertando un: “Danno Biologico
(DB) 70%, Danno Morale (DM) 45% Invalidità Permanente (IP) 100%, invalidità Complessiva
DB+DM+(IP-DB) =100 con nesso di causa con l'evento del 14/03/2020”;
- in data 14.09.2023, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, su parere positivo del Comitato di verifica n. 953522023 del 13.09.2023, emanava il decreto n.
3027/23, Posizione 53248/C, con il quale gli veniva riconosciuta la causa di servizio per le patologie riportate, tutte “per interdipendenza con l'infermità pregressa infezione da coronavirus”;
- parimenti, l' lo riconosceva invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%; CP_5
- invece, il , Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con provvedimento di rigetto Controparte_1
Prot. n.0034716 del 03.09.2024, respingeva la sua richiesta, asserendo che: “l'infermità richiesta non risulta essere sottesa da circostanze straordinarie di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongono quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione”.
1.1) Costituendosi in giudizio, il , ripercorrendo la normativa applicabile in Controparte_1
materia, sosteneva che, nel caso di specie, alla luce del parere espresso dal Comitato di Verifica (che, in quanto giudizio medico-legale, costituiva un atto caratterizzato da discrezionalità tecnica e vincolatività ai fini del riconoscimento, in favore di un soggetto, dello status di vittima del dovere),
l'Amministrazione, nel valutare la posizione del ricorrente, non avrebbe potuto discostarsene.
1.2) All'udienza del 15.05.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa veniva decisa mediante deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
2) Preliminarmente occorre ribadire come sussista – nell'ipotesi in controversia - la giurisdizione del giudice ordinario e, più specificatamente, del giudice del lavoro stante la natura assistenziale dei benefici conseguenti al riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità, invero, in una pronuncia a Sezioni Unite, ha affermato che: “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della L. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse.
3/8 Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice lavoro e dell'assistenza sociale” (Cass., S.U., n. 8982/2018).
Le prestazioni a favore delle vittime del dovere non dipendono, infatti, da scelte discrezionali dell'Amministrazione, bensì dal mero accertamento, a carattere vincolato, della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla normativa, con la conseguente sussistenza di una posizione di diritto soggettivo (Cass., S.U., n. 23396/2016).
2.1) Nel merito, il ricorso è fondato.
L'amministrazione convenuta, nel provvedimento di rigetto qui impugnato, ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è stato colpito , ora Appuntato Scelto in Parte_1
quiescenza, ossia le lesioni permanenti subite a seguito del contagio del virus Sars Covid-19.
Ciò che, pertanto, viene in discussione, ed è oggetto di domanda, è il riconoscimento di uno status, cioè quello di “vittima del dovere”.
In proposito si osserva che l'art. 1, comma 563, della L. 23.12.2005, n. 166 stabilisce che
“per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n.
466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Il successivo comma equipara a tali soggetti “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Con D.P.R. n. 243/2006 è stato precisato che “ai fini del presente regolamento, si intendono: (...) b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o
4/8 sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'art. 3 della L. 13.08.1980, n. 466 (“Speciali elargizioni in favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche”) dispone: “ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle
Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni” (elargizione elevata ad € 200.000,00 dall'art. 2 del D.L.
28.11.2003, n. 377, come modificato dalla legge di conv. 24.12.2003, n. 369).
L'art. 34 del D.L. 01.10.2007, n. 159, convertito nella L. 29.11.2007, n. 222, ha esteso anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti i benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo.
Per costante giurisprudenza, il termine “missione” non deve essere inteso come correlato ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, ma “ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito",
l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una
"mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata” (Cass., Sez. Un., n.
759/2017). Secondo il Supremo Collegio, ““la particolarità delle condizioni ambientali ed operative”, può sicuramente consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, trovando “questa interpretazione […] conferma nel regolamento di attuazione (D.P.R. n. 243 del 2006), il cui art. 1, lett. c) specifica che per particolari condizioni ambientali ed operative si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni di condizioni ambientali ed operative, occorre, dunque, un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.
5/8 In altri termini, in una prospettiva solidaristica ed assistenziale, il legislatore ha voluto assicurare una particolare protezione, di natura economica, a quei soggetti, considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. La protezione accordata dalla normativa in questione, difatti, tutela le forme di esposizione a rischio eccedenti quelle che caratterizzano le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto, quali la partecipazione concreta ed effettiva a missioni o eventi straordinari che espongano i militari a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle ordinarie attività.
Tracciato il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie, i fatti, incontestati, per i quali il ricorrente chiede il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” risalgono al 14.03.2020 e corrispondono a quelli indicati nella relazione di servizio della Legione dei Carabinieri “EMILIA
ROMAGNA” del 21.01.2021 (doc. 2 parte ricorrente). E', peraltro, indubbio che il contagio subito da sia stato riconosciuto dipendente da causa di servizio sia dal Dipartimento Parte_1
Militare di Medicina Legale – ufficio vittime del dovere – (verbale n. RM123002255 del 01.02.2023, prodotto sub. doc. 7 parte ricorrente), che dal comitato di verifica con parere n. 953522023 del
16.05.2023 (prodotto sub. doc. 8 parte ricorrente). I due organi ministeriali, invero, hanno riscontrato il nesso causale tra le lesioni subite dal ricorrente e le circostanze straordinarie ove quest'ultimo si è venuto a trovare nel corso dell'intervento che parte resistente, come detto, non ha mai contestato.
Il ricorrente stava senza dubbio svolgendo il proprio servizio, in ottemperanza ad un ordine diretto ad intervenire nell'abitazione di ed il rischio affrontato è andato oltre quello ordinario Parte_3
connesso all'attività di un servizio di pubblico soccorso, stante la situazione ambientale di emergenza da pandemia Sars Covid-19.
Alla luce delle suddette considerazioni, va accertato il diritto di al Parte_1 riconoscimento, per i postumi permanenti derivanti dall'evento del 14.03.2020, di una invalidità nella misura del 100%, come stabilita dalla Commissione Medica, con conseguente diritto alla speciale elargizione ex art. 5, comma 1, della L. n. 206/2004, pari ad € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, da commisurarsi alla invalidità così accertata, oltre rivalutazione ISTAT ex art. 34, comma
1, del D.L. n. 159/2007. Va poi riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 della L. n. 407/1998, pari ad € 500,00 mensili, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, della L. n. 206/2004, pari ad € 1.033,00 mensili, ricorrendo il presupposto della invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Questi benefici economici, soggetti alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503/1992 e ss.mm.,
6/8 vanno corrisposti con decorrenza dalla data in cui la malattia si è stabilizzata nella percentuale prevista dalla legge (25%) e non dalla data dell'evento.
In relazione agli altri benefici assistenziali e previdenziali richiesti, la domanda va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva del convenuto, in quanto quest'ultimo, ai CP_1
sensi del d.P.R. n. 510/1999 e s.m.i., è competente esclusivamente in relazione all'erogazione della speciale elargizione una tantum e degli speciali assegni vitalizi. Gli altri benefici previsti dalla L. n.
206/2004 restano, invece, di competenza delle Amministrazioni che li gestiscono (Agenzia delle
Entrate per i benefici fiscali;
ASL per i benefici medico-farmacologici).
3) Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti a causa della novità della questione trattata e della controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. disapplica il provvedimento Prot. n. 0034716 del Ministero Controparte_3
Sicurezza, con allegato il decreto n. Ass/3/E/8/CC/NEG del 02.08.2024 a firma del Capo della
[...]
Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, emesso in data 03.09.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso dipendente e/o consequenziale, e, per l'effetto,
2. accerta, in capo a , Appuntato Scelto in quiescenza, lo status di “vittima Parte_1
del dovere” ex art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005 in correlazione alle lesioni subite in conseguenza dell'evento occorso in data 14.03.2020;
3. condanna il ad inserire , Appuntato Scelto in Controparte_1 Parte_1 quiescenza, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006;
4. condanna il a corrispondere a , Appuntato Scelto in Controparte_1 Parte_1 quiescenza, la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della L. n. 206/2004, pari ad € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, da commisurarsi alla invalidità accertata, oltre rivalutazione
ISTAT ex art. 34, comma 1, del D.L. n. 159/2007;
5. condanna il a corrispondere a , Appuntato Scelto in Controparte_1 Parte_1
quiescenza, l'assegno vitalizio ex art. 2 della L. n. 407/1998, pari ad € 500,00 mensili, a decorrere dalla data in cui si è stabilizzata la riduzione della capacità lavorativa permanente in misura pari al 25%, oltre accessori di legge;
6. condanna il a corrispondere a , Appuntato Scelto in Controparte_1 Parte_1
quiescenza, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, della L. n. 206/2004, pari ad € 1.033,00 mensili, a decorrere dalla data in cui si è stabilizzata la riduzione della capacità lavorativa permanente in misura pari al 25%, oltre accessori di legge;
7/8
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 14.02.2025
8/8
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2024 promossa da:
Appuntato Scelto in quiescenza (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Giammassimo Forlini, elettivamente domiciliato in Parma, P.le della Macina n. 3, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 30.09.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 01.10.2024, , Appuntato in quiescenza, ha citato in giudizio il Parte_1 Pt_2 [...]
, per ottenere, previa disapplicazione del provvedimento Prot. n. 0034716 del CP_1 [...]
, con allegato il decreto n. Ass/3/E/8/CC/NEG del Controparte_3
02.08.2024 a firma del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, emesso in data
03.09.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso dipendente e/o consequenziale, l'accertamento del suo status di vittima del dovere e, per l'effetto, la condanna di parte resistente all'erogazione dei benefici ad esso connessi. A sostegno della domanda proposta, rappresentava che:
- il giorno 14.03.2020, mentre era di turno perlustrativo “ordine sicurezza pubblica” e “contenimento emergenza sanitaria Covid Sars 19”, veniva allertato dalla centrale operativa della Compagnia CC di
Fiorenzuola D'Arda (PC) del fatto che i familiari di avevano denunciato che, da Parte_3
diversi giorni, il loro congiunto era irreperibile;
- gli veniva, quindi, comandato di intervenire presso l'abitazione di sita a Parte_3
Fiorenzuola D'Arda (PC), via Carducci;
- una volta giunto sul posto, suonava il campanello senza ricevere alcuna risposta, né riusciva ad avere informazioni dai vicini casa interpellati;
- si vedeva costretto, pur consapevole di esporsi ad un rischio elevato di contagio del virus Sars Covid-
19, che imperversava in quel periodo, ad entrare all'interno dell'appartamento in quanto la porta risultava aperta;
- era sdraiato sul letto, apparentemente privo di coscienza, dopodiché lo stesso, Parte_3
dopo alcuni richiami, si svegliava e riferiva di stare molto male e di avere la febbre alta;
- vista la situazione sanitaria a rischio, avvisava immediatamente il Soccorso Pubblico per trasportare in Ospedale, ove ivi decedeva tre giorni dopo a causa del Covid-19; Parte_3
- in data 24.03.2020, veniva trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Piacenza, dove gli veniva riscontrata una polmonite Covid-19 correlata;
- stante l'aggravarsi della sua situazione, veniva ricoverato in terapia intensiva, per ivi restarci almeno cinquanta giorni;
- con istanza del 31.08.2021, chiedeva al il riconoscimento e la corresponsione Controparte_1 dei benefici e provvidenze di natura assistenziale previsti in favore delle “vittime del dovere” e dei soggetti ad esse “equiparati” ex art. 1, commi da 563 a 564, della Legge 23.12.2005, n. 266 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. n. 243/2006;
2/8 - successivamente, la Commissione del Dipartimento Militare di Medicina Legale Controparte_4
del Dovere Covid lo sottoponeva agli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento dei
[...] benefici delle “vittime del dovere” e concludeva la valutazione medico legale ai sensi del D.P.R. n.
243/2006 con verbale mod BL/G n RM123002255 del 01.02.2023, accertando un: “Danno Biologico
(DB) 70%, Danno Morale (DM) 45% Invalidità Permanente (IP) 100%, invalidità Complessiva
DB+DM+(IP-DB) =100 con nesso di causa con l'evento del 14/03/2020”;
- in data 14.09.2023, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, su parere positivo del Comitato di verifica n. 953522023 del 13.09.2023, emanava il decreto n.
3027/23, Posizione 53248/C, con il quale gli veniva riconosciuta la causa di servizio per le patologie riportate, tutte “per interdipendenza con l'infermità pregressa infezione da coronavirus”;
- parimenti, l' lo riconosceva invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%; CP_5
- invece, il , Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con provvedimento di rigetto Controparte_1
Prot. n.0034716 del 03.09.2024, respingeva la sua richiesta, asserendo che: “l'infermità richiesta non risulta essere sottesa da circostanze straordinarie di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongono quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione”.
1.1) Costituendosi in giudizio, il , ripercorrendo la normativa applicabile in Controparte_1
materia, sosteneva che, nel caso di specie, alla luce del parere espresso dal Comitato di Verifica (che, in quanto giudizio medico-legale, costituiva un atto caratterizzato da discrezionalità tecnica e vincolatività ai fini del riconoscimento, in favore di un soggetto, dello status di vittima del dovere),
l'Amministrazione, nel valutare la posizione del ricorrente, non avrebbe potuto discostarsene.
1.2) All'udienza del 15.05.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa veniva decisa mediante deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
2) Preliminarmente occorre ribadire come sussista – nell'ipotesi in controversia - la giurisdizione del giudice ordinario e, più specificatamente, del giudice del lavoro stante la natura assistenziale dei benefici conseguenti al riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità, invero, in una pronuncia a Sezioni Unite, ha affermato che: “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della L. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse.
3/8 Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice lavoro e dell'assistenza sociale” (Cass., S.U., n. 8982/2018).
Le prestazioni a favore delle vittime del dovere non dipendono, infatti, da scelte discrezionali dell'Amministrazione, bensì dal mero accertamento, a carattere vincolato, della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla normativa, con la conseguente sussistenza di una posizione di diritto soggettivo (Cass., S.U., n. 23396/2016).
2.1) Nel merito, il ricorso è fondato.
L'amministrazione convenuta, nel provvedimento di rigetto qui impugnato, ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è stato colpito , ora Appuntato Scelto in Parte_1
quiescenza, ossia le lesioni permanenti subite a seguito del contagio del virus Sars Covid-19.
Ciò che, pertanto, viene in discussione, ed è oggetto di domanda, è il riconoscimento di uno status, cioè quello di “vittima del dovere”.
In proposito si osserva che l'art. 1, comma 563, della L. 23.12.2005, n. 166 stabilisce che
“per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n.
466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Il successivo comma equipara a tali soggetti “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Con D.P.R. n. 243/2006 è stato precisato che “ai fini del presente regolamento, si intendono: (...) b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o
4/8 sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
L'art. 3 della L. 13.08.1980, n. 466 (“Speciali elargizioni in favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche”) dispone: “ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle
Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni” (elargizione elevata ad € 200.000,00 dall'art. 2 del D.L.
28.11.2003, n. 377, come modificato dalla legge di conv. 24.12.2003, n. 369).
L'art. 34 del D.L. 01.10.2007, n. 159, convertito nella L. 29.11.2007, n. 222, ha esteso anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti i benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo.
Per costante giurisprudenza, il termine “missione” non deve essere inteso come correlato ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, ma “ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito",
l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una
"mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata” (Cass., Sez. Un., n.
759/2017). Secondo il Supremo Collegio, ““la particolarità delle condizioni ambientali ed operative”, può sicuramente consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, trovando “questa interpretazione […] conferma nel regolamento di attuazione (D.P.R. n. 243 del 2006), il cui art. 1, lett. c) specifica che per particolari condizioni ambientali ed operative si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Ai fini dell'integrazione del presupposto delle particolari condizioni di condizioni ambientali ed operative, occorre, dunque, un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.
5/8 In altri termini, in una prospettiva solidaristica ed assistenziale, il legislatore ha voluto assicurare una particolare protezione, di natura economica, a quei soggetti, considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute. La protezione accordata dalla normativa in questione, difatti, tutela le forme di esposizione a rischio eccedenti quelle che caratterizzano le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto, quali la partecipazione concreta ed effettiva a missioni o eventi straordinari che espongano i militari a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle ordinarie attività.
Tracciato il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie, i fatti, incontestati, per i quali il ricorrente chiede il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” risalgono al 14.03.2020 e corrispondono a quelli indicati nella relazione di servizio della Legione dei Carabinieri “EMILIA
ROMAGNA” del 21.01.2021 (doc. 2 parte ricorrente). E', peraltro, indubbio che il contagio subito da sia stato riconosciuto dipendente da causa di servizio sia dal Dipartimento Parte_1
Militare di Medicina Legale – ufficio vittime del dovere – (verbale n. RM123002255 del 01.02.2023, prodotto sub. doc. 7 parte ricorrente), che dal comitato di verifica con parere n. 953522023 del
16.05.2023 (prodotto sub. doc. 8 parte ricorrente). I due organi ministeriali, invero, hanno riscontrato il nesso causale tra le lesioni subite dal ricorrente e le circostanze straordinarie ove quest'ultimo si è venuto a trovare nel corso dell'intervento che parte resistente, come detto, non ha mai contestato.
Il ricorrente stava senza dubbio svolgendo il proprio servizio, in ottemperanza ad un ordine diretto ad intervenire nell'abitazione di ed il rischio affrontato è andato oltre quello ordinario Parte_3
connesso all'attività di un servizio di pubblico soccorso, stante la situazione ambientale di emergenza da pandemia Sars Covid-19.
Alla luce delle suddette considerazioni, va accertato il diritto di al Parte_1 riconoscimento, per i postumi permanenti derivanti dall'evento del 14.03.2020, di una invalidità nella misura del 100%, come stabilita dalla Commissione Medica, con conseguente diritto alla speciale elargizione ex art. 5, comma 1, della L. n. 206/2004, pari ad € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, da commisurarsi alla invalidità così accertata, oltre rivalutazione ISTAT ex art. 34, comma
1, del D.L. n. 159/2007. Va poi riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 della L. n. 407/1998, pari ad € 500,00 mensili, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, della L. n. 206/2004, pari ad € 1.033,00 mensili, ricorrendo il presupposto della invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Questi benefici economici, soggetti alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503/1992 e ss.mm.,
6/8 vanno corrisposti con decorrenza dalla data in cui la malattia si è stabilizzata nella percentuale prevista dalla legge (25%) e non dalla data dell'evento.
In relazione agli altri benefici assistenziali e previdenziali richiesti, la domanda va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva del convenuto, in quanto quest'ultimo, ai CP_1
sensi del d.P.R. n. 510/1999 e s.m.i., è competente esclusivamente in relazione all'erogazione della speciale elargizione una tantum e degli speciali assegni vitalizi. Gli altri benefici previsti dalla L. n.
206/2004 restano, invece, di competenza delle Amministrazioni che li gestiscono (Agenzia delle
Entrate per i benefici fiscali;
ASL per i benefici medico-farmacologici).
3) Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti a causa della novità della questione trattata e della controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. disapplica il provvedimento Prot. n. 0034716 del Ministero Controparte_3
Sicurezza, con allegato il decreto n. Ass/3/E/8/CC/NEG del 02.08.2024 a firma del Capo della
[...]
Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, emesso in data 03.09.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso dipendente e/o consequenziale, e, per l'effetto,
2. accerta, in capo a , Appuntato Scelto in quiescenza, lo status di “vittima Parte_1
del dovere” ex art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005 in correlazione alle lesioni subite in conseguenza dell'evento occorso in data 14.03.2020;
3. condanna il ad inserire , Appuntato Scelto in Controparte_1 Parte_1 quiescenza, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006;
4. condanna il a corrispondere a , Appuntato Scelto in Controparte_1 Parte_1 quiescenza, la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della L. n. 206/2004, pari ad € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, da commisurarsi alla invalidità accertata, oltre rivalutazione
ISTAT ex art. 34, comma 1, del D.L. n. 159/2007;
5. condanna il a corrispondere a , Appuntato Scelto in Controparte_1 Parte_1
quiescenza, l'assegno vitalizio ex art. 2 della L. n. 407/1998, pari ad € 500,00 mensili, a decorrere dalla data in cui si è stabilizzata la riduzione della capacità lavorativa permanente in misura pari al 25%, oltre accessori di legge;
6. condanna il a corrispondere a , Appuntato Scelto in Controparte_1 Parte_1
quiescenza, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, della L. n. 206/2004, pari ad € 1.033,00 mensili, a decorrere dalla data in cui si è stabilizzata la riduzione della capacità lavorativa permanente in misura pari al 25%, oltre accessori di legge;
7/8
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 14.02.2025
8/8
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi