Sentenza 15 novembre 2012
Massime • 1
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso, in relazione al delitto di favoreggiamento personale, l'applicabilità dell'esimente invocata dall'imputato il quale aveva dedotto che la falsa affermazione resa agli inquirenti di non conoscere gli autori di un'aggressione armata ai suoi danni era stata determinata dal timore di un possibile coinvolgimento in indagini per fatti di criminalità organizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2012, n. 10271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10271 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 15/11/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1567
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS GA - rel. Consigliere - N. 33514/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA DA N. IL 15/04/1978;
avverso la sentenza n. 1867/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 26/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello RA Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Galli Giuseppe, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Quaranta Nicola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, segnalando altresì la prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 marzo 2012 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Bari in data 16 dicembre 2008, che dichiarava responsabile AN AN per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 378 c.p., accertato in Bari il 7 ed il 10 giugno 2004, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione.
2. Osservava la Corte territoriale che l'imputato, noto ai Carabinieri per essere organico al "clan UG, coinvolto all'epoca in una guerra di mafia in atto con il "clan IZ, veniva attinto il 7 giugno 2004 da colpi di arma da fuoco e ricoverato presso il Policlinico di Bari. In seguito all'agguato, subito ad opera di RI DE RA e PO GA nel quartiere Iapigia di Bari, l'imputato veniva ascoltato dai Carabinieri, in data 7 giugno 2004, e dal P.M. in data 10 giugno 2004, affermando, contrariamente al vero, di non avere riconosciuto i suoi aggressori, che gli stessi indossavano il casco e che uno di essi gli aveva puntato la pistola sulla coscia, mentre in realtà gliel'aveva puntata alla testa, così fornendo una ricostruzione della vicenda sostanzialmente non corrispondente a quanto realmente accaduto.
Sulla base delle risultanze probatorie offerte, in particolare, dagli esiti delle intercettazioni ambientali captate all'interno dell'abitazione dello AN e disposte anche nell'ambito di altri procedimenti penali, la Corte territoriale ha ritenuto ampiamente dimostrata la condotta favoreggiatrice posta in essere dall'imputato nei confronti dei due co-esecutori del delitto in suo danno commesso, evidenziando, inoltre, come la mancata collaborazione prestata dallo AN ai fini dell'identificazione dei suoi aggressori - in particolare, per non avere egli riferito le generalità dello sparatore, che aveva invece ben osservato in viso e riconosciuto - sia stata del tutto idonea ad eludere le investigazioni e a deviarne in maniera apprezzabile l'ulteriore corso, sì da integrare la contestata ipotesi delittuosa di favoreggiamento personale.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 378 e 384 c.p., nonché per vizi di motivazione sia in ordine alla configurabilità del reato di favoreggiamento, sia in relazione alla non configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p.. 3.1. In ordine al primo profilo di doglianza su accennato, l'impugnata decisione viene censurata laddove non ha ritenuto fondati i rilievi difensivi sulla inidoneità delle dichiarazioni dello AN a deviare in maniera apprezzabile le attività d'indagine, quando invece le stesse apparivano tutte riscontrate dagli esiti delle indagini scientifiche. Nè la Corte d'appello avrebbe considerato, inoltre, la decisiva circostanza rappresentata dall'omesso accertamento in merito alla identificazione fotografica dei due aggressori: solo una ricognizione fotografica negativa, con l'effigie di coloro che poi furono individuati come tali, avrebbe potuto determinare l'idoneità della condotta a deviare le indagini.
3.2. Per quel che attiene, inoltre, al secondo profilo di doglianza sopra evidenziato, la decisione viene censurata per avere irragionevolmente ritenuto non fondato ed ipotetico il timore di essere coinvolto in indagini penali connesse, così escludendo la rilevanza dell'esimente di cui all'art. 384 c.p.. In particolare, l'impugnata pronuncia non avrebbe adeguatamente esaminato le deduzioni e i rilievi difensivi dai quali emergeva il nesso di interdipendenza fra l'aggressione armata subita dallo AN, il suo coinvolgimento nel contesto criminale associativo all'interno del quale era maturato l'agguato e le dichiarazioni in seguito rese al P.M. ed alla P.G.: ammettere di avere riconosciuto negli aggressori il braccio armato del clan rivale equivaleva, infatti, ad ammettere di far parte "a pieno titolo" di un'associazione mafiosa in guerra, con gravi ed inevitabili conseguenze sul bene della libertà personale al momento stesso del rilascio delle sue dichiarazioni. Nè era corretto sostenere, sulla base di vari passaggi contenuti nello stesso iter motivazionale della sentenza di secondo grado, oltre che di quella pronunciata in primo grado, che lo AN non fosse indagabile per alcuna ipotesi di reato. L'attentato di cui l'imputato era rimasto vittima, infatti, si inquadrava in un contesto di criminalità organizzata di stampo mafioso, tanto che lo AN era già stato oggetto di altri attentati, ad opera dello stesso gruppo criminale contrapposto dei "IZ. L'imputato, infine, aveva effettivamente assunto la qualità di indagato quale partecipe dell'associazione mafiosa "UG nell'ambito di altro procedimento penale avviato dalla D.D.A. presso la Procura di Bari, elemento che, in definitiva, escludeva radicalmente la stessa configurabilità del reato, tenuto conto della successiva condanna inflittagli con sentenza, passata in giudicato, della Corte d'assise d'appello di Bari in data 16 aprile 2010, proprio per aver preso parte alla predetta organizzazione mafiosa dal 2004 in poi, quale componente del suo "gruppo di fuoco".
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
5. In ordine al primo motivo di doglianza, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda.
Nel caso di specie, peraltro, l'adeguatezza dell'iter motivazionale dell'impugnata pronunzia non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine al materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede evidentemente non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 253099).
La Corte territoriale, infatti, sulla base delle considerazioni in narrativa richiamate, ha sottoposto a vaglio critico tutte le deduzioni difensive, le ha motivatamente disattese ed è quindi pervenuta alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle emergenze processuali.
Dalla motivazione dell'impugnata pronuncia, il cui contenuto viene a saldarsi con l'impianto argomentativo che sorregge la decisione assunta dal Giudice di primo grado, emerge con chiarezza come la Corte territoriale abbia, con congrua e lineare esposizione logico- argomentativa, giustificato la valutazione di responsabilità dell'imputato, fondandola sulle numerose risultanze probatorie ivi esaminate, ed in particolare sugli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dai quali è emerso che l'aiuto prestato ai coesecutori del ferimento in suo danno commesso sia stato direttamente finalizzato, attraverso il silenzio da lui serbato sull'identità degli aggressori, a consentire loro di rimanere impuniti per tale grave condotta delittuosa, confidando egli nel fatto di "sistemare diversamente la questione", senza fare ricorso all'autorità giudiziaria. Al riguardo, infatti, la Corte d'appello ha posto in rilievo come le risultanze delle intercettazioni abbiano fornito ampia dimostrazione del fatto che la vittima dell'agguato era a conoscenza dell'identità dei suoi aggressori, che in quel frangente aveva perfettamente riconosciuto, tanto da averne parlato la sera stessa sia con i suoi soccorritori, che con i familiari. La stessa Corte ha inoltre spiegato, puntualmente replicando alle correlative obiezioni difensive, che l'imputato si rese disponibile, nel corso delle sue dichiarazioni, a riconoscere solo il mezzo a bordo del quale si trovavano i suoi aggressori, e non anche questi ultimi, che per via dei caschi integrali indossati non aveva avuto modo di vedere in viso, e quindi di riconoscere, di tal che non avrebbe avuto alcun senso disporre un'eventuale attività di ricognizione, anche meramente fotografica.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-giuridica, avendo la Corte di merito fatto buon governo del consolidato quadro di principii che regolano la materia, secondo cui integrano il reato di favoreggiamento personale le false indicazioni rese all'autorità di polizia giudiziaria che siano dirette a non consentire l'identificazione del colpevole, a nulla rilevando che le investigazioni dell'autorità siano effettivamente eluse, in quanto è sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine, sia pure astratta, ad intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può essere attribuito alla loro ininfluenza nel caso concreto (Sez. 6, n. 24161 del 24/10/2006, dep. 20/06/2007, Rv. 236688; v., inoltre, Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649).
6. Per quel che attiene al secondo profilo di doglianza, v'è anzitutto da osservare che, se può ricomprendersi fra le ipotesi individuate nell'esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, anche quella del timore di un nocumento all'incolumità fisica (da ultimo, Sez. 6, n. 26061 del 08/03/2011, dep. 04/07/2011, Rv. 250748), è comunque necessario preservare l'esigenza che il pericolo non sia, come nella specie, solo genericamente temuto, in relazione a possibili rappresaglie o ritorsioni da parte di soggetti aderenti al "clan" rivale, ovvero al coinvolgimento in un contesto di criminalità organizzata connotato da uno scontro fra gruppi contrapposti, ma sia collegato a circostanze obiettive, attuali e concretamente determinate, che ne delineino con precisione il contenuto e gli effetti (Sez. 6, n. 8638 del 26/04/1999, dep. 07/07/1999, Rv. 214315; Sez. 6, n. 12672 del 13/07/1989, dep. 20/09/1989, Rv. 182095; Sez. 6, n. 10707 del 04/07/1985, dep. 15/11/1985, Rv. 171081).
Sotto altro, ma connesso profilo, è necessario considerare, alla stregua di un pacifico orientamento giurisprudenziale in questa Sede da tempo delineato (Sez. 6, n. 8632 del 23/05/1995, dep. 27/07/1995, Rv. 202566; Sez. 2, n. 47481 del 19/12/2007, dep. 21/12/2007, Rv. 239263), la specifica rilevanza del principio secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di giustificazione speciale prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, occorre che il fatto costituente il reato da scriminare si ponga, nel suo accadimento, in rapporto di conseguenzialità immediata ed inderogabile rispetto alla necessità di salvare sè medesimo od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento ai beni ritenuti meritevoli di particolare tutela dalla speciale disposizione sopra richiamata. Corretta deve ritenersi, dunque, l'impugnata decisione, avendo la Corte distrettuale fatto buon governo del principio secondo cui siffatto nesso non ricorre ne' quando la commissione di taluno dei reati previsti dalla su citata disposizione non sia strettamente collegabile, sul piano eziologico, alle esigenze di tutela e di conservazione dei beni giuridici oggetto di protezione, ne' quando il rapporto di necessità tra il fatto commesso e lo scopo della conservazione dei beni in questione sia semplicemente supposto, in modo da non fornire la certezza che il danno non possa essere evitato senza la commissione del reato.
L'esimente in questione, invero, non può invocarsi, come prospettato nel ricorso, sotto il profilo della non esigibilità di una diversa condotta, che venga ipotizzata sulla base di un mero timore, affermato in via solo presuntiva e genericamente correlato al coinvolgimento del ricorrente in un contesto di criminalità organizzata all'interno del quale sarebbe maturata l'aggressione armata, occorrendo invece il pericolo di un effettivo danno ai beni oggetto di protezione, evitabile, sulla base dei criteri discretivi in questa Sede tracciati, soltanto attraverso la commissione di uno dei reati in relazione ai quali l'esimente opera (Sez. 6, n. 26570 del 13/06/2008, dep. 02/07/2008, Rv. 241050; Sez. 6, n. 2806 del 20/11/2006, dep. 25/01/2007, Rv. 235723). Diversamente opinando, infatti, si affermerebbe la regola, del tutto extra ordinem, che persone indagate all'interno di procedimenti per fatti connessi o collegati, solo accampando questa loro soggettiva condizione, potrebbero fornire dichiarazioni menzognere, o evitare di rispondere alle domande della polizia giudiziaria in ordine alla commissione di reati cui essi siano estranei, o nella cui dinamica assumano la posizione di persone offese, pur essendo in grado di fornire indicazioni utili ai fini investigativi, e sebbene, come nel caso di specie puntualmente rilevato dall'impugnata sentenza, abbiano tutto l'interesse a riferire esattamente le modalità di accadimento dei fatti in loro danno commessi, proprio al fine di consentire l'immediata identificazione degli autori dell'aggressione (arg. ex Sez. 6, n. 26570 del 13/06/2008, dep. 02/07/2008, Rv. 241050).
7. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata nel giudizio di merito (Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Rv. 231164; da ultimo, Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, dep. 10/11/2009, Rv. 244999).
8. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare nella misura di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013