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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 838/2024 RGA;
avverso la sentenza non definitiva n.837/2024 e la sentenza definitiva n.1273/2024 del
Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, rese nella causa iscritta al R.G. n.96/2024, rispettivamente pubblicate in data 19.06.2024 e 30/09/2024, non notificate;
avente ad oggetto: graduatorie – risarcimento danni promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, difeso e rappresento dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bologna, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni n.6; - appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. NTroparte_1 C.F._1
Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Domenico Naso del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
1 medesimo in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da procura in atti;
- appellata;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 19/06/2025;
udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. tempestivamente notificato, adiva il NTroparte_1
Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, evocando in giudizio il
, deducendo di avere trasmesso domanda di Parte_1 inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Bologna per la seconda fascia, per la classe di concorso “A001” e relativa graduatoria incrociata di sostegno per CP_2
l'a.s. 2023/2024.
Proseguiva affermando che, in sede di pubblicazione delle GPS, era stata collocata alla posizione Classe di concorso “A001” con 79 punti e che lo stesso punteggio le veniva riconosciuto per la classe di concorso ADMM incrociata di sostegno;
cionondimeno, nonostante la posizione vantata all'interno delle graduatorie utili ai fini del conferimento di un incarico di supplenza, la stessa non otteneva la nomina (precisamente risultava nominata: posizionata in graduatoria con un punteggio di 66, NTroparte_3 assegnato spezzone di 9 ore presso l'Istituto Panzini – 4 di Bologna).
Tanto premesso chiedeva quindi di condannare il : Parte_1
- a riconoscerle il diritto ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare e il successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022;
- al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza.
Nella resistenza del MIM, il giudice adito emetteva:
- in data 19.06.2024 sentenza non definitiva n.837 con cui, in accoglimento parziale delle domande attoree, condannava il a riconoscere Parte_1 il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare ed il successivo aggiornamento delle
2 graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022, condannandolo altresì a pagare le eventuali differenze spettanti alla ricorrente tra le retribuzioni percepite e percipiende, disponendo, con separata ordinanza il prosieguo del giudizio;
- in data 30/09/2024 pubblicava sentenza definitiva n.1273 di condanna del Parte_1 al risarcimento del danno in favore della ricorrente per il mancato conferimento dell'incarico di € 2396,77 (oltre rivalutazione e interessi) e rifusione delle spese. NT
IL , quale parte soccombente, ha impugnato entrambe le sentenze, articolando 4 motivi di gravame, con cui veicolava le argomentazioni già sviluppate in I grado, chiedendo in via principale la riforma della sentenza gravata, con conseguente rigetto delle domande svolte in I grado dalla ricorrente ed, in subordine, la rideterminazione sia del punteggio da attribuire all'appellata che la somma da liquidarle a titolo risarcitorio.
Si costituiva l'appellata la quale, nel contestare puntualmente i motivi di appello e le argomentazioni riproposte in tale sede, instava per il rigetto del gravame con la rifusione delle spese del grado.
Ritiene questa Corte di dover rilevare - in via preliminare ed assorbente - la violazione, nel caso di specie, dell'art. 102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio in sede di giudizio di I grado, da parte della ricorrente, nei confronti degli altri soggetti collocati nella medesima graduatoria, da qualificarsi quali controinteressati litisconsorti necessari nel giudizio di primo grado in quanto potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
Al riguardo, preme rammentare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nei termini che seguono: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto
l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto
a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,
l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.»
(v., ex multis, Cass. n. 18127/2013 e n. 3678/2009; conf. altresì, più di recente,
3 Cass. civ., sez. II, 18/11/2022, n. 34076 nonché, ex multis, Cass. civ., sez. III,
22/06/2022, n. 20188; Cass. civ., sez. III, 18/05/2021, n. 13533).
Tanto premesso, il Collegio intende dar seguito all'orientamento richiamato, già da da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella trattata in questa sede, giacché – come già osservato - sono rimasti estranei, nel processo in esame, in palese violazione dell'art. 102 c.p.c., i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, ovvero coloro la cui posizione nella graduatoria di interesse subirebbe una modifica a seguito del reinserimento dell'appellata; si verte, infatti, in un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame giacché si controverte in primo luogo della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico (la domanda risarcitoria ne è una conseguenza), di talché il riconoscimento del diritto all'inserimento in graduatoria - previa attribuzione dell'invocato punteggio - determina inevitabilmente la modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione all'assegnazione di incarichi per il profilo di interesse (cfr. Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 520/2019: “Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (assunzioni, promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il Giudice, ove riscontri la non integrità del contradditorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti
i controinteressati;
tale integrazione, invece, non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si attui la rimozione (cfr. Cass. n. 11943/1992, n. 12218/1998; S.U. n. 17324/2005 e
4 n. 14914/2008); a conferma dell'orientamento adottato da questa Corte, si veda altresì, quale precedente più recente, sentenza n. 243/2024, dep. 18/04/2024).
Il precipitato logico-giuridico di quanto sopra osservato è che le sentenze qui appellate devono essere dichiarate nulle per violazione dell'art. 102 c.p.c. giacché adottate nonostante la pretermissione di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro che, essendo inseriti nella graduatoria di interesse in tale causa, avrebbero potuto essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente.
A tale declaratoria segue, ex art. 354, comma 1, c.p.c., la remissione della causa innanzi al Giudice di prime cure.
Si ritiene che, in ragione della pronuncia adottata in tale sede, le spese di entrambi i gradi di giudizio siano da compensare tra le parti in causa ex art. 92
c.p.c.; si ritiene, inoltre, che non sussistano nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza non definitiva n. 837/2024 e la sentenza definitiva 1273/2024, rese e pubblicate rispettivamente il 19.06.2024 e il 30/09/2024 dal Tribunale di Bologna,
Sezione Lavoro, nella causa iscritta al R.G. n.96/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. dichiara la nullità delle sentenze appellate per violazione dell'art. 102
c.p.c, rimettendo la causa innanzi Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
2. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio fra le parti in causa.
Bologna, 19.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Alessandra Martinelli dott. Marcella Angelini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 838/2024 RGA;
avverso la sentenza non definitiva n.837/2024 e la sentenza definitiva n.1273/2024 del
Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, rese nella causa iscritta al R.G. n.96/2024, rispettivamente pubblicate in data 19.06.2024 e 30/09/2024, non notificate;
avente ad oggetto: graduatorie – risarcimento danni promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, difeso e rappresento dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bologna, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni n.6; - appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. NTroparte_1 C.F._1
Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Domenico Naso del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
1 medesimo in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da procura in atti;
- appellata;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 19/06/2025;
udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. tempestivamente notificato, adiva il NTroparte_1
Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, evocando in giudizio il
, deducendo di avere trasmesso domanda di Parte_1 inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Bologna per la seconda fascia, per la classe di concorso “A001” e relativa graduatoria incrociata di sostegno per CP_2
l'a.s. 2023/2024.
Proseguiva affermando che, in sede di pubblicazione delle GPS, era stata collocata alla posizione Classe di concorso “A001” con 79 punti e che lo stesso punteggio le veniva riconosciuto per la classe di concorso ADMM incrociata di sostegno;
cionondimeno, nonostante la posizione vantata all'interno delle graduatorie utili ai fini del conferimento di un incarico di supplenza, la stessa non otteneva la nomina (precisamente risultava nominata: posizionata in graduatoria con un punteggio di 66, NTroparte_3 assegnato spezzone di 9 ore presso l'Istituto Panzini – 4 di Bologna).
Tanto premesso chiedeva quindi di condannare il : Parte_1
- a riconoscerle il diritto ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare e il successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022;
- al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza.
Nella resistenza del MIM, il giudice adito emetteva:
- in data 19.06.2024 sentenza non definitiva n.837 con cui, in accoglimento parziale delle domande attoree, condannava il a riconoscere Parte_1 il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare ed il successivo aggiornamento delle
2 graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022, condannandolo altresì a pagare le eventuali differenze spettanti alla ricorrente tra le retribuzioni percepite e percipiende, disponendo, con separata ordinanza il prosieguo del giudizio;
- in data 30/09/2024 pubblicava sentenza definitiva n.1273 di condanna del Parte_1 al risarcimento del danno in favore della ricorrente per il mancato conferimento dell'incarico di € 2396,77 (oltre rivalutazione e interessi) e rifusione delle spese. NT
IL , quale parte soccombente, ha impugnato entrambe le sentenze, articolando 4 motivi di gravame, con cui veicolava le argomentazioni già sviluppate in I grado, chiedendo in via principale la riforma della sentenza gravata, con conseguente rigetto delle domande svolte in I grado dalla ricorrente ed, in subordine, la rideterminazione sia del punteggio da attribuire all'appellata che la somma da liquidarle a titolo risarcitorio.
Si costituiva l'appellata la quale, nel contestare puntualmente i motivi di appello e le argomentazioni riproposte in tale sede, instava per il rigetto del gravame con la rifusione delle spese del grado.
Ritiene questa Corte di dover rilevare - in via preliminare ed assorbente - la violazione, nel caso di specie, dell'art. 102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio in sede di giudizio di I grado, da parte della ricorrente, nei confronti degli altri soggetti collocati nella medesima graduatoria, da qualificarsi quali controinteressati litisconsorti necessari nel giudizio di primo grado in quanto potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
Al riguardo, preme rammentare che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nei termini che seguono: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto
l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto
a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,
l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.»
(v., ex multis, Cass. n. 18127/2013 e n. 3678/2009; conf. altresì, più di recente,
3 Cass. civ., sez. II, 18/11/2022, n. 34076 nonché, ex multis, Cass. civ., sez. III,
22/06/2022, n. 20188; Cass. civ., sez. III, 18/05/2021, n. 13533).
Tanto premesso, il Collegio intende dar seguito all'orientamento richiamato, già da da tempo adottato da questa Corte in relazione a cause a analoghe a quella trattata in questa sede, giacché – come già osservato - sono rimasti estranei, nel processo in esame, in palese violazione dell'art. 102 c.p.c., i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione giudiziale è destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, ovvero coloro la cui posizione nella graduatoria di interesse subirebbe una modifica a seguito del reinserimento dell'appellata; si verte, infatti, in un'ipotesi di litisconsorzio necessario nella fattispecie in esame giacché si controverte in primo luogo della collocazione in graduatoria ai fini dell'assegnazione di un incarico (la domanda risarcitoria ne è una conseguenza), di talché il riconoscimento del diritto all'inserimento in graduatoria - previa attribuzione dell'invocato punteggio - determina inevitabilmente la modifica dell'ordine di coloro che sono collocati in posizione utile in relazione all'assegnazione di incarichi per il profilo di interesse (cfr. Corte Appello Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 520/2019: “Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (assunzioni, promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il Giudice, ove riscontri la non integrità del contradditorio, deve ordinare l'integrazione nei confronti di tutti
i controinteressati;
tale integrazione, invece, non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque, faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si attui la rimozione (cfr. Cass. n. 11943/1992, n. 12218/1998; S.U. n. 17324/2005 e
4 n. 14914/2008); a conferma dell'orientamento adottato da questa Corte, si veda altresì, quale precedente più recente, sentenza n. 243/2024, dep. 18/04/2024).
Il precipitato logico-giuridico di quanto sopra osservato è che le sentenze qui appellate devono essere dichiarate nulle per violazione dell'art. 102 c.p.c. giacché adottate nonostante la pretermissione di tutti i soggetti controinteressati, ossia di coloro che, essendo inseriti nella graduatoria di interesse in tale causa, avrebbero potuto essere concretamente pregiudicati dalla decisione qui invocata giudizialmente.
A tale declaratoria segue, ex art. 354, comma 1, c.p.c., la remissione della causa innanzi al Giudice di prime cure.
Si ritiene che, in ragione della pronuncia adottata in tale sede, le spese di entrambi i gradi di giudizio siano da compensare tra le parti in causa ex art. 92
c.p.c.; si ritiene, inoltre, che non sussistano nella fattispecie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza non definitiva n. 837/2024 e la sentenza definitiva 1273/2024, rese e pubblicate rispettivamente il 19.06.2024 e il 30/09/2024 dal Tribunale di Bologna,
Sezione Lavoro, nella causa iscritta al R.G. n.96/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. dichiara la nullità delle sentenze appellate per violazione dell'art. 102
c.p.c, rimettendo la causa innanzi Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
2. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio fra le parti in causa.
Bologna, 19.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Alessandra Martinelli dott. Marcella Angelini
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