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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo,
all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1935/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via Michelangelo n. 151, presso lo studio legale dell'avv. Maria Corvino e dell'avv. Luisa Petrone, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte
CP_ ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo: “1)Per tutto quanto sopra esposto ,previa declaratoria dell'illegittimità nullità e/o annullabilità della procedura di indebito assegno di invalidità civile come azionata con le note del 23.08.2023, del 08 dicembre 2023 e 29 CP_2
dicembre 2023, nonché della decurtazione operata con la nota di liquidazione del 02.01.2024 sull'importo spettante in esecuzione dell'omologa del Tribunale di Napoli Nord del 24.07.2023, resa all'esito del giudizio per ATP recante RG n. 1698/2023, anche per difetto di motivazione e presupposto e trasparenza, in espressa violazione della L. 241/90 art. 3, e per la legittimità della prestazione di assegno di invalidità civile ex l. 118/71 come sancita nei decreti di omologa emessi dal Tribunale di Napoli Nord che hanno confermato il requisito sanitario senza soluzione di continuità dal 01.06.2021; 2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 all' a titolo di recupero per la prestazione Assegno di invalidità civile ex lege 118/70 CP_2 spettante;
3) per l'effetto condannare l' alla corresponsione in favore della ricorrente della CP_2
somma di euro 1578,48, illegittimamente decurtata, a titolo di indebito con la nota di liquidazione del 02.01.2024, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere titolare dell'assegno di invalidità a seguito di decreto di omologa iscritto al n. RG
4881/2021 dal 01/06/2021 con obbligo di revisione fissato al mese di Settembre 2022; CP_ b) Che l' a seguito di visita di revisione, ha sospeso la prestazione assistenziale in data
15/11/2022;
c) Che in data 24/07/2023, a seguito di ricorso per ATP iscritto al n. RG 1698/2023, è stato emesso decreto di omologa con cui è stato riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per l'ottenimento della prestazione assistenziale dalla data della revoca;
CP_ d) Di aver quindi provveduto alla notifica all' del decreto omologa e all' invio telematico dell'AP70 al fine di ottenere il relativo ripristino;
e) Che le sono stati notificati i seguenti avvisi di indebito: avviso del 23/08/2023 per rateizzazione per somme indebitamente percepite per l'importo di € 594,84; avviso del
8/12/2023 per piano di recupero rateale per somme indebitamente percepite;
avviso del
28/12/2023 per rateizzazione per somme indebitamente percepite per la somma € 1578,48;
f) Che in data 02/01/2024, l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione CP_2 trattenendo sulle somme dovute in esecuzione del decreto di omologa la somma di €
1578,48, corrispondendo la somma di € 2995,18 in luogo di quella di € 4573,66. CP_ Ritualmente citato in giudizio, si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Dalle allegazioni delle parti e dai documenti depositati in giudizio, infatti, emerge che l' ha CP_2
provveduto a pagare la prestazione assistenziale nei confronti della ricorrente nei mesi di dicembre
2022, gennaio, febbraio e marzo 2023 per un totale di euro 1.578,48.
Tali pagamenti erano risultati indebiti alla luce della visita di revisione del 15 novembre 2022 e per tale ragione sono stati richiesti alla ricorrente.
A fronte dell'accertamento sanitario risultante dalla visita di revisione, tuttavia, la ricorrente ha tempestivamente proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo dal quale è emersa la sussistenza del requisito sanitario per il godimento della prestazione, con conseguente insussistenza dell'indebito.
La prestazione pagata dall' , quindi, non deve essere ripetuta e l' deve continuare a CP_2 CP_2
corrispondere la prestazione in favore della ricorrente.
In seguito all'invio del decreto di omologa, l'ente previdenziale ha quindi provveduto a corrispondere alla ricorrente quanto dovuto.
Il contenzioso oggetto del giudizio, tuttavia, è dovuto alla circostanza che il provvedimento di liquidazione emesso dall' prende in considerazione l'intero periodo successivo alla visita di CP_2
revisione del novembre 2022 e quindi contabilizza anche la prestazione dovuta per i mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023.
La prestazione dovuta per le mensilità appena indicate, tuttavia, era già stata corrisposta dall' che, quindi, nello stesso provvedimento di liquidazione ha provveduto ha Controparte_3 scorporare dall'importo calcolato avendo a riguardo le mensilità a partire dal dicembre 2022, le mensilità già corrisposte.
Ne deriva che un'analisi più approfondita del provvedimento di liquidazione dell' fa CP_2 emergere la correttezza della liquidazione e del pagamento operati dall'ente.
In conclusione, deve essere dichiarata l'insussistenza dell'indebito di cui alle comunicazioni ricevute dalla ricorrente, con accoglimento della domanda relativa a tale capo;
deve, tuttavia, essere rigetta la domanda relativa al pagamento della somma di euro 1.578,48, in quanto non dovuta alla ricorrente perché già ricevuta.
Parte ricorrente, peraltro, nelle note di trattazione scritta chiede dichiararsi cessata la materia del contendere rispetto a tale aspetto: tale pronuncia, tuttavia, non risulta possibile in quanto la carenza di interesse non è sopravvenuta in forza di un fatto intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio dal momento che la parte ha contestato con il ricorso introduttivo proprio la liquidazione operata dall' con trattenuta di quanto già erogato. CP_2
Le spese vengono compensate alla luce della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso dichiara non sussistere l'indebito di cui alla comunicazione del 24 febbraio 2023;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 20.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo