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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 29/10/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL LI Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa NA De TI Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 160/2025 promossa da:
(C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
e domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura di Stato in VIA Pt_1 Pt_1
DEGLI OFFICI N. 14
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv.ti Fabio Michelangeli e Roberto Micanti ed elettivamente domiciliata in
FOLIGNO PIAZZA SANTA ANGELA 3, presso lo studio dei difensori
APPELLATO avente ad OGGETTO
Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689.81
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria proposta in primo grado e, per
l'effetto, rigettarla integralmente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta.
Con rifusione delle spese di lite del presente giudizio”.
Per parte appellata:
“voglia la Corte d'appello di Perugia, per le ragioni di cui in narrativa rigettare l'appello proposto dall' , in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto;
condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi professionali di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.04.2023 , odierno appellato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 221/23 del 14/03/2023 con la quale l' di gli aveva contestato di aver irregolarmente Parte_1 Pt_1
impiegato i Sigg.ri e per la raccolta di legna e Controparte_2 Parte_2
l'esboscazione in una zona boschiva sita in Massa Martana, voc. Zamponi di proprietà dei signori e comminando la sanzione complessiva di € Parte_3 Parte_4
7.200.
pag. 2/8 Con il primo motivo di ricorso il ha impugnato il provvedimento sostenendo CP_1
che nessun rapporto di lavoro fosse intercorso con i suddetti soggetti e che, dunque, non era stato violato il disposto di cui all'art. 3 comma 3 D.L. 12/02.
Inoltre, con secondo motivo di ricorso il ha allegato che essendo i Sigg.ri CP_1
e cittadini rumeni non necessitavano di permesso di soggiorno in quanto CP_2 Pt_2
cittadini dell'Unione Europea, non potendo applicarsi l'aumento del 20% della sanzione di cui all'art. 3 comma 3 quater D.L. 12/02, pur applicato dall'ispettorato.
Infine, in via subordinata, con il terzo motivo di ricorso ha domandato che venisse applicata la riduzione della sanzione nell'importo minimo previsto per legge, non avendo l'Amministrazione opposta tenuto in adeguata considerazione le condizioni di cui all'art. 11 L. 689/81, con particolare riferimento alla successiva opera dell'opponente ed agli ingenti costi sostenuti.
Il giudice di primo grado ha rigettato il primo motivo di ricorso, riconoscendo la fondatezza delle violazioni contestate in merito all'irregolare impiego dei due lavoratori, mentre, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha riquantificato la sanzione nell'importo di € 6.000,00.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello l' , articolando Parte_1
un unico motivo di appello.
In particolare, ha censurato la pronuncia di primo grado lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.L. n.12/2002, convertito con Legge n.73/2002, e successive modificazioni in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'aumento del 20% rispetto alla somma calcolata in applicazione dell'art. 3 comma 3 lett. A) DL 12/02 è dovuto non al comma 3 quater (di cui infatti l'ordinanza ingiunzione non fa menzione) bensì all'applicazione dell'aumento previsto in virtù del combinato disposto della norma in esame con l'art. 1 comma 445 L. n. 145/2018 (legge di pag. 3/8 bilancio) che ha aumentato proprio del 20% la sanzione originariamente prevista dal DL
12/02 nella versione applicabile ratione temporis.
Ha concluso chiedendo di rigettare integralmente l'opposizione avversaria confermando l'ordinanza ingiunzione opposta.
Nel giudizio così incardinato si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.09.2025, il Sig. , contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, l'appellato ha sottolineato innanzitutto l'errata ricostruzione dei fatti da parte della sentenza di primo grado, in quanto i signori e stavano CP_2 Pt_2
esboscando autonomamente il bosco insieme all'appellato, estraendo legname per utilizzarlo personalmente: l'impresa dell'appellante, infatti, non esercita professionalmente l'attività di silvicoltura ed era stata preventivamente autorizzata dall'Agenzia Forestale dell'Umbria a svolgere lavori di esbosco, pulitura e carico del legname nel terreno boschivo sito in Massa Martana, voc. Zamponi, per cui stava legittimamente raccogliendo legname per uso personale su un fondo privato, al pari dei signori e che di certo non erano suoi dipendenti. CP_2 Pt_2
Ha poi dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
l'amministrazione intimante ha effettivamente applicato alla sanzione amministrativa l'aumento previsto dal comma 3-quater dell'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002 n.12, previsto per i lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, e non l'aumento derivante dalla novella legislativa, dichiarando che l'aumento era frutto dell'applicazione del comma 3 quater, per cui non si potrebbe surrettiziamente aumentare la sanzione originaria.
In ogni caso l'appellante ha eccepito che la relativa eccezione non sarebbe ammissibile in appello perché l'appellante non la aveva tempestivamente sollevata nel procedimento di primo grado.
pag. 4/8 Infine, l'appellato ha dedotto come la sanzione irrogata, ancorché riquantificata nell'importo di € 6.000,00 oltre spese di notifica, sarebbe comunque sproporzionata rispetto alla violazione contestata, alla condotta successiva dell'opponente e alla sua situazione economica, in violazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti la Corte rinviava per la discussione concedendo termine per note scritte e all'udienza del 23.10.2025 il Collegio ex 436 bis,
350 3° comma, 350 bis 1° comma, e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. riservava la decisione.
Preliminarmente, va rilevato che l'appellato non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza, cosicché risulta irrilevante ogni argomentazione in merito alla occasionalità dell'attività svolta ed alla non sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con e fatti che risultano coperti da giudicato. CP_2 Pt_2
In merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello, essa è infondata in quanto l' fin dal proprio atto di costituzione in primo grado aveva dedotto la Parte_1
correttezza della misura della sanzione applicata, menzionando quali fossero gli importi minimo e massimo ed escludendo che fosse stata applicata una sanzione maggiorata sul presupposto che i due lavoratori fossero privi di regolare permesso di soggiorno.
L' atto di appello, peraltro, precisa che vi è un errore nella decisione di primo grado in quanto il Tribunale avrebbe applicato gli importi della sanzione previsti da una normativa previgente rispetto all'epoca dell'intervenuto accertamento, questione che non poteva che essere sollevata tramite l'impugnazione del provvedimento giurisdizionale che si assume errato.
Ciò chiarito, l'appello è fondato.
Ribadito che la legittimità nell'an della violazione contestata dall' non può Parte_1
più essere contestata, posto che l'appello riguarda il solo ammontare della sanzione, la sentenza di primo grado risulta erronea nella parte in cui ha ritenuto che l'ispettorato pag. 5/8 abbia applicato la maggiorazione del 20% della sanzione prevista dal comma 3-quater del D.L. 12/2002, pur in assenza di impiego di cittadini extra comunitari.
Infatti, sebbene l'ordinanza impugnata abbia citato sia l'art. 3 D.L. 12/2002 comma 3 che comma 3-quater (quest'ultimo stabilisce la maggiorazione per impiego di lavoratori stranieri), solo la prima è stata concretamente applicata dall' , come Parte_1
si desume anche dal verbale di accertamento che non richiama affatto la circostanza dell'impiego di lavoratori stranieri ma quantifica la sanzione in euro 3.600 (euro 1.800 per due lavoratori) ai sensi dell'art. 13 del D. LGS 124/04, poi incrementata ad euro
7.200 ai sensi dell'art. 16 legge 689/81.
Il richiamo del comma 3 quater nell'ordinanza impugnata è stato dunque errato, ma ciò non ha avuto riflessi sul piano sanzionatorio.
Che l' non abbia contestato l'impiego di lavoratori stranieri si desume pure Parte_1
dal fatto che esso ha espressamente fatto applicazione del procedimento di diffida previsto dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. 124/2004, il quale, per espressa previsione del comma 3-bis dell'art. 3 D.L. 12/2002, è applicabile ai casi di violazione di cui al precedente comma 3, “fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater”, e dunque l'applicazione di tale norma esclude in radice che l' possa aver Parte_1
operato la maggiorazione censurata dal Sig. nel proprio ricorso. CP_1
L' ha dunque applicato correttamente le norme che regolano il caso di specie, Parte_1
comminando la sanzione amministrativa di cui all'art. 3, comma 3 del D.L. 12/2002 nella misura minima consentita dalla legge, considerato che in virtù del combinato disposto di detta norma con l'art. 1, comma 445, lett. d) della L. n. 145/2018 (vigente al momento del fatto) in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro si applica una sanzione che va da un minimo di € 1.800,00 ad un massimo di €
10.800 per lavoratore. A tale proposito va evidenziato che l'aumento del 20% della sanzione per violazione delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale pag. 6/8 individuate con decreto del Ministero del Lavoro ex art. 1 comma 445 lettera d) (in base al quale la sanzione minima di euro 1.500 prevista dal comma 3 dell'art. 3 DL
12/2002 diventa di euro 1.800) è stabilito per legge e che quindi non vi è alcun profilo di inammissibilità dell'appello, perché non si tratta di una contestazione di un fatto diverso da quello contenuto nel verbale di accertamento, ma di ricostruzione del quadro normativo in forza del quale la sanzione è stata comminata.
Si deve infine escludere che la sanzione possa essere ulteriormente ridotta, in quanto, come già chiarito, l' ha applicato la sanzione nella misura minima prevista Parte_1
dalla legge. Correttamente risulta poi applicato art. 16 legge 689/81 che prevede l'estinzione dell'illecito amministrativo mediante il versamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale.
L'appello deve essere pertanto accolto e la sentenza dovrà perciò essere riformata, confermando l'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta per i motivi innanzi esposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che per il primo grado l' era difeso da funzionario e non ha Parte_1
depositato nota spese, cosicché nulla va riconosciuto (Cass. Sez. 1, 02/09/2005, n.
17708).
Per il presente grado saranno applicati parametri minimi e si procederà d'ufficio, in assenza di nota spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
221 del 14/3/2023; condanna al rimborso in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali del presente Parte_1
pag. 7/8 grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Perugia, 29/10/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
NA De TI CL LI
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL LI Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa NA De TI Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 160/2025 promossa da:
(C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
e domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura di Stato in VIA Pt_1 Pt_1
DEGLI OFFICI N. 14
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv.ti Fabio Michelangeli e Roberto Micanti ed elettivamente domiciliata in
FOLIGNO PIAZZA SANTA ANGELA 3, presso lo studio dei difensori
APPELLATO avente ad OGGETTO
Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689.81
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione avversaria proposta in primo grado e, per
l'effetto, rigettarla integralmente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta.
Con rifusione delle spese di lite del presente giudizio”.
Per parte appellata:
“voglia la Corte d'appello di Perugia, per le ragioni di cui in narrativa rigettare l'appello proposto dall' , in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto;
condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi professionali di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.04.2023 , odierno appellato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 221/23 del 14/03/2023 con la quale l' di gli aveva contestato di aver irregolarmente Parte_1 Pt_1
impiegato i Sigg.ri e per la raccolta di legna e Controparte_2 Parte_2
l'esboscazione in una zona boschiva sita in Massa Martana, voc. Zamponi di proprietà dei signori e comminando la sanzione complessiva di € Parte_3 Parte_4
7.200.
pag. 2/8 Con il primo motivo di ricorso il ha impugnato il provvedimento sostenendo CP_1
che nessun rapporto di lavoro fosse intercorso con i suddetti soggetti e che, dunque, non era stato violato il disposto di cui all'art. 3 comma 3 D.L. 12/02.
Inoltre, con secondo motivo di ricorso il ha allegato che essendo i Sigg.ri CP_1
e cittadini rumeni non necessitavano di permesso di soggiorno in quanto CP_2 Pt_2
cittadini dell'Unione Europea, non potendo applicarsi l'aumento del 20% della sanzione di cui all'art. 3 comma 3 quater D.L. 12/02, pur applicato dall'ispettorato.
Infine, in via subordinata, con il terzo motivo di ricorso ha domandato che venisse applicata la riduzione della sanzione nell'importo minimo previsto per legge, non avendo l'Amministrazione opposta tenuto in adeguata considerazione le condizioni di cui all'art. 11 L. 689/81, con particolare riferimento alla successiva opera dell'opponente ed agli ingenti costi sostenuti.
Il giudice di primo grado ha rigettato il primo motivo di ricorso, riconoscendo la fondatezza delle violazioni contestate in merito all'irregolare impiego dei due lavoratori, mentre, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha riquantificato la sanzione nell'importo di € 6.000,00.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello l' , articolando Parte_1
un unico motivo di appello.
In particolare, ha censurato la pronuncia di primo grado lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.L. n.12/2002, convertito con Legge n.73/2002, e successive modificazioni in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'aumento del 20% rispetto alla somma calcolata in applicazione dell'art. 3 comma 3 lett. A) DL 12/02 è dovuto non al comma 3 quater (di cui infatti l'ordinanza ingiunzione non fa menzione) bensì all'applicazione dell'aumento previsto in virtù del combinato disposto della norma in esame con l'art. 1 comma 445 L. n. 145/2018 (legge di pag. 3/8 bilancio) che ha aumentato proprio del 20% la sanzione originariamente prevista dal DL
12/02 nella versione applicabile ratione temporis.
Ha concluso chiedendo di rigettare integralmente l'opposizione avversaria confermando l'ordinanza ingiunzione opposta.
Nel giudizio così incardinato si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.09.2025, il Sig. , contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, l'appellato ha sottolineato innanzitutto l'errata ricostruzione dei fatti da parte della sentenza di primo grado, in quanto i signori e stavano CP_2 Pt_2
esboscando autonomamente il bosco insieme all'appellato, estraendo legname per utilizzarlo personalmente: l'impresa dell'appellante, infatti, non esercita professionalmente l'attività di silvicoltura ed era stata preventivamente autorizzata dall'Agenzia Forestale dell'Umbria a svolgere lavori di esbosco, pulitura e carico del legname nel terreno boschivo sito in Massa Martana, voc. Zamponi, per cui stava legittimamente raccogliendo legname per uso personale su un fondo privato, al pari dei signori e che di certo non erano suoi dipendenti. CP_2 Pt_2
Ha poi dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
l'amministrazione intimante ha effettivamente applicato alla sanzione amministrativa l'aumento previsto dal comma 3-quater dell'art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002 n.12, previsto per i lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, e non l'aumento derivante dalla novella legislativa, dichiarando che l'aumento era frutto dell'applicazione del comma 3 quater, per cui non si potrebbe surrettiziamente aumentare la sanzione originaria.
In ogni caso l'appellante ha eccepito che la relativa eccezione non sarebbe ammissibile in appello perché l'appellante non la aveva tempestivamente sollevata nel procedimento di primo grado.
pag. 4/8 Infine, l'appellato ha dedotto come la sanzione irrogata, ancorché riquantificata nell'importo di € 6.000,00 oltre spese di notifica, sarebbe comunque sproporzionata rispetto alla violazione contestata, alla condotta successiva dell'opponente e alla sua situazione economica, in violazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti la Corte rinviava per la discussione concedendo termine per note scritte e all'udienza del 23.10.2025 il Collegio ex 436 bis,
350 3° comma, 350 bis 1° comma, e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. riservava la decisione.
Preliminarmente, va rilevato che l'appellato non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza, cosicché risulta irrilevante ogni argomentazione in merito alla occasionalità dell'attività svolta ed alla non sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con e fatti che risultano coperti da giudicato. CP_2 Pt_2
In merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello, essa è infondata in quanto l' fin dal proprio atto di costituzione in primo grado aveva dedotto la Parte_1
correttezza della misura della sanzione applicata, menzionando quali fossero gli importi minimo e massimo ed escludendo che fosse stata applicata una sanzione maggiorata sul presupposto che i due lavoratori fossero privi di regolare permesso di soggiorno.
L' atto di appello, peraltro, precisa che vi è un errore nella decisione di primo grado in quanto il Tribunale avrebbe applicato gli importi della sanzione previsti da una normativa previgente rispetto all'epoca dell'intervenuto accertamento, questione che non poteva che essere sollevata tramite l'impugnazione del provvedimento giurisdizionale che si assume errato.
Ciò chiarito, l'appello è fondato.
Ribadito che la legittimità nell'an della violazione contestata dall' non può Parte_1
più essere contestata, posto che l'appello riguarda il solo ammontare della sanzione, la sentenza di primo grado risulta erronea nella parte in cui ha ritenuto che l'ispettorato pag. 5/8 abbia applicato la maggiorazione del 20% della sanzione prevista dal comma 3-quater del D.L. 12/2002, pur in assenza di impiego di cittadini extra comunitari.
Infatti, sebbene l'ordinanza impugnata abbia citato sia l'art. 3 D.L. 12/2002 comma 3 che comma 3-quater (quest'ultimo stabilisce la maggiorazione per impiego di lavoratori stranieri), solo la prima è stata concretamente applicata dall' , come Parte_1
si desume anche dal verbale di accertamento che non richiama affatto la circostanza dell'impiego di lavoratori stranieri ma quantifica la sanzione in euro 3.600 (euro 1.800 per due lavoratori) ai sensi dell'art. 13 del D. LGS 124/04, poi incrementata ad euro
7.200 ai sensi dell'art. 16 legge 689/81.
Il richiamo del comma 3 quater nell'ordinanza impugnata è stato dunque errato, ma ciò non ha avuto riflessi sul piano sanzionatorio.
Che l' non abbia contestato l'impiego di lavoratori stranieri si desume pure Parte_1
dal fatto che esso ha espressamente fatto applicazione del procedimento di diffida previsto dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. 124/2004, il quale, per espressa previsione del comma 3-bis dell'art. 3 D.L. 12/2002, è applicabile ai casi di violazione di cui al precedente comma 3, “fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater”, e dunque l'applicazione di tale norma esclude in radice che l' possa aver Parte_1
operato la maggiorazione censurata dal Sig. nel proprio ricorso. CP_1
L' ha dunque applicato correttamente le norme che regolano il caso di specie, Parte_1
comminando la sanzione amministrativa di cui all'art. 3, comma 3 del D.L. 12/2002 nella misura minima consentita dalla legge, considerato che in virtù del combinato disposto di detta norma con l'art. 1, comma 445, lett. d) della L. n. 145/2018 (vigente al momento del fatto) in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro si applica una sanzione che va da un minimo di € 1.800,00 ad un massimo di €
10.800 per lavoratore. A tale proposito va evidenziato che l'aumento del 20% della sanzione per violazione delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale pag. 6/8 individuate con decreto del Ministero del Lavoro ex art. 1 comma 445 lettera d) (in base al quale la sanzione minima di euro 1.500 prevista dal comma 3 dell'art. 3 DL
12/2002 diventa di euro 1.800) è stabilito per legge e che quindi non vi è alcun profilo di inammissibilità dell'appello, perché non si tratta di una contestazione di un fatto diverso da quello contenuto nel verbale di accertamento, ma di ricostruzione del quadro normativo in forza del quale la sanzione è stata comminata.
Si deve infine escludere che la sanzione possa essere ulteriormente ridotta, in quanto, come già chiarito, l' ha applicato la sanzione nella misura minima prevista Parte_1
dalla legge. Correttamente risulta poi applicato art. 16 legge 689/81 che prevede l'estinzione dell'illecito amministrativo mediante il versamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale.
L'appello deve essere pertanto accolto e la sentenza dovrà perciò essere riformata, confermando l'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta per i motivi innanzi esposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che per il primo grado l' era difeso da funzionario e non ha Parte_1
depositato nota spese, cosicché nulla va riconosciuto (Cass. Sez. 1, 02/09/2005, n.
17708).
Per il presente grado saranno applicati parametri minimi e si procederà d'ufficio, in assenza di nota spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
221 del 14/3/2023; condanna al rimborso in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali del presente Parte_1
pag. 7/8 grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Perugia, 29/10/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
NA De TI CL LI
pag. 8/8