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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6464 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dr. Alessandro Cocchiara Presidente rel.
2) dr. Alberto Canale Consigliere
3) dr. Maria Rosaria Pupo Consigliere scaduto il termine del 12.12.2025, fissato per il deposito di note sostitutive dell'udienza con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. comunicato il 27.10.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 1709/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente:
TRA
APPELLANTE Parte_1
E
APPELLATA Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 17.9.2021 il presente giudizio di appello è stato dichiarato interrotto senza essere più riassunto. Con provvedimento comunicato il 27.10.2025 questa Corte ha quindi ravvisato l'opportunità di fissare un'udienza al fine di verificare l'eventuale interesse delle parti a coltivare il giudizio disponendo la sua sostituzione con la concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.. La difesa dell'appellante ha curato il deposito di tali note deducendo che il processo non era stato riassunto nel termine di legge e, dunque, ne chiedeva l'estinzione, rimettendosi perciò alle determinazione della Corte alla quale alla quale non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c. che così recita: “Il processo deve essere proseguito o riassunto o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione , altrimenti si estingue”.
Detta estinzione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., va pronunziata dal collegio con sentenza. Quanto infine alle spese, trova applicazione l'art. 310 u.c. c.p.c. che recita: “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, dichiara l'estinzione del processo n. 1709/2019 R.G. ai sensi dell'art. 305 c.p.c. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione integrale del presente provvedimento ha contribuito il funzionario u.p.p. dr. Ilaria Faticoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dr. Alessandro Cocchiara Presidente rel.
2) dr. Alberto Canale Consigliere
3) dr. Maria Rosaria Pupo Consigliere scaduto il termine del 12.12.2025, fissato per il deposito di note sostitutive dell'udienza con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. comunicato il 27.10.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 1709/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente:
TRA
APPELLANTE Parte_1
E
APPELLATA Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 17.9.2021 il presente giudizio di appello è stato dichiarato interrotto senza essere più riassunto. Con provvedimento comunicato il 27.10.2025 questa Corte ha quindi ravvisato l'opportunità di fissare un'udienza al fine di verificare l'eventuale interesse delle parti a coltivare il giudizio disponendo la sua sostituzione con la concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.. La difesa dell'appellante ha curato il deposito di tali note deducendo che il processo non era stato riassunto nel termine di legge e, dunque, ne chiedeva l'estinzione, rimettendosi perciò alle determinazione della Corte alla quale alla quale non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c. che così recita: “Il processo deve essere proseguito o riassunto o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione , altrimenti si estingue”.
Detta estinzione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., va pronunziata dal collegio con sentenza. Quanto infine alle spese, trova applicazione l'art. 310 u.c. c.p.c. che recita: “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, dichiara l'estinzione del processo n. 1709/2019 R.G. ai sensi dell'art. 305 c.p.c. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione integrale del presente provvedimento ha contribuito il funzionario u.p.p. dr. Ilaria Faticoni