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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 26/11/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 362/2016 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Francesco Persico, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 362/2016
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r.g.a.c. avente ad oggetto: diritti reali- possesso- trascrizioni, TRA in persona del legale rappresentan- Parte_1 te pro tempore sig. con sede in Napoli alla via Cervantes Parte_2
n. 55 (P.I. ), rappresentata e difesa – giusta mandato a margi- P.IVA_1 ne – dagli Avv.ti Elena Leonessa (C.F. e Gioacchi- C.F._1 no Celotti (C.F. ), e presso lo studio del secondo in C.F._2
Ischia (NA), alla via Osservatorio n. 40 elettivamente domiciliata.
;
ATTORE
E
(cod. fisc., partita IVA e numero di iscrizione Controparte_1 presso il Registro delle Imprese di Siena n. ), in persona del P.IVA_2 legale rappresentato e difeso in virtù di procura posta su foglio separato ai fini del deposito telematico ma costituente parte integrante del predetto at- to, dall'Avv. Edoardo Sabbatino (c.f. ed elettiva- C.F._3 mente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via C. Console n.3, CONVENUTO
BREVE PREMESSA IN FATTO
Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione di-
[...] staccata di Ischia – il esponendo di intrattenere Controparte_1 con quest'ultimo un rapporto di conto corrente (conto con n. 27/3752, acce- so presso l'Agenzia di Ischia Porto – Corso Vittoria Colonna n. 242).
Su tale conto corrente la società aveva ottenuto, sin dall'apertura, un affi- damento, originariamente finalizzato, secondo la natura tipica del contratto
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di apertura di credito, a soddisfare temporanee esigenze di elasticità di cas- sa. La banca concedente aveva applicato condizioni unilateralmente impo- ste e mai accettate dalla controparte. Tali condizioni, secondo la prospetta- zione attorea, avevano prodotto per la banca guadagni ingiustificati e per la società costi pregiudizievoli.
L'attrice deduceva che, sin dall'apertura del conto (avvenuta il 1° gennaio 1989) e per tutta la durata del rapporto sino alla chiusura (del 13 ottobre 2014), la banca aveva applicato condizioni economiche e clausole negoziali mai concordate né sottoscritte. Tra le condizioni imposte figurava la capita- lizzazione trimestrale degli interessi, l'addebito di commissioni di massimo scoperto, spese di gestione e competenze, nonché tassi di interesse deter- minati unilateralmente. Secondo quanto esposto in citazione queste ultime clausole contrattuali avrebbero generato guadagni indebiti per l'istituto di credito e corrispondenti oneri e pregiudizi per la società correntista.
La lamentava, in particolare, che il rapporto di affida- Parte_1 mento non risultava da alcun valido contratto scritto, in violazione dell'art. 117 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.); la banca avrebbe poi illegittimamente proceduto alla capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., con conseguente anatocismo non giustificabile neppure alla luce degli
“usi bancari”; che le clausole di capitalizzazione sarebbero comunque nulle o inefficaci in quanto contrarie a norme imperative e prive di validi “usi normativi”; e che sarebbero state applicate commissioni di massimo sco- perto e spese prive di specifica approvazione.
L'attrice richiamava, a sostegno delle proprie deduzioni, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, in particolare Cass. SS.UU. n. 21095/2004, Cass. SS.UU. n. 24418/2010, Cass. n. 9127/2015, nonché Corte Cost. n. 425/2000, sottolineando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi deve ritenersi illegittima sin dall'origine e che il diritto alla ripetizione de- corre dalla chiusura del conto.
A sostegno delle domande proposte, la società attrice produceva una rela- zione di consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , dal- Persona_1 la quale risultava che il ricalcolo del conto – previa eliminazione delle po- ste anatocistiche e illegittime – evidenziava, alla data del 13 ottobre 2014, un saldo attivo in favore della società pari ad euro 402.398,39.
L'attrice esponeva, inoltre, di avere esperito il tentativo obbligatorio di me- diazione, conclusosi con esito negativo.
Dunque, adiva questo Tribunale, così concludendo il proprio atto introdut- tivo:
“a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per insanabile difetto di forma (ex artt. 117 D.lgs. n. 385/93, 1418 c.c.), del contratto di apertura di 3
credito collegato al conto corrente bancario n. 27/3752 intestato alla so- cietà attrice ed oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, e delle condizioni relative alla misura del tasso di interesse passivo e alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri appli- cata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto; b) dichiarare la nullità, illiceità ed inefficacia dei tassi di interessi in quanto unilateralmente appli- cati, non preventivamente concordati né approvati dalla società attrice;
c) dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia clau- sola di capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
d) accertare e di- chiarare altresì la violazione, da parte dell'istituto di credito convenuto, delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e, per l'effetto; e) condannare la società convenuta, in persona del legale rappre- sentante p.t., al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza di tale violazione, mediante pagamento di una somma di danaro che vorrà l'On. Le Giudice liquidare anche con valutazione equitativa;
f) accertare l'effettivo saldo alla data di chiusura del conto corrente (13 ottobre 2014), previa eliminazione delle poste illegittimamente addebitate;
g) per effetto di quanto precede, condannare la convenuta società, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione delle somme illegittimamente addebi- tate e/o riscosse, pari ad euro 402.398,39 (quattrocentoduemilatrecentono- vantotto/39), o di quei diversi, maggiori o minori importi che saranno de- terminati e quantificati all'esito dell'espletanda istruttoria, anche a mezzo di C.T.U. contabile, che sin da ora si richiede, oltre interessi legali e riva- lutazione monetaria, in favore dell'odierna istante;
h) condannare la socie- tà convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.p.c.; i) condannare, per l'ulteriore effetto, la convenuta medesima, in persona come sopra, al pa- gamento delle spese e compensi del giudizio.”.
In data 25.11.2016 si costituiva in giudizio il con- Controparte_1 testando integralmente la fondatezza delle domande proposte dalla società attrice, ritenute infondate, generiche e meramente esplorative, nonché fina- lizzate a ridurre l'esposizione debitoria maturata dalla stessa nei confronti dell'istituto convenuto in relazione ai rapporti intercorsi.
La banca, preliminarmente, evidenziava che l'attrice, pur sostenendo di aver intrattenuto con l'istituto, sin dal 1989, un rapporto di conto corrente n. 27/3752 con apertura di credito e relativo affidamento, non avrebbe for- nito alcuna prova documentale a sostegno della dedotta genesi contrattuale, negando anzi l'esistenza stessa dei contratti.
Secondo la convenuta, l'assenza di prova in ordine ai patti contrattuali in- tercorsi impedirebbe di individuare le condizioni alle quali la correntista avrebbe beneficiato dell'affidamento e renderebbe del tutto infondate le
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contestazioni circa le asserite violazioni contrattuali o applicazioni di tassi non concordati.
La banca deduceva, altresì, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il rapporto di conto corrente ebbe origine nel 1981, e non nel 1989, in virtù di un contratto formalmente sottoscritto e tuttora esistente, al- legato alla comparsa, con riserva di ulteriori produzioni documentali. So- steneva, pertanto, che la ricostruzione contabile operata dalla controparte si fondava su dati privi di riferimento contrattuale e su elementi di fatto insus- sistenti, poiché la consulenza di parte attorea avrebbe ricostruito l'intero rapporto su presupposti documentali mai allegati.
La convenuta escludeva, inoltre che la banca avesse esercitato una posizio- ne dominante nei confronti della società attrice. La banca convenuta evi- denziava che la società attrice faceva parte di un gruppo imprenditoriale di primario rilievo nel settore alberghiero dell'isola di Ischia. Il gruppo com- prendeva altre società titolari di conti presso il medesimo istituto e il rap- porto bancario aveva garantito, nel tempo, ampia elasticità finanziaria e so- stegno alle esigenze stagionali dell'impresa.
Sotto il profilo giuridico, il eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione del credito azionato dall'attrice, deducendo che quest'ultima non aveva fornito alcuna prova documentale circa la genesi del rapporto bancario, la propria legittimazione attiva e la natura dei versamenti eseguiti nel corso del rapporto.
La convenuta rilevava, poi, che incombeva sulla società attrice l'onere di dimostrare che i versamenti effettuati avessero natura ripristinatoria, e cioè fossero destinati a ricostituire la disponibilità derivante da un'apertura di credito validamente pattuita, e non già solutoria, ossia diretta all'estinzione di debiti scaduti. In mancanza di tale prova – o nell'ipotesi in cui il limite dell'affidamento fosse stato superato – i versamenti dovevano ritenersi so- lutori e, come tali, soggetti al termine di prescrizione decennale decorrente da ciascuna singola operazione.
La banca eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale dei diritti relativi agli interessi di natura creditoria maturati oltre il termine dei cinque anni precedenti la notifica dell'atto introduttivo o di altri atti interruttivi validi.
La convenuta richiamava, a fondamento della propria eccezione, il princi- pio – ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza – secondo cui il rap- porto di conto corrente bancario è caratterizzato dall'immediata disponibili- tà delle somme da parte del correntista, sicché ogni singola operazione ha una propria autonomia, produce effetti giuridici distinti ed è soggetta a un autonomo termine prescrizionale.
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Pertanto, secondo la banca convenuta, solo le operazioni registrate nel con- to corrente entro i limiti dei termini prescrizionali – dieci anni per le partite debitorie e cinque per quelle creditorie – potevano eventualmente essere oggetto di esame nel presente giudizio, mentre tutte le altre risultano ormai prescritte.
Eccepiva, inoltre, la decadenza dell'attrice dal diritto di impugnare gli estratti conto. La società attrice, infatti, non aveva sollevato alcuna conte- stazione tempestiva nel termine previsto dagli artt. 1832 e 1857 c.c., né provato errori di scritturazione o duplicazioni. In tal senso, la banca richia- mava l'art. 119, comma 3, del T.U.B., che prevede l'approvazione tacita degli estratti conto decorsi sessanta giorni dal ricevimento in mancanza di opposizione scritta. La società attrice, secondo quanto prospettato dalla convenuta, non avrebbe mai provveduto ad alcuna impugnazione nei ter- mini di legge.
Nel merito, la convenuta ribadiva la piena validità ed efficacia delle condi- zioni contrattuali applicate, in particolare della capitalizzazione periodica degli interessi. A tale proposito la stessa richiamava l'art. 1831 c.c. e la giu- risprudenza favorevole alla legittimità della capitalizzazione quando essa viene applicata in modo paritetico agli interessi creditori e debitori. La ban- ca, inoltre, indicava la giurisprudenza di merito, tra cui la Corte d'Appello di Napoli e la Corte d'Appello di Torino, che riconoscono la chiusura pe- riodica del conto e la successiva imputazione contabile come operazione lecita e conforme alla disciplina civilistica, escludendo la violazione del di- vieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
La banca sottolineava, poi, l'assenza di prova del contratto di apertura di credito e di qualsiasi altro titolo documentale attestante l'esistenza di affi- damenti o le condizioni applicate, affermando che la mancanza di tale do- cumentazione comportasse il rigetto integrale delle domande attoree per di- fetto di prova e di legittimazione.
Infine, la convenuta contestava, specificamente, ciascuna domanda formu- lata dall'attrice:
– quanto alla lettera a), rilevava che la dedotta nullità dell'apertura di credi- to avrebbe comportato, semmai, la natura solutoria delle rimesse e la con- seguente prescrizione;
– quanto alle lettere b) e c), escludeva la fondatezza delle doglianze sulle condizioni applicate, evidenziando che esse presupponevano l'esistenza di un'apertura di credito validamente costituita, della quale l'attrice non ha fornito prova. Osservava, infatti, che il richiamo al cosiddetto “fido di fat- to” – mera tolleranza di sconfinamenti e privo di riconoscimento giuridico
– non può supplire alla mancanza di un affidamento formalizzato né con-
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sentire di sindacare la legittimità di tassi o clausole di capitalizzazione non documentati.
– quanto alla lettera d), negava qualsiasi violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
– quanto alla lettera e), ha eccepito la totale mancanza di prova sia dell'inadempimento che del danno, anche sotto il profilo della quantifica- zione, escludendo la possibilità di liquidazione equitativa;
– quanto alla lettera f), ha ritenuto inammissibile la richiesta di ricostruzio- ne del conto, in assenza di documentazione contrattuale;
– quanto alle lettere g), h) e i), ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilità di ogni ulteriore domanda, compresa quella di CTU, rite- nuta meramente esplorativa.
Così concludeva la banca convenuta: “dichiarare la intervenuta prescrizio- ne di qualsivoglia diritto e rivendicazione che ecceda rispettivamente i die- ci anni e/o i cinque anni dalla notifica dell'atto di citazione ovvero da pre- cedente valido atto interruttivo per le motivazioni esplicate nel presente at- to;
1. dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla possibilità di ef- fettuare qualsivoglia contestazione avverso gli estratti conto essendo ampiamente spirati i relativi termini contemplati dall'art.1831 c.c.;
2. dichiarare, altresì, la inammissibilità di qualsivoglia richiesta di li- quidazione equitativa di presunti crediti e danni essendovi totale ca- renza dei presupposti richiesti;
3. nel merito rigettare ciascuna e tutte le domande formulate dalla so- cietà attrice in quanto completamente destituite di alcun fondamento in fatto ed in diritto nonché prive di alcun riscontro probatorio;
4. rigettare la richiesta di condanna al risarcimento del danno per le ragioni suesposte nonché in mancanza di qualsivoglia argomenta- zione e prova dello stesso e/o della sua quantificazione economica;
5. rigettare la istanza tesa alla nomina di un CTU in quanto avente fi- nalità esclusivamente esplorativa nonché tesa a colmare lacune pro- batorie in cui controparte è incorsa;
6. condannare parte attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese tutte, diritti, onorari, iva e cpa del presente giudizio in favore della convenuta”. CP_2
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Nella fase successiva all'instaurazione del contraddittorio, le parti procede- vano allo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nelle quali venivano ulteriormente precisate le rispettive posizioni.
La società attrice ribadiva la domanda di accertamento della nullità del con- tratto di apertura di credito collegato al conto corrente n. 27/3752, dedu- cendo il difetto di forma ex artt. 117 T.U.B. e 1418 c.c., nonché l'illegittimità delle clausole concernenti gli interessi passivi, la capitalizza- zione trimestrale e le altre competenze applicate, in quanto non previamen- te concordate. La stessa contestava, poi, l'elaborato contabile prodotto dal ritenendolo viziato da addebiti illegittimi, e negava Controparte_1
l'esistenza di rimesse solutorie, assumendo che il rapporto fosse sempre rimasto nei limiti degli affidamenti concessi, come comprovato dall'assenza di addebiti per commissioni extrafido.
La sosteneva inoltre l'inesistenza o la falsità delle Parte_1 pattuizioni relative ai fidi concessi, richiamando le segnalazioni della Cen- trale Rischi della Banca d'Italia, deferiva interrogatorio formale al procura- tore speciale del e disconosceva la conformità e la sottoscrizione dei CP_1 contratti prodotti, eccependone la nullità per mancanza di forma scritta.
La banca convenuta, con le proprie memorie difensive, ribadiva l'infondatezza delle domande, eccependo la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, la prescrizione quinquennale degli interessi creditori e la decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto regolarmente inviati. Sosteneva la piena validità dei contratti prodotti, la correttezza delle condi- zioni economiche applicate e la legittimità della capitalizzazione, richia- mando la giurisprudenza di legittimità e di merito.
La banca contestava altresì la validità del disconoscimento documentale, deducendone la tardività e la genericità, e in via subordinata proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. La convenuta indicava di aver già esibito in udienza gli originali dei contratti, negava la fondatezza delle doglianze relative alla qualità delle copie prodotte e si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola esplorativa e priva di fondamento probatorio.
La società attrice, a sua volta, sul punto richiamava le più recenti pronunce della Suprema Corte (Cass. nr. 5919, 7068, 8395, 10516 del 2016 e n. 36 del 2017) in tema di contratti bancari cosiddetti “mono firma”, ribadendo l'inesistenza di valide pattuizioni contrattuali e la nullità per difetto di for- ma dei documenti prodotti dalla banca.
La convenuta contestava, infine, la dedotta tardività del disconoscimento, osservando che gli originali non risultavano depositati, ma solo esibiti in
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copia fotostatica di scarsa qualità, e si riportava alle precedenti difese in or- dine all'eccezione di decadenza dall'impugnazione degli estratti conto.
All'udienza del 10/09/2018 veniva nominato il c.t.u. dott. Persona_2
, con l'incarico di verificare la legittimità delle condizioni applicate al
[...] rapporto, ricostruire l'andamento del conto sulla base della documentazione disponibile, rideterminare il saldo espungendo poste non pattuite o illegit- time, indicare i saldi alle date rilevanti ai fini della prescrizione, quantifica- re le rimesse aventi natura solutoria nei periodi di non affidamento o scon- finamento, e correggere, ove necessario, il saldo risultante dalla contabilità bancaria in conformità alle risultanze dell'elaborato tecnico.
A seguito del decesso dell'avv. Edoardo Sabbatino, procuratore costituito del il Giudice, con ordinanza del 19/01/2024, di- Controparte_1 chiarava interrotto il processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c.
In data 22.1.2024, la causa veniva riassunta dalla società attrice, mediante deposito di atto di riassunzione nei termini di legge. In data 5.8.2024 la banca si costituiva nel giudizio riassunto, a mezzo dell'Avv. Maria Paola Sabbatino, in difesa della Controparte_3 quale società incorporante la già riportandosi ai Controparte_1 precedenti scritti difensivi e atti di causa.
Conclusa la fase istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la deci- sione, con provvedimento del 31.3.2025 fissava udienza di discussione ora- le ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per il de- posito di note conclusive e di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della società attrice relativa alla nullità del contratto di apertura di credito e delle clausole sugli interessi e sulla capitalizzazio- ne infondata e va rigettata. La documentazione prodotta e gli accerta- menti del CTU hanno confermato l'esistenza di contratti validamente sottoscritti e la regolarità delle condizioni economiche applicate. È ac- colta l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta, con la con- seguente limitazione della verifica contabile per il periodo intercorren- te tra il 14 giugno 2006 ed il 13 ottobre 2014. La domanda di ripetizio- ne proposta da va accolta nei limiti del credito Parte_1 risultante dal ricalcolo ed è pari a € 17.199,09 oltre rivalutazione mone- taria e interessi legali dalla data di chiusura del conto (13.10.2014) al saldo. La domanda invece deve essere rigettata per la parte relativa al periodo ultradecennale prescritto e alle poste contrattualmente pattui- te. L'eccezione di decadenza è respinta: le doglianze dell'attrice atten- 9
gono alla validità delle clausole e degli addebiti, profili estranei al mec- canismo decadenziale. Rigettata è la domanda relativa alla violazione dei principi di buona fede e correttezza, e deve essere respinta anche la correlata richiesta di risarcimento del danno in mancanza di allegazio- ne e prova del pregiudizio. La domanda di maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. va rigettata, non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio ulteriore rispetto agli interessi legali riconosciuti.
Le ulteriori domande, eccezioni e difese della convenuta, non espres- samente esaminate, devono intendersi assorbite dall'accoglimento par- ziale delle domande dell'attrice e dalla declaratoria di prescrizione.
1.La società ha domandato che fosse dichiarata la Parte_1 nullità del contratto di apertura di credito collegato al conto corrente n. 27/3752, per asserito difetto di forma ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. e dell'art. 1418 c.c., nonché la nullità e l'illegittimità delle clausole relative ai tassi di interesse e alla capitalizzazione trimestrale. In conseguenza di tali premesse, la società attrice ha chiesto la restituzione delle somme illegittimamente addebitate, il risarcimento dei danni e la con- danna della banca alle spese di lite.
La banca convenuta, oggi per effetto della fusione Controparte_3 per incorporazione della ha chiesto, in via prelimi- Controparte_1 nare, di dichiarare prescritti tutti i diritti azionati dall'attrice con riferimento ai periodi anteriori ai dieci o cinque anni precedenti la notifica dell'atto di citazione.
Ha inoltre eccepito la decadenza dell'attrice dalla facoltà di contestare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., nonché la piena validità ed effica- cia delle condizioni contrattuali e la legittimità della capitalizzazione degli interessi applicata nel corso del rapporto.
La convenuta ha infine chiesto il rigetto di ogni domanda risarcitoria, per difetto di allegazione e di prova, nonché l'inammissibilità di una richiesta di liquidazione equitativa di presunti crediti o danni;
in ogni caso, ha do- mandato la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dall'elaborato peritale, emergo- no elementi sufficienti per ricostruire l'andamento del rapporto di conto corrente oggetto di causa e per valutare le rispettive posizioni delle parti al- la luce delle eccezioni sollevate e della normativa di riferimento. Tale elaborato risulta immune da vizi logici e giuridici e viene integralmen- te condiviso dal Tribunale, che ritiene di farne proprie le conclusioni.
2. Le doglianze della società attrice in ordine alla nullità del contratto e del- le clausole di interesse non sono fondate.
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Dalla documentazione in atti e dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. emerge che i rapporti tra le Persona_3 parti erano regolati da contratti che rispettavano il requisito della forma scritta, e regolarmente sottoscritti (13 aprile 1983 e 11 settembre 2001), nei quali risultavano puntualmente indicati i tassi di interesse, la misura delle spese e la periodicità di capitalizzazione.
Le successive variazioni delle condizioni economiche, come accertato dal CTU, furono comunicate e accettate per iscritto dal cliente nel corso degli anni 2007–2014, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 T.U.B.
Non può quindi ravvisarsi alcun difetto di forma né alcuna causa di nullità ex art. 1418 c.c.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, la consulenza ha chiarito che non ve ne fu alcuna applicazione sino al 30.6.2000. La capitalizzazione trimestrale introdotta dal contratto del 2001 fu prevista in modo espresso e operava in regime di reciprocità tra interessi attivi e passivi. Tale assetto è conforme all'indirizzo consolidato della Corte di cassazione (sent. n. 11014/2024), che ritiene legittima la capitalizzazione quando essa sia pat- tuita e simmetricamente applicata.
Ne deriva che le domande sub a), b) e c) (riportate con tale rubrica nella breve esposizione in fatto) devono essere rigettate, non ravvisandosi alcun vizio di nullità o inefficacia nelle clausole contrattuali.
3. La società attrice ha denunciato una violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, chiedendo anche il risarcimento danni. Tale prospettazione non trova, tuttavia, riscontro negli atti di causa: il CTU ha rilevato la regolarità delle operazioni bancarie, la coerenza dei tassi ap- plicati con quelli pattuiti e l'assenza di comportamenti difformi da parte dell'istituto. In mancanza di specifiche allegazioni e di prova concreta del pregiudizio lamentato, le domande sub d) ed e) (riportate con tale rubrica nella breve esposizione in fatto) devono essere respinte.
4. L'eccezione di prescrizione proposta dalla banca risulta fondata.
Come affermato dalla Corte di cassazione (ord. n. 12954/2025), in mancan- za di un'apertura di credito formalizzata, i versamenti effettuati su un conto con saldo passivo assumono natura solutoria;
pertanto, il termine di pre- scrizione decennale decorre da ciascuna operazione e non dalla chiusura conto. L'onere di dimostrare la natura “ripristinatoria” delle rimesse grava sul cor- rentista.
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Nel caso di specie, la consulenza tecnica ha accertato che nel periodo 31 dicembre 1988 – 14 giugno 2006 furono effettuate rimesse solutorie per complessivi € 4.452.101, 51, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme relative a tale arco temporale.
Per contro, il CTU – attenendosi al mandato peritale e ai rilievi dell'eccezione – ha ricalcolato il rapporto limitatamente al decennio non prescritto (14 giugno 2006 – 13 ottobre 2014), individuando un saldo finale a credito dell'attrice di € 17.199,09. I conteggi estesi all'intero periodo del rapporto (per € 200.976,58 e € 191.911,80) sono stati correttamente ritenuti non utilizzabili, in quanto fondati su operazioni ormai prescritte.
La metodologia seguita dal CTU risulta, inoltre, pienamente coerente con l'orientamento espresso dalla Cassazione (ord. n. 15684/2025), secondo cui la verifica della natura solutoria delle rimesse deve essere condotta sul sal- do rettificato, depurato delle competenze illegittime, e non sul “saldo ban- ca” originario.
Alla luce di tali considerazioni, le domande sub f) e g) (riportate con tale rubrica nella breve esposizione in fatto) possono essere accolte solo nei li- miti del periodo non prescritto, con condanna della banca a corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 17.199,09, oltre rivalutazione monetaria interessi legali dalla data di chiusura del conto (13 ottobre 2014) fino al saldo effettivo.
5. L'eccezione di decadenza sollevata dalla banca non deve essere accolta. La decadenza dall'opposizione agli estratti conto opera esclusivamente con riferimento alla veridicità formale delle annotazioni e alla correttezza arit- metica delle scritture ma non preclude al correntista la possibilità di conte- stare la validità dei titoli giustificativi delle poste, né la legittimità giuridica delle competenze applicate (tassi, CMS, capitalizzazione, spese, commis- sioni), che restano sempre sindacabili.
Nel caso di specie, l'attrice non ha censurato l'estratto conto in quanto tale, bensì la legittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto, non- ché la natura (solutoria o ripristinatoria) delle rimesse. Tali profili che – se- condo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – non ri- sultano coperti dalla preclusione di cui all'art. 1832 c.c.
Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio ha svolto la propria attività sulla ba- se dei contratti e della documentazione prodotta dalla banca, senza riscon- trare alcuna contestazione tardiva di dati contabili ma solo rilievi riguar- danti la legittimità delle competenze, temi che esulano dall'ambito applica- tivo dell'eccezione in esame.
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Ne consegue che l'eccezione di decadenza deve essere rigettata, poiché non pertinente ai profili oggetto di contestazione e non è inidonea a precludere l'esame delle domande dell'attrice.
6. La richiesta di ulteriore risarcimento per maggior danno non può essere accolta. Non risulta provato che l'attrice abbia subito un pregiudizio ulteriore ri- spetto agli interessi legali riconosciuti né che la banca sia incorsa in un ri- tardo colpevole nel pagamento. La domanda sub h) (riportata con tale rubrica nella breve esposizione in fatto) va pertanto rigettata.
7. Le ulteriori difese ed eccezione proposte dalla banca possono ritersi as- sorbite, in quanto subordinate logicamente a quelle accolte.
8. Considerato l'esito solo parzialmente favorevole all'attrice, appare equo compensare nella misura del 75 % spese di lite tra le parti, ponendo il re- stante 25 % a carico della banca convenuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato) (Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ot- tobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n.140) secondo valori medi dello scaglione di valore da € 260.000, 001 a € 520.000, 00. Le stesse sono riconosciute nella misura di € 5.614, 25 per onorari, oltre il 25 % delle spe- se del giudizio.
9. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico della banca, in quanto soccombente nella parte sostanziale della controversia, già liquidate nella misura di euro 8.000, 00 oltre Iva ed oneri previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della già Parte_1 Controparte_3
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disat- Controparte_1 tesa, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda attrice, limitatamente alle richieste di rideterminazione del saldo del conto corrente n. 27/3752 e di restituzione delle somme indebitamente addebitate per il periodo non prescritto (dal 14 giugno 2006 al 13 ottobre 2014); per
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l'effetto, condanna a pagare in favore di Controparte_3 [...] la somma di € 17.199,09 (diciassettemilacento- Parte_3 novantanove/09), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di chiusura del conto (13 ottobre 2014) fino all'effettivo soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra l'attrice e la convenuta nella misura del 25% e, per il residuo 50%, condanna già Controparte_3
a rifondere in favore della società attrice Controparte_1
le spese di giudizio, che si liquidano in euro, € Parte_4
5.614, 25 per onorari, oltre le spese del giudizio, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del di- fensore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, definitivamente a carico della già liquidate nella misura di euro Controparte_3
8.000, 00, oltre Iva ed oneri previdenziali.
Così deciso.
Si comunichi,
Napoli, lì 26.11.2025
IL GIUDICE
(dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le linee guida adottate in data 28.4.2020 (opzionale); viste le note prodotte;
considerato che parte attrice ha dichiarato (opzionale): considerato che parte convenuta ha dichiarato (opzionale): pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Francesco Persico, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 362/2016
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r.g.a.c. avente ad oggetto: diritti reali- possesso- trascrizioni, TRA in persona del legale rappresentan- Parte_1 te pro tempore sig. con sede in Napoli alla via Cervantes Parte_2
n. 55 (P.I. ), rappresentata e difesa – giusta mandato a margi- P.IVA_1 ne – dagli Avv.ti Elena Leonessa (C.F. e Gioacchi- C.F._1 no Celotti (C.F. ), e presso lo studio del secondo in C.F._2
Ischia (NA), alla via Osservatorio n. 40 elettivamente domiciliata.
;
ATTORE
E
(cod. fisc., partita IVA e numero di iscrizione Controparte_1 presso il Registro delle Imprese di Siena n. ), in persona del P.IVA_2 legale rappresentato e difeso in virtù di procura posta su foglio separato ai fini del deposito telematico ma costituente parte integrante del predetto at- to, dall'Avv. Edoardo Sabbatino (c.f. ed elettiva- C.F._3 mente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via C. Console n.3, CONVENUTO
BREVE PREMESSA IN FATTO
Si richiamano gli atti di parte ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione di-
[...] staccata di Ischia – il esponendo di intrattenere Controparte_1 con quest'ultimo un rapporto di conto corrente (conto con n. 27/3752, acce- so presso l'Agenzia di Ischia Porto – Corso Vittoria Colonna n. 242).
Su tale conto corrente la società aveva ottenuto, sin dall'apertura, un affi- damento, originariamente finalizzato, secondo la natura tipica del contratto
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di apertura di credito, a soddisfare temporanee esigenze di elasticità di cas- sa. La banca concedente aveva applicato condizioni unilateralmente impo- ste e mai accettate dalla controparte. Tali condizioni, secondo la prospetta- zione attorea, avevano prodotto per la banca guadagni ingiustificati e per la società costi pregiudizievoli.
L'attrice deduceva che, sin dall'apertura del conto (avvenuta il 1° gennaio 1989) e per tutta la durata del rapporto sino alla chiusura (del 13 ottobre 2014), la banca aveva applicato condizioni economiche e clausole negoziali mai concordate né sottoscritte. Tra le condizioni imposte figurava la capita- lizzazione trimestrale degli interessi, l'addebito di commissioni di massimo scoperto, spese di gestione e competenze, nonché tassi di interesse deter- minati unilateralmente. Secondo quanto esposto in citazione queste ultime clausole contrattuali avrebbero generato guadagni indebiti per l'istituto di credito e corrispondenti oneri e pregiudizi per la società correntista.
La lamentava, in particolare, che il rapporto di affida- Parte_1 mento non risultava da alcun valido contratto scritto, in violazione dell'art. 117 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.); la banca avrebbe poi illegittimamente proceduto alla capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., con conseguente anatocismo non giustificabile neppure alla luce degli
“usi bancari”; che le clausole di capitalizzazione sarebbero comunque nulle o inefficaci in quanto contrarie a norme imperative e prive di validi “usi normativi”; e che sarebbero state applicate commissioni di massimo sco- perto e spese prive di specifica approvazione.
L'attrice richiamava, a sostegno delle proprie deduzioni, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, in particolare Cass. SS.UU. n. 21095/2004, Cass. SS.UU. n. 24418/2010, Cass. n. 9127/2015, nonché Corte Cost. n. 425/2000, sottolineando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi deve ritenersi illegittima sin dall'origine e che il diritto alla ripetizione de- corre dalla chiusura del conto.
A sostegno delle domande proposte, la società attrice produceva una rela- zione di consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , dal- Persona_1 la quale risultava che il ricalcolo del conto – previa eliminazione delle po- ste anatocistiche e illegittime – evidenziava, alla data del 13 ottobre 2014, un saldo attivo in favore della società pari ad euro 402.398,39.
L'attrice esponeva, inoltre, di avere esperito il tentativo obbligatorio di me- diazione, conclusosi con esito negativo.
Dunque, adiva questo Tribunale, così concludendo il proprio atto introdut- tivo:
“a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per insanabile difetto di forma (ex artt. 117 D.lgs. n. 385/93, 1418 c.c.), del contratto di apertura di 3
credito collegato al conto corrente bancario n. 27/3752 intestato alla so- cietà attrice ed oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, e delle condizioni relative alla misura del tasso di interesse passivo e alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri appli- cata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto; b) dichiarare la nullità, illiceità ed inefficacia dei tassi di interessi in quanto unilateralmente appli- cati, non preventivamente concordati né approvati dalla società attrice;
c) dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia clau- sola di capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
d) accertare e di- chiarare altresì la violazione, da parte dell'istituto di credito convenuto, delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e, per l'effetto; e) condannare la società convenuta, in persona del legale rappre- sentante p.t., al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza di tale violazione, mediante pagamento di una somma di danaro che vorrà l'On. Le Giudice liquidare anche con valutazione equitativa;
f) accertare l'effettivo saldo alla data di chiusura del conto corrente (13 ottobre 2014), previa eliminazione delle poste illegittimamente addebitate;
g) per effetto di quanto precede, condannare la convenuta società, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione delle somme illegittimamente addebi- tate e/o riscosse, pari ad euro 402.398,39 (quattrocentoduemilatrecentono- vantotto/39), o di quei diversi, maggiori o minori importi che saranno de- terminati e quantificati all'esito dell'espletanda istruttoria, anche a mezzo di C.T.U. contabile, che sin da ora si richiede, oltre interessi legali e riva- lutazione monetaria, in favore dell'odierna istante;
h) condannare la socie- tà convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.p.c.; i) condannare, per l'ulteriore effetto, la convenuta medesima, in persona come sopra, al pa- gamento delle spese e compensi del giudizio.”.
In data 25.11.2016 si costituiva in giudizio il con- Controparte_1 testando integralmente la fondatezza delle domande proposte dalla società attrice, ritenute infondate, generiche e meramente esplorative, nonché fina- lizzate a ridurre l'esposizione debitoria maturata dalla stessa nei confronti dell'istituto convenuto in relazione ai rapporti intercorsi.
La banca, preliminarmente, evidenziava che l'attrice, pur sostenendo di aver intrattenuto con l'istituto, sin dal 1989, un rapporto di conto corrente n. 27/3752 con apertura di credito e relativo affidamento, non avrebbe for- nito alcuna prova documentale a sostegno della dedotta genesi contrattuale, negando anzi l'esistenza stessa dei contratti.
Secondo la convenuta, l'assenza di prova in ordine ai patti contrattuali in- tercorsi impedirebbe di individuare le condizioni alle quali la correntista avrebbe beneficiato dell'affidamento e renderebbe del tutto infondate le
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contestazioni circa le asserite violazioni contrattuali o applicazioni di tassi non concordati.
La banca deduceva, altresì, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il rapporto di conto corrente ebbe origine nel 1981, e non nel 1989, in virtù di un contratto formalmente sottoscritto e tuttora esistente, al- legato alla comparsa, con riserva di ulteriori produzioni documentali. So- steneva, pertanto, che la ricostruzione contabile operata dalla controparte si fondava su dati privi di riferimento contrattuale e su elementi di fatto insus- sistenti, poiché la consulenza di parte attorea avrebbe ricostruito l'intero rapporto su presupposti documentali mai allegati.
La convenuta escludeva, inoltre che la banca avesse esercitato una posizio- ne dominante nei confronti della società attrice. La banca convenuta evi- denziava che la società attrice faceva parte di un gruppo imprenditoriale di primario rilievo nel settore alberghiero dell'isola di Ischia. Il gruppo com- prendeva altre società titolari di conti presso il medesimo istituto e il rap- porto bancario aveva garantito, nel tempo, ampia elasticità finanziaria e so- stegno alle esigenze stagionali dell'impresa.
Sotto il profilo giuridico, il eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione del credito azionato dall'attrice, deducendo che quest'ultima non aveva fornito alcuna prova documentale circa la genesi del rapporto bancario, la propria legittimazione attiva e la natura dei versamenti eseguiti nel corso del rapporto.
La convenuta rilevava, poi, che incombeva sulla società attrice l'onere di dimostrare che i versamenti effettuati avessero natura ripristinatoria, e cioè fossero destinati a ricostituire la disponibilità derivante da un'apertura di credito validamente pattuita, e non già solutoria, ossia diretta all'estinzione di debiti scaduti. In mancanza di tale prova – o nell'ipotesi in cui il limite dell'affidamento fosse stato superato – i versamenti dovevano ritenersi so- lutori e, come tali, soggetti al termine di prescrizione decennale decorrente da ciascuna singola operazione.
La banca eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale dei diritti relativi agli interessi di natura creditoria maturati oltre il termine dei cinque anni precedenti la notifica dell'atto introduttivo o di altri atti interruttivi validi.
La convenuta richiamava, a fondamento della propria eccezione, il princi- pio – ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza – secondo cui il rap- porto di conto corrente bancario è caratterizzato dall'immediata disponibili- tà delle somme da parte del correntista, sicché ogni singola operazione ha una propria autonomia, produce effetti giuridici distinti ed è soggetta a un autonomo termine prescrizionale.
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Pertanto, secondo la banca convenuta, solo le operazioni registrate nel con- to corrente entro i limiti dei termini prescrizionali – dieci anni per le partite debitorie e cinque per quelle creditorie – potevano eventualmente essere oggetto di esame nel presente giudizio, mentre tutte le altre risultano ormai prescritte.
Eccepiva, inoltre, la decadenza dell'attrice dal diritto di impugnare gli estratti conto. La società attrice, infatti, non aveva sollevato alcuna conte- stazione tempestiva nel termine previsto dagli artt. 1832 e 1857 c.c., né provato errori di scritturazione o duplicazioni. In tal senso, la banca richia- mava l'art. 119, comma 3, del T.U.B., che prevede l'approvazione tacita degli estratti conto decorsi sessanta giorni dal ricevimento in mancanza di opposizione scritta. La società attrice, secondo quanto prospettato dalla convenuta, non avrebbe mai provveduto ad alcuna impugnazione nei ter- mini di legge.
Nel merito, la convenuta ribadiva la piena validità ed efficacia delle condi- zioni contrattuali applicate, in particolare della capitalizzazione periodica degli interessi. A tale proposito la stessa richiamava l'art. 1831 c.c. e la giu- risprudenza favorevole alla legittimità della capitalizzazione quando essa viene applicata in modo paritetico agli interessi creditori e debitori. La ban- ca, inoltre, indicava la giurisprudenza di merito, tra cui la Corte d'Appello di Napoli e la Corte d'Appello di Torino, che riconoscono la chiusura pe- riodica del conto e la successiva imputazione contabile come operazione lecita e conforme alla disciplina civilistica, escludendo la violazione del di- vieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
La banca sottolineava, poi, l'assenza di prova del contratto di apertura di credito e di qualsiasi altro titolo documentale attestante l'esistenza di affi- damenti o le condizioni applicate, affermando che la mancanza di tale do- cumentazione comportasse il rigetto integrale delle domande attoree per di- fetto di prova e di legittimazione.
Infine, la convenuta contestava, specificamente, ciascuna domanda formu- lata dall'attrice:
– quanto alla lettera a), rilevava che la dedotta nullità dell'apertura di credi- to avrebbe comportato, semmai, la natura solutoria delle rimesse e la con- seguente prescrizione;
– quanto alle lettere b) e c), escludeva la fondatezza delle doglianze sulle condizioni applicate, evidenziando che esse presupponevano l'esistenza di un'apertura di credito validamente costituita, della quale l'attrice non ha fornito prova. Osservava, infatti, che il richiamo al cosiddetto “fido di fat- to” – mera tolleranza di sconfinamenti e privo di riconoscimento giuridico
– non può supplire alla mancanza di un affidamento formalizzato né con-
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sentire di sindacare la legittimità di tassi o clausole di capitalizzazione non documentati.
– quanto alla lettera d), negava qualsiasi violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
– quanto alla lettera e), ha eccepito la totale mancanza di prova sia dell'inadempimento che del danno, anche sotto il profilo della quantifica- zione, escludendo la possibilità di liquidazione equitativa;
– quanto alla lettera f), ha ritenuto inammissibile la richiesta di ricostruzio- ne del conto, in assenza di documentazione contrattuale;
– quanto alle lettere g), h) e i), ha concluso per l'infondatezza e l'inammissibilità di ogni ulteriore domanda, compresa quella di CTU, rite- nuta meramente esplorativa.
Così concludeva la banca convenuta: “dichiarare la intervenuta prescrizio- ne di qualsivoglia diritto e rivendicazione che ecceda rispettivamente i die- ci anni e/o i cinque anni dalla notifica dell'atto di citazione ovvero da pre- cedente valido atto interruttivo per le motivazioni esplicate nel presente at- to;
1. dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla possibilità di ef- fettuare qualsivoglia contestazione avverso gli estratti conto essendo ampiamente spirati i relativi termini contemplati dall'art.1831 c.c.;
2. dichiarare, altresì, la inammissibilità di qualsivoglia richiesta di li- quidazione equitativa di presunti crediti e danni essendovi totale ca- renza dei presupposti richiesti;
3. nel merito rigettare ciascuna e tutte le domande formulate dalla so- cietà attrice in quanto completamente destituite di alcun fondamento in fatto ed in diritto nonché prive di alcun riscontro probatorio;
4. rigettare la richiesta di condanna al risarcimento del danno per le ragioni suesposte nonché in mancanza di qualsivoglia argomenta- zione e prova dello stesso e/o della sua quantificazione economica;
5. rigettare la istanza tesa alla nomina di un CTU in quanto avente fi- nalità esclusivamente esplorativa nonché tesa a colmare lacune pro- batorie in cui controparte è incorsa;
6. condannare parte attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese tutte, diritti, onorari, iva e cpa del presente giudizio in favore della convenuta”. CP_2
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Nella fase successiva all'instaurazione del contraddittorio, le parti procede- vano allo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nelle quali venivano ulteriormente precisate le rispettive posizioni.
La società attrice ribadiva la domanda di accertamento della nullità del con- tratto di apertura di credito collegato al conto corrente n. 27/3752, dedu- cendo il difetto di forma ex artt. 117 T.U.B. e 1418 c.c., nonché l'illegittimità delle clausole concernenti gli interessi passivi, la capitalizza- zione trimestrale e le altre competenze applicate, in quanto non previamen- te concordate. La stessa contestava, poi, l'elaborato contabile prodotto dal ritenendolo viziato da addebiti illegittimi, e negava Controparte_1
l'esistenza di rimesse solutorie, assumendo che il rapporto fosse sempre rimasto nei limiti degli affidamenti concessi, come comprovato dall'assenza di addebiti per commissioni extrafido.
La sosteneva inoltre l'inesistenza o la falsità delle Parte_1 pattuizioni relative ai fidi concessi, richiamando le segnalazioni della Cen- trale Rischi della Banca d'Italia, deferiva interrogatorio formale al procura- tore speciale del e disconosceva la conformità e la sottoscrizione dei CP_1 contratti prodotti, eccependone la nullità per mancanza di forma scritta.
La banca convenuta, con le proprie memorie difensive, ribadiva l'infondatezza delle domande, eccependo la prescrizione decennale delle rimesse solutorie, la prescrizione quinquennale degli interessi creditori e la decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto regolarmente inviati. Sosteneva la piena validità dei contratti prodotti, la correttezza delle condi- zioni economiche applicate e la legittimità della capitalizzazione, richia- mando la giurisprudenza di legittimità e di merito.
La banca contestava altresì la validità del disconoscimento documentale, deducendone la tardività e la genericità, e in via subordinata proponeva istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. La convenuta indicava di aver già esibito in udienza gli originali dei contratti, negava la fondatezza delle doglianze relative alla qualità delle copie prodotte e si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola esplorativa e priva di fondamento probatorio.
La società attrice, a sua volta, sul punto richiamava le più recenti pronunce della Suprema Corte (Cass. nr. 5919, 7068, 8395, 10516 del 2016 e n. 36 del 2017) in tema di contratti bancari cosiddetti “mono firma”, ribadendo l'inesistenza di valide pattuizioni contrattuali e la nullità per difetto di for- ma dei documenti prodotti dalla banca.
La convenuta contestava, infine, la dedotta tardività del disconoscimento, osservando che gli originali non risultavano depositati, ma solo esibiti in
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copia fotostatica di scarsa qualità, e si riportava alle precedenti difese in or- dine all'eccezione di decadenza dall'impugnazione degli estratti conto.
All'udienza del 10/09/2018 veniva nominato il c.t.u. dott. Persona_2
, con l'incarico di verificare la legittimità delle condizioni applicate al
[...] rapporto, ricostruire l'andamento del conto sulla base della documentazione disponibile, rideterminare il saldo espungendo poste non pattuite o illegit- time, indicare i saldi alle date rilevanti ai fini della prescrizione, quantifica- re le rimesse aventi natura solutoria nei periodi di non affidamento o scon- finamento, e correggere, ove necessario, il saldo risultante dalla contabilità bancaria in conformità alle risultanze dell'elaborato tecnico.
A seguito del decesso dell'avv. Edoardo Sabbatino, procuratore costituito del il Giudice, con ordinanza del 19/01/2024, di- Controparte_1 chiarava interrotto il processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c.
In data 22.1.2024, la causa veniva riassunta dalla società attrice, mediante deposito di atto di riassunzione nei termini di legge. In data 5.8.2024 la banca si costituiva nel giudizio riassunto, a mezzo dell'Avv. Maria Paola Sabbatino, in difesa della Controparte_3 quale società incorporante la già riportandosi ai Controparte_1 precedenti scritti difensivi e atti di causa.
Conclusa la fase istruttoria, il Giudice, ritenuta la causa matura per la deci- sione, con provvedimento del 31.3.2025 fissava udienza di discussione ora- le ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per il de- posito di note conclusive e di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della società attrice relativa alla nullità del contratto di apertura di credito e delle clausole sugli interessi e sulla capitalizzazio- ne infondata e va rigettata. La documentazione prodotta e gli accerta- menti del CTU hanno confermato l'esistenza di contratti validamente sottoscritti e la regolarità delle condizioni economiche applicate. È ac- colta l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta, con la con- seguente limitazione della verifica contabile per il periodo intercorren- te tra il 14 giugno 2006 ed il 13 ottobre 2014. La domanda di ripetizio- ne proposta da va accolta nei limiti del credito Parte_1 risultante dal ricalcolo ed è pari a € 17.199,09 oltre rivalutazione mone- taria e interessi legali dalla data di chiusura del conto (13.10.2014) al saldo. La domanda invece deve essere rigettata per la parte relativa al periodo ultradecennale prescritto e alle poste contrattualmente pattui- te. L'eccezione di decadenza è respinta: le doglianze dell'attrice atten- 9
gono alla validità delle clausole e degli addebiti, profili estranei al mec- canismo decadenziale. Rigettata è la domanda relativa alla violazione dei principi di buona fede e correttezza, e deve essere respinta anche la correlata richiesta di risarcimento del danno in mancanza di allegazio- ne e prova del pregiudizio. La domanda di maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. va rigettata, non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio ulteriore rispetto agli interessi legali riconosciuti.
Le ulteriori domande, eccezioni e difese della convenuta, non espres- samente esaminate, devono intendersi assorbite dall'accoglimento par- ziale delle domande dell'attrice e dalla declaratoria di prescrizione.
1.La società ha domandato che fosse dichiarata la Parte_1 nullità del contratto di apertura di credito collegato al conto corrente n. 27/3752, per asserito difetto di forma ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. e dell'art. 1418 c.c., nonché la nullità e l'illegittimità delle clausole relative ai tassi di interesse e alla capitalizzazione trimestrale. In conseguenza di tali premesse, la società attrice ha chiesto la restituzione delle somme illegittimamente addebitate, il risarcimento dei danni e la con- danna della banca alle spese di lite.
La banca convenuta, oggi per effetto della fusione Controparte_3 per incorporazione della ha chiesto, in via prelimi- Controparte_1 nare, di dichiarare prescritti tutti i diritti azionati dall'attrice con riferimento ai periodi anteriori ai dieci o cinque anni precedenti la notifica dell'atto di citazione.
Ha inoltre eccepito la decadenza dell'attrice dalla facoltà di contestare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., nonché la piena validità ed effica- cia delle condizioni contrattuali e la legittimità della capitalizzazione degli interessi applicata nel corso del rapporto.
La convenuta ha infine chiesto il rigetto di ogni domanda risarcitoria, per difetto di allegazione e di prova, nonché l'inammissibilità di una richiesta di liquidazione equitativa di presunti crediti o danni;
in ogni caso, ha do- mandato la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dall'elaborato peritale, emergo- no elementi sufficienti per ricostruire l'andamento del rapporto di conto corrente oggetto di causa e per valutare le rispettive posizioni delle parti al- la luce delle eccezioni sollevate e della normativa di riferimento. Tale elaborato risulta immune da vizi logici e giuridici e viene integralmen- te condiviso dal Tribunale, che ritiene di farne proprie le conclusioni.
2. Le doglianze della società attrice in ordine alla nullità del contratto e del- le clausole di interesse non sono fondate.
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Dalla documentazione in atti e dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. emerge che i rapporti tra le Persona_3 parti erano regolati da contratti che rispettavano il requisito della forma scritta, e regolarmente sottoscritti (13 aprile 1983 e 11 settembre 2001), nei quali risultavano puntualmente indicati i tassi di interesse, la misura delle spese e la periodicità di capitalizzazione.
Le successive variazioni delle condizioni economiche, come accertato dal CTU, furono comunicate e accettate per iscritto dal cliente nel corso degli anni 2007–2014, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 T.U.B.
Non può quindi ravvisarsi alcun difetto di forma né alcuna causa di nullità ex art. 1418 c.c.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, la consulenza ha chiarito che non ve ne fu alcuna applicazione sino al 30.6.2000. La capitalizzazione trimestrale introdotta dal contratto del 2001 fu prevista in modo espresso e operava in regime di reciprocità tra interessi attivi e passivi. Tale assetto è conforme all'indirizzo consolidato della Corte di cassazione (sent. n. 11014/2024), che ritiene legittima la capitalizzazione quando essa sia pat- tuita e simmetricamente applicata.
Ne deriva che le domande sub a), b) e c) (riportate con tale rubrica nella breve esposizione in fatto) devono essere rigettate, non ravvisandosi alcun vizio di nullità o inefficacia nelle clausole contrattuali.
3. La società attrice ha denunciato una violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, chiedendo anche il risarcimento danni. Tale prospettazione non trova, tuttavia, riscontro negli atti di causa: il CTU ha rilevato la regolarità delle operazioni bancarie, la coerenza dei tassi ap- plicati con quelli pattuiti e l'assenza di comportamenti difformi da parte dell'istituto. In mancanza di specifiche allegazioni e di prova concreta del pregiudizio lamentato, le domande sub d) ed e) (riportate con tale rubrica nella breve esposizione in fatto) devono essere respinte.
4. L'eccezione di prescrizione proposta dalla banca risulta fondata.
Come affermato dalla Corte di cassazione (ord. n. 12954/2025), in mancan- za di un'apertura di credito formalizzata, i versamenti effettuati su un conto con saldo passivo assumono natura solutoria;
pertanto, il termine di pre- scrizione decennale decorre da ciascuna operazione e non dalla chiusura conto. L'onere di dimostrare la natura “ripristinatoria” delle rimesse grava sul cor- rentista.
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Nel caso di specie, la consulenza tecnica ha accertato che nel periodo 31 dicembre 1988 – 14 giugno 2006 furono effettuate rimesse solutorie per complessivi € 4.452.101, 51, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme relative a tale arco temporale.
Per contro, il CTU – attenendosi al mandato peritale e ai rilievi dell'eccezione – ha ricalcolato il rapporto limitatamente al decennio non prescritto (14 giugno 2006 – 13 ottobre 2014), individuando un saldo finale a credito dell'attrice di € 17.199,09. I conteggi estesi all'intero periodo del rapporto (per € 200.976,58 e € 191.911,80) sono stati correttamente ritenuti non utilizzabili, in quanto fondati su operazioni ormai prescritte.
La metodologia seguita dal CTU risulta, inoltre, pienamente coerente con l'orientamento espresso dalla Cassazione (ord. n. 15684/2025), secondo cui la verifica della natura solutoria delle rimesse deve essere condotta sul sal- do rettificato, depurato delle competenze illegittime, e non sul “saldo ban- ca” originario.
Alla luce di tali considerazioni, le domande sub f) e g) (riportate con tale rubrica nella breve esposizione in fatto) possono essere accolte solo nei li- miti del periodo non prescritto, con condanna della banca a corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 17.199,09, oltre rivalutazione monetaria interessi legali dalla data di chiusura del conto (13 ottobre 2014) fino al saldo effettivo.
5. L'eccezione di decadenza sollevata dalla banca non deve essere accolta. La decadenza dall'opposizione agli estratti conto opera esclusivamente con riferimento alla veridicità formale delle annotazioni e alla correttezza arit- metica delle scritture ma non preclude al correntista la possibilità di conte- stare la validità dei titoli giustificativi delle poste, né la legittimità giuridica delle competenze applicate (tassi, CMS, capitalizzazione, spese, commis- sioni), che restano sempre sindacabili.
Nel caso di specie, l'attrice non ha censurato l'estratto conto in quanto tale, bensì la legittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto, non- ché la natura (solutoria o ripristinatoria) delle rimesse. Tali profili che – se- condo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – non ri- sultano coperti dalla preclusione di cui all'art. 1832 c.c.
Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio ha svolto la propria attività sulla ba- se dei contratti e della documentazione prodotta dalla banca, senza riscon- trare alcuna contestazione tardiva di dati contabili ma solo rilievi riguar- danti la legittimità delle competenze, temi che esulano dall'ambito applica- tivo dell'eccezione in esame.
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Ne consegue che l'eccezione di decadenza deve essere rigettata, poiché non pertinente ai profili oggetto di contestazione e non è inidonea a precludere l'esame delle domande dell'attrice.
6. La richiesta di ulteriore risarcimento per maggior danno non può essere accolta. Non risulta provato che l'attrice abbia subito un pregiudizio ulteriore ri- spetto agli interessi legali riconosciuti né che la banca sia incorsa in un ri- tardo colpevole nel pagamento. La domanda sub h) (riportata con tale rubrica nella breve esposizione in fatto) va pertanto rigettata.
7. Le ulteriori difese ed eccezione proposte dalla banca possono ritersi as- sorbite, in quanto subordinate logicamente a quelle accolte.
8. Considerato l'esito solo parzialmente favorevole all'attrice, appare equo compensare nella misura del 75 % spese di lite tra le parti, ponendo il re- stante 25 % a carico della banca convenuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato) (Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ot- tobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n.140) secondo valori medi dello scaglione di valore da € 260.000, 001 a € 520.000, 00. Le stesse sono riconosciute nella misura di € 5.614, 25 per onorari, oltre il 25 % delle spe- se del giudizio.
9. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico della banca, in quanto soccombente nella parte sostanziale della controversia, già liquidate nella misura di euro 8.000, 00 oltre Iva ed oneri previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della già Parte_1 Controparte_3
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disat- Controparte_1 tesa, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda attrice, limitatamente alle richieste di rideterminazione del saldo del conto corrente n. 27/3752 e di restituzione delle somme indebitamente addebitate per il periodo non prescritto (dal 14 giugno 2006 al 13 ottobre 2014); per
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l'effetto, condanna a pagare in favore di Controparte_3 [...] la somma di € 17.199,09 (diciassettemilacento- Parte_3 novantanove/09), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di chiusura del conto (13 ottobre 2014) fino all'effettivo soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra l'attrice e la convenuta nella misura del 25% e, per il residuo 50%, condanna già Controparte_3
a rifondere in favore della società attrice Controparte_1
le spese di giudizio, che si liquidano in euro, € Parte_4
5.614, 25 per onorari, oltre le spese del giudizio, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del di- fensore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, definitivamente a carico della già liquidate nella misura di euro Controparte_3
8.000, 00, oltre Iva ed oneri previdenziali.
Così deciso.
Si comunichi,
Napoli, lì 26.11.2025
IL GIUDICE
(dott. Francesco Persico)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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