Sentenza 10 febbraio 2000
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento personale, è sufficiente che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche, e nessun rilievo assume l'ininfluenza concreta del comportamento dell'agente sull'esito delle indagini. Ne consegue che il delitto è configurabile anche quando il soggetto esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui noti, ne' il delitto è escluso dall'eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto la configurabilità del reato nell'ipotesi in cui il detenuto, curato per le lesioni riportate a causa di aggressione subita da parte di altri detenuti, fornisce sull'accaduto una versione falsa per aiutare i suoi aggressori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2000, n. 6235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6235 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 10/02/2000
1 Dott. Raffaele LEONASI Consigliere SENTENZA
2 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere N. 276
3 Dott. Tito GARRIBA Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Arturo CORTESE Consigliere N. 17495/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CE MA, n. a Canelli, il 5 gennaio 1970
avverso la sentenza pronunciata l'8 febbraio 1999 della Corte di Appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Giuliano Turone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Assente il difensore.
Osserva
Con sentenza in data 2 aprile 1998 il Pretore di Asti, all'esito del dibattimento, dichiarava PA MA colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. PA MA, a conclusione delle indagini svolte dal p.m., era stato citato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art.378 c.p. - "perché, detenuto nella Casa circondariale di Asti, dopo avere riportato lesioni personali al collo, al naso e all'avambraccio destro, al fine di aiutare l'autore/gli autori delle lesioni in suo danno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, affermava di essersi procurato le lesioni di cui sopra scivolando in cella e sbattendo il naso contro la banda. In Asti, il 14/04/96. Rec. Reit. infraq.le".
La decisone, impugnata dall'imputato, veniva confermata dalla Corte di appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe. Avverso questa sentenza CI MA ha proposto ricorso per cassazione e, con motivi personalmente sottoscritti, deduce: erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.
Si sostiene nel ricorso che nella specie non era assolutamente configurabile alcun ostacolo nell'acquisizione della notizia di reato. Se le lesioni riportate da esso PA erano oggettivamente incompatibili con la causa di natura accidentale, nessun ostacolo alla investigazione avrebbe potuto arrecare il comportamento da lui tenuto nei confronti dell'ispettore di Polizia penitenziaria RU Benedetto, tenuto conto, altresì, che la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati.
Si afferma altresì che la Corte aveva errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato. L'assenza di attività investigativa da parte degli organi di polizia giudiziaria dimostrava, infatti, che egli aveva agito al solo fine di proteggere se stesso da ulteriori atti di pestaggio e di evitare quindi eventuali ritorsioni in suo danno.
Il ricorso è infondato.
Non ha pregio la censura svolta con il primo motivo.
Il reato di favoreggiamento personale ha per oggetto l'interesse dell'Amministrazione della Giustizia al regolare svolgimento delle attività dirette all'accertamento e repressione dei reati. È reato di pericolo, e, in quanto tale, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, per la sua configurabilità è sufficiente che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche (sez. VI - 24.09.96, Dato, rv. 205962). Nessun rilievo può attribuirsi quindi alla ininfluenza concreta del comportamento dell'agente sull'esito delle indagini. Ne consegue che il delitto è configurabile anche quando il soggetto esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui noti, ne' il delitto è escluso dall'eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verita esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rilesso al giudizio del singolo (sez. VI - 19.01.98, Leanza, rv. 209237).
Nel caso di specie la condotta tenuta dall'imputato all'atto in cui venne sottoposto, a sua richiesta, a visita medica, nell'infermeria del carcere, ben integra l'elemento materiale del delitto in esame. Come hanno ben puntualizzato i giudici del merito, egli, infatti, nel descrivere l'accaduto in termini non veritieri, essendo le lesioni da lui subite oggettivamente incompatibili con il fatto così come riferito, ha realmente intralciato ed ostacolato le indagini volte ad accertare quanto accaduto in cella ed ha così aiutato, con il suo mendacio, l'autore del commesso delitto di lesioni a sottrarsi alle sue responsabilità.
Infondato è altresì il secondo motivo, considerato che per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale non è necessario il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità (sez. VI - 20.09.91, Curci, rv. 188553). Mentre di nessun rilievo è il richiamo all'art. 54 c.p. difettandone i presupposti di legge: inevitabilità del pericolo, ben potendo sottrarsi al paventato timore della rappresaglia con il riferire quanto in realtà accaduto all'Autorità penitenziaria, responsabile della custodia e della sua incolumità. Peraltro l'imputato pur denunciando erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità sollecita in realtà una diversa lettura delle risultanze processuali qui non consentita non essendo possibile trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un ulteriore giudizio di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000