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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 960/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 22 maggio 2025 sono comparsi per parte attrice l'avv. Sprezzola Parte_1
Bittner.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 18:00
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 960/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SPREZZOLA LUCA Parte_2 P.IVA_1
attrice
contro
(c.f. ), con gli avv.ti BITTNER BRUNO e Controparte_1 P.IVA_2
CASERTANO FABIO
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.2.22, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_2
, corrente in S. Dona' di Piave, chiedendo disporsi l'annullamento della delibera Controparte_1
condominiale assunta il 12.1.22, in quanto addebita all'attrice poste riferite agli esercizi precedenti,
erroneamente imputate e/o prescritte e/o contenenti errori di bilancio nella ripartizione delle somme.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare, proprietaria di due unità all'interno del Parte_2
, solo in vista dell'assemblea convocata per il 12.1.22 veniva posta nelle Controparte_1
condizioni di consultare i bilanci relativi agli anni precedenti (dal 2015 in poi) dai quali emergevano pagina 2 di 5 debiti di spettanza di altro condomino ed attribuiti invece all'attrice, poste creditorie ormai prescritte ed errori materiali nei conteggi, poi riportati nei rendiconti degli anni successivi.
Il si costituiva ritualmente in giudizio e, eccepiti preliminarmente il difetto di Controparte_1
legittimazione ad impugnare in capo all'attrice, l'inesistenza della procura alle liti rilasciata al difensore e la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza delle ragioni della domanda, concludeva per il rigetto della domanda siccome infondata.
Nel merito, in particolare, deduceva il convenuto l'obbligo per l'attrice di rispondere anche per i debiti dei propri danti causa, l'omessa specificazione delle singole poste di debito asseritamente prescritte,
l'avvenuta interruzione della prescrizione e la correttezza dei conteggi riportati nei bilanci.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata e scambiate tra le parti le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, respinte le istanze di prova orale formulate dalle parti, è stata istruita a mezzo di Ctu finalizzata a verificare la correttezza dei conteggi inseriti nei bilanci contestati con riferimento alla posizione delle due unità intestate a Parte_2
Depositata la Ctu, la causa è stata discussa all'udienza del 22.5.25 sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
Sembra poter assumere rilievo assorbente l'eccepita inesistenza della procura.
La difesa attorea sembra riconoscere implicitamente l'inesistenza della procura nella nota depositata il
7.6.22, con la quale viene precisato che la procura erroneamente depositata si riferisce ad altro procedimento pendente tra le stesse parti, viene depositata la procura corretta che si assume essere stata rilasciata in vista del procedimento in oggetto (all. 17 attoreo) e, in ogni caso, nuova procura alle liti con effetto sanante ex art. 182 c.p.c.
Quanto alla procura di cui all'all. 17 attoreo, si osserva, non consta prova che la stessa (priva di data)
sia stata rilasciata prima della costituzione in giudizio.
Parte attrice ha formulato, sul punto, istanza di prova testimoniale che, peraltro, dovendo la procura rivestire forma scritta, appare inammissibile ex art. 2725 c.c.
Assume l'attrice, nella nota conclusiva, che non potrebbe parlarsi di inesistenza della procura nei in cui
(come quello all'esame) una procura qualsivoglia sia stata comunque allegata con l'atto introduttivo.
Il rilievo non è condivisibile giacché, come anche evincibile dai casi esaminati in giurisprudenza, la pagina 3 di 5 procura può dirsi inesistente non solo quando manchi del tutto il rilascio di una qualsiasi procura ma anche quando la stessa risulti falsa o sia stata rilasciata da un soggetto non legittimato, ovvero non risulti autenticata (si vedano Cass. n. 28251/23; Cass. n. 9610/23; Cass. n. 29260/22).
L'inesistenza della procura, nella disciplina previgente alla riforma “Cartabia” (che ha sostituito lo specifico “vizio che determina la nullità della procura” con la più ampia dizione “mancanza della procura”), non è suscettibile di sanatoria come precisato dalla S.C. (si vedano, in tal senso, Cass. sez. II
n. 28251/23 e Cass. s.u. n. 37434/22), sicché a nulla può valere, per gli effetti di cui all'art. 182, co. 2,
c.p.c., la produzione da parte dell'attrice di una nuova e diversa procura.
Dall'insistenza della procura consegue il difetto di ius postulandi in capo al difensore e, per l'effetto,
l'inammissibilità della domanda.
Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore indeterminabile fino ad € 52.000,00.
Anche le spese di Ctu, come già liquidate, e Ctp, per € 1.500,00 come documentato, vanno poste a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- dichiara inammissibile la domanda attorea per difetto di ius postulandi
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
7.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come per legge
- pone le spese di Ctu e Ctp a carico di parte attrice
Venezia, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed pagina 4 di 5 allegazione al verbale
Venezia, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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