Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02816/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04962/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4962 del 2021, proposto da AX AR VI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Napoli e Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. - VI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Violi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Colla' Ruvolo in Napoli, Centro Direzionale Isola G 1;
per l'annullamento
previa sospensione
a) del provvedimento datato 7 settembre 2021 prot. 19904 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che ha concluso il procedimento di riesame avviato in esecuzione della sentenza resa dalla VII sez. del TAR Campania, Napoli in data 4 giugno 2021 n. 3729, respingendo l’istanza di concessione marittima della società ricorrente;
b) di ogni ulteriore atto e provvedimento anteriore, contestuale e successivo comunque lesivo degli interessi della ricorrente e, per quanto possa occorrere, della delibera del Presidente dell’Autorità n. 36 del 10 febbraio 2021 e relativi allegati (di cui non si conosce il contenuto perché non allegati alla delibera 36/2021, fra cui l'accordo ex art. 15 L. 241/90) nella parte in cui dispone la cessione temporanea alla disciolta VI S.p.a. delle aree demaniali in cui ricade il punto di imbarco/sbarco diporto indicato dalla ricorrente in sede di partecipazione all'Avviso approvato con delibera dell’Autorità di Sistema Portuale n. 92 del 25 marzo 2020 di concessione degli specchi acquei in località Coroglio del Comune di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Napoli, del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e dell’Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. - VI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
AX AR VI in data 28 novembre 2019 ha presentato istanza per ottenere la concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo di mq. 8.564,21 in località Coroglio del Comune di Napoli, da destinare all’ormeggio di imbarcazioni da diporto.
L’Autorità di Sistema Portuale ha comunicato alla società di aver approvato, con delibera n. 92 del 25 marzo 2020, un avviso pubblico per il rilascio delle predette concessioni, invitando la società a verificare se la domanda già presentata rispettasse i requisiti ivi previsti; l’istante ha quindi integrato la documentazione già inviata in uno con l’istanza, al fine di fornire chiarimenti e documentazione per attestare i requisiti richiesti dall’Avviso.
L’istanza è stata respinta con un primo provvedimento del 16 luglio 2020, confermato con un secondo diniego emesso in data 2 ottobre 2020, a seguito di istanza di riesame.
AX AR ha censurato i rigetti avanti al TAR Napoli che, con sentenza della Sez. VII, 4 giugno 2021 n. 3729, ha accolto il ricorso e annullato gli atti gravati, “salvo l’onere di rideterminazione dell’amministrazione”.
A seguito della pronuncia la società ha diffidato l’Autorità a riattivare il procedimento amministrativo e a rideterminarsi sull’istanza.
L’Autorità Portuale, con il provvedimento del 7 settembre 2021, prot. n. 19904, ha nuovamente respinto l’istanza, perché l’area sulla quale insiste il punto di imbarco/sbarco individuato non risultava più nella sua disponibilità materiale e giuridica; era stata, infatti, consegnata a VI S.p.a., quale soggetto attuatore del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio ex art. 33 del D.L. n. 133/2014, con delibera del Presidente della Autorità n. 36, del 10 febbraio 2021.
Il provvedimento è stato preceduto dal preavviso di rigetto, rispetto al quale la deducente non ha formulato osservazioni.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il provvedimento di diniego n, 19904/21 e la presupposta delibera del Presidente dell’Autorità n. 36, del 10 febbraio 2021, lamentando:
- che, nonostante l’Avviso pubblico avesse ingenerato un affidamento nei partecipanti, l’Autorità avrebbe consegnato le aree ad VI, ritenendo che fossero imprevedibilmente “mutate le circostanze di fatto”. Il dissequestro peraltro era già noto all’autorità prima dell’indizione della procedura. L’autorità, anziché chiudere negativamente il procedimento, avrebbe dovuto assegnare alla ricorrente un ulteriore termine per l’eventuale individuazione di un altro punto di imbarco/sbarco al fine di ottenere il rilascio della concessione dello specchio acqueo richiesto;
- che gli atti assunti sarebbero contraddittori; nel preavviso diniego si dà atto che l’area individuata sarebbe stata dissequestrata sin dal 10 luglio 2019 dalla Corte di Appello di Napoli ma non è stata inserita nel successivo verbale di consegna del 23 luglio 2019. Solo in data 21 giugno 2021 il Presidente della III sez. penale della Corte di Appello di Napoli avrebbe chiarito che anche le aree della c.d. “colmata” erano state dissequestrate. Non è chiaro, però, perché l’Autorità già in data in data 10.2.2021 (e cioè quattro mesi prima della comunicazione del dissequestro) abbia potuto sottoscrivere l’accordo con VI ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90;
- che l’Amministrazione avrebbe violato l’obbligo di congrua motivazione, perché non ha indicato né la data di consegna aree, né l’esistenza di un verbale di consegna; né ha allegato gli atti presupposti (quali l’accordo di programma);
- che l’Autorità, all’atto della sottoscrizione dell’accordo con VI, avrebbe dovuto considerare che parte delle aree oggetto di consegna erano interessate da un procedimento giurisdizionale e che l’esito favorevole avrebbe imposto di rivalutare l’idoneità del sito indicato dalla società.
La ricorrente chiede anche il risarcimento del danno per violazione art. 1337 codice navigazione ex art. 1 co. 2 bis legge 241 riservandosi “ espressamente, in corso di giudizio, di formulare specifica richiesta risarcitoria per tutti i danni subiti e subendi a seguito dell’accertamento della acclarata responsabilità patrimoniale in cui è incorsa l’ASP a seguito della sottrazione, alla propria disponibilità, dell’area su cui insiste il punto di imbarco/sbarco più volte richiamato ”.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Napoli; l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – VI.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2025, alla quale è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente impugna il provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che ha respinto la sua istanza di concessione demaniale di specchio acqueo e la presupposta delibera del Presidente dell’Autorità, con la quale era stata disposta la consegna temporanea all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. –INVITALIA delle aree demaniali in cui ricade il punto di imbarco/sbarco indicato dalla ricorrente in sede di partecipazione all’Avviso di cui alla delibera sempre della predetta Autorità prot. n. 92 del 25.3.2020.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
VI è stata individuata quale soggetto attuatore del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio ex art. 33 del D.L. n. 133/2014, interessata da decenni da un grave fenomeno di inquinamento.
L’area era stata oggetto di sequestro preventivo nell’ambito di procedimenti penali.
La Corte d’Appello di Napoli il 10 luglio 2019 ha dissequestrato le aree ai fini della bonifica, ma solo successivamente ha chiarito che il dissequestro comprendeva sia le “aree a terra”, sia le “aree demaniali marittime”, comprensive dei prospicienti specchi acquei, sia infine l’area interessata da un’opera di riempimento a mare, c.d. “colmata” (nella quale ricade il punto di sbarco/imbarco che era stato individuato dalla ricorrente).
Tanto che la planimetria allegata al verbale di consegna del 23 luglio 2019 non comprendeva anche le aree della c.d. “colmata” in proprietà demaniale.
Sulla base di un primo chiarimento della Corte d’Appello di Napoli del 27 gennaio 2020, l’Autorità e VI, nel febbraio 2021, hanno siglato un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241 con cui quest’ultima ha dato la propria disponibilità a prendere in consegna, contestualmente all’esecuzione del relativo dissequestro, anche le aree della colmata ricadenti sul demanio marittimo, con impegno ad assicurarne la vigilanza, la custodia e la messa in sicurezza in funzione della realizzazione degli interventi di bonifica.
Nonostante ciò, le aree di colmata ricadenti sul demanio non sono state effettivamente dissequestrate; il 10 febbraio 2021, e poi nuovamente il 28 aprile 2021, l’Autorità ne ha chiesto alla Corte d’Appello di Napoli il dissequestro, che è stato disposto solo con provvedimento del Presidente della III Sezione Penale della Corte d’Appello del 21 giugno 2021, eseguito in data 2 luglio 2021. In pari data l’Autorità, in virtù dell’accordo siglato, ha consegnato le aree ad VI.
Sulla scorta della ricostruzione dei fatti ora illustrata, va respinto l’argomento di parte ricorrente volto a contestare la natura sopravvenuta degli eventi che avrebbero determinato il rigetto della sua domanda. Le aree di cui è questione, infatti, alla data di presentazione della sua istanza, così come alla data di adozione dell’Avviso pubblico e poi alla data della sentenza di questo TAR che ha annullato il primo diniego, erano sottoposte a sequestro penale.
Come sottolineato dalla difesa di VI, inoltre, alla data di stipula dell’accordo del marzo 2021 non vi era alcuna posizione a vantaggio della ricorrente, sicché la consegna delle aree (peraltro effettivamente intervenuta solo a distanza di qualche mese) non era suscettibile di incidere su situazioni consolidate di interesse o su aspettative giuridicamente rilevanti.
Né l’Autorità avrebbe potuto escludere dalla consegna l’area individuata dalla ricorrente, atteso che l’individuazione concreta della zona comprendente l'intera scogliera a ridosso della colmata, oggetto poi di dissequestro, è stata operata da VI in base alle esigenze operative connesse alle attività di bonifica e risanamento.
Sicché l’Autorità, chiamata a seguito del primo annullamento giurisdizionale a ripronunciarsi sull’istanza di concessione del demanio marittimo dell’odierna ricorrente, non ha potuto che denegarla, stante la sopravvenuta indisponibilità materiale e giuridica del bene di cui è questione.
Va respinto anche il secondo motivo, con il quale la deducente sostiene che l’Autorità fosse fin dall’inizio a conoscenza che il dissequestro del luglio 2019 comprendeva anche le aree di colmata.
Tale circostanza è smentita in primo luogo dal tenore del provvedimento di dissequestro, il quale provvedeva e forniva riscontro ad una specifica istanza di VI, che chiedeva di dissequestrare le sole aree denominate “Parco urbano, lotti 1 e 2” e l’area denominata “Parco dello sport”.
Il decreto del Presidente della Corte d’appello disponeva, corrispondentemente, “ la restituzione, immediata e senza condizioni, alla “VI”, Agenzia nazionale per l’attivazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., delle aree denominate Parco Urbano, lotti 1 e 2, e dell’area denominata Parco dello Sport, mandando per l’esecuzione la P.G. che ha eseguito il sequestro ”.
Come evidenziato nel provvedimento di rigetto avversato, l’imprevedibilità delle circostanze sopravvenute è connessa alle modalità e tempistiche del dissequestro penale, oltre che alle esigenze di bonifica rappresentate da VI.
Ciò trova conferma anche nella nota a firma del Presidente dell’Autorità del 4 agosto 2020, diretta a VI e per conoscenza agli organi ministeriali e agli enti pubblici competenti, con la quale l’Autorità esprimeva la sua disponibilità a “ formalizzare una richiesta congiunta alla competente Autorità Giudiziaria per il dissequestro dell’area demaniale marittima che interessa la c.d. “colmata ”.
Così come nel verbale di dissequestro del 2 luglio 2021, nel quale si afferma che la riconsegna delle aree è intervenuta solo “ giusta disposizione del Presidente della III sezione penale della Corte di Appello di Napoli in data 21/06/2021 ”.
D’altro canto, come evidenziato nelle sue difese dall’Autorità di Sistema Portuale, la decisione di dare prevalenza all’attuazione del programma di bonifica dei suoli e dei fondali e di rigenerazione urbana nell’ambito del Programma affidato all’esecuzione di VI ha carattere pressoché obbligato e vincolato, stante il preminente interesse pubblico cui tale Programma è preordinato, riguardante un’area SIN che richiede una complessiva riqualificazione e rigenerazione socio-ambientale.
Si tratta di interessi prevalenti anche rispetto a quelli dei titolari di concessioni già rilasciate, tanto che l’Autorità ha chiarito di aver inserito negli atti di proroga delle concessioni già in essere una specifica clausola di salvaguardia con la quale i titolari delle concessioni si impegnano “ irrevocabilmente a restituire e consegnare all'autorità concedente - dietro richiesta di quest'ultima con preavviso di sei mesi, da intendersi a tutti gli effetti quale revoca per ragioni di pubblico interesse e senza previsioni di corrispettivo, indennizzo o compenso alcuno a carico dell'autorità concedente, di VI SP o del commissario straordinario di governo - i beni in concessione totalmente liberi da persone o cose, ove ciò risultasse necessario a insindacabile giudizio di VI SP al fine di avviare e realizzare in tutto in parte sugli stessi beni, gli interventi previsti o da prevedersi dal programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del DL n. 133/2014 (…) ”.
Il provvedimento impugnato non è, quindi, affetto da contrarietà né da difetto di motivazione, atteso – sotto quest’ultimo profilo – che l’atto, pur non riportando in allegato il verbale di consegna, individua puntualmente le aree che ne sono oggetto.
Va, pertanto, respinta la domanda di annullamento formulata in via principale. Deve essere respinta anche la domanda di risarcimento del danno asseritamente patito, formulata in via del tutto generica nell’atto introduttivo del giudizio e con riserva espressa di formulare specifica richiesta risarcitoria in corso di giudizio, circostanza che poi non si è verificata.
La peculiarità del caso controversia giustifica, tuttavia, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025, tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Rita Luce |
IL SEGRETARIO