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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 648 del R.G. per l'anno 2023 tra
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1 Arena, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via G.B. Caputi n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla società Dio Dea S.r.l. (P.I.
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Buonanno del Foro di Napoli, presso il P.IVA_1 cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Tasso n. 113, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Appellata Nonché
, residente in [...] Controparte_2 Appellato-contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 114 del 2023, emessa il 25/01/2023 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme e depositata in data 30 gennaio 2023 e non notificata Conclusioni: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Parte_1 Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto parzialmente la domanda dalla medesima proposta nei confronti della società di assicurazione , Controparte_1 rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla società Dio Dea S.r.l. e di , Controparte_2 relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi in data 25.02.2020 nel comune di Lamezia Terme. In particolare, parte appellante ha premesso in fatto che in data 25.02.2020, mentre la stessa era intenta a salire sull'autocarro di proprietà e condotto dal marito e si trovava sul trespolo dell'autocarro, sarebbe caduta a terra a causa dell'urto con l'autocarro dell'autovettura Fiat Uno tg. BB057HF, di proprietà e condotta da che, uscendo dal parcheggio sito nel piazzale Controparte_2 di via Amendola di Lamezia Terme, avrebbe impattato la parte laterale dell'autocarro, provocando un sobbalzo. Secondo la prospettazione di parte attorea, il sinistro sarebbe imputabile all'esclusiva responsabilità di che, negligentemente, non si sarebbe accorto della presenza Controparte_2 dell'autocarro. Tanto premesso in fatto, parte appellante ha dedotto l'erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado, per avere il giudice di pace liquidato il danno in misura del 50% di quello accertato, ritenendo provato il concorso di colpa della medesima nella causazione dell'evento dannoso, per non aver tenuto un diligente comportamento diligente quale utente stradale, ex art. 190 CdS.
1 Parte appellante, in particolare, ha dedotto che il giudice di pace, sulla base di un'erronea valutazione della documentazione prodotta e delle risultanze dell'istruttoria sarebbe pervenuto ad un'erronea ricostruzione del fatto storico dedotto, fondando il proprio convincimento sulla base dell'erroneo presupposto che il sinistro si sia verificato su una strada di pubblico transito, invece che, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, in un parcheggio privato o comunque in una strada chiusa al traffico. A parere di parte appellante, l'istruttoria espletata dimostrerebbe la dinamica del sinistro dedotta nell'atto di citazione e l'esclusiva responsabilità del convenuto mentre Controparte_2 alcun atteggiamento contrario alle norme di cui all'art. 190 c.d.s sarebbe emerso nel corso del giudizio, peraltro neppure eccepito dalla convenuta. Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado con integrale accoglimento della domanda risarcitoria e conseguente condanna degli appellati al pagamento, in solito tra loro, della residua somma di €. 4.503,49 o di quella ritenuta equa e di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge e comunque entro i limiti di € 5.200,00. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Si è costituita, tardivamente, in giudizio , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. la quale, ribadita l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del D.Lgs n. 209/2005 ha altresì eccepito l'inoperatività della Polizza assicurativa, alla luce del chiarimento di parte appellante circa il luogo del sinistro, strada privata e non pubblica. L'appellata ha quindi chiesto il rigetto integrale della domanda formulata nel primo grado di giudizio e, in subordine, richiamate le ulteriori eccezioni e difese formulate nel giudizio di primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
3. Dichiarata la contumacia dell'appellato e acquisito il fascicolo relativo al Controparte_2 giudizio di primo grado, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 8.10.2024, la causa è stata rinviata per la remissione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. Alla successiva udienza del 9.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Preliminarmente, deve evidenziarsi che l'appellata, costituita tardivamente in giudizio, non ha proposto appello incidentale, sicchè il presente giudizio è limitato ai soli motivi di impugnazione fatti valere dall'appellante. Come noto, dagli artt. 329 e 342 c.p.c., che sanciscono l'effetto devolutivo dell'appello e stabiliscono il passaggio in giudicato delle statuizioni avverso le quali le parti abbiano prestato acquiescenza, discende il principio del divieto di reformatio in pejus. La Corte di Cassazione ha, al riguardo, più volte statuito che i poteri del giudice del gravame, in relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dare luogo alla sua "reformatio in peius" in danno di quest'ultima (cfr. Cass. civ., sent. n. 14063 del 16.06.2006; Cass. civ., sent. n. 10965 del 09.06.2004; Cass. civ., sent. n. 9646 del 16.06.2003; Cass. civ., sent. n. 135 del 09.01.2003; Cass. civ., sent. n. 8804 del 27.06.2001; Cass. civ., sent. n. 5273 del 28.08.1986; Cass. civ., sent. n. 277 del 05.02.1971). In mancanza di appello incidentale (nel caso di specie non proposto), quindi, “L'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (cfr Cass. civ., sent. n. 25244 del 08.11.2013).
2 Ciò posto, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza di primo grado in relazione all'accertato concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso ed alla riduzione, in misura pari alla metà, del risarcimento del danno conseguente al sinistro oggetto di causa. A parere di parte appellante, il giudice non avrebbe adeguatamente tenuto conto della documentazione prodotta e, in particolare, della rappresentazione fotografica riproducente la strada luogo dell'incidente, dalla quale si evincerebbe che il sinistro sarebbe avvenuto in una strada privata adibita a parcheggio e chiusa al pubblico transito e non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata, che avrebbe confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, senza che siano emersi profili di colpa della danneggiata, peraltro non eccepiti dalla controparte. Le censure di parte appellante non possono trovare accoglimento. Deve innanzitutto evidenziarsi che dalla rappresentazione fotografica della strada luogo dell'incidente non emerge affatto che si tratti di una strada privata chiusa al pubblico transito o di un piazzale integralmente adibito a parcheggio. Peraltro, tale circostanza non è stata dedotta nell'atto di citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in cui parte attorea si è limitata a dedurre di trovarsi in via G. Amendola, nei pressi della sua abitazione, senza fornire ulteriori specificazioni in merito al luogo del sinistro. La circostanza che l'evento dannoso si sarebbe verificato in una strada privata chiusa al pubblico transito, in quanto dedotta per la prima volta nel presente giudizio di appello, è tardiva e, in ogni caso, priva di adeguato supporto probatorio. Si evidenzia, al riguardo, come dalla rappresentazione fotografica si evince l'esistenza di un piazzale più ampio con veicoli parcheggiati e di una strada e parte attorea non ha fornito alcuna indicazione in merito all'esatta collocazione del veicolo sul quale si accingeva a salire, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado. In secondo luogo, proprio sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata, deve escludersi che il sinistro si sia verificato in luogo chiuso al pubblico transito. Infatti, entrambi i testimoni escussi, Tes_1
e , hanno riferito che il camioncino, prima di fermarsi, aveva sorpassato
[...] Testimone_2 l'autovettura a bordo della quale gli stessi si trovavano e tanto induce a ritenere che il camioncino, al momento del sinistro, fosse fermo su strada aperta al transito. Ciò posto, correttamente il giudice di pace ha ritenuto sussistente e accertato il concorso colposo della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso. Come correttamente evidenziato dal giudice di pace, infatti, l'articolo 190 del Codice della Strada, al comma quattro, vieta ai pedoni di sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità. Nel caso di specie, è la stessa danneggiata ad aver dichiarato, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che “si trovava sul trespolo dell'autocarro intenta a parlare con il marito” quando cadeva rovinosamente a terra a causa dell'impatto causato da un'autovettura. Tale circostanza è stata peraltro confermata dal testimone che ha dichiarato che il conducente del Testimone_1 camioncino stava parlando con la moglie, che poi cadeva mentre saliva sullo stesso, mantenendo il piede sul trespolo e a causa dell'urto da parte dell'autovettura Fiat Uno che usciva dal parcheggio ed investiva il camion nel lato sinistro - lato conducente. E' evidente, dunque, la condotta colposa della danneggiata che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 190 C.d.S., anziché salire subito sul mezzo, si è intrattenuta sulla strada a parlare con il conducente. Correttamente, quindi, il giudice di pace ha accertato la pari responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso, posto che se la stessa non avesse indugiato nel salire sul furgoncino parlando con il marito ma fosse subito salita sul mezzo, l'urto da parte dell'autovettura parcheggiata non ne avrebbe provocato la caduta. Deve infine evidenziarsi che, costituendosi nel giudizio di primo grado, la convenuta ha espressamente eccepito la corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso e, in ogni caso, si evidenzia come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
3 legittimità, se è vero che in relazione alla domanda di risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale il danneggiato ha l'onere di provare il fatto storico della circolazione, l'evento di danno e l'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni), mentre è il danneggiante o l'obbligato in solido che intenda giovarsi del concorso del fatto colposo del creditore a doverlo eccepire e provare è anche pacifico che, nella ricostruzione del fatto storico, il giudice può, anche d'ufficio, rilevare il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso danneggiato, e ciò nella considerazione che tale indagine sia intrinseca alla ricostruzione del fatto storico e non costituisce eccezione in senso stretto (a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. III, 02/03/2007, n. 4954). Alla luce di quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti della metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio. Nulla, invece, sulle spese per la parte appellata rimasta contumace. Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante, al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
, rappresentata per la gestione dei sinistri in Italia Controparte_1 dalla Dio Dea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre accessori come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti dell'appellato , contumace. Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 Così deciso in Lamezia Terme, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
4
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 648 del R.G. per l'anno 2023 tra
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1 Arena, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via G.B. Caputi n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla società Dio Dea S.r.l. (P.I.
), rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Buonanno del Foro di Napoli, presso il P.IVA_1 cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Tasso n. 113, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Appellata Nonché
, residente in [...] Controparte_2 Appellato-contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 114 del 2023, emessa il 25/01/2023 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme e depositata in data 30 gennaio 2023 e non notificata Conclusioni: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Parte_1 Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto parzialmente la domanda dalla medesima proposta nei confronti della società di assicurazione , Controparte_1 rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla società Dio Dea S.r.l. e di , Controparte_2 relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi in data 25.02.2020 nel comune di Lamezia Terme. In particolare, parte appellante ha premesso in fatto che in data 25.02.2020, mentre la stessa era intenta a salire sull'autocarro di proprietà e condotto dal marito e si trovava sul trespolo dell'autocarro, sarebbe caduta a terra a causa dell'urto con l'autocarro dell'autovettura Fiat Uno tg. BB057HF, di proprietà e condotta da che, uscendo dal parcheggio sito nel piazzale Controparte_2 di via Amendola di Lamezia Terme, avrebbe impattato la parte laterale dell'autocarro, provocando un sobbalzo. Secondo la prospettazione di parte attorea, il sinistro sarebbe imputabile all'esclusiva responsabilità di che, negligentemente, non si sarebbe accorto della presenza Controparte_2 dell'autocarro. Tanto premesso in fatto, parte appellante ha dedotto l'erroneità e illegittimità della sentenza di primo grado, per avere il giudice di pace liquidato il danno in misura del 50% di quello accertato, ritenendo provato il concorso di colpa della medesima nella causazione dell'evento dannoso, per non aver tenuto un diligente comportamento diligente quale utente stradale, ex art. 190 CdS.
1 Parte appellante, in particolare, ha dedotto che il giudice di pace, sulla base di un'erronea valutazione della documentazione prodotta e delle risultanze dell'istruttoria sarebbe pervenuto ad un'erronea ricostruzione del fatto storico dedotto, fondando il proprio convincimento sulla base dell'erroneo presupposto che il sinistro si sia verificato su una strada di pubblico transito, invece che, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, in un parcheggio privato o comunque in una strada chiusa al traffico. A parere di parte appellante, l'istruttoria espletata dimostrerebbe la dinamica del sinistro dedotta nell'atto di citazione e l'esclusiva responsabilità del convenuto mentre Controparte_2 alcun atteggiamento contrario alle norme di cui all'art. 190 c.d.s sarebbe emerso nel corso del giudizio, peraltro neppure eccepito dalla convenuta. Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado con integrale accoglimento della domanda risarcitoria e conseguente condanna degli appellati al pagamento, in solito tra loro, della residua somma di €. 4.503,49 o di quella ritenuta equa e di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge e comunque entro i limiti di € 5.200,00. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Si è costituita, tardivamente, in giudizio , Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. la quale, ribadita l'eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del D.Lgs n. 209/2005 ha altresì eccepito l'inoperatività della Polizza assicurativa, alla luce del chiarimento di parte appellante circa il luogo del sinistro, strada privata e non pubblica. L'appellata ha quindi chiesto il rigetto integrale della domanda formulata nel primo grado di giudizio e, in subordine, richiamate le ulteriori eccezioni e difese formulate nel giudizio di primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
3. Dichiarata la contumacia dell'appellato e acquisito il fascicolo relativo al Controparte_2 giudizio di primo grado, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 8.10.2024, la causa è stata rinviata per la remissione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. Alla successiva udienza del 9.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Preliminarmente, deve evidenziarsi che l'appellata, costituita tardivamente in giudizio, non ha proposto appello incidentale, sicchè il presente giudizio è limitato ai soli motivi di impugnazione fatti valere dall'appellante. Come noto, dagli artt. 329 e 342 c.p.c., che sanciscono l'effetto devolutivo dell'appello e stabiliscono il passaggio in giudicato delle statuizioni avverso le quali le parti abbiano prestato acquiescenza, discende il principio del divieto di reformatio in pejus. La Corte di Cassazione ha, al riguardo, più volte statuito che i poteri del giudice del gravame, in relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dare luogo alla sua "reformatio in peius" in danno di quest'ultima (cfr. Cass. civ., sent. n. 14063 del 16.06.2006; Cass. civ., sent. n. 10965 del 09.06.2004; Cass. civ., sent. n. 9646 del 16.06.2003; Cass. civ., sent. n. 135 del 09.01.2003; Cass. civ., sent. n. 8804 del 27.06.2001; Cass. civ., sent. n. 5273 del 28.08.1986; Cass. civ., sent. n. 277 del 05.02.1971). In mancanza di appello incidentale (nel caso di specie non proposto), quindi, “L'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (cfr Cass. civ., sent. n. 25244 del 08.11.2013).
2 Ciò posto, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza di primo grado in relazione all'accertato concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso ed alla riduzione, in misura pari alla metà, del risarcimento del danno conseguente al sinistro oggetto di causa. A parere di parte appellante, il giudice non avrebbe adeguatamente tenuto conto della documentazione prodotta e, in particolare, della rappresentazione fotografica riproducente la strada luogo dell'incidente, dalla quale si evincerebbe che il sinistro sarebbe avvenuto in una strada privata adibita a parcheggio e chiusa al pubblico transito e non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata, che avrebbe confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, senza che siano emersi profili di colpa della danneggiata, peraltro non eccepiti dalla controparte. Le censure di parte appellante non possono trovare accoglimento. Deve innanzitutto evidenziarsi che dalla rappresentazione fotografica della strada luogo dell'incidente non emerge affatto che si tratti di una strada privata chiusa al pubblico transito o di un piazzale integralmente adibito a parcheggio. Peraltro, tale circostanza non è stata dedotta nell'atto di citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in cui parte attorea si è limitata a dedurre di trovarsi in via G. Amendola, nei pressi della sua abitazione, senza fornire ulteriori specificazioni in merito al luogo del sinistro. La circostanza che l'evento dannoso si sarebbe verificato in una strada privata chiusa al pubblico transito, in quanto dedotta per la prima volta nel presente giudizio di appello, è tardiva e, in ogni caso, priva di adeguato supporto probatorio. Si evidenzia, al riguardo, come dalla rappresentazione fotografica si evince l'esistenza di un piazzale più ampio con veicoli parcheggiati e di una strada e parte attorea non ha fornito alcuna indicazione in merito all'esatta collocazione del veicolo sul quale si accingeva a salire, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado. In secondo luogo, proprio sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata, deve escludersi che il sinistro si sia verificato in luogo chiuso al pubblico transito. Infatti, entrambi i testimoni escussi, Tes_1
e , hanno riferito che il camioncino, prima di fermarsi, aveva sorpassato
[...] Testimone_2 l'autovettura a bordo della quale gli stessi si trovavano e tanto induce a ritenere che il camioncino, al momento del sinistro, fosse fermo su strada aperta al transito. Ciò posto, correttamente il giudice di pace ha ritenuto sussistente e accertato il concorso colposo della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso. Come correttamente evidenziato dal giudice di pace, infatti, l'articolo 190 del Codice della Strada, al comma quattro, vieta ai pedoni di sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità. Nel caso di specie, è la stessa danneggiata ad aver dichiarato, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che “si trovava sul trespolo dell'autocarro intenta a parlare con il marito” quando cadeva rovinosamente a terra a causa dell'impatto causato da un'autovettura. Tale circostanza è stata peraltro confermata dal testimone che ha dichiarato che il conducente del Testimone_1 camioncino stava parlando con la moglie, che poi cadeva mentre saliva sullo stesso, mantenendo il piede sul trespolo e a causa dell'urto da parte dell'autovettura Fiat Uno che usciva dal parcheggio ed investiva il camion nel lato sinistro - lato conducente. E' evidente, dunque, la condotta colposa della danneggiata che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 190 C.d.S., anziché salire subito sul mezzo, si è intrattenuta sulla strada a parlare con il conducente. Correttamente, quindi, il giudice di pace ha accertato la pari responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso, posto che se la stessa non avesse indugiato nel salire sul furgoncino parlando con il marito ma fosse subito salita sul mezzo, l'urto da parte dell'autovettura parcheggiata non ne avrebbe provocato la caduta. Deve infine evidenziarsi che, costituendosi nel giudizio di primo grado, la convenuta ha espressamente eccepito la corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso e, in ogni caso, si evidenzia come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
3 legittimità, se è vero che in relazione alla domanda di risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale il danneggiato ha l'onere di provare il fatto storico della circolazione, l'evento di danno e l'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni), mentre è il danneggiante o l'obbligato in solido che intenda giovarsi del concorso del fatto colposo del creditore a doverlo eccepire e provare è anche pacifico che, nella ricostruzione del fatto storico, il giudice può, anche d'ufficio, rilevare il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso danneggiato, e ciò nella considerazione che tale indagine sia intrinseca alla ricostruzione del fatto storico e non costituisce eccezione in senso stretto (a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. III, 02/03/2007, n. 4954). Alla luce di quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti della metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio. Nulla, invece, sulle spese per la parte appellata rimasta contumace. Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante, al pagamento, in favore dell'appellata
[...]
, rappresentata per la gestione dei sinistri in Italia Controparte_1 dalla Dio Dea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre accessori come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti dell'appellato , contumace. Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 Così deciso in Lamezia Terme, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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