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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15.01.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1879/2023 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Trieste, 1, C.F._1
presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Irrera e Maria Cinzia Panebianco che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Distrettuale Inps.
- resistente -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.06.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 17.05.2021 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto all'indennità
d'accompagnamento, nonché per aver riconosciuto il requisito della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992; che visitata in data 15.09.2021 era stata ritenuta invalida “ ultrasessantacinquenne con difficoltà Per_1
persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L.
124/98) medio - grave 67% - 99% con decorrenza dal 17.05.2021”, nonché persona con condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/1992 e che pertanto aveva depositato in data 03.03.2022 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 802/2022 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva riconosciuto un'invalidità non utile all'indennità di accompagnamento, né riconosceva la condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992, ma solamente l'art. 3, comma 1 della legge 104/1992. L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri difensori. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 05.12.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – lette le richieste di parte ricorrente contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza – la causa veniva decisa.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui
2 confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
La domanda ha, inoltre, ad oggetto il riconoscimento della condizione di disabilità, che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, spetta
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI
c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 (giudizio iscritto al n.
802/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza che “per le patologie riscontrate e per la loro incidenza funzionale non compete
l'indennità dell'accompagnatore alla ricorrente . Per lo Parte_1 stato di Handicap si riconosce il comma 1 dell'art 3 della legge 104/92”.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità, ex art. 3, comma 3, legge
104/1992, sin dalla domanda amministrativa.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di
3 inammissibilità, i motivi della contestazione.” Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Va evidenziato che l'architettura disegnata dall'art. 445 bis c.p.c. in materia di accertamento del requisito sanitario utile per le prestazioni collegate all'invalidità civile non prevede alcun automatismo relativo alla rinnovazione delle operazioni peritali in sede di giudizio di merito.
La decisione di procedere al rinnovo delle operazioni peritali od, eventualmente, di disporre un supplemento di quelle già espletate in sede di ATP
– ferma restando la possibilità di rivedere le conclusioni cui è pervenuto il
Consulente in caso di aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - resta una valutazione del giudice da adottarsi sulla scorta di elementi obiettivi costituiti dalla bontà intrinseca ed estrinseca dell'elaborato peritale sottoposto a critica, dalla concreta entità, rilevanza e fondatezza delle critiche sollevate avverso l'elaborato e dalla capacità di quest'ultimo di resistere alle medesime sul piano logico-argomentativo.
Del resto, in tema di rinnovazione delle operazioni di CTU, la costante giurisprudenza di legittimità afferma da tempo principi del tutto coerenti con quanto sopra: “Il giudice d'appello, sia pure con l'obbligo di motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il suo disaccordo dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, se non condivide le conclusioni del detto
4 ausiliare; deve, tuttavia, prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata. La decisione, anche implicita, di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici”
(Cassazione civile sez. I, 17/12/2010, n.25569); e ancora: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cassazione civile sez. III,
29/09/2017, n.22799).
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a censurare le conclusioni senza però fornire adeguata motivazione delle proprie generiche doglianze.
Ora, il giudizio espresso dal C.t.u. - che dato atto di tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, oltre che delle risultanze dell'esame obiettivo del periziato - non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Invero, il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre che dall'esame obiettivo del periziato, e le conclusioni cui egli è giunto sono coerenti con quanto esaminato, né parte ricorrente ha specificamente contestato o evidenziato dove starebbe l'errore compiuto dal consulente limitandosi a riferire che il c.t.u. non avrebbe adeguatamente valutato le patologie da cui ella è affetta, e non avrebbe approfonditamente determinato il quadro clinico da cui il periziato era affetto come già preesistente al momento della presentazione della domanda all' . CP_1
Ora tale doglianza non appare pertinente posto che il Ctu ha esaustivamente analizzato tutte le patologie da cui la periziata è affetta, e, soprattutto, non si è fermato alla mera diagnosi clinica di una determinata
5 patologia, ma è andato oltre, dando atto compiutamente della estrinsecazione di ciascuna malattia sul piano funzionale e concludendo che le patologie riscontrate non fossero di entità tali da determinare un grado di invalidità utile all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Va, quindi, ancora una volta sottolineato che la relazione peritale già espletata in sede di ATP appare completa ed adeguatamente motivata sotto il profilo logico scientifico.
Di contro, parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione basata sul semplice assunto che la presenza delle patologie che la affliggono, già al momento della domanda avrebbero certamente dovuto renderla meritevole delle provvidenze richieste.
Concludendo, rileva il decidente che la genericità delle allegazioni e delle contestazioni attoree e la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
A ciò deve aggiungersi che è stato proposto un elenco di patologie comunque indicate dal CTU, senza tuttavia indicare la gravità e l'incidenza delle stesse sul piano concreto (e non sul mero piano astratto) tali da poter riconoscere alla ricorrente un'invalidità tale da richiedere un supporto quotidiano quale l'indennità di accompagnamento.
Né, infine, è stata allegata documentazione relativa ad un eventuale peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
6 Gli esborsi relativi alla c.t.u., della fase di ATP, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 09.06.2023 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della fase di ATP, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 15.01.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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