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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/09/2024, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3086/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Andrea Savella, presso il cui studio in Barletta, alla via A. Depretis n. 3, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 11 settembre 2024 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 17.04.2024 parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile, escluso nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Le contestazioni sollevate dalla difesa della ricorrente, infatti, come si evidenzierà maggiormente nel prosieguo, non sono tali da inficiare la complessiva motivazione della consulenza espletata e gli esiti della stessa.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase sommaria, dott. Persona_1
, medico chirurgo specializzato in anestesia e rianimazione, le cui
[...] conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente non versi in una condizione di riduzione della capacità lavorativa di almeno il
74%, ma del 70%, insufficiente, quindi, per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile.
Sul punto deve osservarsi, in particolare, che le contestazioni sollevate in sede di giudizio di opposizione alla c.t.u. non risultano tali da giustificare né un rinnovo della consulenza d'ufficio, in cui risultano già adeguatamente e compiutamente valutate le patologie da cui è affetta la ricorrente, né una convocazione dello stesso a chiarimenti.
In particolare, deve osservarsi che il consulente d'ufficio della fase sommaria ha quantificato nella misura del 70% il grado di invalidità da cui è affetta la ricorrente, percentuale che risulta corretta in considerazione delle patologie da cui esso è risultato affetto (“Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio;
Anchilosi rachide lombare da esiti di recente intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale;
Nevrosi ansiosa;
Diverticolosi del colon”), tutte adeguatamente prese in considerazione e che hanno complessivamente determinato il grado di invalidità da cui è risultato affetto il ricorrente.
Più specificamente, il consulente d'ufficio ha osservato che “La sclerosi multipla diagnosticata nel 2009, non ha mai presentato manifestazioni cliniche degne di nota né è mai stata eseguita terapia medica mirata (si riscontra solo un'unica prescrizione di Interferone in via preventiva di cui non si ha evidenza di somministrazione). Le certificazioni mediche, in atti, hanno sempre descritto un quadro di stabilità clinica e di imaging. Il recentissimo intervento di stabilizzazione vertebrale non può essere valutato nei suoi esiti se non trascorsi almeno sei mesi
3 dalla data dell'intervento. La diverticolosi del colon si è manifestata con irregolarità dell'alvo. Pertanto, dai calcoli risultanti dalle formule citate, dopo una valutazione complessiva, si può affermare che la ricorrente sig.ra presenti una Parte_1 riduzione della capacità lavorativa pari al 70%”.
Né può condividersi quanto prospettato nel ricorso in opposizione, secondo cui la consulente d'ufficio non avrebbe adeguatamente considerato e stimato le patologie da cui la ricorrente è affetta;
al contrario, come si evince dalle motivazioni della consulenza d'ufficio (cfr. pag.
9-10 sul calcolo analitico delle percentuali di invalidità da attribuire alle singole patologie riscontrate), tali patologie sono state considerate dal consulente e hanno condotto alla stima dell'invalidità del 70%, che appare congrua, tenuto conto della non particolare gravità delle stesse, quale risulta dalla documentazione medica prodotta e dall'esame diretto della parte.
Alla luce di ciò il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese di lite, avendo parte ricorrente depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3086/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese
Trani, 11.09.2024
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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