Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2026, n. 2571
CASS
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata esibizione ordine di accesso dei militari della Guardia di Finanza

    La Corte ha ritenuto che la contestazione fosse infondata, poiché dal verbale di constatazione risultava che l'ordine di accesso era stato notificato e copia consegnata alla legale rappresentante, la quale aveva sottoscritto ogni pagina del verbale. Inoltre, le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria costituiscono confessione stragiudiziale e il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio che il giudice deve apprezzare.

  • Inammissibile
    Qualificazione del contratto di fornitura macchinari come vendita a rate anziché appalto

    La Corte ha ritenuto inammissibile la contestazione della qualificazione del contratto, poiché si tratta di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale. Le ricorrenti si sono limitate a proporre una diversa qualificazione contrattuale senza indicare come il giudice del merito abbia violato le regole di ermeneutica legale. Di conseguenza, anche la questione del rispetto della scadenza legale è diventata una mera questione di fatto inammissibile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Accertamento sulla mancata entrata in funzione dei macchinari nell'anno d'imposta

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mescolanza di doglianze (errore di diritto, omessa valutazione di fatto, vizio motivazionale). Inoltre, ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui si contesta l'accertamento di merito, poiché basato su una mera dichiarazione unilaterale e non probatoria. La decisione impugnata, basata su dichiarazioni della legale rappresentante e sul fatto che gli impianti non erano entrati in funzione entro l'anno, è un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Carenza di idoneità soggettiva del sottoscrittore dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto la contestazione priva di specificità, poiché non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e si limita a dedurre apoditticamente la mancanza di certificazione della carica dirigenziale. La delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma e non di funzioni, ed è un atto interno all'ufficio, pertanto si presume la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al funzionario sottoscrittore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2026, n. 2571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2571
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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