Sentenza 5 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di reati tributari, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme di denaro appartenenti alla società fallita e assegnate ai creditori con piano di riparto dichiarato esecutivo ma non ancora eseguito, in quanto il provvedimento del giudice delegato si limita ad accertare giudizialmente la misura dei crediti aventi diritto al riparto e ad ordinarne al curatore il pagamento, ma l'effetto traslativo del denaro appartenente alla società fallita si produce solo con la materiale "traditio" delle somme.
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- 1. Le misure patrimoniali penali e la liquidazione giudiziale nel codice della crisi. L’insostenibile leggerezza dei diritti dei creditori di fronte alle ragioni…Paola Filippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Paola Filippi Sommario: 1. Liquidazione giudiziale, misure di prevenzione e misure cautelari penali. La direttiva della legge delega n. 155 del 2017 in materia penale. - 2. Il Titolo VIII “Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali” del Codice della crisi e dell'insolvenza. - 3. Gli interessi sottesi alla liquidazione giudiziale e gli interessi sottesi alla misura penale. - 3.1. I soggetti che subiscono gli effetti ablativi della misura patrimoniale penale sul patrimonio dell'imprenditore commerciale insolvente. - 3.2. Gli effetti dell'adozione delle misure cautelari penali reali. - 3.3. L'obiettivo del salvataggio dell'azienda. - 3.4. La diseconomicità e l'inefficienza della …
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di Paola Filippi Sommario: 1. Liquidazione giudiziale, misure di prevenzione e misure cautelari penali. La direttiva della legge delega n. 155 del 2017 in materia penale. - 2. Il Titolo VIII “Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali” del Codice della crisi e dell'insolvenza. - 3. Gli interessi sottesi alla liquidazione giudiziale e gli interessi sottesi alla misura penale. - 3.1. I soggetti che subiscono gli effetti ablativi della misura patrimoniale penale sul patrimonio dell'imprenditore commerciale insolvente. - 3.2. Gli effetti dell'adozione delle misure cautelari penali reali. - 3.3. L'obiettivo del salvataggio dell'azienda. - 3.4. La diseconomicità e l'inefficienza della …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla curatela del fallimento Lavanderia Giglio s.n.c. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale sociale della Diesse Immobiliare s.r.l. e dell'intera proprietà della porzione di un immobile sito in Montesilvano in Via Garigliano n. 2, meglio identificato in atti, intestato a D.S. Giuseppe, oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di D.S. Antonio, D.S. Giuseppe ed O. …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 3 novembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla curatela del fallimento Lavanderia Giglio s.n.c. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale sociale della Diesse Immobiliare s.r.l. e dell'intera proprietà della porzione di un immobile sito in Montesilvano in Via Garigliano n. 2, meglio identificato in atti, intestato a D.S. Giuseppe, oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di D.S. Antonio, D.S. Giuseppe ed O. …
Leggi di più… - 5. Confisca per i reati tributari sussiste anche all'avvio della procedura fallimentareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2023
2. La questione sulla confisca oggetto di contrasto La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, dal canto suo, rimetteva il ricorso alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., avendo la questione sottoposta al suo esame dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, ad un contrasto interpretativo. In particolare, in riferimento ad un primo orientamento nomofilattico, come evidenziato dalle stesse Sezioni unite, la prima decisione di rilievo è rappresentata dalla sentenza Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, con cui le Sezioni Unite affermarono il principio di diritto per cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2018, n. 7550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7550 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano 07550-1 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2430/2018 FAUSTO IZZO Presidente CC 05/12/2018 - Relatore - EMANUELE DI SALVO R.G.N. 32689/2018 SALVATORE DOVERE EU SE LA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN CO nato a [...] il [...] AN NG nato a [...] il [...] PU OD nato a [...] il [...] RI TO nato a [...] il [...] LO LI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO che conclude per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.ON NG e MA, PU OL, CH OM e RO IL ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Salerno, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha respinto l'appello proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, del conto corrente intestato alla Procedura fallimentare n. 9/2014, relativa alla s.a.s "A. G. E. di OR IL e C. ", acceso presso la Banca Popolare di Bari, emanato dal G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania, in ordine al reato di cui all'art. 10 ter d. lg. n. 74 del 2000. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge, poiché essi, in quanto creditori della società A.G.E., dichiarata fallita, sono stati ammessi al passivo del fallimento. Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo con ordinanza del 27 novembre 2014. Il 24 ottobre 2016 il giudice delegato ordinava il deposito in cancelleria del piano di riparto parziale, nell'ambito del quale venivano disposte le assegnazioni di determinate somme ai ricorrenti. Il 25 novembre 2016 il piano di riparto parziale diveniva esecutivo e il giudice delegato ordinava al curatore di provvedere al pagamento delle somme ivi previste. Erroneamente dunque il giudice a quo ha impostato la propria motivazione sul rilievo che il 25 gennaio 2017 il giudice delegato ha revocato il provvedimento dichiarativo di esecutività del piano di riparto, poiché tale decisione è conseguenza dell'esecuzione del sequestro penale, che ha reso indisponibili le predette somme, ragion per cui il giudice delegato è stato costretto a revocare il piano di riparto. Ma il profilo di illegittimità è costituito dal fatto che sono state sottoposte a sequestro disponibilità finanziarie che non appartenevano più alla società fallita ma ai terzi di buona fede e cioè ai creditori privilegiati della massa fallimentare, in virtù del piano di riparto divenuto esecutivo. Infatti, il passaggio di proprietà non dipende affatto dalla tempistica dei singoli versamenti delle somme di danaro ai creditori da parte del curatore fallimentare, come assume il giudice a quo, tant'è che se il curatore avesse effettuato i pagamenti il giorno successivo all'ordine emesso dal giudice delegato, e cioè il 26 novembre 2016, come avrebbe dovuto, le somme sarebbero divenute di proprietà dei terzi creditori di buona fede, titolari di privilegio speciale, peraltro antecedente a quello alla base del reato di cui alla misura cautelare reale. In ogni caso, le somme erano già state assegnate, in maniera definitiva, a terzi, del tutto estranei alla condotta contestata all'indagato, prima dell'esecuzione del sequestro preventivo, con il piano di riparto divenuto esecutivo, che aveva determinato la traslazione della proprietà dei beni. Al riguardo, il provvedimento del Tribunale è privo di motivazione, non 1 essendo stata esaminata la documentazione prodotta nè alcuna delle argomentazioni formulate dai ricorrenti. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Preliminarmente, occorre osservare che il ricorso di ON NG è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, anche se ricorrente è un avvocato, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Cass., Sez. 3, n. 19964 del 29-3-2007), a nulla rilevando che quest'ultimo abbia qualità di difensore iscritto nell'apposito albo (Cass. Sez. 2, n. 9562 del 13-12-2011, Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20-11-2008). Si è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Cass., Sez. 2, n. 2724 del 19-12-2012, Rv. 255082; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734).
2. La doglianza formulata dagli altri ricorrenti è infondata. Correttamente, infatti, il giudice a quo ha posto in rilievo che il decreto del giudice delegato fallimentare dichiarativo dell'esecutività del piano di riparto, lungi dall'avere un'efficacia traslativa della proprietà dei beni ricompresi nella massa fallimentare e dall'operare il trasferimento nel patrimonio dei creditori delle somme ricavate dalla vendita dei beni fallimentari, opera una determinazione di fonte giudiziaria della misura dei crediti ammessi al riparto, disponendo che il curatore provveda all'adempimento nelle forme ordinarie. In sostanza, il provvedimento del giudice delegato si limita ad accertare giudizialmente la misura dei crediti aventi diritto al riparto e a ordinare al curatore il pagamento ma l'effetto traslativo della proprietà del danaro appartenente alla società fallita ai creditori si produce solo con la materiale traditio delle somme. Infatti, anche successivamente all'emissione del decreto di esecutività del piano di riparto da parte del giudice delegato, ma prima della materiale consegna del danaro agli aventi diritto, i 2 diritti dei terzi, pur ammessi al riparto delle somme, conservano la connotazione di meri diritti di credito, che non mutano la loro originaria natura giuridica. Ne deriva che le somme di danaro, fino alla loro materiale distribuzione da parte del curatore, non possono essere considerate come appartenenti ad un terzo estraneo alla commissione del reato ma restano beni della società fallita, come tali sequestrabili nei confronti di quest'ultima. Si tratta di un'impostazione ineccepibile, sotto il profilo giuridico, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza citata dallo stesso giudice a quo. In questa sede può soltanto aggiungersi che le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale sono del tutto conformi anche agli approdi ermeneutici della giurisprudenza civile, la quale ha sottolineato come, in tema di fallimento, l'ammissione del credito al passivo e l'inclusione del relativo importo nel piano di riparto, divenuto esecutivo, non determinino una novazione del credito, che è e rimane un diritto di credito nei confronti del fallito, non trasformandosi neanche in un credito nei confronti della massa fallimentare (Sez. 1, n. 8185 del 02/04/2010, Rv. 612548 01) e, quindi, ancor meno in un diritto reale sulle somme assegnate.
3. Il ricorso di ON NG va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Gli altri ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso di ON NG, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di ON MA, PU OL, CH OM e RO IL, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5-12-2018. Il Presidepresidethen Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 FEB 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO oggi, Irene Caliendo 3