Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/2006, n. 26161
CASS
Sentenza 6 dicembre 2006

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La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, nè alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/2006, n. 26161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26161
    Data del deposito : 6 dicembre 2006

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