TRIB
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/04/2024, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 844/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VECCHI ELEONORA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VECCHI CP_1 C.F._2
ELEONORA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
24/02/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il giorno 08.07.2020, innanzi al presidente del Tribunale di
Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2708/2020 omologata con decreto del 15.07.2020;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, al fine di consentirgli Persona_1
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute,
pagina 2 di 8 tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità
genitoriale in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita del figlio,
invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore presso il quale o con il quale il minore si troverà di volta in volta.
2) avrà la collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Persona_1
Modena, Via Riccione n. 52, ove manterrà anche la residenza anagrafica.
3) In caso di trasferimento di residenza, ciascun genitore si impegna a comunicare senza indugio all'altro il nuovo indirizzo a mezzo raccomandata o altra forma scritta.
4) Tenuto conto dell'età del bambino, delle sue abitudini di vita e della effettiva capacità
dei genitori di prendersi cura dello stesso, i medesimi convengono che il padre,
compatibilmente con gli impegni lavorativi, avrà il diritto/dovere di tenere con sé Per_1
secondo le seguenti modalità:
[...]
a) - almeno due giorni alla settimana, dall'uscita da scuola (ovvero dal pomeriggio in caso di vacanza scolastica) sino al mattino del giorno successivo, quando sarà riaccompagnato a scuola dal padre;
- due weekend al mese, da concordare ad inizio del mese stesso in base ai turni lavorativi dei genitori, dal sabato mattina alle ore 9.30, quando il padre andrà a prenderlo presso l'abitazione materna, per ivi riconsegnarlo alla domenica alle ore 18;
Resta inteso che, in caso di necessità proprie o del figlio, i genitori potranno concordemente decidere di variare i predetti giorni ed orari.
b) Per le festività natalizie potrà trascorrere con un genitore il giorno della Persona_1
Vigilia e con l'altro il giorno di Natale, concordando preventivamente chi lo terrà il 24/12
e chi il 25/12; il restante periodo di vacanza verrà suddiviso tra i genitori nel rispetto delle abitudini familiari e delle esigenze del bambino;
pagina 3 di 8 c) per le festività pasquali potrà trascorrere il giorno di Pasqua con un Persona_1
genitore e il lunedì di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
d) per i “ponti” e le altre festività previste dal calendario scolastico (quali 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, Ognissanti e Immacolata) varrà il principio dell'alternanza salvo diverso accordo;
e) per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà ad anni alterni al padre o alla madre. Considerati gli impegni di entrambi i genitori e al fine di consentire loro di organizzare con adeguato anticipo le rispettive ferie con , gli stessi Persona_1
convengono che il genitore, nell'anno in cui ha il diritto di scelta, dovrà comunicarla all'altro entro il 31 maggio dello stesso anno;
in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, la priorità di scelta spetterà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
Prima della partenza, i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
5) A titolo di contributo al mantenimento del figlio, il sig. si obbliga a Parte_1
corrispondere alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, per CP_1
dodici mensilità annue, l'importo mensile di Euro 300,00, da versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente attualmente intestato alla medesima sig.ra ed CP_1
acceso presso filiale di Modena - Via Marzabotto. L'assegno di Org_1
mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento del Org_2
costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena, a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
6) Il padre concorrerà altresì alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio in ragione del 50% del loro ammontare;
il rimborso o pagamento delle spese pagina 4 di 8 straordinarie dovrà avvenire entro giorni dieci dalla richiesta e dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario. Per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dall'elenco redatto dal Tribunale di Modena che di seguito si riporta:
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) Organizzazione_3
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del
[...]
, Organizzazione_3
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) cure non Organizzazione_3
convenzionali; e) farmaci particolari;
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 5 di 8 ➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails agli indirizzi noti ai genitori. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del genitore richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10 giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi.
Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa. Le parti concordano di riconoscere come validi giustificativi di spesa anche mere comunicazioni della scuola;
i genitori convengono inoltre che gli importi erogati da a titolo di Assegno Unico saranno incamerati dal padre, il quale a mesi Org_4
alterni si impegna a versarne il corrispondente importo alla madre;
da ultimo, i genitori convengono che i documenti fiscali riguardanti le spese sostenute nell'interesse del minore dovranno essere sempre intestate al figlio.
7) I genitori si impegnano alla reciproca collaborazione ed a rendersi tempestivamente informati di tutte le notizie circa attività ed impegni scolastici coinvolgenti il minore e i genitori e, più in generale, il suo andamento scolastico ed a coltivare entrambi il rapporto con gli insegnanti, oltre a darsi pronta comunicazione degli aspetti inerenti la sfera medico-sanitaria. Ciascun genitore, inoltre, si impegna a favorire il mantenimento e la piena realizzazione di un rapporto genitoriale equilibrato e continuativo del figlio con l'altro genitore.
pagina 6 di 8 8) Le parti danno atto di aver estinto il conto corrente n. 000103269204, dapprima accesso presso Filiale di Modena, Via Marzabotto. Org_1
9) A definizione dei rapporti economici discendenti dal matrimonio, le parti, con concorde e comune volontà, convengono quanto segue che l'autoveicolo Fiat 500X, tg.
FT908WE, intestato al sig. e utilizzato attualmente dalla sig.ra Parte_1 CP_1
verrà assegnato in piena ed esclusiva proprietà a quest'ultima.
[...]
Le parti convengono che le spese ed oneri connessi e/o dipendenti dal trasferimento del diritto di proprietà dell'autovettura sopradescritta, il quale dovrà avvenire presso i competenti uffici entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio, saranno sostenuti dal soggetto a favore del quale avverrà il trasferimento di proprietà.
10) Le parti dichiarano di aver così regolato la cessazione del loro matrimonio e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo l'esatto adempimento dei patti qui riportati, ai quali riconoscono sin da ora valore vincolante e contrattuale.
11) Il Sig. e la Sig.ra si dichiarano soddisfatti delle predette Parte_1 CP_1
condizioni che accettano e sottoscrivono, chiedendo, pertanto, che l'Ill.mo Tribunale di
Modena dichiari lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle suindicate condizioni.
12) Le spese della presente procedura, ivi incluse quelle di assistenza legale, verranno divise in quote uguali tra le parti.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
CASTELLARANO (RE) il 04/10/2014 fra nato a [...] Parte_1
(MO) il 28/06/1986 e nata a [...] il [...] alle CP_1
pagina 7 di 8 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELLARANO (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2014 Atto n. 29 Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/04/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 844/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VECCHI ELEONORA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VECCHI CP_1 C.F._2
ELEONORA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
24/02/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 8 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il giorno 08.07.2020, innanzi al presidente del Tribunale di
Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2708/2020 omologata con decreto del 15.07.2020;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, al fine di consentirgli Persona_1
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute,
pagina 2 di 8 tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità
genitoriale in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita del figlio,
invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore presso il quale o con il quale il minore si troverà di volta in volta.
2) avrà la collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Persona_1
Modena, Via Riccione n. 52, ove manterrà anche la residenza anagrafica.
3) In caso di trasferimento di residenza, ciascun genitore si impegna a comunicare senza indugio all'altro il nuovo indirizzo a mezzo raccomandata o altra forma scritta.
4) Tenuto conto dell'età del bambino, delle sue abitudini di vita e della effettiva capacità
dei genitori di prendersi cura dello stesso, i medesimi convengono che il padre,
compatibilmente con gli impegni lavorativi, avrà il diritto/dovere di tenere con sé Per_1
secondo le seguenti modalità:
[...]
a) - almeno due giorni alla settimana, dall'uscita da scuola (ovvero dal pomeriggio in caso di vacanza scolastica) sino al mattino del giorno successivo, quando sarà riaccompagnato a scuola dal padre;
- due weekend al mese, da concordare ad inizio del mese stesso in base ai turni lavorativi dei genitori, dal sabato mattina alle ore 9.30, quando il padre andrà a prenderlo presso l'abitazione materna, per ivi riconsegnarlo alla domenica alle ore 18;
Resta inteso che, in caso di necessità proprie o del figlio, i genitori potranno concordemente decidere di variare i predetti giorni ed orari.
b) Per le festività natalizie potrà trascorrere con un genitore il giorno della Persona_1
Vigilia e con l'altro il giorno di Natale, concordando preventivamente chi lo terrà il 24/12
e chi il 25/12; il restante periodo di vacanza verrà suddiviso tra i genitori nel rispetto delle abitudini familiari e delle esigenze del bambino;
pagina 3 di 8 c) per le festività pasquali potrà trascorrere il giorno di Pasqua con un Persona_1
genitore e il lunedì di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
d) per i “ponti” e le altre festività previste dal calendario scolastico (quali 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, Ognissanti e Immacolata) varrà il principio dell'alternanza salvo diverso accordo;
e) per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà ad anni alterni al padre o alla madre. Considerati gli impegni di entrambi i genitori e al fine di consentire loro di organizzare con adeguato anticipo le rispettive ferie con , gli stessi Persona_1
convengono che il genitore, nell'anno in cui ha il diritto di scelta, dovrà comunicarla all'altro entro il 31 maggio dello stesso anno;
in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, la priorità di scelta spetterà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
Prima della partenza, i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
5) A titolo di contributo al mantenimento del figlio, il sig. si obbliga a Parte_1
corrispondere alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, per CP_1
dodici mensilità annue, l'importo mensile di Euro 300,00, da versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente attualmente intestato alla medesima sig.ra ed CP_1
acceso presso filiale di Modena - Via Marzabotto. L'assegno di Org_1
mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici di aumento del Org_2
costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena, a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
6) Il padre concorrerà altresì alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio in ragione del 50% del loro ammontare;
il rimborso o pagamento delle spese pagina 4 di 8 straordinarie dovrà avvenire entro giorni dieci dalla richiesta e dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario. Per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dall'elenco redatto dal Tribunale di Modena che di seguito si riporta:
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) Organizzazione_3
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del
[...]
, Organizzazione_3
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) cure non Organizzazione_3
convenzionali; e) farmaci particolari;
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 5 di 8 ➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails agli indirizzi noti ai genitori. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del genitore richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10 giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi.
Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa. Le parti concordano di riconoscere come validi giustificativi di spesa anche mere comunicazioni della scuola;
i genitori convengono inoltre che gli importi erogati da a titolo di Assegno Unico saranno incamerati dal padre, il quale a mesi Org_4
alterni si impegna a versarne il corrispondente importo alla madre;
da ultimo, i genitori convengono che i documenti fiscali riguardanti le spese sostenute nell'interesse del minore dovranno essere sempre intestate al figlio.
7) I genitori si impegnano alla reciproca collaborazione ed a rendersi tempestivamente informati di tutte le notizie circa attività ed impegni scolastici coinvolgenti il minore e i genitori e, più in generale, il suo andamento scolastico ed a coltivare entrambi il rapporto con gli insegnanti, oltre a darsi pronta comunicazione degli aspetti inerenti la sfera medico-sanitaria. Ciascun genitore, inoltre, si impegna a favorire il mantenimento e la piena realizzazione di un rapporto genitoriale equilibrato e continuativo del figlio con l'altro genitore.
pagina 6 di 8 8) Le parti danno atto di aver estinto il conto corrente n. 000103269204, dapprima accesso presso Filiale di Modena, Via Marzabotto. Org_1
9) A definizione dei rapporti economici discendenti dal matrimonio, le parti, con concorde e comune volontà, convengono quanto segue che l'autoveicolo Fiat 500X, tg.
FT908WE, intestato al sig. e utilizzato attualmente dalla sig.ra Parte_1 CP_1
verrà assegnato in piena ed esclusiva proprietà a quest'ultima.
[...]
Le parti convengono che le spese ed oneri connessi e/o dipendenti dal trasferimento del diritto di proprietà dell'autovettura sopradescritta, il quale dovrà avvenire presso i competenti uffici entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio, saranno sostenuti dal soggetto a favore del quale avverrà il trasferimento di proprietà.
10) Le parti dichiarano di aver così regolato la cessazione del loro matrimonio e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo l'esatto adempimento dei patti qui riportati, ai quali riconoscono sin da ora valore vincolante e contrattuale.
11) Il Sig. e la Sig.ra si dichiarano soddisfatti delle predette Parte_1 CP_1
condizioni che accettano e sottoscrivono, chiedendo, pertanto, che l'Ill.mo Tribunale di
Modena dichiari lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle suindicate condizioni.
12) Le spese della presente procedura, ivi incluse quelle di assistenza legale, verranno divise in quote uguali tra le parti.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
CASTELLARANO (RE) il 04/10/2014 fra nato a [...] Parte_1
(MO) il 28/06/1986 e nata a [...] il [...] alle CP_1
pagina 7 di 8 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELLARANO (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2014 Atto n. 29 Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/04/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8