Articolo 1 della Legge 2 gennaio 1952, n. 1
Articolo 2
Versione
22 gennaio 1952
Art. 1.
L'addizionale istituita, col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, e' ulteriormente elevata per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 1952 a centesimi 10.
Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente e' riservato all'Erario e sara' versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1952
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