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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.14961 r.g. dell'anno 2023
TRA
(c.f. ), di seguito definita “ ”, in Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
persona dell'amministratore delegato dott. rappresentata e Parte_3
difesa, con procura in calce al presente atto, dall'avv. Pierluigi Rizzo (c.f.
- pec , presso il C.F._1 Email_1 Email_2
cui studio elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale isola G8
E
(C.F. nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], elett.te dom.to in Maddaloni alla via Roma n° 43, presso lo Studio dell'avv. Luigi Russo (CF.
) che lo rapp.ta e difende in virtù di procura alle liti allegata al C.F._3
presente ricorso (si dichiara di volere ricevere le eventuali comunicazioni via fax al numero 0823/432483 e via posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_3
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 5 in data 23.06.2023 adiva il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro CP_1
presentando ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 96.974,85 a lui dovuta a titolo di Trattamento di Fine Rapporto. Il ricorso per decreto ingiuntivo veniva accolto e in data 30.06.2023 il Tribunale di Napoli –
Sez. Lavoro emetteva con formula di provvisoria esecutorietà il decreto ingiuntivo n.
799/2023, notificato alla in data 03.07.2023; Parte_1
In data 02.08.2023 la depositava ricorso in opposizione al Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo, adducendo che dalla somma di € 96.974,85, pari all'intero importo dovuto al Dott. a titolo di TFR, avrebbero dovuto essere detratti: a) € CP_1
11.029,80 a titolo di indennità per mancato preavviso;
b) € 34.808,91 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità medica causato al sig. Persona_1 con sentenza 3521/2022 resa dal Tribunale di Napoli all'esito del procedimento recante
R.G. 11618/2015.
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 5640/2023 - RG 16883/2023, la Parte_1
ha anche adito il Tribunale di Napoli – Sez. Civile per ottenere l'ingiunzione di
[...] pagamento relativa alla somma di € 31.635,22 in virtù di quanto deciso con la sentenza n.
3521/2022 dal Tribunale di Napoli all'esito del procedimento recante R.G. 11618/2015.
Il ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo chiedendo in primo CP_1 luogo di “dichiarare la continenza tra il presente giudizio e quello pendente innanzi al
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, Giudice Majorano, pandettato con R.G. n.
14961/2023, prossima udienza il 05.02.2024, avente ad oggetto l'opposizione prodotta dalla società al decreto ingiuntivo n. 799/2023 concesso sempre dal Parte_1
Giudice del Lavoro nel procedimento annotato con il numero di R.G. 12048/2023 su ricorso del dr. , con adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 39 c.p.c. CP_1 previa revoca del decreto ingiuntivo opposto”
Il G.L. procedeva alla riunione al procedimento n. N.14961 /2023 del N.22521/23 III sezione civile giudice Cislaghi che ha assunto N.21807/24 R. Gen. sez. lav. e rinviava all'odierna udienza per la decisione.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La complessa vicenda si concreta
- nell'opposizione da parte di al D.I. 799/23 con cui era stata Parte_1 condannata all'erogazione a favore del di € 96.974,85 a titolo di TFR CP_1
pagina2 di 5 - nell'opposizione del al decreto ingiuntivo 5640/23 relativo alla somma di € CP_1
31.635,22 in virtù di quanto deciso con la sentenza n. 3521/2022
Nella prima converge la seconda in quanto la oppone in Parte_1 compensazione al due crediti: l'indennità di mancato preavviso che assume CP_1
dovutale per la cessazione del rapporto e la somma di cui alla condanna riportata nella sentenza 3521 che così ha disposto: “…condanna in solido tra loro CP_2
in persona del legale rapp.nte pt., ( soggetta alla Direzione ad al Coordinamento,
[...]
ex art. 2497 bis c.c. esercitata da e al Controparte_3 CP_4 pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di € 48.088,24”
In via preliminare va ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass. sez. III, 2.9.98, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza -e le prove relative- della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi con l'opposizione il giudice è investito del potere – dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass. sez. II, 8.9.98, n. 8853).
Ne discende che nel giudizio di cognizione incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa
(Cass., sez. lav., 17-11-1997, 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
pagina3 di 5 Nel caso in esame è incontestata la cessazione del rapporto di lavoro tra le parti con diritto per il al Tfr pari a € 96.974,85 oltre accessori. CP_1
La IN AN oppone in compensazione e il credito relativo alla somma di € 31.635,22 in virtù di quanto deciso con la sentenza n. 3521/2022 e l'indennità di mancato preavviso che assume spettarle a seguito della cessazione del rapporto.
Quanto alla prima somma si osserva che l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza non esime questo giudice dall'esaminare il merito della sentenza. In esecuzione della sentenza, la Società ha provato di avere corrisposto € 58.735,04 al sig.
[...] ed € 10.882,78 al difensore per spese legali. Con pec del 20.4.2022, la Persona_2
Società, esercitando l'azione di regresso, ha anche invitato il a ripetere il 50% di CP_1 quanto versato e cioè € 34.808,91. Non v'è dubbio alcuno sulla sussistenza del credito della IN AN.
Il ricorrente ritiene la pretesa della assolutamente infondata in virtù Parte_1 dell'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile gravante in capo all'azienda datrice di lavoro nei confronti del Dott. , ai sensi del disposto dell'art. 25 CP_1 del CCNL Case di Cura – Personale Medico AIOP applicato al contratto di lavoro del ricorrente ma nel giudizio che ha portato alla sentenza di condanna n. 3521/2022 egli è rimasto contumace e nulla ha fatto valere in tal senso.
In relazione all'indennità per mancato preavviso, il si è dimesso in data 22.12.2022 CP_1
con effetto immediato, per giusta causa, individuata, nel modulo telematico delle dimissioni, in “inadeguate condizioni di lavoro, gravi inadempimenti”. Nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione a D.I. proposto da si legge: “il Parte_1
Dott. si riserva di agire con separato giudizio per la mancata corresponsione CP_1 dell'indennità di preavviso, per le spettanze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro e per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato dalle condotte mobbizzanti e discriminatorie della avendo Parte_1 nell'immediatezza interesse estremo al recupero delle somme dovutegli a titolo di T.F.R., stante la natura alimentare del credito.” Orbene, dunque, non ha ritenuto di provare in questa sede il suo diritto all'indennità di preavviso né ha chiesto di provare le “inadeguate condizioni di lavoro, gravi inadempimenti” dalle quali esso deriverebbe e che comunque avrebbero legittimato il suo recesso con effetto immediato.
Pertanto, in parziale accoglimento dei ricorsi, il G.L. così dispone:
pagina4 di 5 - accerta e dichiara il diritto della Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 11.029,80;
- accerta e dichiara la compensazione del credito del trattamento di fine rapporto, pari ad €
96.974,85 sia con il credito di € 11.029,80, relativo all'indennità sostitutiva del preavviso, sia con il credito di € 34.808,91, relativo al regresso del 50% di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, del 6.4.2022, emessa nel procedimento n.r.g. 11618/2015;
- accerta e dichiara che il credito residuo di a titolo di trattamento di fine Controparte_1 rapporto è di € 51.136,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria e per l'effetto condanna la IN alla sua corresponsione a favore del;
Parte_1 CP_1
- compensa le spese di lite.
p.q.m.
il G.L. definitivamente pronunziando, così dispone:
- accoglie parzialmente le opposizioni e per l'effetto:
o accerta e dichiara il diritto della Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 11.029,80;
o accerta e dichiara la compensazione del credito del trattamento di fine rapporto, pari ad € 96.974,85 sia con il credito di € 11.029,80, relativo all'indennità sostitutiva del preavviso, sia con il credito di € 34.808,91, relativo al regresso del 50% di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, del 6.4.2022, emessa nel procedimento n.r.g. 11618/2015;
o accerta e dichiara che il credito residuo di a titolo di Controparte_1 trattamento di fine rapporto è di € 51.136,14, oltre interessi e rivalutazione monetaria e per l'effetto condanna la IN alla sua Parte_1
corresponsione a favore del;
CP_1
- compensa le spese di lite.
Napoli, 03/04/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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