Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 1
Integrano il reato di favoreggiamento personale le false indicazioni rese all'autorità di polizia giudiziaria che siano dirette a non consentire l'identificazione del colpevole, a nulla rilevando che le investigazioni dell'autorità siano effettivamente eluse, in quanto è sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine, sia pure astratta, a intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può essere attribuito alla loro ininfluenza nel caso concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2006, n. 24161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24161 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 24/10/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1311
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 10177/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'EL IC e LL AN;
contro la sentenza in data 26 novembre 2004 della Corte di appello di Napoli;
Letti gli atti e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Bruno Oliva;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
D'LO IC e LL AN ricorrono contro la sentenza 26 novembre 2004 con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato il giudizio di responsabilità penale formulato nei loro confronti dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in ordine al delitto di cui all'art. 378 c.p.. Secondo l'accusa le imputate, trovandosi in automobile in compagnia di GI NA, latitante in quanto colpita da ordine di carcerazione, erano state fermate da agenti di polizia giudiziaria e in tale occasione avevano confermato le false generalità - RE NT - da costei rese agli agenti, dichiarando di conoscere la loro compagna con il nome di "NT".
A sostegno del ricorso le imputate denunciano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 378 c.p., poiché la loro attestazione all'atto del controllo di polizia non aveva in alcun modo inciso sull'attività d'investigazione degli agenti operanti, che conoscevano da tempo per ragioni di ufficio la ricercata ed avevano proceduto al suo arresto nel medesimo contesto temporale senza altri accertamenti. Peraltro, qualora potesse ritenersi sussistente un minimo di rilievo giuridico alla falsa attestazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se la stessa poteva essere ricondotta nell'ambito della previsione del reato impossibile, stante l'evidenziata inidoneità dell'azione, o del tentativo, poiché per cause non riconducigli alla loro volontà la loro compagna era stata immediatamente identificata. Con ulteriore mezzo pongono in evidenza la carenza assoluta della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato in esame. Le esposte doglianze non possono essere condivise, per cui i ricorsi debbono essere rigettati.
Va innanzi tutto ricordato come dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non sia emerso - e tanto meno risulta evidenziato a tempo debito dalle interessate - il presupposto di fatto da cui costoro muovono nel censurare la sentenza in esame, e cioè che gli agenti di polizia giudiziaria fossero in ogni caso consapevoli della reale identità della GI e che, comunque, il loro intervento non sia stato in alcun modo ostacolato dalle dichiarazioni da loro rese circa l'identità della compagna. Ma in ogni caso, richiamando il concetto di idoneità dell'azione, le ricorrenti propongono una lettura del favoreggiamento personale opposta rispetto al consolidato orientamento di legittimità sul punto, correttamente fatto proprio dalla Corte territoriale. Infatti, non tengono conto che la fattispecie legale di cui all'art.378 c.p., appartiene alla categoria dei reati a condotta libera in quanto il comportamento integrante il reato può essere costituito da qualunque fatto umano teso ad influire sulla conoscenza dell'autorità (cass. Sez. 6^, n. 1401 del 1982), per cui anche le false indicazioni all'autorità di polizia possono costituire una condotta punibile quando le stesse siano dirette, come nel caso in esame, a sviare l'identificazione del colpevole. Inoltre il reato, che consiste nel turbamento della funzione giudiziaria, essendo istantaneo e di pericolo, non richiede che le investigazioni dell'autorità siano effettivamente eluse, bastando che la condotta dell'agente abbia, come nella specie giustamente evidenziato, l'attitudine, sia pure astratta a intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può allegarsi alla asserita ininfluenza concreta del comportamento incriminato. Generica, infine, è l'ultima doglianza concernente la carenza della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato in esame a fronte dell'esatto rilievo della Corte territoriale in ordine alla volontà di prestare aiuto alla amica insito nella condotta tenuta dalle due imputate.
Per le esposte considerazioni appaiono prive di fondamento le critiche delle ricorrenti, non solo quelle relative all'inidoneità della loro azione ad integrare la fattispecie legale in esame, ma anche quelle tese ad individuare le ipotesi - prive del necessario riscontro in fatto - del reato impossibile o del tentativo. Alla reiezione dei ricorsi segue a norma di legge la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali in via tra loro solidale.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007