Sentenza 20 novembre 2006
Massime • 1
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384, comma primo cod. pen. (necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore), non può essere invocata sulla base di un mero timore, anche solo presunto od ipotetico, ma occorre un effettivo danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione alla quale l'esimente opera. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza degli elementi richiesti per l'operatività dell'esimente in relazione ad una falsa testimonianza, poiché l'imputato l'aveva semplicemente evocata sostenendo di non aver potuto dire la verità perché gli autori del reato erano "liberi" e di avere "famiglia").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario LV - Presidente - del 20/11/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1459
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 023318/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EM ER, N. IL 04/11/1960;
avverso SENTENZA del 28/02/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. IN EM propone ricorso contro la sentenza 28 febbraio 2005 della Corte d'appello di Brescia che ha confermato la sentenza 29 marzo 1999 del Tribunale di Bergamo con la quale egli fu dichiarato responsabile del delitto di falsa testimonianza per avere negato, contrariamente al vero, nel procedimento a carico di LV IO di avere fornito informazioni confidenziali al maresciallo CO IS e al brigadiere LU AP circa il trasporto di sostanze stupefacenti da parte del predetto IO. La Corte di merito ha disatteso le questioni poste d'appellante e ha condiviso la ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale in base a quanto riferito dai due sottufficiali dei carabinieri, IS e AP. Questi hanno riferito le informazioni, dapprima come "confidente" e poi quale "collaboratore", ricevute da IN EM circa l'attività di traffico di stupefacenti svolta da LV IO. Pone in rilevo la Corte d'appello che la falsità della deposizione di EM ha ricevuto ulteriore valido riscontro dall'esito dell'operazione svolta il 6 febbraio 1995 dal reparto operativo dei Carabinieri di Vicenza. In base indicazioni ricevute da IN EM circa la qualità e la quantità della sostanza, gli organi di polizia operarono il sequestro dell'hashish, e l'arresto in flagranza di IO, tra l'altro individuando l'auto "staffetta" in quella descritta da EM. In favore di EM fu erogato un compenso per la "collaborazione" resa. Il giudice d'appello ha altresì ritenuto che ogni dubbio sulla ipotizzata "confusione di persona" - posta dall'appellante come espediente difensivo privo però di ogni fondamento - fosse escluso in ragione di quanto specificamente riferito dai predetti sottufficiali dei carabinieri, IS e AP, circa i due distinti momenti della collaborazione resa da IN EM e poi da suo fratello.
Infine, è stata esclusa la sussistenza degli elementi richiesti per l'operatività dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. nonché di quella prevista dall'art. 54 c.p., semplicemente evocata dall'appellante senza riferimento alle circostanze che potessero giustificare una specifica situazione di pericolo, in cui peraltro egli si era consapevolmente posto.
2.1. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza e della manifesta illogicità, e la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta a norma dell'art. 495 c.p.p.. Il ricorrente contesta la inequivocità degli elementi di prova in base ai quali il Tribunale e la Corte d'appello hanno ritenuto provata la sua responsabilità, senza acquisire una dato di sicura decisività quale quella dell'asserita erogazione del "contributo" in suo favore da servizio centrale antidroga di Roma per la "collaborazione" resa. Tale prova avrebbe eliminato ogni dubbio sulla individuazione del "collaboratore" cui i carabinieri si sono riferiti e consentito di accertare se in realtà vi fosse stato un errore di persona tra IN EM e suo fratello.
Su tale circostanza vi era stata formale richiesta della difesa ex art. 603 c.p.p., comma 1, sulla quale aveva concordato anche il pubblico ministero d'udienza, e ciononostante il giudice d'appello non si è espresso su tale specifico punto. Risulta evidente la mancata assunzione di una prova decisiva e la fondatezza della relativa censura mossa alla sentenza impugnata anche sotto il profilo della mancata motivazione sul punto.
La mancata assunzione di tale prova decisiva rende, ad avviso del ricorrente, carente e manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge circa la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. e quella di cui all'art. 54 c.p.. Il ricorrente evoca il fondamento giuridico della esimente in parola e il rapporto di genus ad species rispetto alla norma generale di cui all'art. 54 c.p. Le circostanze utili ai fini dell'esimente sono state, rileva il ricorrente, poste in rilievo con l'atto d'appello e, peraltro, egli ha spiegato le ragioni per le quali, anche se fosse stata vera la su confidenza, egli in ogni caso non avrebbe potuto confermarla, perché IO era libero e lui aveva "famiglia" e per tal motivo si assumeva tutte le proprie responsabilità. Tale circostanza avrebbe richiesto un puntuale argomentazione in ordine all'operatività dell'art. 59 c.p. e cioè alla sussistenza di una esimente putativa, tenuto conto della situazione ambientale e della vicinanza tra IO e la famiglia EM.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ripropone in questa sede questioni alle quali il giudice d'appello ha reso risposte adeguate, rispondenti alle risultanze processuali e corrette sotto il profilo giuridico. Non è da revocare in dubbio che il Tribunale e la Corte d'appello abbiano tenuto presente e considerato la questione del contributo erogato per la "collaborazione" resa e hanno ritenuto le dichiarazioni rese e gli elementi emersi nel corso delle indagini e acquisiti al dibattimento di tale convergenza e significato da non giustificare ulteriori verifiche.
Là dove la Corte d'appello si è espressa nel senso della insussistenza di ogni "contusione" di persona e ha esposto le ragioni, di cui già si è detto in narrativa, per le quali la individuazione di IN EM non fosse da porre in discussione. Certezza raggiunta, per la Corte, anche per le precisazione dei testi, CO IS e LU AP, rese al riguardo dei due segmenti temporali in cui le "collaborazioni" sono state rese da IN EM e poi da suo fratello. In tal modo, la Corte di merito ha espressamente escluso la necessità di acquisire la documentazione e in ogni caso, la sussistenza delle condizioni richieste per la rinnovazione del dibattimento, i cui parametri di riferimento non possono che essere quello "di non essere in grado di decidere alo stato degli atti" o, per i poteri d'ufficio, quello della "assoluta necessità", stabiliti rispettivamente dall'art. 603 c.p.p., da comma 1 al comma 3. La Corte di merito, dunque, nel procedere a ricostruire la vicenda in base alle prove formate in primo grado, ha così escluso la necessità di riassumere tali elementi o di acquisire ulteriori prove.
La condotta descritta in sentenza è stata correttamente valutata sotto il profilo fattuale e giuridico.
La Corte di merito ha descritto compiutamente i contenuti di quanto dichiarato dai due carabinieri e l'esito degli altri atti di indagini per i quali fu IN EM a fornire le circostanze per acquisire "oggettivi" elementi per il buon esito dell'attività d'indagine. Ragioni per le quali, "oltre ogni ragionevole dubbio", egli ebbe a dichiarare il falso quando fu sentito come teste nel procedimento a carico di IO.
In termini coerenti e adeguati, il giudice d'appello ha dunque argomentato sul significato di tali prove e ha dato conto delle ragioni per le quali le ha ritenute significative ai fini della ricostruzione del fatto.
2. Quanto alla ipotizzata esimente di cui all'art. 384 c.p., la Corte di merito, nel fare proprie le conclusioni raggiunte anche dal Tribunale sul punto, ha operato una scelta interpretativa coerente e corretta e, come tale, incensurabile in sede di legittimità. Questa Corte si espressa, e può sul punto dirsi formato diritto vivente, nel senso che l'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1, (necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore), non può essere invocata sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva. Il giudice deve valutare quelle specifiche circostanze di fatto le quali siano idonee ad integrare, nella loro eccezionalità, la situazione di necessità, prevista quale contenuto della causa di giustificazione (Sez. 6^, 18 febbraio 2003, dep. 31 marzo 2003, n. 15101, rv. 228443). Valutazione che la Corte di merito ha congruamente compiuto e giustificato in termini negativi. Ha escluso circostanze che potessero configurare la situazione di necessità ex art. 384 c.p., non costituita da un mero evento di pericolo, ma da un evento di danno, per cui a integrare l'esimente speciale per i reati contro l'amministrazione della giustizia non è sufficiente un mero pericolo, bensì occorre un effettivo grave danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali opera l'esimente.
Non e rilevante, dunque, ai fini dell'esimente speciale invocata un mero timore anche solo presunto o ipotetico, e ciò esclude che possa applicarsi nella specie l'esimente putativa, la cui censura peraltro è oltremodo generica.
3. In conclusione, sono stati correttamente descritti e valutati con completezza gli elementi di prova costituiti dalle circostanze riferite dagli organi di polizia e, pertanto, la vicenda, riassunta nei suoi punti significativi, è stata oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale racchiusa nel citato art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 di dare "... conto ...dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".
Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente, a norma dell'art.616 c.p.p., va condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007