TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/07/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5032 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato FALVO Parte_1 C.F._1
TIZIANA
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
PERNISCO PIERLUIGI
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte autorizzate depositate da ambo le parti in data 20/01/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Si richiama preliminarmente la sentenza parziale di separazione n. 2111/2023, pubblicata il
12/12/2023.
Occorre ora decidere le domande di addebito (art. 151, secondo comma, c.p.c.) che i coniugi si sono reciprocamente rivolti e quella di assegno per il proprio mantenimento che il marito ha avanzato nei confronti della moglie (art. 156, primo e secondo comma c.p.c.).
2. Quanto alle prime, dalle stesse allegazioni delle parti emerge con chiarezza come la fine della relazione, lungi dal dipendere da eclatanti violazioni dei doveri matrimoniali, sia da ricondurre – come invero usualmente accade – al progressivo affievolirsi, e infine allo spegnersi, del sentimento che aveva in principio unito i coniugi.
La decisione del marito di uscire dalla casa familiare nel febbraio 2022 si configura insomma come il logico e inevitabile epilogo di un rapporto da tempo in concreto terminato, a nulla rilevando in senso contrario i messaggi anche affettuosi che marito e moglie si sono sino all'ultimo scambiati, circostanza, come noto, di frequente riscontrabile in casi del genere e all'evidenza dipendente da mera consuetudine anche favorita e accentuata dagli odierni strumenti di comunicazione.
Le reciproche domande di addebito, insomma, vanno respinte.
3. Sul fronte economico, se, come rilevato nell'ordinanza presidenziale, con valutazione confermata in sede di gravame, su cui anche il Collegio concorda, sussiste disparità tra le rispettive complessive condizioni delle parti, occorre tuttavia considerare:
- che il matrimonio ha avuto breve durata (7 anni), è stato contratto dai coniugi in non più tenera età
(50 anni la moglie e 58 anni il marito), non sono nati figli, e non ha quindi in nulla inciso sulle condizioni economico patrimoniali delle parti, che oggi sarebbero le medesime anche qualora non si fossero mai conosciute;
- il per tutto l'arco del giudizio, ha tenuto condotta eufemisticamente qualificabile come CP_1 reticente riguardo al proprio TFR, cui per certo egli ha diritto, non chiarendo, già solo a livello di allegazioni, né il relativo importo maturato a tale titolo, né per quale motivo, a distanza di quattro anni dal suo pensionamento (avvenuto nel 2021), non ne ha ancora incasso un solo euro, limitandosi laconicamente a dare atto di “anomalie” riferite dall'INPS che ne impedirebbero la liquidazione, ben guardandosi però dall'approfondire tale problematica, come chiunque (non fosse parte della presente causa in corso) avrebbe invece fatto con estrema sollecitudine;
si tratta insomma di condotta da considerare ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. in senso sfavorevole al richiedente.
La valutazione complessiva di quanto precede conduce il Collegio, in riforma del disposto dell'ordinanza presidenziale (che aveva obbligato la moglie a versare al marito euro 500,00 mensili ai sensi dell'art. 156, primo e secondo comma, c.p.c.), a onerare del pagamento in favore Parte_1
2 di di un assegno di mantenimento del coniuge di euro 200,00 mensili a far data Controparte_1 dalla domanda del marito (14/11/2022).
4. La reciproca soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite giustifica, ex art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione integrale delle relative spese.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, fermo il disposto della sentenza parziale di separazione di questo Tribunale n. 2111/2023, pubblicata il
12/12/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. respinge le domande di addebito che i coniugi si sono reciprocamente rivolti;
2. obbliga la moglie a versare al marito euro 200,00 mensili, con Parte_1 Controparte_1 decorrenza dal 22/11/2022, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
3