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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 5451 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione il 26.9.2024 ex art. 281-quinquies c.p.c., vertente tra
(c.f. ), quale procuratore di Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Giannini e Enrico C.F._2
Giannini in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, alla Via dei Gracchi n.84,
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco CP_1 C.F._3
Chierichini in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monte Porzio Catone, alla Via Vittorio Emanuele II n.50,
e
contumace. CP_2
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale - inadempimento contrattuale – risarcimento del danno.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 13.7.2021 - 15.7.2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio e per ottenere la risoluzione di un contratto di CP_1 CP_2 prestazione d'opera intellettuale, con congiunte obbligazioni restitutorie - risarcitorie.
Il citante ha riferito: che è proprietario di più unità immobiliari situate in Parte_2
Genzano di Roma;
che i beni necessitavano di regolarizzazione urbanistica;
che per il compimento delle pratiche amministrative (verifica presso p.a., cambio destinazione d'uso,
C.I.L.A., agibilità […]) ha incaricato i convenuti;
che ha corrisposto ai professionisti un compenso pari ad euro 4.425; che ha sostenuto spese per l'importo di euro 1.450; che la p.a. ha dichiarato i cespiti inagibili per insufficiente documentazione;
che perciò i tecnici hanno eseguito la prestazione senza la dovuta diligenza;
che il contratto deve essere risolto con connessi obblighi restitutori – risarcitori. ha replicato: che effettivamente è stato lui conferito l'incarico professionale CP_1 descritto dalla controparte;
che è estraneo al contratto;
che ha ricevuto una CP_2 minore somma rispetto a quella indicata dal cliente;
che la parte attrice non ha diritto alla restituzione dell'importo versato alla p.a.; che la pratica edilizia non è stata utilmente completata per fatto del committente;
che non ha consegnato la Parte_2 documentazione necessaria.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio di un testimone e di due parti.
All'udienza del 26.9.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La parte attrice allega la responsabilità dei professionisti per non essersi conformati, nell'espletamento della prestazione, al canone della diligenza qualificata di cui all'art.1176, co.2, c.c., con conseguente risoluzione del contratto e correlate obbligazioni restitutorie – risarcitorie;
la responsabilità dei convenuti è di natura contrattuale, con inclusione della fattispecie nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (ex art. 2230 c.c. e seguenti).
Individuato il thema decidendum vanno dichiarati i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio.
Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. C.S.U. n.13533/2001); l'inadempimento non è causa di risoluzione se non sia imputabile a dolo o colpa dell'obbligato, ma la colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (cfr. C. n.394/1986) e la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è condizionata alla sussistenza del dolo o della colpa grave soltanto se la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta e ove non ricorra questa ipotesi, la responsabilità del professionista, pur dovendo essere accertata e valutata con riferimento alla peculiare natura dell'attività di cui si tratta, è disciplinata dai principi generali, ed esula solo se il mancato o inesatto adempimento della prestazione sia stato determinato non già da negligenza o imprudenza, ma da impossibilita derivante da cause non imputabili (cfr. C. n.2067/1962).
Il primo accertamento da compiere concerne allora l'esistenza della fonte negoziale addotta dalla parte attrice.
Per può essere (sinteticamente) applicato il principio di non contestazione; il CP_1 convenuto menzionato, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. C. Ord. n.9439/2022).
In più i documenti depositati manifestano l'esistenza di un contratto d'opera pure tra il citante ed la scrittura privata, sottoscritta da attesta il conferimento CP_2 CP_2 dell'incarico ad entrambe le parti convenute (“[…] conferiva ai geometri Parte_1 ed l'incarico […]”)(cfr. doc. n.7 fasc. parte attrice). CP_1 CP_2
Il conferimento di un incarico congiunto, dall'attore ai convenuti, trova un riscontro anche nella conversazione prodotta (cfr. doc. n.17 fasc. parte attrice).
Va di seguito esaminata al possibilità di riscontrare l'esistenza di un inadempimento dei professionisti.
La p.a. ha archiviato le pratiche urbanistiche presentate dai tecnici, per inagibilità dei locali
(cfr. doc. n.11 e n.12 fasc. parte attrice); la circostanza che precede palesa l'esistenza di un comportamento negligente dei citati, per avere inoltrato alla p.a. richieste irrealizzabili, con carente sforzo tecnico.
L'inadempimento indicato implica poi la necessità di verificarne l'importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.: la gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., è condizione dell'azione di risoluzione e, in quanto tale, deve esistere al momento della decisione e non necessariamente al momento della proposizione della domanda (cfr. C. n.14649/2013).
La gravità dell'inadempimento va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento (cfr. C.
n.4022/2018). Orbene il mancato rilascio dell'agibilità dei locali importa un inadempimento grave, in relazione all'interesse concreto (rilascio dell'agibilità) perseguito dal cliente, con conseguente risoluzione del contratto d'opera intellettuale per inadempimento colpevole dei professionisti.
Dalla risoluzione del negozio segue l'esigenza di scrutinare la domanda restitutoria articolata dal cliente.
L'art. 1458 c.c. indica che alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (cfr. C. Ord. n.
6911/2018). I geometri sono quindi obbligati alla restituzione del corrispettivo ricevuto anche se la prestazione da loro resa non è ripetibile in natura: una prestazione professionale che non abbia arrecato alcuna utilità al cliente non può avere alcun valore patrimoniale.
Le argomentazioni suesposte comportano la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 4.425, da maggiorare degli interessi legali decorrenti dalla data della domanda.
Va pure verificata l'esistenza di un danno risarcibile conseguenza dell'inadempimento accertato, tenuto conto che ciò che si imputa nella responsabilità contrattuale è un danno, come insieme di conseguenze risarcibili, non l'inadempimento in quanto tale;
ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il nesso causale con la condotta illecita, escludendosi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività: il danno da risarcire è ontologicamente differente ed ulteriore rispetto all'inadempimento contrattuale e quindi l'inadempimento non è automaticamente fonte di risarcimento (cfr. C. n.16530/2004).
Ancora in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista (cfr. C.
n.17306/2006) e pur essendo per legge l'obbligo del risarcimento limitato ai danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, alla determinazione dell'immediatezza, nella concreta applicazione della norma fissata dall'art. 1223 c.c. occorre addivenire con una certa elasticità di criterio, in modo di poter comprendere nel risarcimento anche quei danni indiretti e mediati, i quali si presentino come un effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della cosiddetta regolarità causale (cfr. C. n.776/1971).
Le spese allegate dall'attore (cfr. doc. n.2 fasc. parte [per euro 270] e non contestazione [per euro 1.180]) per diritti possono dunque essere congiunte ex art. 1223 c.c., per regolarità causale, all'inadempimento descritto, con obbligo risarcitorio dei professionisti.
Deriva che i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 1.450, a titolo di risarcimento del danno prodotto dall'illecito contrattuale, importo da maggiorare degli interessi legali decorrenti dalla data della domanda.
Infine va dichiarata l'impossibilità di liquidare l'ulteriore posta risarcitoria reclamata dal cliente, per la perdita della possibilità di locare un bene.
Il danno patrimoniale subìto dall'attore dipende dall'atteggiarsi del suo godimento sull'immobile: godimento diretto od indiretto. L'esistenza di un godimento diretto o indiretto concretizzerebbe un danno emergente da rapportare alle utilità che il citante avrebbe potuto acquisire dal bene, mentre, in caso contrario, sarebbe ipotizzabile un lucro cessante, da identificare nell'impossibilità, per la parte, di realizzare la modalità di godimento diretto programmata prima del conferimento dell'incarico ovvero presentatasi dopo e preclusa dalla inagibilità. Ordunque la mancanza di una prova, anche presuntiva, del tipo di godimento dei beni determina il rigetto della domanda rispetto alla posta risarcitoria valutata.
Le spese seguono la soccombenza (parametri medi – valore della lite - fasi svolte).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-risolve il contratto di prestazione d'opera intellettuale presupposto per inadempimento colpevole dei professionisti;
-condanna e in solido tra loro, a pagare, in favore di CP_2 CP_1 [...]
(procuratore generale di , la somma di euro 4.425 (obbligazione Pt_1 Parte_2 restitutoria), oltre interessi legali (come in motivazione);
-condanna e in solido tra loro, a pagare, in favore di CP_2 CP_1 [...]
(procuratore generale di , la somma di euro 1.450 (obbligazione Pt_1 Parte_2 risarcitoria), oltre interessi legali (come in motivazione);
-condanna e in solido tra loro, alla rifusione, in favore di CP_2 CP_1 [...]
(procuratore generale di , delle spese di lite che liquida in euro 264 Pt_1 Parte_2 per spese ed euro 5.839 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 15.1.2025 Il Giudice
(c.f. ), quale procuratore di Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Giannini e Enrico C.F._2
Giannini in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, alla Via dei Gracchi n.84,
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco CP_1 C.F._3
Chierichini in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monte Porzio Catone, alla Via Vittorio Emanuele II n.50,
e
contumace. CP_2
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale - inadempimento contrattuale – risarcimento del danno.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 13.7.2021 - 15.7.2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio e per ottenere la risoluzione di un contratto di CP_1 CP_2 prestazione d'opera intellettuale, con congiunte obbligazioni restitutorie - risarcitorie.
Il citante ha riferito: che è proprietario di più unità immobiliari situate in Parte_2
Genzano di Roma;
che i beni necessitavano di regolarizzazione urbanistica;
che per il compimento delle pratiche amministrative (verifica presso p.a., cambio destinazione d'uso,
C.I.L.A., agibilità […]) ha incaricato i convenuti;
che ha corrisposto ai professionisti un compenso pari ad euro 4.425; che ha sostenuto spese per l'importo di euro 1.450; che la p.a. ha dichiarato i cespiti inagibili per insufficiente documentazione;
che perciò i tecnici hanno eseguito la prestazione senza la dovuta diligenza;
che il contratto deve essere risolto con connessi obblighi restitutori – risarcitori. ha replicato: che effettivamente è stato lui conferito l'incarico professionale CP_1 descritto dalla controparte;
che è estraneo al contratto;
che ha ricevuto una CP_2 minore somma rispetto a quella indicata dal cliente;
che la parte attrice non ha diritto alla restituzione dell'importo versato alla p.a.; che la pratica edilizia non è stata utilmente completata per fatto del committente;
che non ha consegnato la Parte_2 documentazione necessaria.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio di un testimone e di due parti.
All'udienza del 26.9.2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La parte attrice allega la responsabilità dei professionisti per non essersi conformati, nell'espletamento della prestazione, al canone della diligenza qualificata di cui all'art.1176, co.2, c.c., con conseguente risoluzione del contratto e correlate obbligazioni restitutorie – risarcitorie;
la responsabilità dei convenuti è di natura contrattuale, con inclusione della fattispecie nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (ex art. 2230 c.c. e seguenti).
Individuato il thema decidendum vanno dichiarati i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio.
Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. C.S.U. n.13533/2001); l'inadempimento non è causa di risoluzione se non sia imputabile a dolo o colpa dell'obbligato, ma la colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (cfr. C. n.394/1986) e la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è condizionata alla sussistenza del dolo o della colpa grave soltanto se la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta e ove non ricorra questa ipotesi, la responsabilità del professionista, pur dovendo essere accertata e valutata con riferimento alla peculiare natura dell'attività di cui si tratta, è disciplinata dai principi generali, ed esula solo se il mancato o inesatto adempimento della prestazione sia stato determinato non già da negligenza o imprudenza, ma da impossibilita derivante da cause non imputabili (cfr. C. n.2067/1962).
Il primo accertamento da compiere concerne allora l'esistenza della fonte negoziale addotta dalla parte attrice.
Per può essere (sinteticamente) applicato il principio di non contestazione; il CP_1 convenuto menzionato, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. C. Ord. n.9439/2022).
In più i documenti depositati manifestano l'esistenza di un contratto d'opera pure tra il citante ed la scrittura privata, sottoscritta da attesta il conferimento CP_2 CP_2 dell'incarico ad entrambe le parti convenute (“[…] conferiva ai geometri Parte_1 ed l'incarico […]”)(cfr. doc. n.7 fasc. parte attrice). CP_1 CP_2
Il conferimento di un incarico congiunto, dall'attore ai convenuti, trova un riscontro anche nella conversazione prodotta (cfr. doc. n.17 fasc. parte attrice).
Va di seguito esaminata al possibilità di riscontrare l'esistenza di un inadempimento dei professionisti.
La p.a. ha archiviato le pratiche urbanistiche presentate dai tecnici, per inagibilità dei locali
(cfr. doc. n.11 e n.12 fasc. parte attrice); la circostanza che precede palesa l'esistenza di un comportamento negligente dei citati, per avere inoltrato alla p.a. richieste irrealizzabili, con carente sforzo tecnico.
L'inadempimento indicato implica poi la necessità di verificarne l'importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c.: la gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., è condizione dell'azione di risoluzione e, in quanto tale, deve esistere al momento della decisione e non necessariamente al momento della proposizione della domanda (cfr. C. n.14649/2013).
La gravità dell'inadempimento va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento (cfr. C.
n.4022/2018). Orbene il mancato rilascio dell'agibilità dei locali importa un inadempimento grave, in relazione all'interesse concreto (rilascio dell'agibilità) perseguito dal cliente, con conseguente risoluzione del contratto d'opera intellettuale per inadempimento colpevole dei professionisti.
Dalla risoluzione del negozio segue l'esigenza di scrutinare la domanda restitutoria articolata dal cliente.
L'art. 1458 c.c. indica che alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (cfr. C. Ord. n.
6911/2018). I geometri sono quindi obbligati alla restituzione del corrispettivo ricevuto anche se la prestazione da loro resa non è ripetibile in natura: una prestazione professionale che non abbia arrecato alcuna utilità al cliente non può avere alcun valore patrimoniale.
Le argomentazioni suesposte comportano la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 4.425, da maggiorare degli interessi legali decorrenti dalla data della domanda.
Va pure verificata l'esistenza di un danno risarcibile conseguenza dell'inadempimento accertato, tenuto conto che ciò che si imputa nella responsabilità contrattuale è un danno, come insieme di conseguenze risarcibili, non l'inadempimento in quanto tale;
ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il nesso causale con la condotta illecita, escludendosi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività: il danno da risarcire è ontologicamente differente ed ulteriore rispetto all'inadempimento contrattuale e quindi l'inadempimento non è automaticamente fonte di risarcimento (cfr. C. n.16530/2004).
Ancora in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista (cfr. C.
n.17306/2006) e pur essendo per legge l'obbligo del risarcimento limitato ai danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, alla determinazione dell'immediatezza, nella concreta applicazione della norma fissata dall'art. 1223 c.c. occorre addivenire con una certa elasticità di criterio, in modo di poter comprendere nel risarcimento anche quei danni indiretti e mediati, i quali si presentino come un effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della cosiddetta regolarità causale (cfr. C. n.776/1971).
Le spese allegate dall'attore (cfr. doc. n.2 fasc. parte [per euro 270] e non contestazione [per euro 1.180]) per diritti possono dunque essere congiunte ex art. 1223 c.c., per regolarità causale, all'inadempimento descritto, con obbligo risarcitorio dei professionisti.
Deriva che i convenuti devono essere condannati al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 1.450, a titolo di risarcimento del danno prodotto dall'illecito contrattuale, importo da maggiorare degli interessi legali decorrenti dalla data della domanda.
Infine va dichiarata l'impossibilità di liquidare l'ulteriore posta risarcitoria reclamata dal cliente, per la perdita della possibilità di locare un bene.
Il danno patrimoniale subìto dall'attore dipende dall'atteggiarsi del suo godimento sull'immobile: godimento diretto od indiretto. L'esistenza di un godimento diretto o indiretto concretizzerebbe un danno emergente da rapportare alle utilità che il citante avrebbe potuto acquisire dal bene, mentre, in caso contrario, sarebbe ipotizzabile un lucro cessante, da identificare nell'impossibilità, per la parte, di realizzare la modalità di godimento diretto programmata prima del conferimento dell'incarico ovvero presentatasi dopo e preclusa dalla inagibilità. Ordunque la mancanza di una prova, anche presuntiva, del tipo di godimento dei beni determina il rigetto della domanda rispetto alla posta risarcitoria valutata.
Le spese seguono la soccombenza (parametri medi – valore della lite - fasi svolte).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-risolve il contratto di prestazione d'opera intellettuale presupposto per inadempimento colpevole dei professionisti;
-condanna e in solido tra loro, a pagare, in favore di CP_2 CP_1 [...]
(procuratore generale di , la somma di euro 4.425 (obbligazione Pt_1 Parte_2 restitutoria), oltre interessi legali (come in motivazione);
-condanna e in solido tra loro, a pagare, in favore di CP_2 CP_1 [...]
(procuratore generale di , la somma di euro 1.450 (obbligazione Pt_1 Parte_2 risarcitoria), oltre interessi legali (come in motivazione);
-condanna e in solido tra loro, alla rifusione, in favore di CP_2 CP_1 [...]
(procuratore generale di , delle spese di lite che liquida in euro 264 Pt_1 Parte_2 per spese ed euro 5.839 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 15.1.2025 Il Giudice