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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2801/2023 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MAGNO MAURO ricorrente contro
) difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to STEFANUTTO SIMONA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che contrassero matrimonio in Aquileia il 2.52015 alle Controparte_1
seguenti condizioni:
- affidarsi in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
- disporsi il collocamento paritario del figlio secondo il calendario 2+2+3.
1 Ferma la calendarizzazione di cui sopra, le festività calendariali verranno alternate tra i genitori mentre nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 2 settimane anche consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 30.4 di ogni anno;
- darsi atto che la sig.ra ha in corso l'acquisto di un immobile ove si Pt_1
trasferirà il prima possibile e comunque entro e non oltre il 10.11.2025;
- a far data dal rilascio della moglie che avverrà comunque entro il
10.11.2025, la casa familiare di proprietà del sig. resterà in uso CP_1
allo stesso;
- sino a quel momento resteranno in vigore i provvedimenti provvisori prevedenti la turnazione dei genitori nella casa familiare;
- disporsi il mantenimento ordinario diretto del figlio da parte dei genitori con ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno – spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
- darsi atto che l'a.u.u. verrà percepito dalla madre a far data dal rilascio della casa familiare sino a quando il figlio ne avrà diritto;
- darsi atto che le parti concordano che al momento del rilascio il sig. verserà in una unica soluzione mediante bonifico la somma di CP_1
euro 5.000,00 a tacitazione di ogni pretesa;
- darsi atto che le parti si impegnano a verificare la fattibilità di un doppio domicilio e di una doppia residenza per e in tal caso ad attuarla Per_1
consensualmente;
- disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo e del minore da parte del servizio sociale, del Consultorio e del NPI;
- darsi atto che le parti rinunciano ad ogni altra domanda reciproca;
- compensarsi le spese di lite tra le parti, dando atto che vi è rinuncia dei legali alla solidarietà professionale;
- spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.9.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 02/05/2015 Parte_1
con e che dalla loro unione è nato il Controparte_1 Per_1
2 3.1.2016, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha allegato una elevata conflittualità genitoriale ma ha domandato l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e un concorso paterno nel mantenimento del figlio. Ha quindi proposto un ampio diritto di visita paterno.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma ha allegato varie condotte materne pregiudizievoli per il benessere emotivo del figlio: eccessivo coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, denigrazione del marito e ostruzionismo nei confronti della nonna paterna ed altro. Ha ammesso di dover rispettare una turnazione sul luogo di lavoro ma ha allegato di poter concordare, in tale sede, orari utili a consentirgli di accudire il figlio. Ha chiesto disporsi CTU psicologica per la valutazione delle capacità genitoriali e del miglior collocamento per Per_1
e, nelle more, l'alternanza dei genitori nella casa familiare, l'ammonimento dei genitori a non coinvolgere nella conflittualità e a mantenere un Per_1
atteggiamento di rispetto reciproco. Nel merito ha chiesto l'assegnazione a sé della casa familiare e il collocamento prevalente del figlio con sé.
Con successivo scambio di memorie, la ricorrente ha allegato condotte violente del marito anche ai danni del figlio, ha allegato di avere sporto denuncia querela per maltrattamenti e ha chiesto quindi l'affido esclusivo del figlio a sé e visite protette con il padre sino all'esito di CTU psicologica.
La difesa del ha contestato tali fatti, assumendone la falsità. CP_1
Entrambe le parti allegavano registrazioni di conversazioni molto accese avvenute anche alla presenza del figlio.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti
3 provvisori con i quali ha ammonito i genitori a non coinvolgere Per_1
nella loro conflittualità; affidato il minore al servizio sociale dell'ambito competente per il Comune di Aquileia per attività di sostegno e controllo, anche con l'ausilio dei servizi specialistici;
assegnato al minore la casa familiare e disposto che i genitori possano vedere e tenere con sé il figlio turnandosi in tale abitazione secondo lo schema 2+2+3; disposto che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto del figlio per i periodi di rispettiva competenza;
posto le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
disposto che i servizi sociali introducano urgentemente un massiccio intervento educativo domiciliare a favore del minore, con finalità di orientamento psicoeducativo nei confronti degli adulti, monitoraggio del rapporto con ciascun genitore e correzione delle dinamiche disfunzionali che dovessero insorgere. Nel frattempo, ha dato immediato ingresso a c.t.u. psicologica con incarico conferito alla dr.ssa Pecar.
Il provvedimento provvisorio, tempestivamente reclamato, è stato confermato dalla Corte d'Appello di Trieste.
La c.t.u. è stata depositata in data 19.7.2024.
All'esito, richiamate le preoccupanti carenze genitoriali evidenziate dalla c.t.u. – fermo il calendario di frequentazioni in essere – il giudice istruttore ha disposto la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio
Sociale competente e dell'intervento educativo domiciliare in favore di con entrambi i genitori seppur con il coinvolgimento dei servizi Per_1
specialistici; in particolare, ha invitato i genitori ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità/bigenitorialità per la coppia, nell'ottica del superamento della situazione conflittuale esistente nonché coinvolto il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda Sanitaria, al fine di effettuare una valutazione del minore per quanto concerne l'ambito cognitivo, intellettivo, psicomotorio, linguistico nonché relazionale: infatti, come evidenziato dalla c.t.u., le criticità osservate in necessitavano Per_1
“di una valutazione, utile sia alla famiglia che all'istituzione scolastica, in
4 grado di relazionare sulla eventuale presenza di elementi disfunzionali e/o aree di criticità che nel tempo potrebbero evolversi in situazioni di disagio o sintomi conclamati”.
È seguito un lungo monitoraggio dagli esiti indubbiamente rassicuranti. In particolare, con l'ultima relazione di aggiornamento i servizi coinvolti hanno dato atto 1) della conclusione del percorso di valutazione del minore presso la NPI con attivazione di percorsi riabilitativi successivi;
2) di una positiva evoluzione della situazione di , maggiormente sereno;
3) di Per_1
una partecipazione attiva dei genitori all'interno dei percorsi avviati, portando una evoluzione positiva della situazione, in particolare il non ripresentarsi nel contesto familiare da parte di di episodi di Per_1
importanti crisi o di aggressività e una maggiore comunicazione all'interno della coppia genitoriale maggiormente in linea con le esigenze del minore;
4) di una maggior apertura e serenità del minore anche nel contesto del servizio educativo domiciliare.
All'udienza del 31.3.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle varie questioni controverse e, autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le stesse hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
5 Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente conformi ai superiori interessi del figlio minore e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge. Dovrà proseguire in particolare per la durata di 24 mesi la presa in carico del nucleo e del minore da parte del servizio sociale e dei servizi specialistici coinvolti, in particolare il Consultorio per i genitori
(che vengono invitati con forza a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità) e la NPI dove il minore dovrà continuare i percorsi riabilitativi ritenuti necessari in funzione del quadro emerso a seguito del percorso di valutazione.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata a Parte_1
GRADO (GO) il 08/11/1976, e nato a [...] Controparte_1
(UD) il 13/12/1976, uniti in matrimonio in data 02/05/2015 in AQUILEIA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di AQUILEIA dell'anno 2015 al n. 1 parte 2 serie A, alle seguenti condizioni:
1) affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
2) dispone il collocamento paritario del figlio secondo il calendario 2+2+3.
Ferma la calendarizzazione di cui sopra, le festività calendariali verranno alternate tra i genitori mentre nel periodo estivo ciascun genitore potrà
6 trascorrere con il figlio 2 settimane anche consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 30.4 di ogni anno;
3) dà atto che la sig.ra ha in corso l'acquisto di un immobile ove si Pt_1
trasferirà il prima possibile e comunque entro e non oltre il 10.11.2025;
4) dà atto che a far data dal rilascio della moglie che avverrà comunque entro il 10.11.2025 la casa familiare di proprietà del sig. resterà CP_1
in uso allo stesso;
5) dispone che sino a quel momento resteranno in vigore i provvedimenti provvisori prevedenti la turnazione dei genitori nella casa familiare;
6) dispone il mantenimento ordinario diretto del figlio da parte dei genitori con ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno – spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
7) dà atto che l'a.u.u. verrà percepito dalla madre a far data dal rilascio della casa familiare sino a quando il figlio ne avrà diritto;
8) dà atto che le parti concordano che al momento del rilascio della casa da parte della moglie il sig. verserà a costei in una unica soluzione CP_1
mediante bonifico la somma di euro 5.000,00 a tacitazione di ogni pretesa;
9) dà atto che le parti si impegnano a verificare la fattibilità di un doppio domicilio e di una doppia residenza per e in tal caso ad attuarla Per_1
consensualmente;
10) conferma la presa in carico del minore e del nucleo da parte del servizio sociale per attività di sostegno e controllo per la durata di 24 mesi e con l'ausilio dei servizi specialistici, in particolare del Consultorio e del NPI con le finalità di cui in motivazione;
11) invita i genitori a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità;
12) dà atto che le parti rinunciano ad ogni altra domanda reciproca;
13) compensa le spese di lite tra le parti, dando atto che vi è rinuncia dei legali alla solidarietà professionale;
14) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti per la metà ciascuna;
7 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
8
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MAGNO MAURO ricorrente contro
) difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to STEFANUTTO SIMONA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che contrassero matrimonio in Aquileia il 2.52015 alle Controparte_1
seguenti condizioni:
- affidarsi in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
- disporsi il collocamento paritario del figlio secondo il calendario 2+2+3.
1 Ferma la calendarizzazione di cui sopra, le festività calendariali verranno alternate tra i genitori mentre nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 2 settimane anche consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 30.4 di ogni anno;
- darsi atto che la sig.ra ha in corso l'acquisto di un immobile ove si Pt_1
trasferirà il prima possibile e comunque entro e non oltre il 10.11.2025;
- a far data dal rilascio della moglie che avverrà comunque entro il
10.11.2025, la casa familiare di proprietà del sig. resterà in uso CP_1
allo stesso;
- sino a quel momento resteranno in vigore i provvedimenti provvisori prevedenti la turnazione dei genitori nella casa familiare;
- disporsi il mantenimento ordinario diretto del figlio da parte dei genitori con ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno – spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
- darsi atto che l'a.u.u. verrà percepito dalla madre a far data dal rilascio della casa familiare sino a quando il figlio ne avrà diritto;
- darsi atto che le parti concordano che al momento del rilascio il sig. verserà in una unica soluzione mediante bonifico la somma di CP_1
euro 5.000,00 a tacitazione di ogni pretesa;
- darsi atto che le parti si impegnano a verificare la fattibilità di un doppio domicilio e di una doppia residenza per e in tal caso ad attuarla Per_1
consensualmente;
- disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo e del minore da parte del servizio sociale, del Consultorio e del NPI;
- darsi atto che le parti rinunciano ad ogni altra domanda reciproca;
- compensarsi le spese di lite tra le parti, dando atto che vi è rinuncia dei legali alla solidarietà professionale;
- spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.9.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 02/05/2015 Parte_1
con e che dalla loro unione è nato il Controparte_1 Per_1
2 3.1.2016, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha allegato una elevata conflittualità genitoriale ma ha domandato l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e un concorso paterno nel mantenimento del figlio. Ha quindi proposto un ampio diritto di visita paterno.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma ha allegato varie condotte materne pregiudizievoli per il benessere emotivo del figlio: eccessivo coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, denigrazione del marito e ostruzionismo nei confronti della nonna paterna ed altro. Ha ammesso di dover rispettare una turnazione sul luogo di lavoro ma ha allegato di poter concordare, in tale sede, orari utili a consentirgli di accudire il figlio. Ha chiesto disporsi CTU psicologica per la valutazione delle capacità genitoriali e del miglior collocamento per Per_1
e, nelle more, l'alternanza dei genitori nella casa familiare, l'ammonimento dei genitori a non coinvolgere nella conflittualità e a mantenere un Per_1
atteggiamento di rispetto reciproco. Nel merito ha chiesto l'assegnazione a sé della casa familiare e il collocamento prevalente del figlio con sé.
Con successivo scambio di memorie, la ricorrente ha allegato condotte violente del marito anche ai danni del figlio, ha allegato di avere sporto denuncia querela per maltrattamenti e ha chiesto quindi l'affido esclusivo del figlio a sé e visite protette con il padre sino all'esito di CTU psicologica.
La difesa del ha contestato tali fatti, assumendone la falsità. CP_1
Entrambe le parti allegavano registrazioni di conversazioni molto accese avvenute anche alla presenza del figlio.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti
3 provvisori con i quali ha ammonito i genitori a non coinvolgere Per_1
nella loro conflittualità; affidato il minore al servizio sociale dell'ambito competente per il Comune di Aquileia per attività di sostegno e controllo, anche con l'ausilio dei servizi specialistici;
assegnato al minore la casa familiare e disposto che i genitori possano vedere e tenere con sé il figlio turnandosi in tale abitazione secondo lo schema 2+2+3; disposto che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto del figlio per i periodi di rispettiva competenza;
posto le spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
disposto che i servizi sociali introducano urgentemente un massiccio intervento educativo domiciliare a favore del minore, con finalità di orientamento psicoeducativo nei confronti degli adulti, monitoraggio del rapporto con ciascun genitore e correzione delle dinamiche disfunzionali che dovessero insorgere. Nel frattempo, ha dato immediato ingresso a c.t.u. psicologica con incarico conferito alla dr.ssa Pecar.
Il provvedimento provvisorio, tempestivamente reclamato, è stato confermato dalla Corte d'Appello di Trieste.
La c.t.u. è stata depositata in data 19.7.2024.
All'esito, richiamate le preoccupanti carenze genitoriali evidenziate dalla c.t.u. – fermo il calendario di frequentazioni in essere – il giudice istruttore ha disposto la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio
Sociale competente e dell'intervento educativo domiciliare in favore di con entrambi i genitori seppur con il coinvolgimento dei servizi Per_1
specialistici; in particolare, ha invitato i genitori ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità/bigenitorialità per la coppia, nell'ottica del superamento della situazione conflittuale esistente nonché coinvolto il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda Sanitaria, al fine di effettuare una valutazione del minore per quanto concerne l'ambito cognitivo, intellettivo, psicomotorio, linguistico nonché relazionale: infatti, come evidenziato dalla c.t.u., le criticità osservate in necessitavano Per_1
“di una valutazione, utile sia alla famiglia che all'istituzione scolastica, in
4 grado di relazionare sulla eventuale presenza di elementi disfunzionali e/o aree di criticità che nel tempo potrebbero evolversi in situazioni di disagio o sintomi conclamati”.
È seguito un lungo monitoraggio dagli esiti indubbiamente rassicuranti. In particolare, con l'ultima relazione di aggiornamento i servizi coinvolti hanno dato atto 1) della conclusione del percorso di valutazione del minore presso la NPI con attivazione di percorsi riabilitativi successivi;
2) di una positiva evoluzione della situazione di , maggiormente sereno;
3) di Per_1
una partecipazione attiva dei genitori all'interno dei percorsi avviati, portando una evoluzione positiva della situazione, in particolare il non ripresentarsi nel contesto familiare da parte di di episodi di Per_1
importanti crisi o di aggressività e una maggiore comunicazione all'interno della coppia genitoriale maggiormente in linea con le esigenze del minore;
4) di una maggior apertura e serenità del minore anche nel contesto del servizio educativo domiciliare.
All'udienza del 31.3.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle varie questioni controverse e, autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le stesse hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
5 Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente conformi ai superiori interessi del figlio minore e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge. Dovrà proseguire in particolare per la durata di 24 mesi la presa in carico del nucleo e del minore da parte del servizio sociale e dei servizi specialistici coinvolti, in particolare il Consultorio per i genitori
(che vengono invitati con forza a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità) e la NPI dove il minore dovrà continuare i percorsi riabilitativi ritenuti necessari in funzione del quadro emerso a seguito del percorso di valutazione.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata a Parte_1
GRADO (GO) il 08/11/1976, e nato a [...] Controparte_1
(UD) il 13/12/1976, uniti in matrimonio in data 02/05/2015 in AQUILEIA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di AQUILEIA dell'anno 2015 al n. 1 parte 2 serie A, alle seguenti condizioni:
1) affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
2) dispone il collocamento paritario del figlio secondo il calendario 2+2+3.
Ferma la calendarizzazione di cui sopra, le festività calendariali verranno alternate tra i genitori mentre nel periodo estivo ciascun genitore potrà
6 trascorrere con il figlio 2 settimane anche consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 30.4 di ogni anno;
3) dà atto che la sig.ra ha in corso l'acquisto di un immobile ove si Pt_1
trasferirà il prima possibile e comunque entro e non oltre il 10.11.2025;
4) dà atto che a far data dal rilascio della moglie che avverrà comunque entro il 10.11.2025 la casa familiare di proprietà del sig. resterà CP_1
in uso allo stesso;
5) dispone che sino a quel momento resteranno in vigore i provvedimenti provvisori prevedenti la turnazione dei genitori nella casa familiare;
6) dispone il mantenimento ordinario diretto del figlio da parte dei genitori con ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno – spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
7) dà atto che l'a.u.u. verrà percepito dalla madre a far data dal rilascio della casa familiare sino a quando il figlio ne avrà diritto;
8) dà atto che le parti concordano che al momento del rilascio della casa da parte della moglie il sig. verserà a costei in una unica soluzione CP_1
mediante bonifico la somma di euro 5.000,00 a tacitazione di ogni pretesa;
9) dà atto che le parti si impegnano a verificare la fattibilità di un doppio domicilio e di una doppia residenza per e in tal caso ad attuarla Per_1
consensualmente;
10) conferma la presa in carico del minore e del nucleo da parte del servizio sociale per attività di sostegno e controllo per la durata di 24 mesi e con l'ausilio dei servizi specialistici, in particolare del Consultorio e del NPI con le finalità di cui in motivazione;
11) invita i genitori a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità;
12) dà atto che le parti rinunciano ad ogni altra domanda reciproca;
13) compensa le spese di lite tra le parti, dando atto che vi è rinuncia dei legali alla solidarietà professionale;
14) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti per la metà ciascuna;
7 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 9.4.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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