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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38/2025 RG avente ad oggetto:
«retribuzione: riconoscimento e valutazione a fini giuridici anno 2013 - con progressione stipendiale - differenze retributive maturate»
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato MARONE GUIDO Parte_1 ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati e FAVARO STEFANO, e Controparte_2 Controparte_3
CAPPONI STEFANO ed elettivamente domiciliata in VIA FORTE MARGHERA
191 30170 VENEZIA - MESTRE
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/01/2025 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il resistente chiedendo CP_1
«a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste
1 dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il
[...]
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale Controparte_4 della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale
28/34 a decorrere dall'a.s. 2020/21; d) conseguentemente, condannare del al pagamento di tutte le differenze Controparte_4 retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone»
Nel costituirsi ha Controparte_1 contestato la pretesa della ricorrente e concluso « Nel merito: - rigettare le domande della ricorrente, in quanto infondate per tutti i motivi esposti;
- dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali e/o decennali eccepiti nella presente memoria difensiva. Nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive con indicazione della decorrenza del calcolo
2 delle stesse;
In ogni caso: - con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art. 152 bis, disp. att. c.p.c., o, in subordine, con compensazione delle stesse»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e rinviata in attesa della pronuncia della S.C.. All'odierna udienza parte ricorrente «alla luce della sentenza della Cass. insiste per il riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013 rinunciando alla parte della domanda relativa la riconoscimento ai fini economici».
*** *** ***
1. La ricorrente espone di essere una docente di ruolo assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2001 (doc.
1); di avere a seguito dell'immissione in ruolo presentato istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo;
dall'esame della propria posizione economica e dallo stato matricolare si è avveduta che l'Amministrazione resistente non aveva computato l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta. Lamenta la illegittimità di tale mancata considerazione.
2. Già questa Giudice con propri precedenti aveva escluso che l'anno
2013 potesse essere preso in considerazione ai fini della progressione stipendiale e ora con sentenza n. 13619 del 2/4/2025 la S.C., richiamato il quadro normativo di riferimento art. 9, co. 1, 21, 23 e art. 8, co. 14 d.l.
78/2010, art. 1 lett. b) dpr 122/2013, art. 64 d.l. 112/2008, CCNL 13/3/2013 art. 1 co. 3 e CCNL 7/8/2014, art. 1, co. 4 d.l. 3/2014 ha chiarito e ritenuto
«maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la
3 fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le
4 progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, (...), prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. (...) Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, (...), il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via
5 esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi,
a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In assenza di ulteriori e diverse specificazioni di parte ricorrente deve accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, escluso il rilievo ai fini economici per l'inserimento nelle fasce stipendiali ciò sino a nuova e diversa contrattazione collettiva, con ogni conseguenza ai fini della ricostruzione di carriera e di tutti gli altri istituti giuridici;
rigettata ogni altra domanda non rinunciata.
4. Deve dunque concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite che stante i contrasti giurisprudenziali nella giurisprudenza di
6 merito, e la solo recente pronuncia della S.C. debbono essere compensate (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv.
l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, escluso il rilievo ai fini economici per l'inserimento nelle fasce stipendiali ciò sino a nuova e diversa contrattazione collettiva, con ogni conseguenza ai fini della ricostruzione di carriera e di tutti gli altri istituti giuridici;
2) Rigettata ogni altra domanda non rinunciata;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, all'udienza del 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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