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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/11/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Silvia Casarino PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE Rel.
Dott.ssa Giulia Marzia Locati CONSIGLIERA
ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 260/2025 R.G.L. promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Appia Nuova km. 17.6000, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bianchini del Foro di
Roma, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco per procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito dott. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado Per_1
9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' CP_1
APPELLATO
E CONTRO
(P. IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
procuratore speciale elettivamente domiciliata in Bari, via Roberto Da Controparte_3
Bari, n. 19 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gerardi che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: Opposizione al Pignoramento stragiudiziale ed agli Avvisi di addebito
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da ricorso depositato il 15.5.2025
Per l'appellato : come da memoria depositata il 29.5.2025 CP_1
Per l'appellata : come da comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_4
13.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Torino con sentenza n. 1195/2025 del 13.5.2025 ha respinto il ricorso con cui il sig. ha chiesto di annullare l'atto di pignoramento stragiudiziale Parte_1 del 5.12.2024 e n. 3 avvisi di addebito emessi dall' . CP_1
Il Tribunale ha osservato che, costituendosi tempestivamente in giudizio, l ha CP_1
prodotto tutti gli avvisi di addebito opposti, nonché la documentazione attestante la ritualità delle rispettive notificazioni dei singoli tre avvisi di addebito, perfezionatisi per compiuta giacenza il 14.12.2026 (AVA n. 410 2016 0010053210000), il 30.12.2021 (AVA
n. 410 2021 000118829000) ed il 16.2.2024 (AVA n. 410 2023 0009594547000), e che in relazione a dette notifiche parte ricorrente si è limitata ad una contestazione generica e non motivata. Ha pertanto rilevato che il ricorrente era decaduto dalla possibilità di proporre opposizione a detti avvisi, essendo spirato il termine perentorio di 40 giorni.
Il Tribunale ha ritenuto inoltre infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito successiva alla notificazione degli AVA, in quanto interrotta dalla notificazione di n. 3 intimazioni di pagamento, perfezionatesi il 3.5.2018, il 12.3.2022 e l'8.5.2024; anche relativamente a dette notifiche il ricorrente non ha contestato la validità ed efficacia interruttiva della prescrizione.
Infine, avuto riguardo ad ogni altra doglianza contenuta in ricorso ha rilevato la nullità dello stesso, in ragione della completa assenza di riferimenti ai fatti costitutivi del preteso diritto.
2. Propone appello il sig. resistono l' e . Pt_1 CP_1 CP_4
Alla presente udienza la causa è stata discussa e decisa.
3. Nell'appello sono enunciate, in modo poco chiaro, alcune argomentazioni, in parte, già proposte in primo grado ma non riproposte sotto forma di specifici motivi di impugnazione
(e cioè: “
1. Sul rilievo d'ufficio EX ART. 2969 C.C.”, “
2. Sull'applicazione di interessi ART.
30 DPR. 602-1973”, “
3. Sul silenzio-assenso”), e altre, nel paragrafo “Oggetto di gravame”, con cui, trascritti alcuni stralci della sentenza, si sostiene, ancora una volta senza articolazione in motivi specifici, l'erroneità delle argomentazioni del Tribunale.
4. In ogni caso, va osservato che: - in relazione alla notifica degli avvisi di addebito prodotti dall' in allegato alla CP_1 tempestiva costituzione in giudizio l'attuale appellante non ha sollevato alcuna eccezione né in primo grado, né nel ricorso in appello, essendosi limitata, alle pagg. 5-6, alla mera trascrizione di massime o di stralci di pronunce della S.C., senza spiegare l'attinenza dei principi in essi affermati rispetto alle notifiche degli atti per cui è causa;
- la mancata impugnazione degli avvisi di addebito rende inammissibile qualsiasi contestazione del merito della pretesa creditoria dell' , ivi comprese quelle relative CP_1
alla motivazione della stessa e al calcolo degli interessi;
- in relazione alla prescrizione l'appellante si limita a rammentare che essa è quinquennale e non decennale, senza svolgere alcuna contestazione in merito alla sentenza che, proprio partendo dalla durata quinquennale della prescrizione, ha ritenuto che essa non sia maturata perché successivamente alle notifiche degli avvisi di addebito avvenute negli anni fra il 2016 ed il 2024 detto termine quinquennale non è decorso, essendo state notificate tre intimazioni di pagamento (n. 110 2018 9004661603000 notificata il 3.5.2018, n. 110 2021 9003228637000, notificata il 12.3.2022 e n. 110 2023
9018194323000 notificata l'8.5.2024); parte appellante non ha specificamente contestato, neppure nell'atto di appello, la validità ed efficacia interruttiva della prescrizione delle notificazioni delle intimazioni di pagamento, che devono, pertanto, ritenersi pienamente legittime e, come tali, idonee ad interrompere tempestivamente la prescrizione quinquennale;
- in merito all'inapplicabilità dell'istituto della sospensione ex L. 228/2012 l'appellante non ha svolto alcuna specifica censura, limitandosi a richiamare la normativa e pronunce di legittimità relative a pretese tributarie e non a crediti contributivi;
- con riferimento alla parte della sentenza che ha dichiarato la nullità del ricorso di primo grado relativamente alle doglianze di cui ai paragrafi 1- 2- 3- 6, pagg. da 2 a 7 del ricorso,
l'appellante nulla di specifico ha dedotto, limitandosi anche in questo caso a richiamare generici precedenti giurisprudenziali e non chiarendo come dette pronunce possano trovare applicazione nella fattispecie in esame, omettendo di confrontarsi con il rilievo critico mosso dal primo giudice al ricorso introduttivo, “in ragione della completa assenza di riferimenti ai fatti costitutivi del preteso diritto, che impedisce al Giudice la ricognizione di specifiche causae petendi a sostegno della domanda, diverse da quelle già prese in esame” (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado);
- la doglianza relativa al capo della sentenza di condanna al rimborso delle spese di lite non costituisce in realtà un autonomo motivo di gravame, ma bensì la mera conseguenza della richiesta di accoglimento degli altri motivi di impugnazione.
5. In conclusione, poiché l'appellante si limita a svolgere censure non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza quindi scalfirne le argomentazioni,
l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura intermedia fra i minimi ed i medi dello scaglione di valore applicabile nella specie
(€ 52.000,01-€ 260.000,00), in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa (pari ad € 59.414,21, che supera di un importo modesto il minimo dello scaglione di riferimento) e della concreta attività difensiva svolta, che non ha comportato lo sviluppo di argomenti difensivi particolarmente dissimili da quelli svolti in primo grado.
Atteso che il difensore di si è dichiarato antistatario, si Controparte_2
dispone la distrazione in suo favore delle spese di lite.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado, liquidate in euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, in favore dell' ed in euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA, se dovuta, e CPA e con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario, per quanto riguarda
[...]
; Controparte_2 dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato versato per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 27.11.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Audisio Dott.ssa Silvia Casarino